AMMORTIZZATORI SOCIALI

 Cassa integrazione guadagni Straordinaria (CigS)

 PROCEDURA

DOMANDE NON ACCOLTE

Nel caso in cui l’istanza dell’azienda non sia stata accolta, viene emanato il Decreto di reiezione, a firma del Ministro, nel quale sono indicati i motivi del mancato accoglimento della domanda.

 

A modifica di tale decisione l'azienda può presentare ricorso.

 

Nel caso l'azienda non ottenga l'accoglimento del ricorso o del riesame o non lo presenti affatto, i lavoratori hanno diritto a ricevere dall'azienda, per i periodi di sospensione o riduzione d'orario, il 100% della retribuzione persa ed il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico dell'azienda.