MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C42897.47A3DAF0" Questo documento è una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C42897.47A3DAF0 Content-Location: file:///C:/E6FABE34/RINNOVOACCORDOCCNLLATERIZIM.IND.22.4.04.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
Addì, 22 aprile 2004 = &nb= sp;
Tra
ANDIL ASSOLATERIZI ed ASSOBETON, assistite da
Confindustria
e
FENEAL-Uil , FILCA-Cisl e FILLEA-Cgil,
si è stipulata la presente ipotesi di ac=
cordo
per il rinnovo del CCNL 27 settembre 1999 per i dipendenti dalle aziende
esercenti la produzione di laterizi e manufatti in cemento.
PARTE GENERALE
A) Sistema di relazioni industriali
1. &n=
bsp;
=
Live=
llo
nazionale
Le p=
arti,
ferma restando l’autonomia, le prerogative imprenditoriali e le
rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e delle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori — al fine di attuare un siste=
ma
di relazioni industriali ispirato alle finalità e conforme agli
indirizzi del Protocollo 23 luglio 1993 e dal Patto Sociale 22 dicembre 1998
sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produtti=
vo
confermano l’opportunità di scambiarsi reciprocamente informaz=
ioni
e valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla
situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di
sviluppo che di fattori di criticità.
In particolare, le parti, fermo restando l’autonomia
dell’attività imprenditoriale, le rispettive distinte
responsabilità e l’indipendenza di valutazione e di intervento=
, costituiranno alla firma del C.C.N.L.=
un
Osservatorio dei Settori laterizi e manufatti in calcestruzzo..
Tale Osservatorio, con propria autonomia funziona=
le e
operativa, sarà composto da 12 membri di cui
In
particolare, saranno oggetto di esame:
·
·
la valutazione della situazione occupazionale, i
processi di esternalizzazione delle lavorazioni e gli appalti;
·
le condizioni di legge e operative di
approvvigionamento delle materie prime ed
in tale contesto l'effettuazione del monitoraggio delle legislazioni region=
ali
in vigore per
l’approvvigionamento delle materie prime e la promozione di idonee e condivise iniziative per =
una
legislazione quadro in materia di cave e torbiere;
·
combustibili alternativi, risparmio energetico;
·
·
·
·
·
Quan=
to
sopra premesso l’Osservatori=
o
presenterà alle parti, entro tre mesi dalla sua costituzione, il regolamento per lo svolgimento del=
le
attività ed un piano di fattibilità per il finanziamento delle
spese di funzionamento.
Per
l’attività dell’Osservatorio
saranno utilizzati i dati forniti dalle parti o provenienti da istituzioni
pubbliche o da enti che siano ritenuti congiuntamente funzionali allo scopo,
con modalità da definire.
L=
217;Osservatorio potrà avvaler=
si per
specifiche materie anche di esperti indicati singolarmente dalle parti
purché se ne ravvisi congiuntamente l’opportunità.
I
risultati dei lavori dell’Osservatorio e le eventuali proposte saranno
oggetto di esame delle parti stipulanti nel corso di due appositi incontri a
cadenza semestrale ed a livello nazionale, nel corso dei quali saranno altr=
esì
fornite, e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle parti, le
informazioni aggregate riferite al settore rappresentato riguardanti:
a) aspetti della congiuntura;
b) prospettive produttive;
c) programmi di investimento relativi a nuovi inse=
diamenti
produttivi e loro localizzazione per grandi aree geografiche;
d) programmi di investimento relativi a significat=
ivi
ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti;
e) prevedibili implicazioni sull’occupazione=
per
i punti b) c) e d), nonché sulle condizioni ambientali ed ecologiche=
;
f) l’andamento dell’occupazione
complessiva con specifico riferimento a quella giovanile e femminile
nonché a quella degli immigrati extracomunitari;
g) l’andamento delle condizioni di lavoro nel
settore;
h) l’evoluzione degli indirizzi di politica ambientale con
particolare riferimento all’approvvigionamento delle materie prime ed=
ai
relativi riflessi sulle attività di cava e produttive;
i) l’andamento degli investimenti per rispar=
mio
energetico e per la tutela ambientale;
l) i consumi energetici;
m) gli andamenti aggregati a livello nazionale del=
le
prestazioni di lavoro rese oltre l’orario ordinario, nonché de=
lle
assenze per malattie, infortuni sul lavoro, cassa integrazione guadagni ed
altre causali.
Con =
riferimento
alle risultanze dei lavori dell’Osservatorio potranno essere presentate agli or=
gani
pubblici competenti eventuali proposte di interesse del settore sulle quali=
vi
sia il consenso di tutte le parti firmatarie del presente contratto.
Su
richiesta di una delle parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare le
posizioni comuni di cui sopra, potrà essere deciso, in occasione deg=
li
incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di la=
voro
istruttori paritetici, specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di
reciproca informazione e valutazione.
Per
specifici temi le parti potranno convenire di richiedere la presenza di
rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà
decisoria.
Qual=
ora
sulla base dell’esame congiunto, emergano problematiche particolari c=
he
interessino aree interregionali, caratterizzate da una significativa
concentrazione di aziende dei due settori, dette problematiche formeranno
oggetto di esame specifico tra le parti in sede nazionale.
2) Livello regionale
Tenu=
ti
presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a
livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le Associazioni nazionali
stipulanti e le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti fo=
rniranno
annualmente di norma non oltre il bimestre successivo alla scadenza di cui =
al
punto 1), in sede regionale, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, =
su
richiesta delle stesse, informazioni distinte per i due settori cui si appl=
ica
il presente contratto riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi di investimento relativi a nuovi
insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quel=
li
esistenti con le prevedibili implicazioni sulla occupazione e sulla
qualificazione professionale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e
riconversione produttiva;
d) eventuali processi di mobilità;
e) implicazioni, interessanti le attività
produttive, derivanti dalle normative regionali in materia di cave e di
escavazione degli inerti.
In a=
ssenza
delle strutture regionali competenti, le informative di cui sopra saranno
fornite dalle rispettive Associazioni nazionali di categoria.
3) Livello territoriale
Tenu=
ti
presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a
livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le Associazioni territori=
ali
degli industriali forniranno annualmente alle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori, su richiesta delle stesse, non oltre il secondo quadrimestre,
informazioni globali distinte per i due settori cui si applica il presente
contratto, riferite alle proprie aziende associate riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi di investimento relativi a nuovi
insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quel=
li
esistenti anche per le prevedibili implicazioni sull’occupazione, sul=
le
condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e
riconversione produttiva;
d) eventuali processi di mobilità;
e) implicazioni interessanti le attività
produttive, derivanti dalle normative regionali in materia di cave e di
escavazione degli inerti;
f) i lavori in appalto, le loro caratteristiche, la
denominazione delle aziende e il C.C.N.L. di riferimento.
Per le aree territoriali nelle quali vi siano meno di 5 stabiliment=
i di
laterizi o di manufatti di cemento, le competenti Associazioni imprenditori=
ali
e le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori, in sede regionale, individuer=
anno
congiuntamente le aggregazioni interprovinciali e le sedi ove dovrà
essere svolta la relativa procedura di informazione di cui al punto 3) del
presente articolo.
4) Livello di gruppo
Tenu=
ti
presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a
livello nazionale e di cui al precedente punto 1) i gruppi industriali R=
12;
intendendo per «gruppo» una azienda di particolare importanza
nell’ambito del settore, articolata in più stabilimenti
distribuiti in diverse aree, del territorio nazionale — forniranno
annualmente alla FeNEAL-UIL-FILCA-CISL FILLEA-CGIL, su richiesta delle stes=
se,
nel corso di un apposito incontro convocato dall’Associazione Naziona=
le
del settore cui il gruppo appartiene, informazioni previsionali e globali
riguardanti:
a) programmi di investimento relativi a nuovi
insediamenti produttivi e loro localizzazione, significativi ampliamenti e
trasformazioni di quelli esistenti;
b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivam=
ente
comportino significative modificazioni alla organizzazione del lavoro ed al=
la
occupazione;
c) decentramento, in via permanente, di fasi
significative del proprio processo produttivo al di fuori dell’aziend=
a;
d) distribuzione del personale per categoria e per
sesso andamento complessivo degli orari di lavoro, delle assenze dal lavoro=
e
della CIG ordinaria e straordinaria;
e) progetti e iniziative tesi al risparmio energet=
ico;
f) implicazioni derivanti dall’attivit&agrav=
e;
produttiva da specifiche normative regionali riguardanti
dall’attività estrattiva.
Nel =
corso
dell’incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli
investimenti predetti sull’occupazione, sui processi di mobilit&agrav=
e;
interna, sulle prospettive produttive, sulle condizioni ambientali ed
ecologiche.
Le
informazioni previsionali di cui sopra potranno essere fornite su richiesta,
alla RSU per quanto di interesse relativo alle rispettive unità
produttive facenti parte del gruppo.
5) Livello aziendale
Tenu=
ti
presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a
livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le direzioni degli
stabilimenti che occupano oltre 50
dipendenti forniranno annualmente alla RSU, su richiesta della stessa, =
con
l’eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali,
informazioni previsionali riguardanti:
a) programmi di investimento che comportino
significativi ampliamenti e trasformazioni degli insediamenti esistenti, nu=
ovi
insediamenti e loro localizzazione;
b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivam=
ente
comportino significative modificazioni alla organizzazione del lavoro e alla
occupazione;
c) decentramento in via permanente di fasi significative del proprio
processo produttivo al di fuori dello stabilimento;
d) progetti ed iniziative tesi al risparmio
energetico;
e) implicazioni derivanti dall’attivit&agrav=
e;
produttiva da specifiche normative regionali con particolare riferimento al=
le
norme in materia estrattiva ed ai relativi riflessi sulle attività di
cava e produzione.
Nel =
corso
dell’incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli in=
vestimenti
predetti sull’occupazione, sulle prospettive produttive e
sull’ambiente di lavoro.
Le informazioni di cui sopra saranno fornite,
limitatamente al periodo di validità del presente contratto, anche da
quelle aziende che alla data di stipula del presente ccnl occupano oltre 50
dipendenti e che per ragioni organizzative si trovino successivamente ad
occupare un numero di dipendenti inferiore.
Art.
…. – Formazione professionale – Fondimpresa
Con riferimento a quanto previsto dagli Accordi Interconfederali in
materia di formazione professionale e dalla legislazione vigente, le Parti,
anche in relazione alle innovazioni derivanti dalla evoluzione tecnologica =
ed
organizzativa, concordano sull’importanza della formazione profession=
ale
quale strumento fondamentale per la valorizzazione professionale delle riso=
rse
umane.
Pertanto le Parti convengono, nel rispetto delle reciproche competen=
ze e
responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di Accordi
Interconfederali e del presente contratto che la formazione debba essere
orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- =
- =
- =
All’Osservatorio di cui alla Parte Generale, lett. A), è
affidato il compito, previ opportuni coordinamenti, di instaurare e
intrattenere rapporti con Fondimpresa, Fondo interprofessionale per la
formazione continua, con riguardo alla presentazione e approvazione dei pia=
ni
di formazione delle imprese, compresi quelli in materia di igiene e sicurez=
za
sul lavoro, concordati tra le parti sociali. Le imprese comunicheranno
all’Osservatorio i piani di formazione realizzati.
E’ altresì affidato all’Osservatorio il monitorag=
gio
delle normative vigenti in materia di formazione professionale, sia a livel=
lo
comunitario che nazionale e regionale al fine di informare i propri
rappresentanti sulle opportunità di finanziamento attivabili.
Al momento della adozione del Regolamento dell’Osservatorio le
Parti stipulanti definiranno le modalità per l’attività=
da
svolgere da parte dell’Osservatorio stesso in materia di formazione
professionale e potranno valutare la possibilità di affidare
l’aspetto tecnico –operativo della suddetta attività ad =
una
Commissione per
I piani aziendali di formazione concordati, oltre ai percorsi format=
ivi
e alle metodologie didattiche funzionali agli obiettivi, dovranno prevedere=
le
modalità di svolgimento della formazione nonché quelle di
partecipazione alla stessa.
Art. 10. — Orario di lavoro
1=
) La
durata massima dell’orario normale di lavoro è quella stabilita
dalla legge con relative deroghe ed eccezioni. Le deroghe ed eccezioni sono
quelle previste dal R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 e dalle relative norme di
attuazione.
2) La durata massima dell’orario normale
contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali, ferma restando le deroghe ed eccezioni di cui sopra nonché=
;
la possibilità di computo su periodi plurisettimanali prevista al pu=
nto
12) della presente normativa.
L’orario settimanale di lavoro viene distribuito su 5 giorni o=
su
6 giorni previo accordo tra
In presenza di particolari esigenze produttive connesse alla maggio=
re
utilizzazione degli impianti l’azienda e
Resta
ferma la normativa particolare prevista in calce al presente articolo per
l’industria dei laterizi.
3) Il
lavoro straordinario decorre dai limiti di legge di cui al punto 2). 1° comma =
4=
) Al
di fuori delle deroghe ed eccezioni, il lavoro svolto oltre le 40 ore
settimanali e fino alle 48 è considerato lavoro supplementare.
5) Il
ricorso al cosiddetto lavoro supplementare e straordinario de=
ve
avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive,
indifferibili od occasionali.
6) A=
l di
fuori dei casi giustificati da ragioni obiettive, indifferibili od occasion=
ali,
il ricorso al cosidetto lavoro supplementare e straordinario
sarà preventivamente concordato tra
7) E=
ntro i
limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, nessun lavoratore
può rifiutarsi di effettuare il lavoro supplementare,
straordinario e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimen=
to.
Il <=
s>cosiddetto
lavoro supplementare, straordinario e festivo deve essere
autorizzato dalla Direzione aziendale.
8)
È ammesso, osservando le norme di legge, il superamento
dell’orario contrattuale individuale di lavoro — dietro
corresponsione di una maggiorazione del 27% computata su paga base e contin=
genza
— fino ad un massimo di 1 ora al giorno per i lavori preparatori e
complementari, come la messa a punto delle macchine e la loro pulizia.
9) Su
richiesta della R.S.U. l’azienda, a scopo informativo, fornirà
chiarimenti e indicazioni sul lavoro supplementare e/o straordinario
effettuato ai sensi dei punti 5), 6) e 11) del presente articolo.
10) =
Ai
soli effetti della determinazione delle
maggiorazioni per lavoro su=
pplementare
e straordinario, le ore non lavorate per ricorrenze festive, nazionali e
infrasettimanali — fatta eccezione per quelle coincidenti con il gior=
no
di riposo — per assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e
puerperio, congedo matrimoniale, nonché le ore non lavorate per feri=
e,
permessi retribuiti e riduzioni di orario previste al successivo punto 13),
saranno computate ai fini del raggiungimento dell’orario contrattuale=
.
11) =
Per
l’effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, carico e sca=
rico
e pulizia, è data facoltà all’azienda di superare
l’orario normale contrattuale giornaliero e settimanale anche mediante
prestazioni lavorative nella giornata di sabato.
12) =
Regimi
diversi dell’orario di lavoro settimanale di cui al punto 2) potranno
essere realizzati al fine di corrispondere a specifiche esigenze produttive
(quali, ad esempio, commesse per le quali è richiesto un termine di
consegna predeterminato, esigenze di mercato legate a situazioni di punta).=
Con
riferimento a quanto sopra, le aziende potranno di-
sporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tu=
tta
l’unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel
prolungamento a regime normale dell’orario settimanale di lavoro entr=
o i
limiti dell’orario di legge nei periodi di maggiore intensità
produttiva ai quali corrisponderanno, nell’arco temporale annuo,
equivalenti prestazioni lavorative settimanali inferiori all’orario
contrattuale nei periodi di minore intensità produttiva.
L=
217;effettuazione
di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni al trattame=
nto
retributivo normale, fatta eccezione per le settimane nelle quali, in regim=
e di
flessibilità, siano superate le 45 ore settimanali effettivamente
prestate.
In t=
al
caso per le ore di lavoro prestate oltre le 40 settimanali sarà
corrisposta una maggiorazione del 10% del minimo tabellare e indennit&agrav=
e;
di contingenza.
Nei
suddetti casi
13) =
Fatta
salva la durata settimanale del lavoro ordinario di 40 ore, l’orario =
di
lavoro è ridotto di 64 ore su base annua.
Per i
lavoratori che prestano la propria opera in tre turni avvicendati, in aggiu=
nta
alla riduzione di cui sopra, saranno riconosciute le seguenti ulteriori mis=
ure:
h. 4 dal 1-01-2001;
h. 4=
dal
1-01-2002;
h. 4=
dal
1-07-2003 (limitatamente al settore manufatti in calcestruzzo).
h. 4 dall’ 1-01-2005 (limitatamente al settore laterizi; tale
ulteriore riduzione non si applica alle aziende per le quali il regime di p=
ause
di cui al comma 8 dell’art. 70 è pari a 30 minuti)
Le
modalità di attuazione delle suddette riduzioni di orario saranno
definite tra Direzione aziendale e R.S.U. tenendo conto delle esigenze
produttive e di efficienza aziendali.
A
decorrere dal 1° gennaio 1995 le ore di riduzione di orario annuo
effettivamente fruite in corso d’anno non saranno inferiori a 48 e, o=
ve
non utilizzate entro il 31 dicembre, saranno soggette a decadenza.
L=
217;azienda,
con
Nel =
corso
della predetta verifica, per le ore che risultassero non fruite, le parti
adotteranno soluzioni coerenti con le esigenze tecnico-produttive
dell’azienda, fermo restando che il loro effettivo godimento non
potrà aver luogo oltre il 31 marzo dell’anno successivo.
Rest=
a convenuto
che le riduzioni di orario annuo di cui sopra, per tutti i settori,
assorbiranno fino a concorrenza eventuali trattamenti concordati aziendalme=
nte
o localmente in materia.
Le
riduzioni di orario di lavoro di cui al presente punto saranno assorbite, f=
ino
a concorrenza, in caso di provvedimenti legislativi nazionali o comunitari.=
14) Banca ore
Ferma
restando l’operatività della clausola contrattuale relativa al
godimento delle 48 ore di riduzione di orario di cui al preceden=
te
punto 13), comma 4°, =
Si conviene la istituzione di una=
banca
ore individuale operante dal 1-01-
— le ore a fronte delle ex festività;
— le riduzioni dell’orario di lavoro nella misura sopra prevista già previste in aggiunta =
alle
48 sopra richiamate.
I pe=
rmessi
confluiti nella Banca Ore Individuale saranno fruiti da parte del lavoratore
entro l’anno successivo previo preavviso di 5 giorni e compatibilmente
con le esigenze tecnico-organizzative aziendali.
Al 31
dicembre dell’anno come sopra indicato le eventuali ore che risultass=
ero
ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel moment=
o.
L’attivazione del conto ore individuale avverrà previo
accertamento presso gli Enti Previdenziali competenti della legittimit&agra=
ve;
ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi
accantonati al momento della loro effettiva liquidazione.
Nel =
mese
di dicembre 2001 le Parti procederanno ad una verifica dei risultati
dell’iniziativa anche per valutarne il prosieguo. =
15) Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n.
66/03, art. 4, commi 2 e 3, la durata media dell’orario di lavoro vie=
ne
calcolata con riferimento ad un periodo di 4 mesi.
16) A fronte di esigenze che si manifestassero=
a
livello aziendale, previo accordo tra
Disposizioni particolari per l’industria dei laterizi=
i>
1) Nel caso in cui l’orario settimanale contrattuale di lavoro=
sia
distribuito su 5 giorni, al fine di contenere i consumi energetici, è=
; prevista
la facoltà di far scorrere la seconda giornata non lavorata
nell’arco della settimana per i lavoratori addetti alle seguenti
lavorazioni:
R=
12;
addetti alla mattoniera;
— addetti alle operazioni meccanizzate
(impilatrici-disimpilatrici) di trasferimento del prodotto verde dalla
mattoniera agli essiccatoi, del prodotto secco dagli essiccatoi al forno e =
del
prodotto cotto dal forno allo stoccaggio.
Le
modalità attuative saranno preventivamente portate a conoscenza della
R.S.U.
2) P=
er un
periodo di 4 mesi all’anno per le aziende stagionali l’orario
può essere prolungato ai sensi di legge. In tal caso resta convenuto=
che
le ore prestate oltre le 40 e fino alle 54 settimanali saranno retribuite c=
on
la retribuzione maggiorata del 27 per cento calcolato sul minimo mensile
tabellare e contingenza e, per i cottimisti, sul minimo di cottimo.
La
possibilità di prorogare fino a 60 ore l’orario settimanale per
gli stessi 4 mesi sarà convenuta con accordi aziendali che ne fisser=
anno
anche la maggiorazione che non potrà essere inferiore a quella previ=
sta
per il lavoro straordinario (30%).
Le p=
arti
con le norme suddette non hanno inteso modificare condizioni di miglior fav=
ore
di fatto esistenti.
Chiarimento a verbale
Per
aziende stagionali si intendono quelle i cui impianti non consentono la
produzione del crudo per oltre 9 mesi.
Dichiarazioni programmatiche delle parti stipulanti
1) Premesso che il perseguimento di un maggior livello di
produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle parti e
che il consolidamento dell’occupazione può essere perseguito a=
nche
migliorando il livello di competitività e cogliendo le
opportunità offerte dal mercato, le parti, riconoscendo la
necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente arti=
colo
in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di
verificare, in occasione di appositi incontri annuali a livello nazionale, =
la
corretta attuazione delle norme del presente articolo.
2) In
situazioni di esuberanza di personale connesse a crisi aziendali strutturali
che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione
occupazionale locale ed alla situazione produttiva, le parti stipulanti
potranno verificare anche, nel quadro di una specifica disciplina legislati=
va,
la possibilità di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Speciale =
con
forme di rotazione del personale e regimi di orario di lavoro ridotti rispe=
tto
a quelli normali nonché a forme part-time di lavoro, a condizione che
sia soddisfatta l’esigenza a dimensionare l’organico aziendale =
alle
effettive necessità produttive che risultino compatibili con le esig=
enze
tecnico-produttive e organizzative, che non siano ostacolati processi di
mobilità, che vengano create le condizioni per evitare, anche attrav=
erso
compensazioni, gli eventuali oneri economici derivanti.
Dichiarazioni a verbale sugli orari di lavoro
R= 12; Le parti convengono sul valore strategico dell’articolazione degli orari= di lavoro ai fini del miglioramento della competitività aziendale e del= la salvaguardia occupazionale e considerano pertanto rilevante un reciproco coinvolgimento sugli obiettivi collegati alla gestione degli orari stessi.<= o:p>
A tal fine
R=
12;
Premesso che la regolazione dell’orario di lavoro è di pertine=
nza
delle parti sociali, le parti concordano che, nel caso di approvazione di u=
na
disposizione di legge sulla riduzione dell’orario di lavoro, si
incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina al=
le
caratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni agli
equilibri complessivi determinati con il precedente accordo.
Art.=
12
— Contratto di lavoro a tempo
parziale (part-time)
Il
contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) è disciplinato dal
Decreto Legislativo n.61/2000 e successive modificazioni e comporta lo svolgimento di
attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario
stabilito dal presente contratto.
Il
part-time può essere attuato:
1) in f=
orma
“orizzontale” (quello in =
cui la
riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione
all'orario normale giornaliero di lavoro);
2)
in forma “verticale&q=
uot;
(quello in relazione al quale è previsto che l'attività
lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predetermin=
ati
nel corso della settimana, del mese o dell'anno);
3)
in forma “mista”=
;,
(quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità
indicate nei punti 1) e 2).
L=
217;instaurazione
del rapporto di lavoro a part-time avverrà con atto scritto, nel qua=
le
saranno precisati l’orario di lavoro — con riferimento al giorn=
o,
alla settimana, al mese, all’anno — e gli altri elementi previs=
ti
dal presente contratto per il rapporto a tempo pieno; il periodo di prova
eventuale potrà essere prolungato in proporzione alla minore durata
dell’orario di lavoro concordata.
La
retribuzione diretta e indiretta e tutti gli istituti del presente contratto
saranno proporzionati all’orario di lavoro concordato.
La t=
rasformazione
da tempo pieno a part-time, o viceversa, dei rapporti di lavoro in atto
può avvenire con il consenso delle parti le quali possono stabilire =
le
condizioni per il ripristino del rapporto originario.=
Ai
lavoratori in forza con rapporto a part-time che ne facciano richiesta
sarà data la priorità rispetto ai nuovi rapporti che si
costituiscano a tempo pieno per lo svolgimento delle loro stesse mansioni;
ciò vale anche per il caso contrario.
A li=
vello
aziendale, tra Direzione aziendale ed RSU, potrà essere stabilito il
numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parz=
iale
rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno.
Art.=
13.
— Contratto a termine
L=
217;assunzione
con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizio=
ni
di legge.
Ferma
restando la possibilità di stipulare contratti a termine ai sensi di
quanto previsto all’art.1 comma 1) del D.Lgs. n.368/2001, in relazion=
e a
quanto disposto dal comma 7, prima parte dell’art.10 del citato Decre=
to,
il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non
può superare il 12% in media annua dei lavoratori con contratto a te=
mpo
indeterminato occupati nell’azienda alla data del 31 dicembre
dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:
a) &nbs=
p;
lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse =
per
specializzazioni da quelle normalmente impiegate e per le quali non vi sia
continuità di impiego nell’ambito dell’azienda;
b) &nbs=
p;
copertura di posizioni di lavoro non ancora
stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione
dell’impresa.
Nel =
caso
in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 7, r=
esta
ferma la possibilità di stipulare fino a 7 contratti.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo
stipulato con <=
b>
L=
217;azienda,
quando reputi necessario instaurare rapporti a termine nelle ipotesi a) e b)
indicate al secondo comma, procederà all’assunzione con contra=
tto
a tempo determinato previa informazione alla R.S.U., o in mancanza alle OO.=
SS.
locali, relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause ed alle
lavorazioni e/o reparti interessati.
Le P=
arti
si danno atto che l’informativa di cui al punto precedente sarà
resa anche nell’ipotesi di contratti a termine instaurati per
l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predetermi=
nati
nel tempo non avente carattere eccezionale o occasionale e non ancora
strutturalmente definito.
Ai f=
ini
dell’attuazione della previsione di cui al comma 7 lettera a
dell’art.10 del D.Lgs. n. 368/2001, per fase di avvio di nuove
attività si intende un periodo di tempo fino a 24 mesi per l’a=
vvio
di una nuova unità produttiva.
Per =
fase
di avvio di nuove attività si intende, altresì, quella di avv=
io
di una nuova linea/modulo di produzione che potrà protrarsi per un p=
eriodo
di tempo fino a 12 mesi.
L=
217;azienda
fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato
informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato relativi alle
mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero dispon=
ibili
nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza.
Per i
contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi i peri=
odi
di prova di cui all’art. 4 sono ridotti del 50%, con una durata, in o=
gni
caso, non inferiore a due settimane.
Sono
esclusi dal periodo di prova i lavoratori assunti con più contratti a
tempo determinato nelle stesse mansioni nonchè i lavoratori che nelle
stesse mansioni svolte con contratto a tempo determinato passano a contratt=
o a
tempo indeterminato.
I
lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno in fase di ingres=
so
di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con
riferimento al processo lavorativo adeguati all’esperienza lavorativa=
ed
alla tipologia di attività.
Art.=
14
— Lavoro temporaneo
omissis
(testo contrattuale confermato)
Dichiarazione a verbale
A fronte delle intervenute modifiche di legge alla disciplina del la=
voro
temporaneo le Parti si incontreranno per adeguare la presente disciplina
contrattuale alle nuove normative nel momento in cui il quadro legislativo =
si
sarà definito attraverso l’emanazione dei provvedimenti attuat=
ivi.
Le Parti si danno atto che, relativamente a quanto disciplinato negli
articoli richiamati al primo comma ex legge n.196/1997, resta in vigore, in=
via
transitoria, la presente normativa contrattuale.
Art.=
15
— Festività abolite
In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite d=
alla
legge 54/1977 vengono concessi a tutti i lavoratori gruppi di 8 ore di perm=
essi
individuali retribuiti; per gli addetti ai lavori discontinui i gruppi di o=
re
saranno proporzionali al loro effettivo orario di lavoro.
Tali permessi saranno goduti individualmente e mediante rotazione c=
he
non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento
dell’attività produttiva e comunque compatibilmente con le
esigenze tecnico-produttive e organizzative delle aziende.
Le a=
ziende
potranno stabilire, previo esame congiunto con
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso
dell’anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un
dodicesimo dei permessi di cui al primo comma del presente articolo per ogni
mese intero di anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni
sarà considerata a questo effetto come mese intero.
Ai
permessi non usufruiti entro l’anno di maturazione si applicano, a
decorrere dal 1-01-2000, le disposizioni di cui all’art.10 (Banca ore=
).
Per =
quanto
riguarda le due la ex
festività la cui celebrazione è spostata alla domenica succes=
siva
(2 giugno e 4 novembre) il lavoratore beneficerà del trattame=
nto
previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Art.=
16.
— Riposo settimanale – =
Giorni
festivi
Il l=
avoratore
ha diritto, ogni settimana, ad un giorno di riposo che cadrà di
domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
Il personale per il quale è ammessa la prestazione di lavoro =
in
giorno domenicale godrà del riposo settimanale in altro giorno prest=
abilito
della settimana (riposo compensativo).
Sono
considerate festività quelle dichiarate tali dalle disposizioni di
legge, e più precisamente:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensa=
tivo
di cui al comma precedente;
b) i giorni 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno;
c) le seguenti festività infrasettimanali:<= o:p>
Qual=
ora la
festività del S. Patrono coincida con altra festività (compre=
sa
la domenica) sarà concordato, tra
Per =
gli
appartenenti alla qualifica operaia il trattamento per le festività
è disciplinato dall’art. 80; per gli appartenenti alla qualifi=
ca
impiegatizia si richiamano le norme dell’accordo interconfederale 3
dicembre 1954.
Art.=
30.
— Appalti ed esternalizzazioni
I contratti di appalto di opere e servizi sono
disciplinati dalle norme di legge in materia.
Sono
esclusi dagli appalti i lavori di manutenzione ordinaria continuativa degli
impianti di produzione che siano tali da consentire la normale utilizzazion=
e,
per omogenee specializzazioni, delle prestazioni lavorative giornaliere di =
uno
o più lavoratori, ad eccezione di quelli che necessariamente devono
essere svolti da personale esterno e/o al di fuori dei normali turni di lav=
oro.
Fermo
restando quanto stabilito dal 1° comma, ai fini dell’applicazi=
one
della presente normativa e di quanto previsto dalla legge 23 ottobre 1960 n.
1369, le aziende daranno
informazione alla R.S.U., con preavviso di almeno 10 giorni, ridotto a 24 o=
re
nei casi di urgenza, dei lavori affidati in appalto e la denominazione
dell’impresa appaltatrice.
L=
217;azienda
appaltante deve richiedere all’azienda appaltatrice il rispetto delle
norme contrattuali del settore merceologico cui appartiene l’azienda
appaltatrice stessa, nonché delle norme assicurative, previdenziali =
ed
antinfortunistiche. L’adempimento di quanto sopra comporterà la
stipulazione di una corrispondente clausola nei relativi contratti di appal=
to, con previsione di automatica rescissi=
one
del contratto stesso in caso di inadempienza che il committente si riserva =
di
verificare anche su segnalazione delle RSU.
Le aziende forniranno informazioni alle R.S.U. in
ordine ad eventuali decisioni relative al decentramento in via permanente di
fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori
dell’azienda.
Art.=
31.
— Ambiente di lavoro -
Rappresentanti lavoratori per la
sicurezza
A=
) Le parti, nel ribadire l’esigenza del rispetto delle norme =
di
legge in materia di ambiente e di sicurezza del lavoro, esamineranno,
nell’ambito degli incontri previsti dal punto 1, commi 1) e 6), della Parte Generale (Relazioni Industriali) del
C.C.N.L., le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di
interesse per i settori dei laterizi e manufatti in cemento che venissero
avanzate in Italia o nell’ambito della CEE. Ciò con particolare
riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune c=
he
servano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi, anc=
he
con particolare riferimento alle cave. Analoghe linee di indirizzo comune
saranno ricercate nei confronti delle Autorità locali.
Inol=
tre,
per quanto riguarda l’impatto ambientale in presenza di problematiche=
di
particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale, le par=
ti
si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche
vengano rappresentate alle parti nazionali nell’ambito degli incontri
citati nel comma precedente per attivare le indicazioni ed i suggerimenti di
tale livello e per acquisire sui temi specifici indicazioni che possano ess=
ere
utilizzate quale base di supporto nel confronto con le Istituzioni.
Le imprese su richiesta delle R.S.U. e/o delle OO=
.SS.
effettueranno annualmente un incontro specifico sui temi dell’ambient=
e e
della sicurezza. In particolare, in tali incontri, saranno forniti dalle
imprese ed analizzati tra le Parti i dati relativi agli andamenti
infortunistici nelle singole unità produttive, catalogati per
gravità e frequenza.
Sulla base di tali informazioni, le Parti
individueranno miglioramenti alle metodiche di prevenzione in atto con
particolare riferimento:
1) &n=
bsp;
alla
logistica di stabilimento;
2) &n=
bsp;
alla
analisi e miglioramento dei percorsi all’interno delle unità
produttive, sulla scorta dei dati del registro infortuni;
3) &n=
bsp;
alla
verifica delle procedure di sicurezza relative alle attività di
manutenzione al fine di un’eventuale implementazione delle stesse;
4) &n=
bsp;
ai
dispositivi di protezione individuali prescritti dai documenti di analisi d=
el
rischio in essere nelle unità produttive, con particolare riguardo a=
lla
infortunistica determinatasi per lo scorretto o mancato utilizzo dei
dispositivi di protezione individuali disponibili;
5) &n=
bsp;
all&=
#8217;attività
di imprese esterne all’interno di stabilimenti.
Le A=
ziende
forniranno altresì alle R.S.U. informazioni sulla qualità, le
quantità e le modalità di smaltimento degli eventuali rifiuti
industriali delle proprie unità produttive.
Le p=
arti
convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le
condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda=
i
valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e
biologica, fanno riferimento a quanto previsto dall’ art. 4, ultimo c=
omma
e dall’ art. 24, paragr. 14 della legge 23 dicembre 1978 n. 833
«Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale».
Per =
quanto
riguarda l’ambiente di lavoro, i controlli sulla sua eventuale
nocività, le visite mediche, nonché il registro dei dati
ambientali si fa riferimento al D. Lgs. n.626/94 e successive modificazioni=
.
A livello di stabilimento l’informativa sui
temi di Ambiente e Sicurezza avverrà a cura della Direzione aziendale
con iniziative, anche di tipo formativo, in presenza di significative modif=
iche
dell’assetto produttivo e, comunque, fin dall’inizio del rappor=
to
per i neoassunti.
B) In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs.
n.626/94 e dall’accordo interconfederale 22 giugno 1995 si concorda la
seguente disciplina in merito ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza.
1) Numero dei rappresentanti
a) All’atto della costituzione della R.S.U.,=
in
tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono,
all’interno della R.S.U., il rappresentante per la sicurezza nei segu=
enti
numeri:
n. 1
rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da
n. 3=
rappresentanti
nelle aziende o unità produttive che occupano da
Norma transitoria
Nelle aziende o unità produttive in cui si è già
costituita
Nei =
casi
in cui
In a=
ssenza
delle rappresentanze sindacali di cui sopra, il rappresentante per la sicur=
ezza
è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno a suffrag=
io
universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di =
voti
espressi.
Prima
dell’elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del se=
ggio
elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redi=
gere
il verbale dell’elezione. Il verbale deve essere comunicato senza rit=
ardo
al datore di lavoro.
Hanno
diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono es=
sere
eletti tutti i lavoratori non in prova che prestano la propria attivit&agra=
ve;
nell’azienda o unità produttiva.
b) Nelle aziende o unità produttive che
occupano fino a 15 dipendenti si applicheranno le specifiche norme
dell’accordo interconfederale 22 giugno 1995.
2) Modalità e procedure p=
er
l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza.=
Per =
quanto
concerne le modalità e le procedure per l’elezione o designazi=
one
del rappresentante per la sicurezza, si intendono qui richiamate le
disposizioni sulla materia di cui all’accordo interconfederale 22 giu=
gno
1995 e del relativo Regolamento d’attuazione.
3) Attribuzioni del rappresentante per la sicurez=
za
Le
attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, sono quelle previste
dall’art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n° 626.
4) Modalità di consultazi=
one -
informazioni e documentazione aziendale
Per =
quanto
riguarda le modalità di consultazione, le informazioni e la
documentazione aziendale, si intendono richiamati i punti 2.2 e 2.3, parte I
dell’accordo interconfederale 22 giugno 1995.
5)
Permessi
Nelle
aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti,=
i
rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per =
le
R.S.U., utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per l’espletamento delle attribuzioni di cui
all’art. 19 del D.Lgs n° 626/94.
Nell=
e aziende
o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si fa riferimen=
to a
quanto previsto dalla parte I, punto 1.1 dell’accordo interconfederal=
e 22
giugno 1995.
A seconda delle esigenze derivanti
dall’espletamento dei propri compiti i rappresentanti dei lavoratori =
per
la sicurezza potranno richiedere all’azienda l’anticipo
all’anno in corso del 30% massimo delle ore di permesso previste per
l’anno successivo e, negli stessi limiti, l’utilizzo dei permes=
si
per l’anno in corso all’anno successivo
6) Permessi per la formazione del rappresentante per la sicurezza =
span>
Nell=
e 32
ore retribuite previste ai fini della formazione di ciascun rappresentante =
per
la sicurezza di cui alla parte I, punto 3) dell’accordo interconfeder=
ale
22 giugno 1995, nelle aziende o unità produttive che occupano pi&ugr=
ave;
di 15 dipendenti, dovranno trovare equilibrato, consensuale soddisfacimento=
, le
esigenze sia della formazione di base che di quella specifica.
7) Riunioni periodiche
In applicazione del comma 1 dell’art. 11 del D.Lgs. n° 626=
/94,
le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di
preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il
rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della
riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio=
o
di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della
riunione viene redatto verbale.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che il
rappresentante per la sicurezza è l’interlocutore istituzionale
della Direzione aziendale per le materie della sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro. Il rappresentante per la sicurezza è
tenuto a fare uso delle notizie e della documentazione ricevute in relazione
alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
Le p=
arti
si danno atto che i diritti derivanti ai rappresentanti per la sicurezza da=
lla
presente regolamentazione realizzano le finalità previste
dall’art. 9 della legge 300/1970, in materia di ricerca, elaborazione=
ed
attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l’integrit&agra=
ve;
fisica dei lavoratori. Le parti nel condiviso obiettivo di assicurare, nel
rispetto delle norme di legge e regolamentari, la miglior tutela della
sicurezza nei luoghi di lavoro, convengono sull’opportunità di
esaminare a livello nazionale, in occasione di uno dei due incontri
dell’Osservatorio, l’andamento del fenomeno infortunistico nei
settori coperti dal presente contratto. In tale occasione allo scopo di dar=
e un
contributo di conoscenza e suggerimenti di comportamento utili ai fini della
prevenzione saranno congiuntamente valutate le risultanze delle rilevazioni
statistiche, su dati che l’Osservatorio raccoglierà ed
elaborerà in forma aggregata, atti a rilevare la frequenza, la
gravità e la durata media degli eventi infortunistici, ripartiti per
grandi aree territoriali.
Con
cadenza biennale le parti esamineranno la possibilità di estendere l=
e rilevazioni
dell’Osservatorio alle tipologie di infortunio e alle aree di rischio=
con
l’obiettivo di individuare eventuali iniziative di informazione,
sensibilizzazione e formazione di cui la parte imprenditoriale, ove necessa=
rio,
si farà carico nel quadro degli indirizzi generali di settore per il
rafforzamento della prevenzione.
Art.=
36.
— Tutela alle categorie dello
svantaggio sociale e lavoratori
immigrati
Le p=
arti,
nella condivisa opportunità di interventi di legge in favore delle
categorie socialmente svantaggiate, in particolare i lavoratori immigrati, e
altresì a sostegno del volontariato, impegnano le Direzioni aziendal=
i a
dedicare la loro attenzione per una efficace applicazione delle norme di tu=
tela
esistenti rendendo coerente la loro azione ed aggiornando i loro comportame=
nti
alle disposizioni che sono introdotte per l’attuazione
nell’ordinamento interno di direttive comunitarie concernenti le pred=
ette
categorie.
Le p=
arti,
in particolare, impegnano le aziende a prendere in considerazione con la
maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità
tecnico-organizzative il problema dell’inserimento nelle proprie
strutture dei disabili riconosciuti invalidi civili ai sensi di legge in
funzione della capacità lavorativa degli stessi, tenendo conto anche
delle risultanze degli esami svolti a livello nazionale secondo quanto prev=
isto
al punto 1) del sistema di relazioni industriali.
Premesso che la materia relativa alle festività è rego=
lata
con legge dello Stato; che il presente CCNL regolamenta gli istituti delle
ferie e dei permessi per riduzione di orario di lavoro o ex festività=
;;
che la determinazione del momento di fruizione delle ferie o degli altri
istituti resta prerogativa dell’organizzazione della singola impresa;
considerato che nei settori dei laterizi e manufatti in calcestruzzo si
registra un progressivo aumento della presenza di lavoratori immigrati
extracomunitari; le Parti convengono che, tenuto conto delle esigenze tecni=
che,
organizzative e produttive aziendali, possano favorevolmente essere prese in
considerazione le richieste avanzate dai suddetti lavoratori, anche per il
tramite delle RSU, per il godimento, anche in forma accorpata, di riposi o
ferie legato alla loro specifica condizione ed alle conseguenti esigenze.
Le Parti si danno altresì atto che i permessi di cui
all’art. 37 (Permessi per lavoratori studenti) potranno essere richie=
sti
anche al fine di migliorare il livello di alfabetizzazione.
Parte seconda
REGOLAMENTAZIONE PER LE CATEGORIE OPERAIE
Art.=
67.
— Lavoro supplementare,
straordinario,
notturno e festivo
Fermo
restando quanto previsto all’art.10, parte comune ai soli fini della
corresponsione delle maggiorazioni, è considerato lavoro suppleme=
ntare
straordinario quello effettuato
oltre le 40 e fino alle 48 ore settimanali, salvo quanto previsto pe=
r i
lavoratori discontinui.
&Egr=
ave;
considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 48 ore settiman=
ali
e, per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o
custodia, quello effettuato oltre le 60 ore settimanali, ferme restando le
deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
&Egr=
ave;’
lavoro notturno, ai fini delle
maggiorazioni che seguono, quello effettuato dalle 22 alle 6.
Nell=
’industria
dei laterizi, per le categorie degli infornatori e sfornatori, carriolanti =
ai
forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, previo accordo=
con
&Egr=
ave;
lavoro festivo quello effettuato nei giorni elencati nell’art. 16 del=
la
parte comune.
Perc=
entuali
di maggiorazione:
1 - lavoro straordinario (o=
ltre
le 48 ore settimanali)  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; 30%
2 - lavoro
notturno in turni avvicendati &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp; 20%
3 - lavoro diurno in turni avvicendati(per il settore laterizi) &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; 4%
4 - lavoro
notturno non in turni &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; 35%
5 - lavoro
notturno straordinario(oltre le 48=
ore
settimanali) &nb=
sp; =
=
span>50%
6 - lavoro
festivo ordinario &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp; 45%
7 - lavoro
festivo straordinario(oltre le 48 =
ore
settimanali) &nb=
sp; =
&nb=
sp; =
50%
8 - lavoro
festivo notturno non in turni &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp; 50%
9 - lavoro
festivo notturno straordinario(olt=
re le
48 ore settimanali) &n=
bsp;  =
; 60%
10 - lavoro notturno per gli =
addetti
al lavoro notturno (guardiani notturni)&nbs=
p; &=
nbsp;
6%
11 -=
lavoro&n=
bsp;
supplementare &nbs=
p;
straordinario (fino a 48 ore settimanali)&nbs=
p; 27%
12 -=
lavoro supplementare straordinario
festivo (fino a 48 ore settima=
nali) 47%
13 -=
lavoro supplementare straordinario notturno (fino a 48 ore settimanali) 37%
14 -=
lavoro supplementare straordinario festivo notturno
(fIn=
o a 48
ore settimanali)  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; 57%
15 -=
lavoro domenicale con riposo compensativo=
&=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; 23%
Le
percentuali di maggiorazione sopraddette non sono cumulabili: la maggiore
assorbe la minore.
Per =
il
lavoro notturno delle donne e degli adolescenti si fa riferimento alle norm=
e di
legge.
Le
maggiorazioni si calcolano sul minimo mensile tabellare e sulla contingenza=
e
per i cottimisti sulla percentuale minima contrattuale di cottimo.
Art.=
68.
— Personale addetto a lavori
discontinui
o di semplice attesa o custodia
Ferme
restando le norme di legge sull’orario di lavoro e degli accordi
interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, p=
er i
lavoratori discontinui l’orario normale di lavoro non dovrà
superare le 50 ore settimanali.
Per =
gli
addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia la retribuzione
mensile sarà pari a quella del lavoratore continuo della corrisponde=
nte
qualifica (40 ore).
A ta=
le
importo verranno aggiunte tante quote orarie quante sono le ore retribuibili
oltre le 40 e fino all’orario settimanale assegnato.
Le ore prestate oltre le 50 e fino alle 60 settimanali sono retribui=
te
con la maggiorazione prevista per il lavoro supplementare del 27%. Le ore prestate oltre l=
e 60
settimanali sono retribuite con la maggiorazione per il lavoro straordin=
ario
del 30%.
Ai lavoratori che svolgono mansioni
collegate col ciclo produttivo, per le ore prestate oltre le 40 e fino alle=
50
settimanali, sarà corrisposta, in aggiunta alle relative quote orari=
e di
cui sopra, una maggiorazione pari al 5% del minimo tabellare e della
indennità di contingenza.
La
suddetta maggiorazione assorbirà fino a concorrenza analoghi trattam=
enti
aziendalmente in atto.
Ai f=
ini
del trattamento economico per festività, ferie e tredicesima
mensilità, sarà tenuto conto della normale retribuzione perce=
pita
dal discontinuo in relazione al proprio orario.
Agli
effetti del presente articolo sono considerati lavori di-
scontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella
approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti
aggiuntivi o modificativi come
richiamati dall’art. 16, lett. d), del D.Lgs. n. 66/03.
Gli
addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia sar=
anno
considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue, qualora =
il
complesso delle mansioni da essi normalmente espletate tolga di fatto il
carattere della di-
scontinuità del lavoro.
Art.=
70.
— Lavoro a turni
Dopo=
il
settimo comma aggiungere:
Per il settore dei laterizi viene convenuto che la
prescrizione di cui all’art.8 del D.Lgs. n. 66/03 è considerata
assolta qualora in azienda esista un regime di pause concordato o di fatto =
di
durata complessiva pari o superiore a 10 minuti giornalieri; tale pausa si
intende retribuita ove non comporti modifiche all’assetto organizzati=
vo e
alla continuità della normale attività produttiva.
La predetta pausa non si cumula con analoghi trattamenti già
previsti a livello aziendale ferme restando, ove esistenti, le condizioni di
miglior favore in essere.
Art. … - Congedi=
A)
Permessi per eventi e cause particolari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, pri=
mo
comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e deg*li artt. 1 e 3 del regolamento
d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 27=
8,
la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di
permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave
infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente en=
tro
il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la fami=
glia
anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi o del convivente, pu=
rché
la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da
certificazione anagrafica.
Per =
fruire
del permesso il lavoratore è tenuto ad avvertire, in tempo utile,
rispetto all’inizio della propria prestazione, il datore di lavoro
dell’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei
quali sarà utilizzato. Nei giorni di permesso non sono considerati i
giorni festivi e quelli non lavorativi.
Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei
soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo =
di
cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea
documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con
esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libe=
ra scelta
o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore &egrav=
e;
tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, n=
ei
casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal
decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave
infermità, documentata come indicato al 3° comma, o della
necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeuti=
ci.
Nel caso di grave infermità dei soggetti indicati, documentata
come al 3° comma, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concorda=
re,
in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse
modalità di espletamento dell’attività lavorativa compo=
rtanti
una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai
giorni di permesso che vengono sostituiti.
=
=
L’accordo
è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della
lavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso =
che
sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza tempo=
rale
di produzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a
documentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui
venga accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore
è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le
modalità ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso non goduto
può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel
corso dell’anno alle condizioni previste dalle presenti disposizioni.=
La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse
modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni
dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o
della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
I permessi di cui al presente articolo sono
cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone
handicappate dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, sec=
ondo
comma, della legge n. 53 del 2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento
d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 27=
8,
il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi famili=
ari
espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla
situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di c=
ui
all’art. 433 cod. civ. anche se non conviventi, nonché dei por=
tatori
di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi=
.
Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non
potrà essere superiore a due anni nell’arco dell’intera =
vita
lavorativa.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando=
i
motivi e la durata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata
minima dello stesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostituti=
va
nei casi consentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia =
anagrafica
con i soggetti sopra indicati.
Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di
documentazione previsti dall’art. 3 del medesimo regolamento di
attuazione.
=
=
Il
datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del conge=
do,
ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l’esito al dipendente.
L’eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo
successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere
motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo=
ed
alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione =
del
dipendente. Su richiesta del dipendente la domanda deve essere riesaminata =
nei
successivi 20 giorni.
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determin=
ato la
richiesta di congedo può essere in ogni caso negata per
incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di
congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno supera=
to i
tre giorni nel corso del rapporto di lavoro a termine nonché quando =
il
rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro
dipendente in congedo ai sensi della presente norma.
Il congedo di cui alla presente lettera B) pu&o=
grave;
essere altresì richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui
all’art.1 D.M.21.7.2000 n.278, per il quale il richiedente non abbia =
la
possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai s=
ensi
delle medesime disposizioni. Nel caso in cui la richiesta del congedo per
questo motivo sia riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore =
di
lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare
l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative,
nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i
successivi sette giorni.
Il lavoratore, una volta superata la durata min=
ima
del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di
lavoro anche prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non
inferiore a sette giorni.
Durante il periodo di congedo di cui al presente articolo il lavorat=
ore
conserva il posto di lavoro nell’incarico già assegnato, non ha
diritto alla retribuzione, né alla decorrenza
dell’anzianità per nessun istituto e non può svolgere a=
lcun
tipo di attività lavorativa.
Ai
sensi e per gli effetti dell’art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53, i
lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stes=
sa
azienda possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per conge=
di
formativi per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o
frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa, al fine di
completare la scuola dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di
secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare=
ad
attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal
datore di lavoro.
Il
lavoratore dovrà presentare richiesta scritta al datore di lavoro al=
meno
30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni
prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, specificando i motivi
della richiesta ed allegando la relativa documentazione.
L’azienda
valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico
organizzative e in caso di diniego o differimento del congedo informer&agra=
ve;
l’interessato dei motivi che hanno determinato la decisione.
Ferma
restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della norma=
le
attività produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente
assentarsi dall’unità produttiva a questo titolo non dovranno
superare l’1% del totale della forza occupata, eccezion fatta per le
unità produttive fino a 149 dipendenti dove potrà comunque
assentarsi n.1 lavoratore; fermo restando quanto sopra, le Parti si danno a=
tto
che i valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta
percentuale pari o superiori a 0,50 saranno arrotondati all’unit&agra=
ve;
superiore.
Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro nell’incarico già assegnato e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di serviz= io e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.<= o:p>
Le Parti si danno reciprocamente atto che le
condizioni contrattuali di cui alle lettere A), B) e C) del presente artico=
lo
non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso tit=
olo
a livello aziendale, ferme restando, ove esistenti, condizioni di miglior
favore.
ART.
6: Commissione paritetica per la modifica del sistema di classificazione del
personale
Le
Parti nel valutare congiuntamente che l’attuale sistema di inquadrame=
nto
professionale può essere utilmente rivisto tenuto conto:
a) &n=
bsp;
dei cambiamenti
organizzativi e tecnologici intervenuti nei settori;
b) &n=
bsp; delle conseguenti modifiche nei fabbisogni e fig=
ure
professionali presenti nei settori;
concordano
la istituzione di una Commissione Paritetica con il compito di elaborare una
proposta tecnica modificativa dell’attuale disciplina classificatoria=
da
sottoporre alle Parti stipulanti.
Il lavoro della Commissione terr&ag=
rave;
conto anche della proposta tecnica di revisione del sistema classificatorio,
articolata per aree professionali, e di allargamento del profilo profession=
ale
categoria CS, punto 3), al settore manufatti in calcestruzzo, presentata da=
lle
OO.SS. nel corso del negoziato di rinnovo del presente contratto.
Quale
anticipazione a valere sull’assetto parametrale che verrà defi=
nito
dalle Parti a seguito della conclusione del negoziato per la revisione
dell’impianto classificatorio vengono apportate le seguenti modificaz=
ioni
ai vigenti parametri.
I
parametri delle categorie CS, C, D, ed E vengono incrementati di un punto d=
al
1° gennaio 2005 e di un ulteriore punto, rispettivamente dal 1° giu=
gno
2005 per le categorie CS, D, ed E e dal 1° gennaio 2006 per la categori=
a C.
Fermo
restando che gli aumenti retributivi di cui all’art. 21 sono stati
determinati sulla vigente scala parametrale, nelle tabelle dei nuovi minimi
mensili ( all. A) sono recepite le variazioni di cui al comma precedente.
Dichiarazione
a verbale
Andil
ed Assobeton dichiarano, e le OO.SS. ne prendono atto, che in relazione a
quanto indicato al comma 2), non potranno comunque essere introdotti oneri
aggiuntivi nel periodo di vigenza del presente contratto.
Art.48. — Premio di fedeltà
Norma particolare per il settore dei laterizi
Ai lavoratori che abbiano compiuto il 20° anno di anzianit&agra=
ve;
presso la stessa azienda verrà corrisposto un premio di fedelt&agrav=
e;
«una tantum» pari ad una mensilità della retribuzione
globale di fatto.
Ai s=
oli
effetti di questo istituto si conviene, oltre a quanto stabilito
dall’art.82 , che qualora durante il rapporto si sia verificata o si
verifichi un’unica interruzione non superiore ai 4 mesi, questa non
interrompe il maturarsi dell’anzianità.
Per =
il
periodo trascorso sotto le armi sarà riconosciuta
l’anzianità ai fini della corresponsione del premio di
fedeltà.
Norma particolare per il settore dei manufatti in calcestruzzo
Con decorrenza 1°
gennaio 2005 il premio di fedeltà come disciplinato dalla “nor=
ma
particolare per il settore laterizi” di cui sopra viene istituito anc=
he
per il settore manufatti in calcestruzzo con la seguente disciplina transit=
oria
relativa al computo dell’anzianità di servizio già matu=
rata
al 31 dicembre 2004.
Ai lavoratori in forz=
a al
1° gennaio 2005 sarà riconosciuta, in via convenzionale, ai fini
della maturazione del premio di fedeltà il 50%
dell’anzianità di servizio, utile ai fini del premio, che
risulterà alla data del 31 dicembre 2004.
Ferme restando le
condizioni di miglior favore esistenti, il premio di cui sopra non si cumula
con i trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendal=
e.
Art. 8 –
Declaratoria e profili professionali
(omissis)
Categoria F
Declaratoria. — Appartengono a questa
categoria i lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono
semplici conoscenze conseguibili con breve periodo di pratica.
Profili professionali
1)
Lavoratori addetti ai bancali, alla reggiatura o imballo dei pacchi.
2) Lavoratori addetti all’impignonamento nei depositi, alla
stivatura di materiali su mezzi di trasporto o nelle gabbie o su pianali.
I lavoratori addetti =
alla
produzione verranno inquadrati in categoria E dopo un periodo di permanenza=
in
categoria F non superiore a mesi 12.
I minimi tabellari mensili vigenti vengono incrementati
nelle seguenti misure e decorrenze:
 =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &=
nbsp; <=
span
style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:Arial;color=
:black'>
LIV |
PAR |
1/4/04 |
1/1/05 |
1/7/05 |
TOT |
AS |
220 |
50=
,00 |
41=
,67 |
43=
,33 |
135,00 <= o:p> |
A |
185 |
42=
,05 |
35=
,04 |
36=
,44 |
113,52 <= o:p> |
B |
151 |
34=
,32 |
28=
,60 |
29=
,74 |
92=
,66 |
CS |
138 |
31=
,36 |
26=
,14 |
27=
,18 |
84=
,68 |
C |
132 |
30=
,00 |
25=
,00 |
26=
,00 |
81=
,00 |
D |
123 |
27=
,95 |
23=
,30 |
24=
,23 |
75=
,48 |
E |
114 |
25=
,91 |
21=
,59 |
22=
,45 |
69=
,95 |
F |
100 |
22=
,73 |
18=
,94 |
19=
,70 |
61=
,36 |
UNA TANTUM
Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo di
rinnovo contrattuale sarà corrisposto con la retribuzione del mese di
maggio 2004 un importo forfetario “una
tantum” di € 175,00 lordi suddivisibili in quote men=
sili
in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° ottobre =
2003
– 31 marzo 2004. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà
considerata a questi effetti come mese intero. Detto importo sarà ri=
proporzionato
per i dipendenti impiegati con contratto a tempo parziale.
L’importo della una tantum è stato quantifi=
cato
considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione dirett=
a ed
indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo
degli stessi.
Inoltre, in attuazione di quan=
to
previsto dal secondo comma dell’art.2120 cc, l’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamen=
to
di fine rapporto.
Le giorn=
ate di
assenza dal lavoro per malattia, infortunio e congedo matrimoniale, interve=
nute
nel periodo 1°ottobre 2003 – 31 marzo 2004, con pagamento di
indennità a carico dell’istituto competente e di integrazione a
carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell’importo di
cui sopra.
Ai lavoratori che nel periodo
1°ottobre 2003 – 31 marzo 2004 abbiano fruito di trattamenti di C=
IG,
di riduzione dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà
e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo dellR=
17;una tantum sarà corrisposto
secondo le disposizioni vigenti in materia.
Art.55 Previdenza complementare
Aggiungere all’ articolo quanto segue:
1) A partire dal 1° maggio 2004 la quota di TFR da versare al fo=
ndo
ARCO per i dipendenti con prima occupazione prima del 28 aprile 1993
(D.Lgs.n.124/93) è elevata al 40%;
2) A partire dal 1° maggio
2004 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a cari=
co
dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo
riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura del
1,20%, ferma restando la base di calcolo.
Art. … - Assistenza sanitaria integrativa=
Le parti, tenuto conto della
particolare complessità della materia connessa anche
all’evoluzione del quadro normativo di riferimento, convengono di cos=
tituire
entro il 30 ottobre 2004 un gruppo di lavoro paritetico, con la finalit&agr=
ave;
di studiare e verificare le ipotesi di fattibilità di costituzione d=
i un
Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa settoriale o
intersettoriale fra settori economici affini per la erogazione a tutti i
lavoratori a cui si applica il vigente contratto, di forme di assistenza
sanitaria integrativa alle coperture assicurate dal servizio sanitario
nazionale, tenendo adeguatamente conto dell’evoluzione normativa a li=
vello
nazionale e regionale ed avendo in ogni caso presenti le compatibilit&agrav=
e;
di costo.
Art.66 Decorrenza e
durata
So=
stituire
il primo comma dell’art.66 con il seguente:
Sa=
lvo
le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente contra=
tto
decorre dal 1° gennaio 2004 ed avrà vigore fino a tutto il 31
dicembre 2007; per la parte economica il primo biennio avrà vigore f=
ino
a tutto il 31 dicembre 2005.
ALLEGATO A)
LIV |
1/4/04 |
1/1/05 |
1/6/05 |
1/7/05 |
1/1/06 |
AS |
&nb=
sp;
1.119,39 |
&nb=
sp;
1.161,06 |
1161.06 |
1.204,39 |
1.204,39 |
A |
941,27 =
|
976,31 =
|
976,31 |
1.012,75 |
1.012,75 |
B |
768,29 =
|
796,89 =
|
796,89 |
826,63 <=
/span> |
826,63 <=
/span> |
CS |
702,22 =
|
733,45 =
|
738.73 |
765,91 <=
/span> |
765,91 |
C |
671,62 |
701,71 |
701.71 |
&nb=
sp;
727,71 |
&nb=
sp;
733,18 |
D |
629,83 |
658,25 |
663.56 |
&nb=
sp;
687,79 |
&nb=
sp;
687,79 |
E |
581,98 |
608,68 |
613.97 |
&nb=
sp;
636,42 |
&nb=
sp;
636,42 |
F |
510,68 |
529,62 |
529.62 |
&nb=
sp;
549,32 |
<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> 549,31 |
PAGE=
|
PAGE=
31 |