AMMORTIZZATORI SOCIALI

 Contribuzione a carico delle AZIENDE

Contributo addizionale

 

 

Nei periodi che utilizzano la CigO e la CigS, le imprese sono tenute a versare, in aggiunta alle aliquote contributive di cui al punto precedente) anche il contributo addizionale di cui all'art. 8 della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Il contributo addizionale va versato nella misura di:

imprese fino a 50 addetti       =   3,0%

imprese con + di 50 addetti   =   4,5%

 

Per i periodi successivi il 24° mese di durata della CigS l'aliquota del contributo addizionale viene raddoppiata (art. 1, comma 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223).

 

 

Le aziende sono esentate dal versare il contributo quando:

§    il ricorso alla CigO č dovuto a cause non prevedibili ed oggettivamente non evitabili, cosė come indicato dall'art. 12, comma 2 della legge 25 maggio 1975, n. 164;

§    il ricorso alla CigS č effettuato da parte di aziende sottoposte a procedura concorsuale.