AMMORTIZZATORI SOCIALI

 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CigO)

 

  DURATA DEL TRATTAMENTO

 

Viene concessa per cicli di 13 settimane, prorogabili fino ad un massimo di  12 mesi (pari a 52 settimane).

 

Tale limite massimo può essere superato solo se azienda si trovi in una situazione “oggettivamente non evitabile” (art. 6 della legge 134/75).

 

Se discontinua: si possono cumulare più periodi fino ad un massimo di 52 settimane nell’arco degli ultimi 24 mesi (104 settimane).

 

Se continuativa: massimo 52 settimane; si può chiedere nuovo periodo solo dopo 52 settimane di attività lavorativa.

 

I periodi inferiori a 1 settimana o a cavallo di più settimane sono comunque considerate settimane intere.

 

N.B.

Il calcolo delle settimane ai fini dei periodi massimi di fruizione non riguarda l’impresa nel suo insieme, bensì ognuna delle singole unità produttive, stabilimento o cantiere.

 

 

 

  DURATA SPECIFICA EDILIZIA DEL TRATTAMENTO

 

Con le causali specifiche per il settore edilizia, il trattamento di integrazione salariale viene concesso per 3 mesi.

 

Eventuali proroghe non devono superare la durata di ¼  del periodo previsto dal contratto di appalto per l’esecuzione dell’opera (vanno conteggiati anche i 3 mesi di CigO iniziali).

 

I periodi di CigO concessi per una delle causali specifiche dell’edilizia non concorrono alla composizione del limite massimo concedibile di CigO (52 settimane).