AMMORTIZZATORI SOCIALI |
Cassa integrazione guadagni Straordinaria (CigS) |
PROCEDURA |
DOMANDE NON ACCOLTE |
Nel caso in cui
l’istanza dell’azienda non sia stata accolta, viene emanato il
Decreto di reiezione, a firma del Ministro, nel quale sono
indicati i motivi del mancato accoglimento della domanda. A modifica di tale
decisione l'azienda può presentare ricorso. Nel caso
l'azienda non ottenga l'accoglimento del ricorso o del riesame o
non lo presenti affatto, i lavoratori hanno diritto a ricevere
dall'azienda, per i periodi di sospensione o riduzione d'orario, il
100% della retribuzione persa ed il versamento dei contributi
previdenziali ed assicurativi a carico dell'azienda.