AMMORTIZZATORI SOCIALI

Disposizioni Varie

 Aziende per le quali è intervenuto il fallimento in costanza di utilizzo della CIGS con altra causale

 

Qualora in data successiva all'emanazione del decreto di concessione della CigS intervenga la dichiarazione di fallimento dell'azienda e ferma restando la possibilità da parte del Curatore a richiedere, con decorrenza dalla medesima, l'integrazione salariale (ai sensi dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223), il MinLav emana un decreto che limita alla sopra citata data il trattamento di CIGS già concesso per altra causale.

 

Se invece, a seguito della dichiarazione di fallimento, ritiene che sono venute meno le condizioni per il riconoscimento del trattamento di CigS per il periodo precedente, il MinLav può emanare un decreto di revoca (se il trattamento è già stato concesso) o un decreto di reiezione (della domanda in corso di istruzione).

 

Per i periodi di integrazione salariale già erogati dall'INPS, antecedenti al fallimento o altra procedura concorsuale, il lavoratore sotto il profilo economico e previdenziale è comunque tutelato ai sensi dell'art. 1-bis della legge 31 luglio 2002, n. 172.