AMMORTIZZATORI SOCIALI |
Cassa integrazione guadagni Straordinaria (CigS) |
PROCEDURA |
CONSULTAZIONE SINDACALE |
La norma di legge
che regola la procedura di consultazione (esame congiunto), nel caso
di ricorso alla CigS è contenuta nell'art. 5 della
legge 20 maggio 1975, n. 164;
la procedura istruttoria relativa l'iter della domanda è invece
disciplinata dall'apposito Regolamento contenuto nel
DPR 10 giugno 2000, n. 218,
emanato in attuazione della legge «Bassanini». L'esame congiunto
è il primo atto della procedura e va richiesto entro i termini
contenuti nel succitato art. 5, si svolge presso il competente Ufficio
dell'Amministrazione Regionale o di altra Istituzione incaricata di
svolgere questo compito (alcune Regioni hanno conferito tale delega
alle Province). Nel caso la
richiesta di CigS riguardi più unità aziendali situate in regioni
diverse, la richiesta per l'attivazione dell'esame congiunto va
inviata a: Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale
dei Rapporti di lavoro - Divisione V Via Fornovo 8, -
00192 Roma dove si svolgerà
l'esame congiunto stesso. L'incontro deve
comunque avvenire prima dell'inizio della CigS e deve
concludersi entro il termine di 25 giorni; nelle aziende fino a 50
dipendenti il termine è di 10 giorni. Stante la brevità
della durata della procedura di consultazione è consigliabile che
(prima della sua apertura formale) si svolga un preventivo
approfondimento negoziale finalizzato al raggiungimento di un'intesa
più organica sugli aspetti relativi:
¨ il
piano industriale
¨ gli
investimenti
¨ le
garanzie sul rientro in azienda dei lavoratori sospesi
¨ gli
assetti occupazionali che risulteranno al termine del programma di
CIGS
¨ le
modalità della sua applicazione (sospensioni a zero ore o rotazione)
¨ criteri
di scelta dei lavoratori interessati dalla sospensione
¨ modalità
di pagamento dell'integrazione salariale (anticipata dall'azienda
oppure con pagamento diretto da parte dell'INPS).