AMMORTIZZATORI SOCIALI

 Diritti e obblighi dei lavoratori durante la sospensione dal lavoro

 Prestazione di lavoro presso altro datore di lavoro

 

 

Durante la permanenza in CigO, CigS o CdS la normativa contenuta nel part. 8, commi 4 e 5 della legge 20 maggio 1988, n. 160 ammette che il lavoratore possa prestare la propria attività presso altro datore di lavoro ovvero in forma autonoma, ma stabilisce che l'integrazione salariale è incompatibile e quindi non può essere cumulata con i redditi da lavoro derivante dalla prestazione stessa.

 

Onde rendere possibile la prestazione temporanea di lavoro, durante i periodi di sospensione presso altro datore di lavoro (non rientrante nell'ipotesi del “comando”), la succitata normativa ha stabilito che il lavoratore interessato comunichi preventivamente all'INPS territoriale di competenza lo svolgimento di tale attività.

 

Se la corresponsione della predetta indennità è anticipata da parte dell'azienda è necessario estendere la comunicazione anche a quest'ultima.

 

Recentemente l'INPS (circolare 12 dicembre 2002, n. 179) ha previsto che in talune e limitate situazioni, con condizioni economiche peraltro non favorevoli per il lavoratore, sia ammissibile il parziale cumulo tra integrazione salariale con il reddito derivante da prestazioni temporanee di lavoro.