AMMORTIZZATORI SOCIALI

 Cassa integrazione guadagni Straordinaria (CigS)

 PROCEDURA

FASE ISTRUTTORIA

Secondo quanto disposto del DPR 10 giugno 2000, n. 218 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali acquisisce l'istanza dell'azienda.

 

Questa istanza deve essere presentata nell'apposito modello CIGS-2, compilato in ogni parte, corredata da:

¨      documentazione richiesta dall'apposita scheda in relazione alla causale di CigS (crisi, riorganizzazione, ristrutturazione, conversione aziendale, fallimento, amministrazione straordinaria ecc.);

¨       copia del verbale riguardante l'esame congiunto;

¨       relazione inviata dal competente Ispettorato del Lavoro (per i casi in cui è prevista);

¨       parere della Regione (se pervenuto entro il termine sopra indicato).

 

Acquisita l'istanza dell'azienda, il MinLav procede all'istruttoria della domanda medesima.

 

Qualora la documentazione che accompagna la domanda sia carente ovvero vengano riscontrate incongruenze, può richiedere l'integrazione della medesima all'azienda o attraverso il servizio ispettivo territorialmente interessato.

 

Completato l'esame istruttorio, se la domanda è conforme ai criteri previsti per la concessione del trattamento di CigS, viene emanato, a firma del ministro, il Decreto di approvazione del programma per la durata prevista.

 

In applicazione del Decreto di approvazione del programma vengono successivamente emanati, a firma del Direttore generale della Direzione Ammortizzatori sociali il/i Decreto di concessione del trattamento da CigS.

 

Per quanto riguarda i casi di fallimento (o altra procedura concorsuale analoga), la procedura è più semplice e di più breve durata, se riferita alla concessione dei primi 12 mesi, in quanto è sufficiente che la presentazione dell'istanza da parte del Curatore fallimentare (autorizzata dal Giudice delegato del tribunale competente), sia corredata dall'estratto della sentenza fallimentare e dall'elenco nominativo dei lavoratori in forza presso l'azienda alla data di dichiarazione del fallimento nonché dalle altre informazioni richieste dal Ministero del Lavoro, contenute nell'apposita scheda che accompagna l'istanza.

 

I termini di durata della procedura per la concessione dei trattamenti di CigS (ai sensi del DPR 10 giugno 2000, n. 218) sono riepilogati nel «quadro sinottico».   vedi  tabella 4

 

Si ricorda che essi decorrono regolarmente alla condizione che:

¨       la domanda sia perfezionata in ogni sua parte;

¨       non siano adottate sospensive della medesima procedura allo scopo di acquisire ulteriore documentazione ritenuta indispensabile per l'accoglimento della stessa.

 

Si precisa altresì che il Comitato tecnico, richiamato negli articoli. 5, 8 e 10 del DPR 10 giugno 2000, n. 218 è stato soppresso.