AMMORTIZZATORI SOCIALI

 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CigO)

 

  PROCEDURA

 

L’art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164 obbliga l’azienda a consultare la RSU e/o le Organizzazioni sindacali territoriali di categoria.

 

In particolare, nel caso di:

causale A.

l’azienda deve comunicare preventivamente cause, entità, durata e numero di lavoratori interessati. A richiesta di una delle parti è previsto un esame congiunto, che può avvenire in più incontri entro 25 gg. dall’apertura della procedura (10 gg. nelle aziende fino a 50 dipendenti).

causale B.: 

se l’interruzione ha durata fino a 16 ore settimanali l’azienda può limitarsi alla sola comunicazione alla Rsu o ai sindacati territoriali. Se invece l’interruzione è superiore a 16 ore, su richiesta (de effettuarsi entro 3 gg. dalla comunicazione) della Rsu o dei sindacati territoriali, si procederà ad un esame congiunto circa la ripresa produttiva e la distribuzione dell’orario, che dovrà concludersi entro i 5 gg. successivi la data di richiesta dell’esame congiunto medesimo.

 

 

 

  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

 

L’azienda deve inoltrare (su apposito modulo) domanda di ammissione al trattamento di CigO (art. 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164) alla sede provinciale dell’INPS entro e non oltre 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.

La domanda deve contenere:

¨       copia del verbale di consultazione sindacale;

¨       la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro;

¨       durata prevedibile;

¨       numero dei lavoratori interessati;

¨       orario di lavoro effettuato durante il ricorso alla CigO.