AMMORTIZZATORI SOCIALI |
Contribuzione a carico delle AZIENDE |
Contributo addizionale |
|
Nei periodi che
utilizzano la CigO e la CigS, le imprese sono tenute a versare, in
aggiunta alle aliquote contributive di cui al punto precedente)
anche il contributo addizionale di cui all'art. 8 della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Il
contributo addizionale va versato nella misura di:
imprese fino a 50 addetti = 3,0%
imprese con + di 50 addetti = 4,5% Per i periodi
successivi il 24° mese di durata della CigS l'aliquota del
contributo addizionale viene raddoppiata (art. 1, comma 4 della
legge 23 luglio 1991, n. 223). Le aziende sono
esentate dal versare il contributo quando:
§ il ricorso alla CigO č dovuto a cause non prevedibili ed
oggettivamente non evitabili, cosė come indicato dall'art. 12, comma 2
della legge 25 maggio 1975, n. 164;
§ il ricorso alla CigS č effettuato da parte di aziende sottoposte a
procedura concorsuale.