AMMORTIZZATORI SOCIALI |
Cassa integrazione guadagni Straordinaria (CigS) |
PROCEDURA |
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA |
In attuazione
dell'art. 3 del
DPR 10 giugno 2000,
n. 218 la domanda, utilizzando l'apposito modello CIGS-2,
deve essere consegnata (o spedita) a: Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale
degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione -
Divisione V Via Fornovo 8, -
00192 Roma tel. 06
36755099 fax 06 36754084 La sua
presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di
paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la
riduzione dell'orario di lavoro (art. 7 della
legge 20 maggio 1975, n. 164). Può derogare da
tale termine esclusivamente la domanda relativa al primo periodo nel
caso di procedure concorsuali (telex
del MinLav del 28 maggio 1992, n. 68529), in considerazione
delle particolari difficoltà che incontrano i curatori e commissari
giudiziali nell'acquisire il tempestivo accesso alla documentazione
riguardante questa fattispecie di imprese. Per tutti gli altri casi il
termine di 25 giorni è da considerarsi perentorio. Nel caso di omessa
o tardiva presentazione della domanda il trattamento di CigS decorrerà
da un periodo non anteriore ad 1 settimana dalla data della sua
presentazione. In questo caso, così come è prescritto nel succitato
art. 7 della legge 164/75, per tale periodo l'azienda è tenuta a
corrispondere ai lavoratori l'equivalente dell'indennità di
integrazione salariale non percepita. I termini su
indicati valgono anche nel caso di domanda di proroga. Nel caso l'azienda
si trovi in momentanee difficoltà finanziarie può richiedere (ai sensi
dell'art. 2, comma 6 della
legge 23
luglio 1991, n. 223) il pagamento diretto ai lavoratori sospesi
o ad orario ridotto del trattamento di CigS da parte dell'INPS. In
questo caso l'azienda, oltre ad indicarne la richiesta nel modello
CIGS-2, deve provvedere ad inviare copia della stessa anche
all'Ispettorato del Lavoro competente, che predisporrà una relazione
di merito al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, affinché
il pagamento diretto sia autorizzato all'interno dello stesso decreto
di concessione della CigS. Nell'ipotesi che
tale richiesta sia stata omessa al momento della domanda, può essere
presentata anche successivamente, condizione che possibilmente è da
evitare in quanto comporta ritardi notevoli nell'erogazione delle
spettanze ai lavoratori. Per gli ulteriori
approfondimenti riguardanti la corretta compilazione del modello
CIGS-2 si consiglia l'attenta lettura delle apposite “Istruzioni”
del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (modello CIGS-2)
e delle informazioni richieste nelle schede che accompagnano le
domande, riprodotte in fac-simile negli allegati sotto richiamati
nella Tabella C.
vedi
tabella 3