AMMORTIZZATORI SOCIALI |
Cassa integrazione guadagni Straordinaria (CigS) |
PROCEDURA |
FASE ISTRUTTORIA |
Secondo quanto
disposto del
DPR 10 giugno
2000, n. 218 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
acquisisce l'istanza dell'azienda. Questa istanza
deve essere presentata nell'apposito modello CIGS-2, compilato
in ogni parte, corredata da:
¨ documentazione
richiesta dall'apposita scheda in relazione alla causale di CigS
(crisi, riorganizzazione, ristrutturazione, conversione aziendale,
fallimento, amministrazione straordinaria ecc.);
¨
copia
del verbale riguardante l'esame congiunto;
¨
relazione inviata dal competente Ispettorato del Lavoro (per i casi in
cui è prevista);
¨
parere della Regione (se pervenuto entro il termine sopra indicato). Acquisita
l'istanza dell'azienda, il MinLav procede all'istruttoria della
domanda medesima. Qualora la
documentazione che accompagna la domanda sia carente ovvero vengano
riscontrate incongruenze, può richiedere l'integrazione della medesima
all'azienda o attraverso il servizio ispettivo territorialmente
interessato. Completato l'esame
istruttorio, se la domanda è conforme ai criteri previsti per la
concessione del trattamento di CigS, viene emanato, a firma del
ministro, il Decreto di approvazione del programma per la
durata prevista. In applicazione
del Decreto di approvazione del programma vengono successivamente
emanati, a firma del Direttore generale della Direzione Ammortizzatori
sociali il/i Decreto di concessione del trattamento da CigS. Per quanto
riguarda i casi di fallimento (o altra procedura concorsuale analoga),
la procedura è più semplice e di più breve durata, se riferita alla
concessione dei primi 12 mesi, in quanto è sufficiente che la
presentazione dell'istanza da parte del Curatore fallimentare
(autorizzata dal Giudice delegato del tribunale competente), sia
corredata dall'estratto della sentenza fallimentare e dall'elenco
nominativo dei lavoratori in forza presso l'azienda alla data di
dichiarazione del fallimento nonché dalle altre informazioni richieste
dal Ministero del Lavoro, contenute nell'apposita scheda che
accompagna l'istanza. I termini di
durata della procedura per la concessione dei trattamenti di CigS (ai
sensi del
DPR 10 giugno
2000, n. 218) sono riepilogati nel «quadro sinottico». vedi
tabella 4 Si ricorda che
essi decorrono regolarmente alla condizione che:
¨
la
domanda sia perfezionata in ogni sua parte;
¨
non
siano adottate sospensive della medesima procedura allo scopo di
acquisire ulteriore documentazione ritenuta indispensabile per
l'accoglimento della stessa. Si precisa altresì
che il Comitato tecnico, richiamato negli articoli. 5, 8 e 10
del DPR 10 giugno 2000, n. 218 è stato soppresso.