AMMORTIZZATORI SOCIALI

 Cassa integrazione guadagni Straordinaria (CigS)

 PROCEDURA

DECRETO DI REVOCA

 Allorché venga accertato, successivamente all'emanazione del decreto di concessione, che sono venute meno da parte dell'azienda interessata, le condizioni di diritto di accesso alla CigS, il MinLav adotta un provvedimento di revoca dei predetti trattamenti (le cui prestazioni economiche, nel frattempo, sono già state erogate ai lavoratori interessati).

 

Al fine di evitare che l’INPS richiedesse ai lavoratori la restituzione di quanto anticipato, in accoglimento della richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, è stato emanato l'art. 1-bis della legge 31 luglio 2002, n. 172 che ha stabilito che (in questa fattispecie di casi) i lavoratori non sono tenuti alla restituzione delle prestazioni economiche già percepite (Integrazione salariale ed assegni familiari) e mantengono il diritto alla copertura previdenziale figurativa.

 

La stessa norma ha poi stabilito che l'INPS esercita direttamente nei confronti dell'azienda il diritto a recuperare, come credito, l'onere della prestazione erogata ai lavoratori.