AMMORTIZZATORI SOCIALI |
Cassa integrazione guadagni Straordinaria (CigS) |
PROCEDURA |
DECRETO DI REVOCA |
Allorché venga
accertato, successivamente all'emanazione del decreto di concessione,
che sono venute meno da parte dell'azienda interessata, le condizioni
di diritto di accesso alla CigS, il MinLav adotta un provvedimento di
revoca dei predetti trattamenti (le cui prestazioni economiche, nel
frattempo, sono già state erogate ai lavoratori interessati). Al fine di evitare
che l’INPS richiedesse ai lavoratori la restituzione di quanto
anticipato, in accoglimento della richiesta delle Organizzazioni
sindacali dei lavoratori, è stato emanato l'art. 1-bis della
legge 31 luglio 2002, n. 172
che ha stabilito che (in questa fattispecie di casi) i lavoratori non
sono tenuti alla restituzione delle prestazioni economiche già
percepite (Integrazione salariale ed assegni familiari) e mantengono
il diritto alla copertura previdenziale figurativa. La stessa norma ha
poi stabilito che l'INPS esercita direttamente nei confronti
dell'azienda il diritto a recuperare, come credito, l'onere della
prestazione erogata ai lavoratori.