AMMORTIZZATORI SOCIALI

 Cassa integrazione guadagni Straordinaria (CigS)

 PROCEDURA

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

In attuazione dell'art. 3 del DPR 10 giugno 2000, n. 218 la domanda, utilizzando l'apposito modello CIGS-2, deve essere consegnata (o spedita) a:

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione - Divisione V

Via Fornovo 8, - 00192 Roma

tel. 06 36755099   fax 06 36754084

 

La sua presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro (art. 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164).

 

Può derogare da tale termine esclusivamente la domanda relativa al primo periodo nel caso di procedure concorsuali (telex del MinLav del 28 maggio 1992, n. 68529), in considerazione delle particolari difficoltà che incontrano i curatori e commissari giudiziali nell'acquisire il tempestivo accesso alla documentazione riguardante questa fattispecie di imprese. Per tutti gli altri casi il termine di 25 giorni è da considerarsi perentorio.

 

Nel caso di omessa o tardiva presentazione della domanda il trattamento di CigS decorrerà da un periodo non anteriore ad 1 settimana dalla data della sua presentazione. In questo caso, così come è prescritto nel succitato art. 7 della legge 164/75, per tale periodo l'azienda è tenuta a corrispondere ai lavoratori l'equivalente dell'indennità di integrazione salariale non percepita.

 

I termini su indicati valgono anche nel caso di domanda di proroga.

 

Nel caso l'azienda si trovi in momentanee difficoltà finanziarie può richiedere (ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223) il pagamento diretto ai lavoratori sospesi o ad orario ridotto del trattamento di CigS da parte dell'INPS. In questo caso l'azienda, oltre ad indicarne la richiesta nel modello CIGS-2, deve provvedere ad inviare copia della stessa anche all'Ispettorato del Lavoro competente, che predisporrà una relazione di merito al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, affinché il pagamento diretto sia autorizzato all'interno dello stesso decreto di concessione della CigS.

 

Nell'ipotesi che tale richiesta sia stata omessa al momento della domanda, può essere presentata anche successivamente, condizione che possibilmente è da evitare in quanto comporta ritardi notevoli nell'erogazione delle spettanze ai lavoratori.

 

Per gli ulteriori approfondimenti riguardanti la corretta compilazione del modello CIGS-2 si consiglia l'attenta lettura delle apposite “Istruzioni” del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (modello CIGS-2) e delle informazioni richieste nelle schede che accompagnano le domande, riprodotte in fac-simile negli allegati sotto richiamati nella Tabella C.

vedi tabella 3