AMMORTIZZATORI SOCIALI

 Contratti di Solidarietà  (CdS)

 

PRESTAZIONI ECONOMICHE

 

Nel caso di stipula del CdS invece le ore non prestate tra il normale orario contrattuale e quello ridotto, sono remunerate dall'INPS con una integrazione salariale pari al 60% della retribuzione persa ma non soggetta all'applicazione del massimale (come invece previsto per la CigO e la CigS).

 

Di conseguenza, l'aliquota dell'integrazione salariale, essendo riferita a tutta la retribuzione, comprende anche l'erogazione «pro quota» da parte dell'INPS e per la parte di sua competenza, del rateo di 13a mensilità e dell'eventuale 14a o Premio annuo, a prescindere che i ratei maturati durante la riduzione dell'orario di lavoro siano corrisposti mensilmente dall'azienda oppure in unica soluzione.

VEDI nota A