AMMORTIZZATORI SOCIALI

 Cassa integrazione guadagni Straordinaria (CigS)

 PROCEDURA

CONSULTAZIONE SINDACALE 

 

La norma di legge che regola la procedura di consultazione (esame congiunto), nel caso di ricorso alla CigS è contenuta nell'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164; la procedura istruttoria relativa l'iter della domanda è invece disciplinata dall'apposito Regolamento contenuto nel DPR 10 giugno 2000, n. 218, emanato in attuazione della legge «Bassanini».

 

L'esame congiunto è il primo atto della procedura e va richiesto entro i termini contenuti nel succitato art. 5, si svolge presso il competente Ufficio dell'Amministrazione Regionale o di altra Istituzione incaricata di svolgere questo compito (alcune Regioni hanno conferito tale delega alle Province).

 

Nel caso la richiesta di CigS riguardi più unità aziendali situate in regioni diverse, la richiesta per l'attivazione dell'esame congiunto va inviata a:

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione generale dei Rapporti di lavoro - Divisione V

Via Fornovo 8, - 00192 Roma

dove si svolgerà l'esame congiunto stesso.

 

L'incontro deve comunque avvenire prima dell'inizio della CigS e deve concludersi entro il termine di 25 giorni; nelle aziende fino a 50 dipendenti il termine è di 10 giorni.

 

Stante la brevità della durata della procedura di consultazione è consigliabile che (prima della sua apertura formale) si svolga un preventivo approfondimento negoziale finalizzato al raggiungimento di un'intesa più organica sugli aspetti relativi:

¨      il piano industriale

¨      gli investimenti

¨      le garanzie sul rientro in azienda dei lavoratori sospesi

¨      gli assetti occupazionali che risulteranno al termine del programma di CIGS

¨      le modalità della sua applicazione (sospensioni a zero ore o rotazione)

¨      criteri di scelta dei lavoratori interessati dalla sospensione

¨      modalità di pagamento dell'integrazione salariale (anticipata dall'azienda oppure con pagamento diretto da parte dell'INPS).