AMMORTIZZATORI SOCIALI |
Cassa integrazione guadagni Straordinaria (CigS) |
PROCEDURA |
ROTAZIONE della CigS |
L'art. 1, comma 8
della
legge
23 luglio 1991, n. 223
prevede che, nel caso in cui le sospensioni o la riduzione
dell'orario avvengano senza l'adozione di meccanismi di rotazione
tra lavoratori che effettuano le stesse mansioni, l'azienda sia
tenuta ad indicarne i motivi. Se il Ministero
del Lavoro non ritiene giustificati i motivi adottati
dall'azienda, dopo l'approvazione del programma (e di
conseguenza l'emanazione del primo decreto di concessione della
CigS), promuove un incontro tra le parti e se queste entro i 3 mesi
successivi non raggiungono un accordo in materia, con proprio
decreto ha facoltà di stabilire un meccanismo di rotazione, che
tiene conto delle proposte formulate dalle parti. vedi
nota E Ove l'azienda non
ottemperi a quanto previsto da questo decreto, è tenuta a
corrispondere il contributo addizionale di cui all'art. 8,
comma 1 della
legge 20 maggio 1988,
n. 160, nella misura del 9% invece del 4,50%
con decorrenza dal primo giorno e nella misura del 13,50%
invece del 9% dal 24° mese. Per questa ipotesi
nelle aziende con meno di 50 dipendenti questa contribuzione
è pari rispettivamente al 6% invece del 3% e 7,50%
invece del 6%.