AMMORTIZZATORI SOCIALI

 Cumulo dei periodi  (CigO+CigS+CdS)

 

 FONTI

 

Le principali fonti giuridiche sono:

 

L’art. 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223: stabilisce che la durata massima dei periodi di CigO, CigS e CdS non può complessivamente superare (cumulo) i 36 mesi nell’arco di un quinquennio.

 

L’art. 4, comma 35 della legge 28 novembre 1996, n. 608: ha precisato che ogni quinquennio deve avere una data temporale fissa.

 

Poiché la norma stabilisce di partire dall’11 agosto 1990, ne consegue che i periodi succedutisi e che si succederanno sono:

da    11 agosto 1990   a   11 agosto 1995

da    11 agosto 1995   a   11 agosto 2000

da    11 agosto 2000   a   11 agosto 2005

da    11 agosto 2005   a   11 agosto 2010   ecc.

 

 

 

CAUSALI RIENTRANTI NEL CUMULO

 

Rientrano nel cumulo:

 

CigO

per contrazioni temporanee di mercato o di ordinativi.

CigS

§         per crisi;

 

§        per procedure concorsuali (Fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria senza esercizio d’impresa);

 

§        per riorganizzazione, ristrutturazione e conversione produttiva.

CdS