AMMORTIZZATORI SOCIALI |
Cumulo dei periodi (CigO+CigS+CdS) |
|
FONTI |
Le principali fonti giuridiche sono:
|
L’art. 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223: stabilisce che la durata massima dei periodi di CigO, CigS e CdS non può complessivamente superare (cumulo) i 36 mesi nell’arco di un quinquennio.
L’art. 4, comma 35 della legge 28 novembre 1996, n. 608: ha precisato che ogni quinquennio deve avere una data temporale fissa.
Poiché la norma stabilisce di partire dall’11 agosto 1990, ne consegue che i periodi succedutisi e che si succederanno sono: da 11 agosto 1990 a 11 agosto 1995 da 11 agosto 1995 a 11 agosto 2000 da 11 agosto 2000 a 11 agosto 2005 da 11 agosto 2005 a 11 agosto 2010 ecc.
|
|
CAUSALI RIENTRANTI NEL CUMULO |
Rientrano nel cumulo:
|
CigO |
per contrazioni temporanee di mercato o di ordinativi. |
CigS |
§ per crisi; |
|
§ per procedure concorsuali (Fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria senza esercizio d’impresa); |
|
§ per riorganizzazione, ristrutturazione e conversione produttiva. |
CdS |
|