AMMORTIZZATORI SOCIALI

 Cassa integrazione guadagni Straordinaria (CigS)

 PROCEDURA

ROTAZIONE della CigS

 

L'art. 1, comma 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223 prevede che, nel caso in cui le sospensioni o la riduzione dell'orario avvengano senza l'adozione di meccanismi di rotazione tra lavoratori che effettuano le stesse mansioni, l'azienda sia tenuta ad indicarne i motivi.

 

Se il Ministero del Lavoro non ritiene giustificati i motivi adottati dall'azienda, dopo l'approvazione del programma (e di conseguenza l'emanazione del primo decreto di concessione della CigS), promuove un incontro tra le parti e se queste entro i 3 mesi successivi non raggiungono un accordo in materia, con proprio decreto ha facoltà di stabilire un meccanismo di rotazione, che tiene conto delle proposte formulate dalle parti.   vedi nota E

 

Ove l'azienda non ottemperi a quanto previsto da questo decreto, è tenuta a corrispondere il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1 della legge 20 maggio 1988, n. 160, nella misura del 9% invece del 4,50% con decorrenza dal primo giorno e nella misura del 13,50% invece del 9% dal 24° mese.

 

Per questa ipotesi nelle aziende con meno di 50 dipendenti questa contribuzione è pari rispettivamente al 6% invece del 3% e 7,50% invece del 6%.