Osservazioni e Documenti relative alle lavorazioni che espongono a polveri di legno

 

 

            L’emanazione del D.Lgs. 66/2000 che attua le direttive UE 97/42/CEE e 99/38/CEE ha provocato una forte discussione nelle Associazioni Imprenditoriali di settore ed ha alimentato la produzione di alcuni documenti che alleghiamo alla presente.

 

            In effetti, la nostra Federazione Europea – FETBB – aveva contribuito alla stesura delle due direttive sulle polveri di legno e quindi le posizioni italiane si erano allineate a quelle degli altri sindacati europei, tuttavia le sollecitazioni giunte soprattutto dalla Confartigianato hanno alimentato un confronto di merito ed una presa di posizione di alcune Associazioni Imprenditoriali (vedi osservazioni allegate).

A queste sollecitazioni abbiamo risposto con il documento delle Segreterie Feneal – Filca – Fillea che alleghiamo .

 

            Vi invitiamo, quindi, a seguire attentamente la gestione delle norme sulle “polveri di legno”, sapendo che potrebbero esserci comportamenti difformi da parte delle singole regioni .

Le Federazioni Nazionali rimangono a disposizione per qualsiasi necessità o intervento ed attendono comunque di essere informate sulle situazioni che si verranno a creare a livello locale. Ricordiamo, altresì, che nel caso si aprisse un tavolo tecnico con il Coordinamento delle Regioni , così come noi stessi abbiamo sollecitato, vi terremo puntualmente informati.

 

            Cordiali saluti.

 

                                                                                      I SEGRETARI NAZIONALI

                                                                         FENEAL UIL – FILCA CISL – FILLEA CGIL

                                                                            (M.Trinci       -   P.Baroni   -     L.Aprile)

 

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N.B.: Il secondo allegato contiene il documento inviatoci dalle Associazioni

          Imprenditoriali.

 

 

Osservazioni e proposte sul D.Lgs. 66/2000 relativo alle lavorazioni che espongono a polveri di legno e sulle "linee guida" predisposte dal Coordinamento tecnico delle Regioni.

 

 

 

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 66/2000, in attuazione delle Direttive 97/42/CE e 99/38/CE ha provocato non poche discussioni ed ha alimentato molte perplessità in ordine alle disposizioni e interpretazioni della norma.

 

In particolare, il documento di Osservazioni predisposto dalle Associazioni Imprenditoriali del settore Legno-Mobile-Arredamento rileva alcune incongruenze e chiede, nello specifico, modifiche dell'impianto normativo e proroghe dell'avvio del regime sanzionatorio (previsto al 31 dicembre '02).

 

Feneal-Uil, Filca-Cisl  e Fillea-Cgil Nazionali hanno più volte esaminato la problematica delle "polveri di legno" nell'ambito dei confronti avvenuti in sede di Federazione europea di settore (FETBB), riuscendo a migliorare le stesure delle Direttive in merito.

 

Tuttavia il Decreto Legislativo citato, le Linee Guida del Coordinamento tecnico delle Regioni e soprattutto le valutazioni dello SCOEL (Comitato scientifico per il valore limite sul luogo di lavoro) impongono alle OO. SS. di settore alcune considerazioni di merito.

 

Mentre è dimostrata la correlazione tra esposizione alle polveri di legno duro e l'aumento dei tumori nasali nonché di una serie di patologie gravi, non altrettante certezze esistono sulla reale cancerogenicità dei legni teneri. Poiché, però, entrambe le categorie di legno vengono spesso utilizzate insieme, non possiamo neanche escludere che anche le polveri di legno tenero possano provocare analoghe patologie.

 

Sicuramente le conseguenze sulla salute dei lavoratori dovute all'esposizione alle polveri di legno sono meno rilevanti in presenza di valori massimi inferiori ad 1 mg. per mc. La Federazione Europea dei lavoratori di settore, FETBB, ha assunto infatti tale obiettivo in funzione di una effettiva prevenzione e profilassi.

 

Si potrebbe quindi dedurre che, al di sotto del limite di 1 mg. per mc. a nessun lavoratore dovrebbe essere preclusa l'attività lavorativa negli impianti dove si lavora il legno.

 

Diventa semmai imprescindibile un monitoraggio delle varie situazioni esistenti e cioè il tipo di verifica e rilevazione rapportate alle condizioni degli impianti, alle modalità di impiego, all'esposizione complessiva dei lavoratori interessati.

 

 

 

Mentre non appare condivisibile la lamentela circa la ristrettezza dei tempi per l'applicazione del regime sanzionatorio, si può realisticamente condividere il disappunto circa la difformità di vedute nelle linee guida delle varie Regioni, che può avere come conseguenza un disorientamento sul da farsi, da parte delle singole imprese, nonché una inaccettabile diversificazione nei comportamenti, pur in presenza di situazioni simili, nelle varie Regioni.

 

E' pertanto auspicabile che si apra un tavolo tecnico con il Coordinamento delle Regioni, nel quale puntare ad uniformare le interpretazioni normative e decidere corrette modalità informative per imprese e lavoratori, compresa la predisposizione di manuali che garantiscano i presupposti per una effettiva prevenzione.

 

Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil sono interessate a garantire ai lavoratori del settore Legno il massimo di tutele possibile su questa materia, sia in termini di informazione che di prevenzione e denuncia delle anomalie.

 

Abbiamo altresì a cuore l'occupazione, e quindi siamo favorevoli ad una valorizzazione piena ed effettiva di tutto ciò che può garantire lo sviluppo del settore.

 

Invitiamo quindi le Associazioni imprenditoriali del settore e le Istituzioni e Amministrazioni interessate a fare di tutto affinchè le norme sulle "polveri di legno" diventino un'occasione di sviluppo sostenibile del settore e non un ambito di gestione discrezionale.

 

 

 

                                                       Feneal-Uil,  Filca-Cisl,  Fillea Cgil

                                                          

                                              

 

Roma, 9 gennaio 2003


Allegato: Osservazioni Associazioni Imprenditoriali