MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C4C591.D597ED50" Questo documento è una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C4C591.D597ED50 Content-Location: file:///C:/6368DA34/RINNOVOCCNLLATERIZIMANPICCOLAIND050504.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
VERBALE DI ACCORDO
Ro=
ma,
5 Maggio 2004
Tra
ANIEM – CONFAPI
E
FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
Si
è stipulato il presente accordo per il rinnovo del CCNL 27 Ottobre 1=
999
per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di:
A.
Elementi e componenti=
in
laterizio e prefabbricati in latero-cemento;
B.
Manufatti in calcestr=
uzzo
armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle
AN=
IEM &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; FeNEAL – UIL
&=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; FILCA
– CISL
&=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; FILLEA
- CGIL
PARTE GENERALE
A) Sistema =
di
relazioni industriali
1.&n=
bsp;
=
Livello naz=
ionale
Le parti, f=
erma
restando l’autonomia, le prerogative imprenditoriali e le rispettive
distinte responsabilità degli Imprenditori e delle Organizzazioni
sindacali dei lavoratori — al fine di attuare un sistema di relazioni=
industriali
ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Protocollo 23
luglio 1993 e dal Patto Sociale 22 dicembre 1998 sulla politica dei redditi=
e
dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lav=
oro
e sul sostegno al sistema produttivo confermano l’opportunità =
di
scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni sulle tematiche
suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del set=
tore
sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di
criticità.
In particolare, le parti, fermo restando l’autonomia
dell’attività imprenditoriale, le rispettive distinte
responsabilità e l’indipendenza di valutazione e di intervento=
, costituiranno alla firma del C.C.N.L. un
Osservatorio dei Settori laterizi e manufatti in calcestruzzo..
Tale Osservatorio, con propria autonomia funzionale e operativa,
sarà composto da 12 membri di cui
In particol=
are,
saranno oggetto di esame:
·<=
span
style=3D'font:7.0pt "Times New Roman"'> =
lo studio
dell’assetto industriale di settore, le tendenze di mercato e delle
evoluzioni legislative, gli ammodernamenti tecnologici dei processi produtt=
ivi
e dei nuovi prodotti, con particolare riguardo alle tendenze in atto nel
mercato immobiliare nell’edilizia pubblica e le relative stazioni
appaltanti, nelle ristrutturazioni e nel recupero del restauro dei centri
storici. In questo quadro di insieme valutarne le ricadute occupazion=
ali,
studiare in relazione alle nuove tecnologie, i nuovi lavori, i nuovi materi=
ali,
le nuove professionalità;
·
la valutazione della situazione occupazionale, i
processi di esternalizzazione delle lavorazioni=
e gli
appalti;
·
le condizioni di legge e operative di
approvvigionamento delle materie prime ed in tale contesto l'effettuazione =
del
monitoraggio delle legislazioni regionali in vigore per l’approvvigionamento del=
le
materie prime e la promozione di
idonee e condivise iniziative per una legislazione quadro in materia=
di
cave e torbiere;
·
combustibili alternativi, risparmio energetico;=
·
il monitoraggio del mercato del lavoro nei sett=
ori
laterizi e manufatti in calcestruzzo;
·
la formazione professionale secondo le
modalità previste dal successivo art…...;
·
l'organizzazione e la predisposizione di suppor=
ti
informativi e programmi formativi sulla sicurezza. A tal fine sarà monitorato =
lo
stato di attuazione della applicazione nei settori della Legge 626 con
particolare riguardo all'elaborazione dei piani di sicurezza nelle aziende.=
·
le tematiche dell’edilizia bio-eco-sostenibile anche come interlocutori delle
istituzioni pubbliche;
·
Quanto sopra
premesso l’Osservatorio presenterà alle parti, entro tre mesi
dalla sua costituzione, il regolamento per lo svolgimento delle attivit&agr=
ave;
ed un piano di fattibilità per il finanziamento delle spese di
funzionamento.
Per l’=
;attività
dell’Osservatorio saranno utilizzati i dati forniti dalle parti o
provenienti da istituzioni pubbliche o da enti che siano ritenuti
congiuntamente funzionali allo scopo, con modalità da definire.
L’Oss=
ervatorio
potrà avvalersi per specifiche materie anche di esperti indicati
singolarmente dalle parti purché se ne ravvisi congiuntamente
l’opportunità.
I risultati=
dei
lavori dell’Osservatorio e le eventuali proposte saranno oggetto di e=
same
delle parti stipulanti nel corso di due appositi incontri a cadenza semestr=
ale
ed a livello nazionale, nel corso dei quali saranno altresì fornite,=
e
costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle parti, le informazioni
aggregate riferite al settore rappresentato riguardanti:
a)&n=
bsp;
b)&n=
bsp;
c)&n=
bsp;
d)&n=
bsp;
e)&n=
bsp;
f)&n=
bsp;
g)&n=
bsp;
h)&n=
bsp;
i)&n=
bsp;
j)&n=
bsp;
k)&n=
bsp;
Con riferim=
ento
alle risultanze dei lavori dell’Osservatorio potranno essere presentate agli or=
gani
pubblici competenti eventuali proposte di interesse del settore sulle quali=
vi
sia il consenso di tutte le parti firmatarie del presente contratto.
Su richiest=
a di
una delle parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare le posizioni
comuni di cui sopra, potrà essere deciso, in occasione degli incontri
nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istr=
uttori
paritetici, specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca
informazione e valutazione.
Per specifi=
ci
temi le parti potranno convenire di richiedere la presenza di rappresentanze
pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
Qualora sul=
la
base dell’esame congiunto, emergano problematiche particolari che
interessino aree interregionali, caratterizzate da una significativa
concentrazione di aziende dei due settori, dette problematiche formeranno
oggetto di esame specifico tra le parti in sede nazionale.
2) Live=
llo
regionale
Tenuti pres=
enti i
risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello
nazionale e di cui al precedente punto 1) le Associazioni nazionali stipula=
nti
e le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti forniranno
annualmente di norma non oltre il bimestre successivo alla scadenza di cui =
al
punto 1), in sede regionale, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, =
su
richiesta delle stesse, informazioni distinte per i due settori cui si appl=
ica
il presente contratto riguardanti:
a)&n=
bsp;
b)&n=
bsp;
c)&n=
bsp;
d)&n=
bsp;
e)&n=
bsp;
In assenza =
delle
strutture regionali competenti, le informative di cui sopra saranno fornite
dalle rispettive Associazioni nazionali di categoria.
3) L=
ivello
territoriale
Tenuti pres=
enti i
risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello
nazionale e di cui al precedente punto 1) le Associazioni territoriali degli
industriali forniranno annualmente alle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori, su richiesta delle stesse, non oltre il secondo quadrimestre,
informazioni globali distinte per i due settori cui si applica il presente
contratto, riferite alle proprie aziende associate riguardanti:
a)&n=
bsp;
b)&n=
bsp;
c)&n=
bsp;
d)&n=
bsp;
e)&n=
bsp;
f)&n=
bsp;
Per le aree territoriali nelle quali vi siano meno di 5 stabiliment=
i di
laterizi o di manufatti di cemento, le competenti Associazioni imprenditori=
ali
e le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori, in sede regionale, individuer=
anno
congiuntamente le aggregazioni interprovinciali e le sedi ove dovrà
essere svolta la relativa procedura di informazione di cui al punto 3) del
presente articolo.
4) Live=
llo di
gruppo
Tenuti pres=
enti i
risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello
nazionale e di cui al precedente punto 1) i gruppi industriali —
intendendo per «gruppo» una azienda di particolare importanza
nell’ambito del settore, articolata in più stabilimenti
distribuiti in diverse aree, del territorio nazionale — forniranno an=
nualmente
alla FeNEAL-UIL-FILCA-CISL FILLEA-CGIL, su rich=
iesta
delle stesse, nel corso di un apposito incontro convocato
dall’Associazione Nazionale del settore cui il gruppo appartiene,
informazioni previsionali e globali riguardanti=
:
a) programmi di investimento relativi a nuovi
insediamenti produttivi e loro localizzazione, significativi ampliamenti e
trasformazioni di quelli esistenti;
b) introduzione di nuove tecnologie che
oggettivamente comportino significative modificazioni alla organizzazione d=
el
lavoro ed alla occupazione;
c) decentramento, in via permanente, di fasi
significative del proprio processo produttivo al di fuori dell’aziend=
a;
d) distribuzione del personale per categoria e p=
er
sesso andamento complessivo degli orari di lavoro, delle assenze dal lavoro=
e
della CIG ordinaria e straordinaria;
e) progetti e iniziative tesi al risparmio
energetico;
f) implicazioni derivanti dall’attivit&agr=
ave;
produttiva da specifiche normative regionali riguardanti
dall’attività estrattiva.
Nel corso
dell’incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli
investimenti predetti sull’occupazione, sui processi di mobilit&agrav=
e;
interna, sulle prospettive produttive, sulle condizioni ambientali ed
ecologiche.
Le informaz=
ioni previsionali di cui sopra potranno essere fornite su
richiesta, alla RSU per quanto di interesse relativo alle rispettive
unità produttive facenti parte del gruppo.
5) L=
ivello
aziendale
Tenuti pres=
enti i
risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello
nazionale e di cui al precedente punto 1) le direzioni degli stabilimenti c=
he
occupano oltre 50 dipendenti forniranno annualmente alla RSU,=
su
richiesta della stessa, con l’eventuale assistenza delle rispettive
Associazioni sindacali, informazioni previsionali
riguardanti:
a)&n=
bsp;
b)&n=
bsp;
c)&n=
bsp;
d)&n=
bsp;
e)&n=
bsp;
Nel corso
dell’incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli
investimenti predetti sull’occupazione, sulle prospettive produttive e
sull’ambiente di lavoro.
Le informazioni di cui sopra saranno fornite, limitatamente al period=
o di
validità del presente contratto, anche da quelle aziende che alla da=
ta
di stipula del presente ccnl occupano oltre 50
dipendenti e che per ragioni organizzative si trovino successivamente ad
occupare un numero di dipendenti inferiore.
Art.=
…. – Formazione professionale R=
11;
FAPI
Con riferimento a qua=
nto
previsto dagli Accordi Interconfederali in materia di formazione profession=
ale
e dalla legislazione vigente, le Parti, anche in relazione alle innovazioni
derivanti dalla evoluzione tecnologica ed organizzativa, concordano
sull’importanza della formazione professionale quale strumento
fondamentale per la valorizzazione professionale delle risorse umane.
Pertanto le Parti
convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità=
; ad
esse derivanti dalle norme di legge, di Accordi Interconfederali e del pres=
ente
contratto che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei
seguenti obiettivi:
- =
consentire ai lavorat=
ori
l’acquisizione di professionalità specifiche in grado di meglio
rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizza=
tive
dei settori;
- =
cogliere le opportuni=
tà
occupazionali del mercato del lavoro nell’intento di facilitare
l’incontro tra domanda e offerta e consentire una maggiore
flessibilità nell’impiego dei lavoratori;
- =
rispondere a
necessità di aggiornamento dei lavoratori onde prevenire
l’insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale.
All’Osservatori=
o di
cui alla Parte Generale, lett. A), è affidato il compito, previ opportuni coordinamenti, di instaurare e intrat=
tenere
rapporti con FAPI, Fondo interprofessionale per la formazione continua, con
riguardo alla presentazione e approvazione dei piani di formazione delle
imprese, compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro,
concordati tra le parti sociali. Le imprese comunicheranno
all’Osservatorio i piani di formazione realizzati.
E’ altres&igrav=
e;
affidato all’Osservatorio il monitoraggio delle normative vigenti in
materia di formazione professionale, sia a livello comunitario che nazional=
e e
regionale al fine di informare i propri rappresentanti sulle opportunit&agr=
ave;
di finanziamento attivabili.
Al momento della adoz=
ione
del Regolamento dell’Osservatorio le Parti stipulanti definiranno le
modalità per l’attività da svolgere da parte
dell’Osservatorio stesso in materia di formazione professionale e
potranno valutare la possibilità di affidare l’aspetto tecnico
–operativo della suddetta attività ad una Commissione per
I piani aziendali di
formazione concordati, oltre ai percorsi formativi e alle metodologie
didattiche funzionali agli obiettivi, dovranno prevedere le modalità=
di
svolgimento della formazione nonché quelle di partecipazione alla
stessa.
<=
span
style=3D'font-family:"Book Antiqua";mso-bidi-font-family:Arial'>Art.=
10. —
Orario di lavoro
1.&n=
bsp;
La durata dell’orario normale contrattuale
viene stabilita in 40 ore settimanali, ferma
restando la possibilità di computo su periodi p=
lurisettimanali
prevista al punto 10) della presente normativa.
L’orario settimanale di lavoro viene distribuito su 5 giorni o=
su
6 giorni previo accordo tra
In presenza di particolari esigenze produttive connesse alla maggio=
re
utilizzazione degli impianti l’azienda e
Resta ferma=
la
normativa particolare prevista in calce al presente articolo per
l’industria dei laterizi.
2.&n=
bsp;
Il lavoro straordinario decorre dai limiti di c=
ui al punto 2).
3. Il ricorso =
al
lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificaz=
ione
in ragioni obiettive, indifferibili od occasionali.
4. Al di fuori=
dei
casi giustificati da ragioni obiettive, indifferibili od occasionali, il
ricorso al lavoro straordinario sarà preventivamente concordato tra =
5. Entro i lim=
iti
previsti dalla legge e dal presente contratto, nessun lavoratore può
rifiutarsi di effettuare il lavoro straordinario e festivo, salvo giustific=
ati
motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e festivo deve essere autorizzato dalla Direzione aziendale.<= o:p>
6. È am=
messo,
osservando le norme di legge, il superamento dell’orario contrattuale
individuale di lavoro — dietro corresponsione di una maggiorazione del
27% computata su paga base e contingenza — fino ad un massimo di 1 or=
a al
giorno per i lavori preparatori e complementari, come la messa a punto delle
macchine e la loro pulizia.
7. Su richiesta
della R.S.U. l’azienda, a scopo informati=
vo,
fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro straordinario effettuat=
o ai
sensi dei punti 5), 6) e 11) del presente articolo.
8. Ai soli eff=
etti
della determinazione delle maggiorazioni per lavoro straordinario, le ore n=
on
lavorate per ricorrenze festive, nazionali e infrasettimanali — fatta
eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo — per assenze
dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale,
nonché le ore non lavorate per ferie, permessi retribuiti e riduzion=
i di
orario previste al successivo punto 13), saranno computate ai fini del
raggiungimento dell’orario contrattuale.
9. Per
l’effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, carico e sca=
rico
e pulizia, è data facoltà all’azienda di superare
l’orario normale contrattuale giornaliero e settimanale anche mediante
prestazioni lavorative nella giornata di sabato.
10.
Con riferim=
ento a
quanto sopra, le aziende potranno di-
sporre orari settimanali di lavoro in regime di
flessibilità, per tutta l’unità produttiva o per singoli
reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell’orario
settimanale di lavoro entro i limiti dell’orario di legge nei periodi=
di
maggiore intensità produttiva ai quali corrisponderanno, nell’=
arco
temporale annuo, equivalenti prestazioni lavorative settimanali inferiori
all’orario contrattuale nei periodi di minore intensità produt=
tiva.
L’eff=
ettuazione
di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni al trattame=
nto
retributivo normale, fatta eccezione per le settimane nelle quali, in regim=
e di
flessibilità, siano superate le 45 ore settimanali effettivamente pr=
estate.
In tal caso=
per
le ore di lavoro prestate oltre le 40 settimanali sarà corrisposta u=
na
maggiorazione del 10% del minimo tabellare e
indennità di contingenza.
Nei suddett=
i casi
11.
12.
Ai
sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/03, a=
rt. 4,
commi 2 e 3, la durata media dell’orario di lavoro viene calcolata con
riferimento ad un periodo di 4 mesi.
13.
A
fronte di esigenze che si manifestassero a livello aziendale, previo accordo
tra
Le
modalità di attuazione delle suddette riduzioni di orario saranno
definite tra Direzione aziendale e R.S.U. tenen=
do
conto delle esigenze produttive e di efficienza aziendali.
Resta conve=
nuto
che le riduzioni di orario annuo di cui sopra, per tutti i settori,
assorbiranno fino a concorrenza eventuali trattamenti concordati aziendalmente o localmente in materia.
Le riduzion=
i di
orario di lavoro di cui al presente punto saranno assorbite, fino a
concorrenza, in caso di provvedimenti legislativi nazionali o comunitari.
Disposizioni
particolari per l’industria dei laterizi
Nel
caso in cui l’orario settimanale contrattuale di lavoro sia distribui=
to
su 5 giorni, al fine di contenere i consumi energetici, è prevista la
facoltà di far scorrere la seconda giornata non lavorata nell’=
arco
della settimana per i lavoratori addetti alle seguenti lavorazioni:
— add=
etti
alla mattoniera;
—
addetti alle operazioni meccanizzate (impilatrici-disi=
mpilatrici)
di trasferimento del prodotto verde dalla mattoniera agli essiccatoi, del
prodotto secco dagli essiccatoi al forno e del prodotto cotto dal forno allo
stoccaggio.
Le
modalità attuative saranno preventivamen=
te
portate a conoscenza della R.S.U.
Dichiarazioni
programmatiche delle parti stipulanti
1) Premesso che il perseguimento di un maggior livello di
produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle parti e
che il consolidamento dell’occupazione può essere perseguito a=
nche
migliorando il livello di competitività e cogliendo le
opportunità offerte dal mercato, le parti, riconoscendo la
necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente arti=
colo
in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di
verificare, in occasione di appositi incontri annuali a livello nazionale, =
la
corretta attuazione delle norme del presente articolo.
2) In situa=
zioni
di esuberanza di personale connesse a crisi aziendali strutturali che
presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione
occupazionale locale ed alla situazione produttiva, le parti stipulanti
potranno verificare anche, nel quadro di una specifica disciplina legislati=
va,
la possibilità di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Speciale =
con
forme di rotazione del personale e regimi di orario di lavoro ridotti rispe=
tto
a quelli normali nonché a forme part-time di lavoro, a condizione che
sia soddisfatta l’esigenza a dimensionare l’organico aziendale =
alle
effettive necessità produttive che risultino compatibili con le esig=
enze
tecnico-produttive e organizzative, che non siano ostacolati processi di
mobilità, che vengano create le condizioni per evitare, anche attrav=
erso
compensazioni, gli eventuali oneri economici derivanti.
Dichiarazioni
a verbale sugli orari di lavoro
— Le = parti convengono sul valore strategico dell’articolazione degli orari di la= voro ai fini del miglioramento della competitività aziendale e della salvaguardia occupazionale e considerano pertanto rilevante un reciproco coinvolgimento sugli obiettivi collegati alla gestione degli orari stessi.<= o:p>
A tal fine
— Pre=
messo
che la regolazione dell’orario di lavoro è di pertinenza delle
parti sociali, le parti concordano che, nel caso di approvazione di una
disposizione di legge sulla riduzione dell’orario di lavoro, si
incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina al=
le
caratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni agli
equilibri complessivi determinati con il precedente accordo.
<=
span
style=3D'font-family:"Book Antiqua";mso-bidi-font-family:Arial'>Art.=
16 –=
Banca
ore
Si conviene=
la
istituzione di una banca ore individuale operante dal 1-01-
—
le ore a fronte delle ex festività;
—
le riduzioni dell’orario di lavoro nella misura sopra prevista.
I permessi
confluiti nella Banca Ore Individuale saranno fruiti da parte del lavoratore
entro l’anno successivo previo preavviso di 5 giorni e compatibilmente
con le esigenze tecnico-organizzative aziendali.
Al 31 dicem=
bre
dell’anno come sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancora
accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento.
L’attivazione del conto ore individuale avverrà previo
accertamento presso gli Enti Previdenziali competenti della legittimit&agra=
ve;
ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi
accantonati al momento della loro effettiva liquidazione.
Art.21 – Riduzione orario di lavoro
Per i lavor= atori che prestano la propria opera in tre turni avvicendati, in aggiunta alla riduzione di cui sopra, saranno riconosciute le seguenti ulteriori misure:<= o:p>
h.
4 dal 1-01-2001;
h. 4 dal
1-01-2002;
h. 4 dal
1-07-2003 (limitatamente al settore manufatti in calcestruzzo).
h.
4 dall’ 1-01-2005 (limitatamente al settore laterizi;
Tale ulteriore riduzi=
one
non si applica alle aziende per le quali il regime di pause di cui al comma=
8
dell’art. 70 è pari a 30 minuti)
Art. 11 — Contratto di lavoro a
tempo parziale (part-time)
Il contratt=
o di
lavoro a tempo parziale (part-time) è disciplinato dal Decreto
Legislativo n.61/2000 e successive modificazioni e comporta lo svolgimento di
attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario
stabilito dal presente contratto.
Il part-time
può essere attuato:
1)&n=
bsp;
in forma “orizzontale” (quello in cui la riduzione di orario rispet=
to al
tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di
lavoro);
2) in forma “verticale" (quello in relazione al quale è
previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma
limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o
dell'anno);
3) in forma “mista”, (quello che si svolge secondo una
combinazione delle due modalità indicate nei punti 1) e 2).
L’ins=
taurazione
del rapporto di lavoro a part-time avverrà con atto scritto, nel qua=
le
saranno precisati l’orario di lavoro — con riferimento al giorn=
o,
alla settimana, al mese, all’anno — e gli altri elementi previs=
ti
dal presente contratto per il rapporto a tempo pieno; il periodo di prova
eventuale potrà essere prolungato in proporzione alla minore durata
dell’orario di lavoro concordata.
La retribuz=
ione
diretta e indiretta e tutti gli istituti del presente contratto saranno
proporzionati all’orario di lavoro concordato.
La trasform=
azione
da tempo pieno a part-time, o viceversa, dei rapporti di lavoro in atto
può avvenire con il consenso delle parti le quali possono stabilire =
le
condizioni per il ripristino del rapporto originario.
Ai lavorato=
ri in
forza con rapporto a part-time che ne facciano richiesta sarà data la
priorità rispetto ai nuovi rapporti che si costituiscano a tempo pie=
no
per lo svolgimento delle loro stesse mansioni; ciò vale anche per il
caso contrario.
A livello
aziendale, tra Direzione aziendale ed RSU, potrà essere stabilito il
numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parz=
iale
rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno.
Art. 13. — Contratto a termine=
L’ass=
unzione
con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizio=
ni
di legge.
Ferma resta=
ndo la
possibilità di stipulare contratti a termine ai sensi di quanto prev=
isto
all’art.1 comma 1) del D.Lgs. n.368/2001,=
in
relazione a quanto disposto dal comma 7, prima parte dell’art.10 del
citato Decreto, il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo
determinato non può superare il 12% in media annua dei lavoratori con
contratto a tempo indeterminato occupati nell’azienda alla data del 31
dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:
a) =
&nb=
sp;
lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse =
per
specializzazioni da quelle normalmente impiegate e per le quali non vi sia
continuità di impiego nell’ambito dell’azienda;
b) =
copertura di posizioni di lavoro non ancora
stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione
dell’impresa.
Nel caso in=
cui i
rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 7, resta ferm=
a la
possibilità di stipulare fino a 7 contratti.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo
stipulato con
L’azi=
enda,
quando reputi necessario instaurare rapporti a termine nelle ipotesi a) e b)
indicate al secondo comma, procederà all’assunzione con contra=
tto
a tempo determinato previa informazione alla R.S.U.,
o in mancanza alle OO.SS. locali, relativamente=
al
numero dei rapporti a termine, alle cause ed alle lavorazioni e/o reparti
interessati.
Le Parti si=
danno
atto che l’informativa di cui al punto precedente sarà resa an=
che
nell’ipotesi di contratti a termine instaurati per l’esecuzione=
di
un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo non ave=
nte
carattere eccezionale o occasionale e non ancora strutturalmente definito.<=
u>
Ai fini
dell’attuazione della previsione di cui al comma 7 lettera a
dell’art.10 del D.Lgs. n. 368/2001, per f=
ase di
avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 24 mesi
per l’avvio di una nuova unità produttiva.
Per fase di=
avvio
di nuove attività si intende, altresì, quella di avvio di una
nuova linea/modulo di produzione che potrà protrarsi per un periodo =
di
tempo fino a 12 mesi.
L’azi=
enda
fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato
informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato relativi alle
mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero
disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di
appartenenza.
Per i contr=
atti
di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi i periodi di pro=
va
di cui all’art. 4 sono ridotti del 50%, con una durata, in ogni caso,=
non
inferiore a due settimane.
Sono esclus=
i dal
periodo di prova i lavoratori assunti con più contratti a tempo
determinato nelle stesse mansioni nonchè=
i
lavoratori che nelle stesse mansioni svolte con contratto a tempo determina=
to
passano a contratto a tempo indeterminato.
I lavorator=
i con
contratto a tempo determinato usufruiranno in fase di ingresso di interventi
informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al
processo lavorativo adeguati all’esperienza lavorativa ed alla tipolo=
gia
di attività.
<=
b>Art.=
10 —
Lavoro temporaneo
omissis
(testo contrattuale confermato)
Dichiarazione a verbale
A fronte delle
intervenute modifiche di legge alla disciplina del lavoro temporaneo le Par=
ti
si incontreranno per adeguare la presente disciplina contrattuale alle nuove
normative nel momento in cui il quadro legislativo si sarà definito
attraverso l’emanazione dei provvedimenti attuativi.
Le Parti si danno atto
che, relativamente a quanto disciplinato negli articoli richiamati al primo
comma ex legge n.196/1997, resta in vigore, in via transitoria, la presente
normativa contrattuale.
Art.20 — Festività
abolite
In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite d=
alla
legge 54/1977 vengono concessi a tutti i lavoratori gruppi di 8 ore di perm=
essi
individuali retribuiti; per gli addetti ai lavori discontinui i gruppi di o=
re
saranno proporzionali al loro effettivo orario di lavoro.
Tali permessi saranno goduti individualmente e mediante rotazione c=
he
non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento
dell’attività produttiva e comunque compatibilmente con le
esigenze tecnico-produttive e organizzative delle aziende.
Le aziende =
potranno
stabilire, previo esame congiunto con .,
diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche
esigenze aziendali.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso
dell’anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un
dodicesimo dei permessi di cui al primo comma del presente articolo per ogni
mese intero di anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni
sarà considerata a questo effetto come mese intero.
Per quanto
riguarda la ex festivit&ag=
rave;
la cui celebrazione è spostata alla domenica successiva (4 novembre)=
il
lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festivit&agrav=
e;
che coincidono con la domenica.
Art. 19 – Giorni festivi
Sono consid=
erate
festività quelle dichiarate tali dalle disposizioni di legge, e
più precisamente:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo
compensativo di cui al comma precedente;
b) i giorni 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno;
c) le seguenti festività infrasettimanali=
:
4)
SS. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma (giorno del S. Patrono - 29 giugn=
o);
Qualora la
festività del S. Patrono coincida con altra festività (compre=
sa
la domenica) sarà concordato, tra
Per gli
appartenenti alla qualifica operaia il trattamento per le festività
è disciplinato dall’art. 26; per gli appartenenti alla qualifi=
ca
impiegatizia si richiamano le norme dell’accordo interconfederale 3
dicembre 1954.
Art. 98 - Appalti ed esternalizzazioni
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle nor=
me
di legge in materia.
Sono esclusi
dagli appalti i lavori di manutenzione ordinaria continuativa degli impiant=
i di
produzione che siano tali da consentire la normale utilizzazione, per omoge=
nee
specializzazioni, delle prestazioni lavorative giornaliere di uno o pi&ugra=
ve;
lavoratori, ad eccezione di quelli che necessariamente devono essere svolti=
da
personale esterno e/o al di fuori dei normali turni di lavoro.
Fermo resta=
ndo
quanto stabilito dal 1° comma, le aziende daranno informazione alla
L’azi=
enda
appaltante deve richiedere all’azienda appaltatrice il rispetto delle
norme contrattuali del settore merceologico cui appartiene l’azienda =
appaltatrice
stessa, nonché delle norme assicurative, previdenziali ed
antinfortunistiche.
L’adempimento di quanto so=
pra
comporterà la stipulazione di una corrispondente clausola nei relati=
vi
contratti di appalto, con previsione di automatica rescissione del contratto
stesso in caso di inadempienza che il committente si riserva di verificare
anche su segnalazione delle RSU.
Le aziende forniranno informazioni alle R.S.U.=
span>
in ordine ad eventuali decisioni relative al decentramento in via permanent=
e di
fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori
dell’azienda.
Art. 31 - Ambiente di lavoro
Le parti, nel ribadire l’esigenza del rispetto
delle norme di legge in materia di ambiente e di sicurezza del lavoro,
esamineranno, nell’ambito degli incontri previsti dal punto 1, commi =
1) e
6), della Parte Generale
(Relazioni Industriali) del C.C.N.L., le propos=
te di
legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per i settori dei
laterizi e manufatti in cemento che venissero avanzate in Italia o
nell’ambito della CEE. Ciò con particolare riguardo alla
possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da
orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi, anche con
particolare riferimento alle cave. Analoghe linee di indirizzo comune saran=
no
ricercate nei confronti delle Autorità locali.
Inoltre, per
quanto riguarda l’impatto ambientale in presenza di problematiche di
particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale, le par=
ti
si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche
vengano rappresentate alle parti nazionali nell’ambito degli incontri
citati nel comma precedente per attivare le indicazioni ed i suggerimenti di
tale livello e per acquisire sui temi specifici indicazioni che possano ess=
ere
utilizzate quale base di supporto nel confronto con le Istituzioni.
Le imprese su richiesta delle R.S.U. e/o =
delle OO.SS. effettueranno annualmente un incontro specific=
o sui
temi dell’ambiente e della sicurezza. In particolare, in tali incontr=
i,
saranno forniti dalle imprese ed analizzati tra le Parti i dati relativi ag=
li
andamenti infortunistici nelle singole unità produttive, catalogati =
per
gravità e frequenza.
Sulla base di tali informazioni, le Parti individueranno miglioramenti
alle metodiche di prevenzione in atto con particolare riferimento:
1)&n=
bsp;
alla logistica di
stabilimento;
2)&n=
bsp;
alla analisi e
miglioramento dei percorsi all’interno delle unità produttive,
sulla scorta dei dati del registro infortuni;
3)&n=
bsp;
alla verifica delle
procedure di sicurezza relative alle attività di manutenzione al fin=
e di
un’eventuale implementazione delle stesse;
4)&n=
bsp;
ai dispositivi di
protezione individuali prescritti dai documenti di analisi del rischio in
essere nelle unità produttive, con particolare riguardo alla
infortunistica determinatasi per lo scorretto o mancato utilizzo dei
dispositivi di protezione individuali disponibili;
5)&n=
bsp;
all’attivit&agr=
ave;
di imprese esterne all’interno di stabilimenti.
Le Aziende
forniranno altresì alle R.S.U. informazi=
oni
sulla qualità, le quantità e le modalità di smaltimento
degli eventuali rifiuti industriali delle proprie unità produttive.<=
o:p>
Le parti
convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le
condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda=
i
valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e
biologica, fanno riferimento a quanto previsto dall’ art. 4, ultimo c=
omma
e dall’ art. 24, paragr. 14 della legge 23
dicembre 1978 n. 833 «Istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale».
Per quanto =
riguarda
l’ambiente di lavoro, i controlli sulla sua eventuale nocività=
, le
visite mediche, nonché il registro dei dati ambientali si fa riferim=
ento
al D. Lgs. n.626/94 e successive modificazioni.=
A livello di stabilimento l’informativa sui temi di Ambiente e
Sicurezza avverrà a cura della Direzione aziendale con iniziative, a=
nche
di tipo formativo, in presenza di significative modifiche dell’assetto
produttivo e, comunque, fin dall’inizio del rapporto per i neoassunti=
.
<=
b>Art.=
66 –
Rappresentante lavoratori alla sicurezza
Inserire dopo ultimo comma, punto 3):
A seconda delle esigenze derivanti dall’espletamento dei propri
compiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza potranno richiedere
all’azienda l’anticipo all’anno in corso del 30% massimo
delle ore di permesso previste per l’anno successivo e, negli stessi
limiti, l’utilizzo dei permessi per l’anno in corso all’a=
nno
successivo
Art.49 – Lavoratori immigrati
omissis
Premesso che la mater=
ia
relativa alle festività è regolata con legge dello Stato; che=
il
presente CCNL regolamenta gli istituti delle ferie e dei permessi per riduz=
ione
di orario di lavoro o ex festività; che la determinazione del moment=
o di
fruizione delle ferie o degli altri istituti resta prerogativa dell’o=
rganizzazione
della singola impresa; considerato che nei settori dei laterizi e manufatti=
in
calcestruzzo si registra un progressivo aumento della presenza di lavoratori
immigrati extracomunitari; le Parti convengono che, tenuto conto delle esig=
enze
tecniche, organizzative e produttive aziendali, possano favorevolmente esse=
re
prese in considerazione le richieste avanzate dai suddetti lavoratori, anche
per il tramite delle RSU, per il godimento, anche in forma accorpata, di ri=
posi
o ferie legato alla loro specifica condizione ed alle conseguenti esigenze.=
Le Parti si danno
altresì atto che i permessi di cui all’art. 52 (Diritto allo studio) potranno ess=
ere
richiesti anche al fine di migliorare il livello di al=
fabetizzazione.
Art. 17 — Lavoro supplementare,
straordinario, notturno e festivo
Fermo resta=
ndo
quanto previsto all’art.10, parte comune ai soli fini della
corresponsione delle maggiorazioni, è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali, salvo quanto
previsto per i lavoratori discontinui.
È’ lavoro not=
turno,
ai fini delle maggiorazioni che
seguono, quello effettuato dalle 22 alle 6.
Nell’=
industria
dei laterizi, per le categorie degli infornatori e sfornatori, carriolanti a=
i forni
e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, previo accordo con <=
st1:PersonName
ProductID=3D"la R.S" w:st=3D"on">la R.S.U., le aziende hanno la facoltà di determinar=
e,
agli effetti della maggiorazione, l’inizio ed il termine
dell’orario notturno, anticipandolo, al massimo, alle ore 20 e fino a=
lle
ore 4.
È la=
voro
festivo quello effettuato nei giorni elencati nell’art. 16 della parte
comune.
Percentuali=
di
maggiorazione:
1
-lavoro straordinario (oltre le 48 ore settimanali) =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; 30%
2 -lavoro notturno in=
turni
avvicendati &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp; 20%
3
-lavoro diurno in turni avvicendati(per il settore laterizi) &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; 4%
4 -lavoro notturno no=
n in
turni &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp; 35%
5 -lavoro notturno
straordinario (oltre le 48 ore
settimanali) =
&nb=
sp; =
50%
6 -lavoro festivo ord=
inario &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; 45%
7 -lavoro festivo
straordinario(oltre le 48 ore settimanali)&=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; 50%
8 -lavoro festivo not=
turno
non in turni &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; 50%
9 -lavoro festivo not=
turno
straordinario(oltre le 48 ore settimanali)&=
nbsp; &nbs=
p; 60%
10 -lavoro notturno per gli addetti al lavoro
notturno (guardiani notturni) &n=
bsp; 6%
11 -lavoro straordinar=
io
(fino a 48 ore settimanali) &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; 27=
%
12 -lavoro straordinar=
io
festivo (fino a 48 ore settimanali) &n=
bsp;  =
; &n=
bsp; 47%
13 -lavoro straordinario notturno (fino a 48 ore settimanali) &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; 37%
14 -lavoro straordinario festivo notturno (fino a 48 ore settimanali=
) &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; 57%
15 - <=
/span>lavoro
domenicale con riposo compensativo &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; 23%
Le percentu=
ali di
maggiorazione sopraddette non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minor=
e.
Per il lavo=
ro
notturno delle donne e degli adolescenti si fa riferimento alle norme di le=
gge.
Le maggiora=
zioni
si calcolano sul minimo mensile tabellare e sul=
la
contingenza e per i cottimisti sulla percentuale minima contrattuale di
cottimo.
<=
b>Art.=
46 - Personale addetto a lavori discont=
inui o
di semplice attesa o custodia
Ferme resta=
ndo le
norme di legge sull’orario di lavoro e degli accordi interconfederali=
che
ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, per i lavoratori
discontinui l’orario normale di lavoro non dovrà superare le 50
ore settimanali.
Per gli add=
etti a
lavori discontinui o di semplice attesa o custodia la retribuzione mensile
sarà pari a quella del lavoratore continuo della corrispondente
qualifica (40 ore).
A tale impo=
rto
verranno aggiunte tante quote orarie quante sono le ore retribuibili oltre =
le
40 e fino all’orario settimanale assegnato.
Le
ore prestate oltre le 50 e fino alle 60 settimanali sono retribuite con la
maggiorazione del 27%. Le =
ore
prestate oltre le 60 settimanali sono retribuite con la maggiorazione del 30%.
Ai lavoratori che svolgono mansioni
collegate col ciclo produttivo, per le ore prestate oltre le 40 e fino alle=
50
settimanali, sarà corrisposta, in aggiunta alle relative quote orari=
e di
cui sopra, una maggiorazione pari al 5% del minimo tab=
ellare
e della indennità di contingenza.
La suddetta
maggiorazione assorbirà fino a concorrenza analoghi trattamenti aziendalmente in atto.
Ai fini del
trattamento economico per festività, ferie e tredicesima
mensilità, sarà tenuto conto della normale retribuzione perce=
pita
dal discontinuo in relazione al proprio orario.
Agli effett=
i del
presente articolo sono considerati lavori di-
scontinui o di semplice attesa o custodia quelli
elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei
successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi come richiamati
dall’art. 16, lett. d), del D.Lgs. n. 66/=
03.
Gli addetti=
a
lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia saranno
considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue, qualora =
il
complesso delle mansioni da essi normalmente espletate tolga di fatto il ca=
rattere
della discontinuità del lavoro.
Art. 70 - Lavoro a turni
Dopo il set=
timo
comma aggiungere:
Per il settore dei laterizi viene convenuto che la prescrizione di cui
all’art.8 del D.Lgs. n. 66/03 è
considerata assolta qualora in azienda esista un regime di pause concordato=
o
di fatto di durata complessiva pari o superiore a 10 minuti giornalieri; ta=
le
pausa si intende retribuita ove non comporti modifiche all’assetto
organizzativo e alla continuità della normale attività produt=
tiva.
La predetta pausa non=
si
cumula con analoghi trattamenti già previsti a livello aziendale fer=
me
restando, ove esistenti, le condizioni di miglior favore in essere.
Art.
… - Congedi (articolo nuovo)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, primo comma, della legg=
e 8
marzo 2000, n. 53 e deg*li artt.
1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministerial=
e 21
luglio 2000 n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre gior=
ni
complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di
documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, =
o di
un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto
componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesi=
mi o
del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la
lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.
Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto ad avvertire, in
tempo utile, rispetto all’inizio della propria prestazione, il datore=
di
lavoro dell’evento che dà titolo al permesso medesimo e i gior=
ni
nei quali sarà utilizzato. Nei giorni di permesso non sono considera=
ti i
giorni festivi e quelli non lavorativi.
Nel caso di richiesta=
del
permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore de=
ve
presentare, entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa
dell’attività lavorativa, idonea documentazione del medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del=
medico
di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura
sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
Nel caso di richiesta=
del
permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a documentare detto eve=
nto
con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazi=
one
sostitutiva.
I giorni di permesso
devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o
dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità,
documentata come indicato al 3° comma, o della necessità di
provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
Nel
caso di grave infermità dei soggetti indicati, documentata come al
3° comma, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in
alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalit&agra=
ve;
di espletamento dell’attività lavorativa comportanti una riduz=
ione
dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di
permesso che vengono sostituiti.
=
L’accordo
è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della
lavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso =
che
sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza tempo=
rale
di produzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a
documentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui
venga accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore
è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le
modalità ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso non goduto=
può
essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso
dell’anno alle condizioni previste dalle presenti disposizioni.La
riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalit&agra=
ve;
concordate deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento del=
l’insorgenza
della grave infermità o della necessità di provvedere agli
interventi terapeutici.
Ai sensi e per gli
effetti di quanto previsto dall’art. 4, secondo comma, della legge n.=
53
del 2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento
d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 27=
8,
il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi famili=
ari
espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla
situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di c=
ui
all’art. 433 cod. civ. anche se non conviventi, nonché dei
portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non
conviventi.
Tale congedo,
utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere
superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Il lavoratore
dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata=
del
periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello stesso e
documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti=
, il
legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti
sopra indicati.
Il lavoratore deve
altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti
dall’art. 3 del medesimo regolamento di attuazione.
=
Il datore di lavoro è tenuto, e=
ntro
10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a
comunicare l’esito al dipendente. L’eventuale non accoglimento,=
la
proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione
parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni
previste per la richiesta del congedo ed alle ragioni organizzative e
produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta =
del
dipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di
congedo può essere in ogni caso negata per incompatibilità co=
n la
durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero qu=
ando
i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del
rapporto di lavoro a termine nonché quando il rapporto è stato
instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai
sensi della presente norma.
Il congedo di cui alla presente lettera B) può essere
altresì richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui
all’art.1 D.M.21.7.2000 n.278, per il quale il richiedente non abbia =
la
possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai s=
ensi
delle medesime disposizioni. Nel caso in cui la richiesta del congedo per q=
uesto
motivo sia riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavo=
ro
è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare
l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative,
nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i
successivi sette giorni.
Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo
specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anc=
he
prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a s=
ette
giorni.
Durante il periodo di
congedo di cui al presente articolo il lavoratore conserva il posto di lavo=
ro
nell’incarico già assegnato, non ha diritto alla retribuzione,
né alla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto e=
non
può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.=
5,
legge 8 marzo 2000, n. 53, i lavoratori con almeno 5 anni di anzianit&agrav=
e;
di servizio presso la stessa azienda possono richiedere una sospensione del=
rapporto
di lavoro per congedi formativi per un periodo non superiore ad undici mesi,
continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativ=
a,
al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire il titolo di
studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per
partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o
finanziate dal datore di lavoro.
Il lavoratore dovrà presentare
richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per i congedi =
di
durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata
superiore a 10 giorni, specificando i motivi della richiesta ed allegando la
relativa documentazione.
L’azienda valuterà la richies=
ta
sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative e in caso di din=
iego
o differimento del congedo informerà l’interessato dei motivi =
che
hanno determinato la decisione.
Ferma restando la compatibilità dei
congedi con lo svolgimento della normale attività produttiva, i
lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi dall’unit&agrav=
e;
produttiva a questo titolo non dovranno superare l’1% del totale della
forza occupata, eccezion fatta per le unità produttive fino a 149
dipendenti dove potrà comunque assentarsi n.1 lavoratore; fermo rest=
ando
quanto sopra, le Parti si danno atto che i valori frazionari risultanti
dall’applicazione della suddetta percentuale pari o superiori a 0,50
saranno arrotondati all’unità superiore.
Durante il periodo di congedo il lavoratore
conserva il posto di lavoro nell’incarico già assegnato e non =
ha
diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile
nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le fe=
rie,
con la malattia e con altri congedi.
Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali =
di
cui alle lettere A), B) e C) del presente articolo non si cumulano con dive=
rsi
trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale, fer=
me
restando, ove esistenti, condizioni di miglior favore.
Art. 5 - Commissione paritetica per la mod=
ifica
del sistema di classificazione del personale
Le Parti nel valutare congiuntamente che l’attuale
sistema di inquadramento professionale può essere utilmente rivisto
tenuto conto:
a)
dei
cambiamenti organizzativi e tecnologici intervenuti nei settori;
b)
delle
conseguenti modifiche nei fabbisogni e figure professionali presenti nei
settori;
concordano la istituzione di una Commissione Paritetica=
con
il compito di elaborare una proposta tecnica modificativa dell’attuale
disciplina classificatoria da sottoporre alle P=
arti
stipulanti.
Il lavoro della Commissione terrà conto anche de=
lla
proposta tecnica di revisione del sistema classificato=
rio,
articolata per aree professionali, e di allargamento del profilo profession=
ale
categoria CS, punto 3), al settore manufatti in calcestruzzo, presentata da=
lle OO.SS. nel corso del negoziato di rinnovo del presente
contratto.
Quale anticipazione a valere sull’assetto parametrale che verrà definito dalle Parti a s=
eguito
della conclusione del negoziato per la revisione dell’impianto classificatorio vengono apportate le seguenti modific=
azioni
ai vigenti parametri.
I parametri delle categorie CS, C, D, ed E vengono
incrementati di un punto dal 1° gennaio 2005 e di un ulteriore punto,
rispettivamente dal 1° giugno 2005 per le categorie CS, D, ed E e dal 1° gennaio 2006 per la categoria C.
Fermo restando che gli aumenti retributivi di cui
all’art. 21 sono stati determinati sulla vigente scala parametrale, nelle tabelle dei nuovi minimi mensili s=
ono
recepite le variazioni di cui al comma precedente.
Dichiarazione a verbale
ANIEM dic=
hiara,
e le OO.SS. ne prendono atto, che in relazione a
quanto indicato al comma 2), non potranno comunque essere introdotti oneri
aggiuntivi nel periodo di vigenza del presente contratto.
Art.34 - Premio di fedeltà
Inserire alla fine dell’art.:
Norma particolare per il settore dei manufatti in calcestruzzo
Con decorrenza 1° gennaio
2005 il premio di fedeltà come disciplinato dalla “norma
particolare per il settore laterizi” di cui sopra viene istituito anc=
he
per il settore manufatti in calcestruzzo con la seguente disciplina transit=
oria
relativa al computo dell’anzianità di servizio già matu=
rata
al 31 dicembre 2004.
Ai lavoratori in forza al 1&d=
eg;
gennaio 2005 sarà riconosciuta, in via convenzionale, ai fini della
maturazione del premio di fedeltà il 50% dell’anzianità=
di
servizio, utile ai fini del premio, che risulterà alla data del 31
dicembre 2004.
Ferme restando le condizioni =
di
miglior favore esistenti, il premio di cui sopra non si cumula con i
trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale.
Art.
4 – Declaratoria e profili professionali
(omissis)
Categoria
F
Declaratoria. — Appartengono a questa
categoria i lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono
semplici conoscenze conseguibili con breve periodo di pratica.
Profili
professionali
1) Lavorato=
ri
addetti ai bancali, alla reggiatura o imballo d=
ei
pacchi.
2)
Lavoratori addetti all’impignonamento nei
depositi, alla stivatura di materiali su mezzi di trasporto o nelle gabbie =
o su
pianali.
I lavoratori addetti alla
produzione verranno inquadrati in categoria E dopo un periodo di permanenza=
in
categoria F non superiore a mesi 12.
Art.21 - Aumenti
retributivi
I minimi tabellari mensili vigenti vengo=
no
incrementati nelle seguenti misure e decorrenze:
LIV |
PAR |
1/4/04 |
1/1/05 |
1/7/05 |
TOT |
AS |
220 |
50,00 |
41,67 |
43,34 |
135,01 |
A |
185 |
42,05 |
35,04 |
36,44 |
113,53 |
B |
151 |
34,32 |
28,60 |
29,74 |
92,66 |
CS |
138 |
31,37 |
26,14 |
27,19 |
84,70 |
C |
132 |
30,00 |
25,00 |
26,00 |
81,00 |
D |
123 |
27,96 |
23,30 |
24,23 |
75,49 |
E |
114 |
25,91 |
21,59 |
22,46 |
69,96 |
F |
100 |
22,73 |
18,94 |
19,70 |
61,37 |
LIV |
1/4/04 |
1/1/05 |
1=
/6/05 |
1/7/05 |
1/1/06 |
|
AS |
1.119,39 |
1.161,06 |
1161.06 |
1.204,39 |
1.204,39 |
|
A |
941,27 =
976,31 =
976,31 |
1.012,75 |
1.012,75 |
|||
B |
768,29 =
796,89 =
796,89 |
826,63 <=
/span> <=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> 826,63 <=
span
lang=3DEN-GB style=3D'mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Book Antiqua=
";
mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-ansi-language:EN-GB'> |
||||
CS |
702,23 =
733,46 =
738.74 |
765,92 <=
/span> 765,92 <=
/span>C |
671,62
701,71 =
|
701.71 |
727,71 <=
/span> |
733,18 <=
/span> |
D |
629,84 =
|
658,26 =
|
663.57 |
687,80 <=
/span> |
687,80 <=
/span> |
|
E |
581,98 =
|
608,68 =
|
613.97 |
636,43 <=
/span> |
636,43 =
|
|
F |
510,68 =
|
529,62 =
|
529.62 |
549,32 <=
/span> |
549,32 <=
/span> |
<=
span
style=3D'font-family:"Book Antiqua"'>Art. 28 – Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo di
rinnovo contrattuale sarà corrisposto con la retribuzione del mese di
maggio 2004 un importo forfetario “una
tantum” di € 175,00 lordi suddivisibili in quote mensili in
relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° ottobre 2003
– 31 marzo 2004. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà
considerata a questi effetti come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i dipendenti con contratto a tempo
parziale.
L’imp=
orto
della una tantum è stato
quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di
retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed
è quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre, in
attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art.2120 cc, l’u=
na
tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine
rapporto.
Le giornate di assen=
za
dal lavoro per malattia, infortunio e congedo matrimoniale, intervenute nel
periodo 1°ottobre 2003 – 31 marzo 2004, con pagamento di
indennità a carico dell’istituto competente e di integrazione a
carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell’importo di
cui sopra.
Ai lavorato=
ri che
nel periodo 1°ottobre 2003 – 31 marzo 2004 abbiano fruito di
trattamenti di CIG, di riduzione dell’orario di lavoro per contratti =
di
solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali,
l’importo dell’una tant=
um
sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.<=
span
style=3D'mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Book Antiqua";mso-bidi-font=
-family:
Arial'>
 =
;
Art.45 -
Aggiungere
all’ articolo quanto segue:
1. A partire d=
al
1° maggio 2004 la quota di TFR da versare al fondo EDILPRE per i dipend=
enti
con prima occupazione prima del 28 aprile 1993 (D.Lgs.n.124/93) è
elevata al 40%;
2. A partire d=
al
1° maggio 2004 la contribuzione da versare al fondo EDILPRE, in misura
paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle azien=
de
con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata ne=
lla
misura del 1,20%, ferma restando la base di calcolo.
Art. … - Assistenza sanitaria integrativa (articolo nuovo)
Le parti, tenuto conto della particolare
complessità della materia connessa anche all’evoluzione del qu=
adro
normativo di riferimento, convengono di costituire entro il 30 ottobre 2004=
un
gruppo di lavoro paritetico, con la finalità di studiare e verificar=
e le
ipotesi di fattibilità di costituzione di un Fondo nazionale di
assistenza sanitaria integrativa settoriale o intersettoriale fra settori
economici affini per la erogazione a tutti i lavoratori a cui si applica il
vigente contratto, di forme di assistenza sanitaria integrativa alle copert=
ure
assicurate dal servizio sanitario nazionale, tenendo adeguatamente conto
dell’evoluzione normativa a livello nazionale e regionale ed avendo in
ogni caso presenti le compatibilità di costo.
Art.
99 - Decorrenza e durata
Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2004 ed
avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2007; per la parte economica=
il
primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2005.
Esso si intende automaticamente prorogato di anno in an=
no
se non verrà disdetto tre mesi prima la scadenza con lettera
raccomandata A.R.
Art.
Previdenza
complementare
A
favore dei lavoratori iscritti al Fondo EDILPRE le aziende contribuiranno con
un’aliquota ragguagliata al valore del minimo ta=
bellare,
contingenza ed E.D.R del:
1,2% a decorrere dal 01.05.2004
I lavoratori iscritti al Fondo
contribuiranno con un’aliquota ragguagliata al valore del minimo tabellare,contingenza ed E.D.R=
span>
del:
1,2% a decorrere dal 01.05.2004
IL lavoratore iscritto al Fondo di
previdenza, potrà elevare volontariamente la quota a proprio carico,=
in
misura superiore ai valori sopra individuati, entro i termini di esenzione
previsti dai parametri di Legge.
A
partire dalla data del 01.05.2004 per i lavoratori di prima occupazione
antecedente alla data del 28/04/1993, la quota del TFR maturando da versare=
al
Fondo viene concordata in misura pari al 40% dello stesso e l’Azienda
opererà un equivalente minor accantonamento nel fondo aziendale.
A
favore dei lavoratori con prima occupazione successiva alla data del 28/04/=
93 e
privi di qualsiasi anzianità contributiva a forme pensionistiche
obbligatorie a tale data, la quota
di TFR da versare al Fondo sarà pari al 100% e cioè
l’intero importo maturato.
Tale
obbligo da parte delle imprese deve intendersi valevole solo nei confronti =
dei
lavoratori iscritti al Fondo.
Per
ogni altro aspetto qui non esplicitamente richiamato si fa riferimento alle
disposizioni di Legge in materia e/o agli accordi interconfederali.
Le parti confermano che l’obbligo
dell’azienda al versamento della contribuzione prevista dal C.c.n.l. è previsto esclusivamente a favore dei
lavoratori iscritti al Fondo di previdenza complementare.
NORMA TRANSITORIA
Per
i lavoratori che aderiranno entro il 31 Dicembre 2004 dalla data del presen=
te
accordo, l’Azienda riconoscerà un contributo aggiuntivo al Fon=
do,
con una aliquota mensile di 0,8% punti percentuale rispetto a quanto previs=
to
nel presente articolo (al capoverso: contribuzione a carico dell’azie=
nda)
da calcolarsi sul minimo tabellare, contingenza=
ed
E.D.R.
Tali
contributi aggiuntivi saranno versati al Fondo per un numero di
mensilità pari al totale delle quote mensili che l’Azienda avr=
ebbe
dovuto versare nel periodo intercorrente dal 1/10/2001 alla data di stipula=
del
presente accordo con le seguenti modalità:
a) dal 1/10/2001 per gli assunti
antecedentemente a tale data
b) dal mese successivo all’entrata =
in
servizio per gli assunti successivamente al 1/10/2001
Sono da considerare come valevoli le frazioni di
mese superiori al 16° giorno dello stesso e con decorrenza dal mese
successivo a quello di adesione.
VERBALE DI ACCORDO
Ro=
ma, 5
maggio 2004
Tra
ANIEM
- Associazione Nazionale Imprese Edili
e
FeNEAL-UIL FILCA-CISL
FILLEA-CGIL
Preso
atto degli approfondimenti nel frattempo intervenuti in materia di previden=
za
complementare tra l’ ANIEM e la FILLEA-CGIL
Premesso che
Ø
Ø
l’artico=
lo 2
dell’accordo istitutivo del Fondo di Previdenza Complementare “=
EDILPRE”
costituito dall’ANIEM e=
da FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, nonchè
all’articolo 5) lettera e) dello Statuto, è previsto che al Fo=
ndo
stesso possono aderire:
“ <=
i>previo
accordo fra le Organizzazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali
costituenti, possono essere destinatari del fondo i lavoratori
operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di
apprendistato, in contratto di formazione e lavoro che abbiano superato il
periodo di prova, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato pe=
r un
periodo uguale o superiore a tre mesi ai quali si applicano gli altri contr=
atti
collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle suddette Organizzazioni
Sindacali e Imprenditoriali.......”
SI
CONVIENE QUANTO SEGUE
1=
. ANIEM e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL=
e
FILLEA-CGIL riconoscono EDILPRE quale Fondo di Previdenza Complementare del
settore manufatti in cemento e laterizi;
2. la contribuzione a carico dei lavorator=
i e
delle aziende del settore rispetterà quanto stabilito in materia di =
contributi
e decorrenza dagli accordi
intercorsi tra le parti ;
3. con riferimento a tutti i lavoratori oc=
cupati
nel settore, cui è applicabile la normativa relativa al Fondo,
verrà riconosciuta una quota una tantum per l'istituzione del Fondo
stesso pari a €.2,07.=3D per lavoratore occupato, a carico dell'azien=
da,
come previsto dal protocollo istitutivo di EDILPRE.
Tale somma verrà conteggiata e versata =
al
Fondo stesso con la retribuzione del mese di.Giugno 2004.;
4. la quota di iscrizione è fissata=
in
€.4,13.=3D
Le=
tto,
approvato e sottoscritto.
AN=
IEM &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; FeNEAL – UIL
&=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; FILCA
– CISL
&=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; FILLEA
- CGIL