AMMORTIZZATORI SOCIALI

Disposizioni Varie

 Ricorso alla CigO o CigS nelle aziende che acquisiscono un ramo d'impresa

 

Nel caso di cessione del ramo d'impresa (art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428) se il passaggio dei lavoratori presso l'azienda acquirente avviene senza risoluzione del rapporto di lavoro e nel caso del ricorso alla CigS da parte di quest'ultima, il requisito dei 90 giorni di lavoro effettivo si intende acquisito con l'anzianità maturata presso l'impresa di provenienza.

 

Naturalmente l'azienda acquirente deve avere previsto nel Programma che accompagna la domanda, l'acquisizione del ramo d'impresa onde poter collocare in CigS i lavoratori che ne fanno parte.

 

Se invece il trasferimento del ramo d'impresa avviene attraverso la risoluzione del rapporto di lavoro con l'azienda cedente e l'assunzione ex novo da parte di quella acquirente, i lavoratori prima di essere collocati in CigS devono avere maturato i 90 giorni di lavoro effettivo, così come stabilito dall'art. 8, comma 4 della legge 20 maggio 1988, n. 160.