Possono avere una
durata massimo di 24 mesi. Tale periodo può essere prorogato di ulteriori
di 24 mesi nel centro-nord e 36 nel mezzogiorno. Un successivo Contratto
di solidarietà potrà essere stipulato decorsi 12 mesi dalla conclusione
del precedente.
In via generale
può essere stipulato ogni volta per non meno di 12 mesi e per un massimo
di 24 mesi, con la precisazione che può essere successivamente prorogato
entro il limite massimo di 48 mesi (60 mesi nelle aree del mezzogiorno),
qualora ne sussista la necessità e ne permangano le condizioni per
accedere.
VEDI
Cumulo dei periodi di CigO, CigS
e CdS
In ogni caso la
singola domanda si deve riferire a periodi di 12 mesi, cosi come previsto
dall'art. 7 del
DPR 10 giugno 2000,
n. 218
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