AMMORTIZZATORI SOCIALI |
Contratti di Solidarietà (CdS) |
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PRESTAZIONI ECONOMICHE |
Nel caso di stipula del CdS invece le ore non prestate tra il normale orario contrattuale e quello ridotto, sono remunerate dall'INPS con una integrazione salariale pari al 60% della retribuzione persa ma non soggetta all'applicazione del massimale (come invece previsto per la CigO e la CigS).
Di conseguenza, l'aliquota dell'integrazione salariale, essendo riferita a tutta la retribuzione, comprende anche l'erogazione «pro quota» da parte dell'INPS e per la parte di sua competenza, del rateo di 13a mensilità e dell'eventuale 14a o Premio annuo, a prescindere che i ratei maturati durante la riduzione dell'orario di lavoro siano corrisposti mensilmente dall'azienda oppure in unica soluzione. VEDI nota A
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