MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C4C591.D597ED50" Questo documento è una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C4C591.D597ED50 Content-Location: file:///C:/6368DA34/RINNOVOCCNLLATERIZIMANPICCOLAIND050504.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" PARTE GENERALE

 =

VERBALE DI ACCORDO

 

 

 

Ro= ma, 5 Maggio 2004

 

 

 

Tra

 

ANIEM – CONFAPI

 

E

 

FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

 

 

 

Si è stipulato il presente accordo per il rinnovo del CCNL 27 Ottobre 1= 999 per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di:

 

A.    Elementi e componenti= in laterizio e prefabbricati in latero-cemento;

B.     Manufatti in calcestr= uzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle

 

 

 

 

AN= IEM        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;        FeNEAL – UIL

 

 

 

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;          FILCA – CISL

 

 

 

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;          FILLEA - CGIL


PARTE GENERALE

 

A) Sistema = di relazioni industriali

 =

1.&n= bsp;     = Livello naz= ionale

 

Le parti, f= erma restando l’autonomia, le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori — al fine di attuare un sistema di relazioni= industriali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Protocollo 23 luglio 1993 e dal Patto Sociale 22 dicembre 1998 sulla politica dei redditi= e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lav= oro e sul sostegno al sistema produttivo confermano l’opportunità = di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del set= tore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.

In particolare, le parti, fermo restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l’indipendenza di valutazione e di intervento= , costituiranno alla firma del C.C.N.L. un Osservatorio dei Settori laterizi e manufatti in calcestruzzo..<= /span>

Tale Osservatorio, con propria autonomia funzionale e operativa, sarà composto da 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 6 in rappresentanza delle Organizzazioni Imprenditoriali firmatarie e si riunirà con cadenze che saranno stabilite nell'ambito del regolament= o al fine di raccogliere dati e predisporre approfondimenti e valutazioni tecniche su temati= che di interesse del settore.

In particol= are, saranno oggetto di esame:

 =

·<= span style=3D'font:7.0pt "Times New Roman"'>      =   lo studio dell’assetto industriale di settore, le tendenze di mercato e delle evoluzioni legislative, gli ammodernamenti tecnologici dei processi produtt= ivi e dei nuovi prodotti, con particolare riguardo alle tendenze in atto nel mercato immobiliare nell’edilizia pubblica e le relative stazioni appaltanti, nelle ristrutturazioni e nel recupero del restauro dei centri storici.  In questo quadro di insieme valutarne le ricadute occupazion= ali, studiare in relazione alle nuove tecnologie, i nuovi lavori, i nuovi materi= ali, le nuove professionalità;

·        la valutazione della situazione occupazionale, i processi di esternalizzazione delle lavorazioni= e gli appalti;

·        le condizioni di legge e operative di approvvigionamento delle materie prime ed in tale contesto l'effettuazione = del monitoraggio delle legislazioni regionali in vigore  per l’approvvigionamento del= le materie prime e la promozione di  idonee e condivise iniziative per una legislazione quadro in materia= di cave e torbiere;

·        combustibili alternativi, risparmio energetico;=

·        il monitoraggio del mercato del lavoro nei sett= ori laterizi e manufatti in calcestruzzo;

·        la formazione professionale secondo le modalità previste dal successivo art…...;

·        l'organizzazione e la predisposizione di suppor= ti informativi e programmi formativi sulla sicurezza.  A tal fine sarà monitorato = lo stato di attuazione della applicazione nei settori della Legge 626 con particolare riguardo all'elaborazione dei piani di sicurezza nelle aziende.=

·        le tematiche dell’edilizia bio-eco-sostenibile anche come interlocutori delle istituzioni pubbliche;

·        l’andamento d= el costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica, anche in relazione alla <= span class=3DSpellE>internalizzazione dei mercati, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale.

Quanto sopra premesso l’Osservatorio presenterà alle parti, entro tre mesi dalla sua costituzione, il regolamento per lo svolgimento delle attivit&agr= ave; ed un piano di fattibilità per il finanziamento delle spese di funzionamento.

Per l’= ;attività dell’Osservatorio saranno utilizzati i dati forniti dalle parti o provenienti da istituzioni pubbliche o da enti che siano ritenuti congiuntamente funzionali allo scopo, con modalità da definire.=

L’Oss= ervatorio potrà avvalersi per specifiche materie anche di esperti indicati singolarmente dalle parti purché se ne ravvisi congiuntamente l’opportunità.

I risultati= dei lavori dell’Osservatorio e le eventuali proposte saranno oggetto di e= same delle parti stipulanti nel corso di due appositi incontri a cadenza semestr= ale ed a livello nazionale, nel corso dei quali saranno altresì fornite,= e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle parti, le informazioni aggregate riferite al settore rappresentato riguardanti:<= /p>

a)&n= bsp;     b)&n= bsp;     c)&n= bsp;     d)&n= bsp;     e)&n= bsp;      f)&n= bsp;       g)&n= bsp;     h)&n= bsp;    

i)&n= bsp;       j)&n= bsp;       k)&n= bsp;     Con riferim= ento alle risultanze dei lavori dell’Osservatorio  potranno essere presentate agli or= gani pubblici competenti eventuali proposte di interesse del settore sulle quali= vi sia il consenso di tutte le parti firmatarie del presente contratto.

Su richiest= a di una delle parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare le posizioni comuni di cui sopra, potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istr= uttori paritetici, specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.

Per specifi= ci temi le parti potranno convenire di richiedere la presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.

Qualora sul= la base dell’esame congiunto, emergano problematiche particolari che interessino aree interregionali, caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende dei due settori, dette problematiche formeranno oggetto di esame specifico tra le parti in sede nazionale.

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2) Live= llo regionale

 = ;

Tenuti pres= enti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le Associazioni nazionali stipula= nti e le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti forniranno annualmente di norma non oltre il bimestre successivo alla scadenza di cui = al punto 1), in sede regionale, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, = su richiesta delle stesse, informazioni distinte per i due settori cui si appl= ica il presente contratto riguardanti:

a)&n= bsp;     b)&n= bsp;     c)&n= bsp;     d)&n= bsp;     e)&n= bsp;      In assenza = delle strutture regionali competenti, le informative di cui sopra saranno fornite dalle rispettive Associazioni nazionali di categoria.

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3) L= ivello territoriale

 

Tenuti pres= enti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le Associazioni territoriali degli industriali forniranno annualmente alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, non oltre il secondo quadrimestre, informazioni globali distinte per i due settori cui si applica il presente contratto, riferite alle proprie aziende associate riguardanti:<= /span>

a)&n= bsp;     b)&n= bsp;     c)&n= bsp;     d)&n= bsp;     e)&n= bsp;      f)&n= bsp;       Per le aree territoriali nelle quali vi siano meno di 5 stabiliment= i di laterizi o di manufatti di cemento, le competenti Associazioni imprenditori= ali e le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori, in sede regionale, individuer= anno congiuntamente le aggregazioni interprovinciali e le sedi ove dovrà essere svolta la relativa procedura di informazione di cui al punto 3) del presente articolo.

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4) Live= llo di gruppo

 

Tenuti pres= enti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) i gruppi industriali — intendendo per «gruppo» una azienda di particolare importanza nell’ambito del settore, articolata in più stabilimenti distribuiti in diverse aree, del territorio nazionale — forniranno an= nualmente alla FeNEAL-UIL-FILCA-CISL FILLEA-CGIL, su rich= iesta delle stesse, nel corso di un apposito incontro convocato dall’Associazione Nazionale del settore cui il gruppo appartiene, informazioni previsionali e globali riguardanti= :

a) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti;

b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni alla organizzazione d= el lavoro ed alla occupazione;

c) decentramento, in via permanente, di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dell’aziend= a;

d) distribuzione del personale per categoria e p= er sesso andamento complessivo degli orari di lavoro, delle assenze dal lavoro= e della CIG ordinaria e straordinaria;

e) progetti e iniziative tesi al risparmio energetico;

f) implicazioni derivanti dall’attivit&agr= ave; produttiva da specifiche normative regionali riguardanti dall’attività estrattiva.

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull’occupazione, sui processi di mobilit&agrav= e; interna, sulle prospettive produttive, sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

Le informaz= ioni previsionali di cui sopra potranno essere fornite su richiesta, alla RSU per quanto di interesse relativo alle rispettive unità produttive facenti parte del gruppo.

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5) L= ivello aziendale

 

Tenuti pres= enti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le direzioni degli stabilimenti c= he occupano oltre 50 dipendenti forniranno annualmente alla RSU,= su richiesta della stessa, con l’eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali riguardanti:

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a)&n= bsp;           b)&n= bsp;           c)&n= bsp;          

d)&n= bsp;           e)&n= bsp;            Nel corso dell’incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull’occupazione, sulle prospettive produttive e sull’ambiente di lavoro.

Le informazioni di cui sopra saranno fornite, limitatamente al period= o di validità del presente contratto, anche da quelle aziende che alla da= ta di stipula del presente ccnl occupano oltre 50 dipendenti e che per ragioni organizzative si trovino successivamente ad occupare un numero di dipendenti inferiore.

 


Art.= …. – Formazione professionale R= 11; FAPI

 

 

Con riferimento a qua= nto previsto dagli Accordi Interconfederali in materia di formazione profession= ale e dalla legislazione vigente, le Parti, anche in relazione alle innovazioni derivanti dalla evoluzione tecnologica ed organizzativa, concordano sull’importanza della formazione professionale quale strumento fondamentale per la valorizzazione professionale delle risorse umane.<= /o:p>

 

Pertanto le Parti convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità= ; ad esse derivanti dalle norme di legge, di Accordi Interconfederali e del pres= ente contratto che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

 

-      =      consentire ai lavorat= ori l’acquisizione di professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizza= tive dei settori;

 

-      =      cogliere le opportuni= tà occupazionali del mercato del lavoro nell’intento di facilitare l’incontro tra domanda e offerta e consentire una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori;

 

-      =      rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori onde prevenire l’insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale.<= /span>

 

All’Osservatori= o di cui alla Parte Generale, lett. A), è affidato il compito, previ opportuni coordinamenti, di instaurare e intrat= tenere rapporti con FAPI, Fondo interprofessionale per la formazione continua, con riguardo alla presentazione e approvazione dei piani di formazione delle imprese, compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, concordati tra le parti sociali. Le imprese comunicheranno all’Osservatorio i piani di formazione realizzati.<= /p>

 

E’ altres&igrav= e; affidato all’Osservatorio il monitoraggio delle normative vigenti in materia di formazione professionale, sia a livello comunitario che nazional= e e regionale al fine di informare i propri rappresentanti sulle opportunit&agr= ave; di finanziamento attivabili.

 

Al momento della adoz= ione del Regolamento dell’Osservatorio le Parti stipulanti definiranno le modalità per l’attività da svolgere da parte dell’Osservatorio stesso in materia di formazione professionale e potranno valutare la possibilità di affidare l’aspetto tecnico –operativo della suddetta attività ad una Commissione per la Formazione che opererà in raccordo con l’Osservatorio.

 

I piani aziendali di formazione concordati, oltre ai percorsi formativi e alle metodologie didattiche funzionali agli obiettivi, dovranno prevedere le modalità= di svolgimento della formazione nonché quelle di partecipazione alla stessa.

 

 


<= span style=3D'font-family:"Book Antiqua";mso-bidi-font-family:Arial'>Art.= 10. — Orario di lavoro

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1.&n= bsp;     La durata dell’orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali, ferma restando la possibilità di computo su periodi p= lurisettimanali prevista al punto 10) della presente normativa.

L’orario settimanale di lavoro viene distribuito su 5 giorni o= su 6 giorni previo accordo tra la Direzione aziendale e la R.S.U.=

In presenza di particolari esigenze produttive connesse alla maggio= re utilizzazione degli impianti l’azienda e la R.S.U., potranno concordare particolari forme di distrib= uzione dell’orario di lavoro settimanale, comportanti lo scorrimento dei gio= rni di riposo.

Resta ferma= la normativa particolare prevista in calce al presente articolo per l’industria dei laterizi.

2.&n= bsp;     Il lavoro straordinario decorre dai limiti di c= ui al punto 2). <= /p>

3.      Il ricorso = al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificaz= ione in ragioni obiettive, indifferibili od occasionali.

4.      Al di fuori= dei casi giustificati da ragioni obiettive, indifferibili od occasionali, il ricorso al lavoro straordinario sarà preventivamente concordato tra = la Direzione e la R.S.U.

5.      Entro i lim= iti previsti dalla legge e dal presente contratto, nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuare il lavoro straordinario e festivo, salvo giustific= ati motivi individuali di impedimento.

Il lavoro straordinario e festivo deve essere autorizzato dalla Direzione aziendale.<= o:p>

6.      È am= messo, osservando le norme di legge, il superamento dell’orario contrattuale individuale di lavoro — dietro corresponsione di una maggiorazione del 27% computata su paga base e contingenza — fino ad un massimo di 1 or= a al giorno per i lavori preparatori e complementari, come la messa a punto delle macchine e la loro pulizia.

7.      Su richiesta della R.S.U. l’azienda, a scopo informati= vo, fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro straordinario effettuat= o ai sensi dei punti 5), 6) e 11) del presente articolo.

8.      Ai soli eff= etti della determinazione delle maggiorazioni per lavoro straordinario, le ore n= on lavorate per ricorrenze festive, nazionali e infrasettimanali — fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo — per assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, nonché le ore non lavorate per ferie, permessi retribuiti e riduzion= i di orario previste al successivo punto 13), saranno computate ai fini del raggiungimento dell’orario contrattuale.

9.      Per l’effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, carico e sca= rico e pulizia, è data facoltà all’azienda di superare l’orario normale contrattuale giornaliero e settimanale anche mediante prestazioni lavorative nella giornata di sabato.

10.  Regimi dive= rsi dell’orario di lavoro settimanale di cui al punto 2) potranno essere realizzati al fine di corrispondere a specifiche esigenze produttive (quali= , ad esempio, commesse per le quali è richiesto un termine di consegna predeterminato, esigenze di mercato legate a situazioni di punta).

Con riferim= ento a quanto sopra, le aziende potranno di-
sporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l’unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell’orario settimanale di lavoro entro i limiti dell’orario di legge nei periodi= di maggiore intensità produttiva ai quali corrisponderanno, nell’= arco temporale annuo, equivalenti prestazioni lavorative settimanali inferiori all’orario contrattuale nei periodi di minore intensità produt= tiva.

L’eff= ettuazione di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni al trattame= nto retributivo normale, fatta eccezione per le settimane nelle quali, in regim= e di flessibilità, siano superate le 45 ore settimanali effettivamente pr= estate.

In tal caso= per le ore di lavoro prestate oltre le 40 settimanali sarà corrisposta u= na maggiorazione del 10% del minimo tabellare e indennità di contingenza.

Nei suddett= i casi la Direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà alla R.S.U. le necessità obiettive che giustificano= il ricorso ad un regime di orario articolato su un arco p= lurisettimanale. Nel corso di tale incontro si valuteranno le implicazioni organizzative e si definiranno le modalità di attuazione dei suddetti orari e dei relat= ivi recuperi.

11.  Fatta salva= la durata settimanale del lavoro ordinario di 40 ore, l’orario di lavoro è ridotto di 64 ore su base annua.

12.  Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/03, a= rt. 4, commi 2 e 3, la durata media dell’orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo di 4 mesi.

13.  A fronte di esigenze che si manifestassero a livello aziendale, previo accordo tra la Direzione aziendale e la RSU o le OO.SS. territoriali, in caso di mancanza d= ella RSU, il periodo di cui al punto precedente potrà essere elevato in riferimento a quanto previsto all’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 66/03.

 =

Le modalità di attuazione delle suddette riduzioni di orario saranno definite tra Direzione aziendale e R.S.U. tenen= do conto delle esigenze produttive e di efficienza aziendali.

Resta conve= nuto che le riduzioni di orario annuo di cui sopra, per tutti i settori, assorbiranno fino a concorrenza eventuali trattamenti concordati aziendalmente o localmente in materia.

Le riduzion= i di orario di lavoro di cui al presente punto saranno assorbite, fino a concorrenza, in caso di provvedimenti legislativi nazionali o comunitari.

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Disposizioni particolari per l’industria dei laterizi

 = ;

Nel caso in cui l’orario settimanale contrattuale di lavoro sia distribui= to su 5 giorni, al fine di contenere i consumi energetici, è prevista la facoltà di far scorrere la seconda giornata non lavorata nell’= arco della settimana per i lavoratori addetti alle seguenti lavorazioni:

— add= etti alla mattoniera;

— addetti alle operazioni meccanizzate (impilatrici-disi= mpilatrici) di trasferimento del prodotto verde dalla mattoniera agli essiccatoi, del prodotto secco dagli essiccatoi al forno e del prodotto cotto dal forno allo stoccaggio.

Le modalità attuative saranno preventivamen= te portate a conoscenza della R.S.U.

 

Dichiarazioni programmatiche delle parti stipulanti

 

1) Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle parti e che il consolidamento dell’occupazione può essere perseguito a= nche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente arti= colo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare, in occasione di appositi incontri annuali a livello nazionale, = la corretta attuazione delle norme del presente articolo.=

2) In situa= zioni di esuberanza di personale connesse a crisi aziendali strutturali che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva, le parti stipulanti potranno verificare anche, nel quadro di una specifica disciplina legislati= va, la possibilità di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Speciale = con forme di rotazione del personale e regimi di orario di lavoro ridotti rispe= tto a quelli normali nonché a forme part-time di lavoro, a condizione che sia soddisfatta l’esigenza a dimensionare l’organico aziendale = alle effettive necessità produttive che risultino compatibili con le esig= enze tecnico-produttive e organizzative, che non siano ostacolati processi di mobilità, che vengano create le condizioni per evitare, anche attrav= erso compensazioni, gli eventuali oneri economici derivanti.

 =

Dichiarazioni a verbale sugli orari di lavoro

 = ;

— Le = parti convengono sul valore strategico dell’articolazione degli orari di la= voro ai fini del miglioramento della competitività aziendale e della salvaguardia occupazionale e considerano pertanto rilevante un reciproco coinvolgimento sugli obiettivi collegati alla gestione degli orari stessi.<= o:p>

A tal fine la Direzione aziendale svolgerà con la R.S.U. un incontro semestrale per un esame dell’andamento dei regimi di orario.

— Pre= messo che la regolazione dell’orario di lavoro è di pertinenza delle parti sociali, le parti concordano che, nel caso di approvazione di una disposizione di legge sulla riduzione dell’orario di lavoro, si incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina al= le caratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivi determinati con il precedente accordo.

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<= span style=3D'font-family:"Book Antiqua";mso-bidi-font-family:Arial'>Art.= 16 –= Banca ore

 

Si conviene= la istituzione di una banca ore individuale operante dal 1-01-2000 in cui conflui= scono al 1° gennaio di ogni anno i permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione relativi a:

— le ore a fronte delle ex festività;

— le riduzioni dell’orario di lavoro nella misura sopra prevista.

I permessi confluiti nella Banca Ore Individuale saranno fruiti da parte del lavoratore entro l’anno successivo previo preavviso di 5 giorni e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali.

Al 31 dicem= bre dell’anno come sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento.=

L’attivazione del conto ore individuale avverrà previo accertamento presso gli Enti Previdenziali competenti della legittimit&agra= ve; ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della loro effettiva liquidazione.=

 =

 =

Art.21 – Riduzione orario di lavoro<= /o:p>

 

Per i lavor= atori che prestano la propria opera in tre turni avvicendati, in aggiunta alla riduzione di cui sopra, saranno riconosciute le seguenti ulteriori misure:<= o:p>

h. 4 dal 1-01-2001;

h. 4 dal 1-01-2002;

h. 4 dal 1-07-2003 (limitatamente al settore manufatti in calcestruzzo).<= /span>

 h. 4 dall’ 1-01-2005 (limitatamente al settore laterizi;

Tale ulteriore riduzi= one non si applica alle aziende per le quali il regime di pause di cui al comma= 8 dell’art. 70 è pari a 30 minuti)

 

 


Art. 11 — Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)

 =

Il contratt= o di lavoro a tempo parziale (part-time) è disciplinato dal Decreto Legislativo n.61/2000 e successive modificazioni e  comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario stabilito dal presente contratto.

 =

Il part-time può essere attuato:

 

1)&n= bsp;     in forma “orizzontale” (quello in cui la riduzione di orario rispet= to al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro);

2)      in forma “verticale" (quello in relazione al quale è previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno);

3)      in forma “mista”, (quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nei punti 1) e 2).=

 

L’ins= taurazione del rapporto di lavoro a part-time avverrà con atto scritto, nel qua= le saranno precisati l’orario di lavoro — con riferimento al giorn= o, alla settimana, al mese, all’anno — e gli altri elementi previs= ti dal presente contratto per il rapporto a tempo pieno; il periodo di prova eventuale potrà essere prolungato in proporzione alla minore durata dell’orario di lavoro concordata.

La retribuz= ione diretta e indiretta e tutti gli istituti del presente contratto saranno proporzionati all’orario di lavoro concordato.

La trasform= azione da tempo pieno a part-time, o viceversa, dei rapporti di lavoro in atto può avvenire con il consenso delle parti le quali possono stabilire = le condizioni per il ripristino del rapporto originario.

Ai lavorato= ri in forza con rapporto a part-time che ne facciano richiesta sarà data la priorità rispetto ai nuovi rapporti che si costituiscano a tempo pie= no per lo svolgimento delle loro stesse mansioni; ciò vale anche per il caso contrario.

A livello aziendale, tra Direzione aziendale ed RSU, potrà essere stabilito il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parz= iale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno.

 =

 =

 


Art. 13. — Contratto a termine=

 =

 =

L’ass= unzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizio= ni di legge.

Ferma resta= ndo la possibilità di stipulare contratti a termine ai sensi di quanto prev= isto all’art.1 comma 1) del D.Lgs. n.368/2001,= in relazione a quanto disposto dal comma 7, prima parte dell’art.10 del citato Decreto, il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 12% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’azienda alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:

 =

a)      =             &nb= sp; lavorazioni a fasi successive  che richiedono maestranze diverse = per specializzazioni da quelle normalmente impiegate e per le quali non vi sia continuità di impiego nell’ambito dell’azienda;

b)      =              copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione dell’impresa.

 

Nel caso in= cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 7, resta ferm= a la possibilità di stipulare fino a 7 contratti.

Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con la R.S.U.,= o in mancanza con le OO.SS. locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine, nelle ipotesi a) e b) indicate = al secondo comma, possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.

L’azi= enda, quando reputi necessario instaurare rapporti a termine nelle ipotesi a) e b) indicate al secondo comma, procederà all’assunzione con contra= tto a tempo determinato previa informazione alla R.S.U., o in mancanza alle OO.SS. locali, relativamente= al numero dei rapporti a termine, alle cause ed alle lavorazioni e/o reparti interessati.

Le Parti si= danno atto che l’informativa di cui al punto precedente sarà resa an= che nell’ipotesi di contratti a termine instaurati per l’esecuzione= di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo non ave= nte carattere eccezionale o occasionale e non ancora strutturalmente definito.<= u>

Ai fini dell’attuazione della previsione di cui al comma 7 lettera a dell’art.10 del D.Lgs. n. 368/2001, per f= ase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 24 mesi per l’avvio di una nuova unità produttiva. <= /p>

Per fase di= avvio di nuove attività si intende, altresì, quella di avvio di una nuova linea/modulo di produzione che potrà protrarsi per un periodo = di tempo fino a 12 mesi.

L’azi= enda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza.

 =

Per i contr= atti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi i periodi di pro= va di cui all’art. 4 sono ridotti del 50%, con una durata, in ogni caso,= non inferiore a due settimane.

Sono esclus= i dal periodo di prova i lavoratori assunti con più contratti a tempo determinato nelle stesse mansioni nonchè= i lavoratori che nelle stesse mansioni svolte con contratto a tempo determina= to passano a contratto a tempo indeterminato.

I lavorator= i con contratto a tempo determinato usufruiranno in fase di ingresso di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo adeguati all’esperienza lavorativa ed alla tipolo= gia di attività.

 =

 =

 


<= b>Art.= 10 — Lavoro temporaneo

 

 

omissis

 

(testo contrattuale confermato)

 

 

 

 

Dichiarazione a verbale

 

A fronte delle intervenute modifiche di legge alla disciplina del lavoro temporaneo le Par= ti si incontreranno per adeguare la presente disciplina contrattuale alle nuove normative nel momento in cui il quadro legislativo si sarà definito attraverso l’emanazione dei provvedimenti attuativi.

 

Le Parti si danno atto che, relativamente a quanto disciplinato negli articoli richiamati al primo comma ex legge n.196/1997, resta in vigore, in via transitoria, la presente normativa contrattuale.


Art.20 — Festività abolite

 =

 =

In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite d= alla legge 54/1977 vengono concessi a tutti i lavoratori gruppi di 8 ore di perm= essi individuali retribuiti; per gli addetti ai lavori discontinui i gruppi di o= re saranno proporzionali al loro effettivo orario di lavoro.=

Tali permessi saranno goduti individualmente e mediante rotazione c= he non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive e organizzative delle aziende.=

Le aziende = potranno stabilire, previo esame congiunto con la R.S.U., diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.

In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al primo comma del presente articolo per ogni mese intero di anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero.=

Per quanto riguarda la ex festivit&ag= rave; la cui celebrazione è spostata alla domenica successiva (4 novembre)= il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festivit&agrav= e; che coincidono con la domenica.

 =

 =

Art. 19 – Giorni festivi<= /o:p>

 =

Sono consid= erate festività quelle dichiarate tali dalle disposizioni di legge, e più precisamente:

a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo di cui al comma precedente;

b) i giorni 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno;

c) le seguenti festività infrasettimanali= :

1) Capodanno (1° gennaio);

2) Epifania= (6 gennaio);

3) Luned&ig= rave; di Pasqua (mobile);

4) SS. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma (giorno del S. Patrono - 29 giugn= o);

5) Assunzio= ne (15 agosto);

6) Ognissan= ti (1° novembre);

7) Immacola= ta Concezione (8 dicembre);

8) S. Natal= e (25 dicembre);

9) S. Stefa= no (26 dicembre);

10) La rico= rrenza del S. Patrono della località ove ha Sede lo Stabilimento (per il Co= mune di Roma vedi punto 4).

Qualora la festività del S. Patrono coincida con altra festività (compre= sa la domenica) sarà concordato, tra la Direzione aziend= ale e la R.S.U., un giorno sostitutivo salvo che si stabilisca di corrispondere il trattamento economico pari ad 1/26 della retribuzione mens= ile.

Per gli appartenenti alla qualifica operaia il trattamento per le festività è disciplinato dall’art. 26; per gli appartenenti alla qualifi= ca impiegatizia si richiamano le norme dell’accordo interconfederale 3 dicembre 1954.

 =

 

 

 

 


Art. 98 - Appalti ed esternalizzazioni

 =

 

I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle nor= me di legge in materia.

Sono esclusi dagli appalti i lavori di manutenzione ordinaria continuativa degli impiant= i di produzione che siano tali da consentire la normale utilizzazione, per omoge= nee specializzazioni, delle prestazioni lavorative giornaliere di uno o pi&ugra= ve; lavoratori, ad eccezione di quelli che necessariamente devono essere svolti= da personale esterno e/o al di fuori dei normali turni di lavoro.

Fermo resta= ndo quanto stabilito dal 1° comma, le aziende daranno informazione alla R.S.U., con preavviso di almeno 10 giorni, ridotto a = 24 ore nei casi di urgenza, dei lavori affidati in appalto e la denominazione dell’impresa appaltatrice.

L’azi= enda appaltante deve richiedere all’azienda appaltatrice il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartiene l’azienda = appaltatrice stessa, nonché delle norme assicurative, previdenziali ed antinfortunistiche.

L’adempimento di quanto so= pra comporterà la stipulazione di una corrispondente clausola nei relati= vi contratti di appalto, con previsione di automatica rescissione del contratto stesso in caso di inadempienza che il committente si riserva di verificare anche su segnalazione delle RSU.

Le aziende forniranno informazioni alle R.S.U. in ordine ad eventuali decisioni relative al decentramento in via permanent= e di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dell’azienda.

 =

 =

 


Art. 31 - Ambiente di lavoro

 =

Le parti, nel ribadire l’esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e di sicurezza del lavoro, esamineranno, nell’ambito degli incontri previsti dal punto 1, commi = 1) e 6), della Parte Generale (Relazioni Industriali) del C.C.N.L., le propos= te di legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per i settori dei laterizi e manufatti in cemento che venissero avanzate in Italia o nell’ambito della CEE. Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi, anche con particolare riferimento alle cave. Analoghe linee di indirizzo comune saran= no ricercate nei confronti delle Autorità locali.

Inoltre, per quanto riguarda l’impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale, le par= ti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate alle parti nazionali nell’ambito degli incontri citati nel comma precedente per attivare le indicazioni ed i suggerimenti di tale livello e per acquisire sui temi specifici indicazioni che possano ess= ere utilizzate quale base di supporto nel confronto con le Istituzioni.

Le imprese su richiesta delle R.S.U. e/o = delle OO.SS. effettueranno annualmente un incontro specific= o sui temi dell’ambiente e della sicurezza. In particolare, in tali incontr= i, saranno forniti dalle imprese ed analizzati tra le Parti i dati relativi ag= li andamenti infortunistici nelle singole unità produttive, catalogati = per gravità e frequenza.

Sulla base di tali informazioni, le Parti individueranno miglioramenti alle metodiche di prevenzione in atto con particolare riferimento:

 

1)&n= bsp;     alla logistica di stabilimento;

2)&n= bsp;     alla analisi e miglioramento dei percorsi all’interno delle unità produttive, sulla scorta dei dati del registro infortuni;

3)&n= bsp;     alla verifica delle procedure di sicurezza relative alle attività di manutenzione al fin= e di un’eventuale implementazione delle stesse;

4)&n= bsp;     ai dispositivi di protezione individuali prescritti dai documenti di analisi del rischio in essere nelle unità produttive, con particolare riguardo alla infortunistica determinatasi per lo scorretto o mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuali disponibili;

5)&n= bsp;     all’attivit&agr= ave; di imprese esterne all’interno di stabilimenti.

 

Le Aziende forniranno altresì alle R.S.U. informazi= oni sulla qualità, le quantità e le modalità di smaltimento degli eventuali rifiuti industriali delle proprie unità produttive.<= o:p>

Le parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda= i valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, fanno riferimento a quanto previsto dall’ art. 4, ultimo c= omma e dall’ art. 24, paragr. 14 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 «Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale».

Per quanto = riguarda l’ambiente di lavoro, i controlli sulla sua eventuale nocività= , le visite mediche, nonché il registro dei dati ambientali si fa riferim= ento al D. Lgs. n.626/94 e successive modificazioni.=

A livello di stabilimento l’informativa sui temi di Ambiente e Sicurezza avverrà a cura della Direzione aziendale con iniziative, a= nche di tipo formativo, in presenza di significative modifiche dell’assetto produttivo e, comunque, fin dall’inizio del rapporto per i neoassunti= .

 =

 =

<= b>Art.= 66 – Rappresentante lavoratori alla sicurezza

 =

Inserire dopo ultimo comma, punto 3):

 

A seconda delle esigenze derivanti dall’espletamento dei propri compiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza potranno richiedere all’azienda l’anticipo all’anno in corso del 30% massimo delle ore di permesso previste per l’anno successivo e, negli stessi limiti, l’utilizzo dei permessi per l’anno in corso all’a= nno successivo

 =

 =

 =

 


Art.49 – Lavoratori immigrati

 =

omissis

 

Dichiarazione congiunta<= /o:p>

 

Premesso che la mater= ia relativa alle festività è regolata con legge dello Stato; che= il presente CCNL regolamenta gli istituti delle ferie e dei permessi per riduz= ione di orario di lavoro o ex festività; che la determinazione del moment= o di fruizione delle ferie o degli altri istituti resta prerogativa dell’o= rganizzazione della singola impresa; considerato che nei settori dei laterizi e manufatti= in calcestruzzo si registra un progressivo aumento della presenza di lavoratori immigrati extracomunitari; le Parti convengono che, tenuto conto delle esig= enze tecniche, organizzative e produttive aziendali, possano favorevolmente esse= re prese in considerazione le richieste avanzate dai suddetti lavoratori, anche per il tramite delle RSU, per il godimento, anche in forma accorpata, di ri= posi o ferie legato alla loro specifica condizione ed alle conseguenti esigenze.=

 

Le Parti si danno altresì atto che i permessi di cui all’art. 52  (Diritto allo studio) potranno ess= ere richiesti anche al fine di migliorare il livello di al= fabetizzazione.

 


Art. 17 — Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo

 =

Fermo resta= ndo quanto previsto all’art.10, parte comune ai soli fini della corresponsione delle maggiorazioni, è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali, salvo quanto previsto per i lavoratori discontinui.

È’ lavoro not= turno, ai fini delle maggiorazioni che seguono, quello effettuato dalle 22 alle 6.

Nell’= industria dei laterizi, per le categorie degli infornatori e sfornatori, carriolanti a= i forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, previo accordo con <= st1:PersonName ProductID=3D"la R.S" w:st=3D"on">la R.S.U., le aziende hanno la facoltà di determinar= e, agli effetti della maggiorazione, l’inizio ed il termine dell’orario notturno, anticipandolo, al massimo, alle ore 20 e fino a= lle ore 4.

È la= voro festivo quello effettuato nei giorni elencati nell’art. 16 della parte comune.

Percentuali= di maggiorazione:

 =

  1 -lavoro straordinario (oltre le 48 ore settimanali)            =             &nb= sp;            =             &nb= sp; 30%

  2 -lavoro notturno in= turni avvicendati     &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;  20%

  3 -lavoro diurno in turni avvicendati(per il settore laterizi)        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;   4%

  4 -lavoro notturno no= n in turni      &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;   35%

  5 -lavoro notturno straordinario (oltre le 48 ore settimanali)    =             &nb= sp;            =      50%

  6 -lavoro festivo ord= inario        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;         45%=

  7 -lavoro festivo straordinario(oltre le 48 ore settimanali)&= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p; 50%

  8 -lavoro festivo not= turno non in turni     &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;    50%

  9 -lavoro festivo not= turno straordinario(oltre le 48 ore settimanali)&= nbsp;           &nbs= p;         60%

10 -lavoro notturno per gli addetti al lavoro notturno (guardiani notturni)  &n= bsp;          6%

11 -lavoro  straordinar= io (fino a 48 ore settimanali)  &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           27= %

12 -lavoro  straordinar= io festivo (fino a 48 ore settimanali) &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            47%

13 -lavoro straordinario notturno (fino a 48 ore settimanali)        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;   37%

14 -lavoro straordinario festivo notturno (fino a 48 ore settimanali= )        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp; 57%

15 -      <= /span>lavoro domenicale con riposo compensativo  &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;          23%

 

Le percentu= ali di maggiorazione sopraddette non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minor= e.

Per il lavo= ro notturno delle donne e degli adolescenti si fa riferimento alle norme di le= gge.

Le maggiora= zioni si calcolano sul minimo mensile tabellare e sul= la contingenza e per i cottimisti sulla percentuale minima contrattuale di cottimo.

 =


<= b>Art.= 46 -  Personale addetto a lavori discont= inui o di semplice attesa o custodia

 =

Ferme resta= ndo le norme di legge sull’orario di lavoro e degli accordi interconfederali= che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, per i lavoratori discontinui l’orario normale di lavoro non dovrà superare le 50 ore settimanali.

Per gli add= etti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia la retribuzione mensile sarà pari a quella del lavoratore continuo della corrispondente qualifica (40 ore).

A tale impo= rto verranno aggiunte tante quote orarie quante sono le ore retribuibili oltre = le 40 e fino all’orario settimanale assegnato.

Le ore prestate oltre le 50 e fino alle 60 settimanali sono retribuite con la maggiorazione del 27%. Le = ore prestate oltre le 60 settimanali sono retribuite con la maggiorazione del 30%.

 Ai lavoratori che svolgono mansioni collegate col ciclo produttivo, per le ore prestate oltre le 40 e fino alle= 50 settimanali, sarà corrisposta, in aggiunta alle relative quote orari= e di cui sopra, una maggiorazione pari al 5% del minimo tab= ellare e della indennità di contingenza.

La suddetta maggiorazione assorbirà fino a concorrenza analoghi trattamenti aziendalmente in atto.

Ai fini del trattamento economico per festività, ferie e tredicesima mensilità, sarà tenuto conto della normale retribuzione perce= pita dal discontinuo in relazione al proprio orario.

Agli effett= i del presente articolo sono considerati lavori di-
scontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi come richiamati dall’art. 16, lett. d), del D.Lgs. n. 66/= 03.

Gli addetti= a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue, qualora = il complesso delle mansioni da essi normalmente espletate tolga di fatto il ca= rattere della discontinuità del lavoro.

 

 

 


Art. 70 -  Lavoro a turni

 =

 =

Dopo il set= timo comma aggiungere:

 =

 

Per il settore dei laterizi viene convenuto che la prescrizione di cui all’art.8 del D.Lgs. n. 66/03 è considerata assolta qualora in azienda esista un regime di pause concordato= o di fatto di durata complessiva pari o superiore a 10 minuti giornalieri; ta= le pausa si intende retribuita ove non comporti modifiche all’assetto organizzativo e alla continuità della normale attività produt= tiva.

La predetta pausa non= si cumula con analoghi trattamenti già previsti a livello aziendale fer= me restando, ove esistenti, le condizioni di miglior favore in essere.

 

 =

 =

 =

 =

 


Art. … -  Congedi  (articolo nuovo)=

 

 

A) Permessi per eventi e cause particolari

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, primo comma, della legg= e 8 marzo 2000, n. 53 e deg*li artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministerial= e 21 luglio 2000 n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre gior= ni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, = o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesi= mi o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.

Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto ad avvertire, in tempo utile, rispetto all’inizio della propria prestazione, il datore= di lavoro dell’evento che dà titolo al permesso medesimo e i gior= ni nei quali sarà utilizzato. Nei giorni di permesso non sono considera= ti i giorni festivi e quelli non lavorativi.

Nel caso di richiesta= del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore de= ve presentare, entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del= medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

Nel caso di richiesta= del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a documentare detto eve= nto con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazi= one sostitutiva.

I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità, documentata come indicato al 3° comma, o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

Nel caso di grave infermità dei soggetti indicati, documentata come al 3° comma, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalit&agra= ve; di espletamento dell’attività lavorativa comportanti una riduz= ione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.

= L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso = che sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza tempo= rale di produzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso non goduto= può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno alle condizioni previste dalle presenti disposizioni.La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalit&agra= ve; concordate deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento del= l’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.

I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’art. = 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

 

B) Congedi per gravi motivi familiari

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, secondo comma, della legge n.= 53 del 2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 27= 8, il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi famili= ari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di c= ui all’art. 433 cod. civ. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.

Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.

Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata= del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti= , il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.

Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 del medesimo regolamento di attuazione.=

= Il datore di lavoro è tenuto, e= ntro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l’esito al dipendente. L’eventuale non accoglimento,= la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta = del dipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo può essere in ogni caso negata per incompatibilità co= n la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero qu= ando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto di lavoro a termine nonché quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente norma.

Il congedo di cui alla presente lettera B) può essere altresì richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all’art.1 D.M.21.7.2000 n.278, per il quale il richiedente non abbia = la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai s= ensi delle medesime disposizioni. Nel caso in cui la richiesta del congedo per q= uesto motivo sia riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavo= ro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.

 

Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anc= he prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a s= ette giorni.

Durante il periodo di congedo di cui al presente articolo il lavoratore conserva il posto di lavo= ro nell’incarico già assegnato, non ha diritto alla retribuzione, né alla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto e= non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

 

C) Congedi per la formazione

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.= 5, legge 8 marzo 2000, n. 53, i lavoratori con almeno 5 anni di anzianit&agrav= e; di servizio presso la stessa azienda possono richiedere una sospensione del= rapporto di lavoro per congedi formativi per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativ= a, al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per i congedi = di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, specificando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione.

L’azienda valuterà la richies= ta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative e in caso di din= iego o differimento del congedo informerà l’interessato dei motivi = che hanno determinato la decisione.

Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi dall’unit&agrav= e; produttiva a questo titolo non dovranno superare l’1% del totale della forza occupata, eccezion fatta per le unità produttive fino a 149 dipendenti dove potrà comunque assentarsi n.1 lavoratore; fermo rest= ando quanto sopra, le Parti si danno atto che i valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale pari o superiori a 0,50 saranno arrotondati all’unità superiore.

Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro nell’incarico già assegnato e non = ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le fe= rie, con la malattia e con altri congedi.

 

Dichiarazione comune

 

Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali = di cui alle lettere A), B) e C) del presente articolo non si cumulano con dive= rsi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale, fer= me restando, ove esistenti, condizioni di miglior favore.

 

 


Art. 5 - Commissione paritetica per la mod= ifica del sistema di classificazione del personale

 

Le Parti nel valutare congiuntamente che l’attuale sistema di inquadramento professionale può essere utilmente rivisto tenuto conto:

 

a)      dei cambiamenti organizzativi e tecnologici intervenuti nei settori;=

b)     delle conseguenti modifiche nei fabbisogni e figure professionali presenti nei settori;

 

concordano la istituzione di una Commissione Paritetica= con il compito di elaborare una proposta tecnica modificativa dell’attuale disciplina classificatoria da sottoporre alle P= arti stipulanti.

La Commissione, composta di 12 componenti di cui 6 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e <= st1:metricconverter ProductID=3D"6 in" w:st=3D"on">6 in rappresentanza de= lle Organizzazioni imprenditoriali, eventualmente integrabile in pari numero da tecnici o esperti della materia, verrà costituita entro 30 giorni da= lla data di stipula del presente contratto e concluderà il proprio lavor= o di proposta entro la scadenza del primo biennio economico del presente contrat= to e, da subito, sarà attivato il tavolo negoziale tra le Parti stipulanti.per definire entro la scadenza del contratto stesso il nuovo sis= tema di inquadramento, i relativi parametri e i termini di decorrenza della nuova scala classificatoria.

Il lavoro della Commissione terrà conto anche de= lla proposta tecnica di revisione del sistema classificato= rio, articolata per aree professionali, e di allargamento del profilo profession= ale categoria CS, punto 3), al settore manufatti in calcestruzzo, presentata da= lle OO.SS. nel corso del negoziato di rinnovo del presente contratto.

Quale anticipazione a valere sull’assetto parametrale che verrà definito dalle Parti a s= eguito della conclusione del negoziato per la revisione dell’impianto classificatorio vengono apportate le seguenti modific= azioni ai vigenti parametri.

I parametri delle categorie CS, C, D, ed E vengono incrementati di un punto dal 1° gennaio 2005 e di un ulteriore punto, rispettivamente dal 1° giugno 2005 per le categorie CS, D, ed E e dal 1° gennaio 2006 per la categoria C.

Fermo restando che gli aumenti retributivi di cui all’art. 21 sono stati determinati sulla vigente scala parametrale, nelle tabelle dei nuovi minimi mensili s= ono recepite le variazioni di cui al comma precedente.

 

Dichiarazione a verbale

 

ANIEM  dic= hiara, e le OO.SS. ne prendono atto, che in relazione a quanto indicato al comma 2), non potranno comunque essere introdotti oneri aggiuntivi nel periodo di vigenza del presente contratto.

 

 


Art.34 -  Premio di fedeltà

 

Inserire alla fine dell’art.:

 

Norma particolare per il settore dei manufatti in calcestruzzo

 

Con decorrenza 1° gennaio 2005 il premio di fedeltà come disciplinato dalla “norma particolare per il settore laterizi” di cui sopra viene istituito anc= he per il settore manufatti in calcestruzzo con la seguente disciplina transit= oria relativa al computo dell’anzianità di servizio già matu= rata al 31 dicembre 2004.

Ai lavoratori in forza al 1&d= eg; gennaio 2005 sarà riconosciuta, in via convenzionale, ai fini della maturazione del premio di fedeltà il 50% dell’anzianità= di servizio, utile ai fini del premio, che risulterà alla data del 31 dicembre 2004.

Ferme restando le condizioni = di miglior favore esistenti, il premio di cui sopra non si cumula con i trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale.

 


Art. 4 – Declaratoria e profili professionali

 

 

(omissis)

 

 

Categoria F

Declaratoria. — Appartengono a questa categoria i lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono semplici conoscenze conseguibili con breve periodo di pratica.

 =

Profili professionali

1) Lavorato= ri addetti ai bancali, alla reggiatura o imballo d= ei pacchi.

2) Lavoratori addetti all’impignonamento nei depositi, alla stivatura di materiali su mezzi di trasporto o nelle gabbie = o su pianali.

 

I lavoratori addetti alla produzione verranno inquadrati in categoria E dopo un periodo di permanenza= in categoria F non superiore a mesi 12.

 


Art.21 - Aumenti retributivi

 

I minimi tabellari mensili vigenti vengo= no incrementati nelle seguenti misure e decorrenze:

 

LIV

PAR

1/4/04

1/1/05

1/7/05

TOT

AS

220

50,00

41,67

43,34

135,01

A

185

42,05

35,04

36,44

113,53

B

151

34,32

28,60

29,74

92,66

CS

138

31,37

26,14

27,19

84,70

C

132

30,00

25,00

26,00

81,00

D

123

27,96

23,30

24,23

75,49

E

114

25,91

21,59

22,46

69,96

F

100

22,73

18,94

19,70

61,37

 

 

Tabella dei minimi mensili contrattuali

 =

 

LIV

1/4/04

1/1/05

     1= /6/05

1/7/05

1/1/06

AS

  1.119,39

  1.161,06

1161.06

   1.204,39

   1.204,39

A

     941,27 =      976,31 =      976,31

   1.012,75

   1.012,75

B

     768,29 =      796,89 = 796,89

      826,63 <= /span>  <= span style=3D'mso-spacerun:yes'>    826,63 <= span lang=3DEN-GB style=3D'mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Book Antiqua= "; mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-ansi-language:EN-GB'>

CS

     702,23 =      733,46 = 738.74

      765,92 <= /span>      765,92 <= /span>C

     671,62      701,71 =

701.71

      727,71 <= /span>

      733,18 <= /span>

D

     629,84 =

     658,26 =

663.57

      687,80 <= /span>

      687,80 <= /span>

E

     581,98 =

     608,68 =

613.97

      636,43 <= /span>

      636,43 =

F

     510,68 =

     529,62 =

529.62

      549,32 <= /span>

      549,32 <= /span>

 

 


<= span style=3D'font-family:"Book Antiqua"'>Art. 28 – Una tantum

 

 

Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo di rinnovo contrattuale sarà corrisposto con la retribuzione del mese di maggio 2004 un importo forfetario “una tantum” di € 175,00 lordi suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° ottobre 2003 – 31 marzo 2004. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i dipendenti con contratto a tempo parziale.

L’imp= orto della una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art.2120 cc, l’u= na tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Le giornate di assen= za dal lavoro per malattia, infortunio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1°ottobre 2003 – 31 marzo 2004, con pagamento di indennità a carico dell’istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell’importo di cui sopra.

Ai lavorato= ri che nel periodo 1°ottobre 2003 – 31 marzo 2004 abbiano fruito di trattamenti di CIG, di riduzione dell’orario di lavoro per contratti = di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo dell’una tant= um sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.<= span style=3D'mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Book Antiqua";mso-bidi-font= -family: Arial'>

 

 


 = ;

Art.45 -  Previdenza complementare

 

Aggiungere all’ articolo quanto segue:

 

1.      A partire d= al 1° maggio 2004 la quota di TFR da versare al fondo EDILPRE per i dipend= enti con prima occupazione prima del 28 aprile 1993 (D.Lgs.n.124/93) è elevata al 40%;

 

2.      A partire d= al 1° maggio 2004 la contribuzione da versare al fondo EDILPRE, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle azien= de con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata ne= lla misura del 1,20%, ferma restando la base di calcolo.

 

 

Art. … - Assistenza sanitaria integrativa  (articolo nuovo)=

 

Le parti, tenuto conto della particolare complessità della materia connessa anche all’evoluzione del qu= adro normativo di riferimento, convengono di costituire entro il 30 ottobre 2004= un gruppo di lavoro paritetico, con la finalità di studiare e verificar= e le ipotesi di fattibilità di costituzione di un Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa settoriale o intersettoriale fra settori economici affini per la erogazione a tutti i lavoratori a cui si applica il vigente contratto, di forme di assistenza sanitaria integrativa alle copert= ure assicurate dal servizio sanitario nazionale, tenendo adeguatamente conto dell’evoluzione normativa a livello nazionale e regionale ed avendo in ogni caso presenti le compatibilità di costo.

 

 

 

 

Art. 99 - Decorrenza e durata

 

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2004 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2007; per la parte economica= il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2005.

Esso si intende automaticamente prorogato di anno in an= no se non verrà disdetto tre mesi prima la scadenza con lettera raccomandata A.R.

 

 


Art.

Previdenza complementare

 

CONTRIBUZIONE A CARICO DELL’AZIENDA

 

A favore dei lavoratori iscritti al Fondo EDILPRE  le aziende contribuiranno con un’aliquota ragguagliata al valore del minimo ta= bellare, contingenza ed E.D.R del:

 

1,2% a decorrere dal 01.05.2004

 

CONTRIBUZIONE A CARICO DEL LAVORATORE

 =

I lavoratori iscritti al Fondo contribuiranno con un’aliquota ragguagliata al valore del minimo tabellare,contingenza ed E.D.R del:

 

1,2% a decorrere dal 01.05.2004

 

IL lavoratore iscritto al Fondo di previdenza, potrà elevare volontariamente la quota a proprio carico,= in misura superiore ai valori sopra individuati, entro i termini di esenzione previsti dai parametri di Legge.

 

QUOTA TFR

 

A partire dalla data del 01.05.2004 per i lavoratori di prima occupazione antecedente alla data del 28/04/1993, la quota del TFR maturando da versare= al Fondo viene concordata in misura pari al 40% dello stesso e l’Azienda opererà un equivalente minor accantonamento  nel fondo aziendale.

A favore dei lavoratori con prima occupazione successiva alla data del 28/04/= 93 e privi di qualsiasi anzianità contributiva a forme pensionistiche obbligatorie a tale data, la quota  di TFR da versare al Fondo sarà pari al 100% e cioè l’intero importo maturato.

Tale obbligo da parte delle imprese deve intendersi valevole solo nei confronti = dei lavoratori iscritti al Fondo.

 

Per ogni altro aspetto qui non esplicitamente richiamato si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia e/o agli accordi interconfederali.

Le parti confermano che l’obbligo dell’azienda al versamento della contribuzione prevista dal C.c.n.l. è previsto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza complementare.=

 

NORMA TRANSITORIA

 =

Per i lavoratori che aderiranno entro il 31 Dicembre 2004 dalla data del presen= te accordo, l’Azienda riconoscerà un contributo aggiuntivo al Fon= do, con una aliquota mensile di 0,8% punti percentuale rispetto a quanto previs= to nel presente articolo (al capoverso: contribuzione a carico dell’azie= nda) da calcolarsi sul minimo tabellare, contingenza= ed E.D.R.

Tali contributi aggiuntivi saranno versati al Fondo per un numero di mensilità pari al totale delle quote mensili che l’Azienda avr= ebbe dovuto versare nel periodo intercorrente dal 1/10/2001 alla data di stipula= del presente accordo con le seguenti modalità:

 

a)      dal 1/10/2001 per gli assunti antecedentemente a tale data

b)     dal mese successivo all’entrata = in servizio per gli assunti successivamente al  1/10/2001

 

Sono da considerare come valevoli le frazioni di mese superiori al 16° giorno dello stesso e con decorrenza dal mese successivo a quello di adesione.

 


VERBALE DI ACCORDO

 

Ro= ma, 5 maggio  2004=

 

Tra

 

ANIEM - Associazione Nazionale Imprese Edili

 

e

 

FeNEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL

 

 

Preso atto degli approfondimenti nel frattempo intervenuti in materia di previden= za complementare tra l’ ANIEM e la FeNEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL

 

Premesso  che

 

Ø      nel contratto nazionale di lavoro 27 Ottobre 1999 è prevista l'istituzione di un fondo di Previdenza Integrativa per i lavorato= ri dipendenti dalle imprese produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento nonché manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle;<= o:p>

 

Ø      l’artico= lo 2 dell’accordo istitutivo del Fondo di Previdenza Complementare “= EDILPRE” costituito dall’ANIEM  e= da FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, nonchè all’articolo 5) lettera e) dello Statuto, è previsto che al Fo= ndo stesso possono aderire:

<= i>previo accordo fra le Organizzazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali costituenti, possono essere destinatari del fondo i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di apprendistato, in contratto di formazione e lavoro che abbiano superato il periodo di prova, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato pe= r un periodo uguale o superiore a tre mesi ai quali si applicano gli altri contr= atti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle suddette Organizzazioni Sindacali e Imprenditoriali.......”

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

 

1= .      ANIEM e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL= e FILLEA-CGIL riconoscono EDILPRE quale Fondo di Previdenza Complementare del settore manufatti in cemento e laterizi;

 

2. la contribuzione a carico dei lavorator= i e delle aziende del settore rispetterà quanto stabilito in materia di = contributi e decorrenza dagli  accordi intercorsi tra le parti ;

 

3. con riferimento a tutti i lavoratori oc= cupati nel settore, cui è applicabile la normativa relativa al Fondo, verrà riconosciuta una quota una tantum per l'istituzione del Fondo stesso pari a €.2,07.=3D per lavoratore occupato, a carico dell'azien= da, come previsto dal protocollo istitutivo di EDILPRE.

Tale somma verrà conteggiata e versata = al Fondo stesso con la retribuzione del mese di.Giugno 2004.;

 

4. la quota di iscrizione è fissata= in €.4,13.=3D

 

 

 

Le= tto, approvato e sottoscritto.

 

 

 

AN= IEM        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           FeNEAL – UIL

 

 

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;           FILCA – CISL

 

 

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;           FILLEA - CGIL

 

 

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