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COMUNICATO SINDACALE UNITARIO

Rinnovato Accordo CCNL LEGNO Industria

                                         

 

   Dopo 8 mesi di difficile trattativa, il 21 luglio 2004 a Milano, con FEDERLEGNO è stato firmato il Verbale di Accordo per il rinnovo del Contratto Legno Industria, per gli addetti  del settore Legno, sughero, mobile ed arredamento, Boschivi, Forestali.

 

   FeNEAL FILCA FILLEA Nazionali, valutano positivamente l’intesa raggiunta, soprattutto sui risultati ottenuti sulla carenza malattia, inquadramento professionale, aumenti salariali.

 

   Di seguito riportiamo i risultati che dovranno essere sottoposti alla consultazione dei lavoratori.

 

Ø             Sistema Relazioni Industriali: viene istituito un Comitato Paritetico Nazionale (CPN), con i compiti informativi e di orientamento sulle tematiche di sicurezza sul lavoro, tutela dell’ambiente e formazione professionale, costituzione di una banca dati sulle attività formativa per gli RLS ,  informativa annuale sulla frequenza  degli infortuni, previo accordo tra le parti sono previste emanazioni territoriali del Comitato Paritetico.

 

Ø             Sistema Informativo: viene ridotto dal 51% al 26% il pacchetto azionario per l’accesso al diritto alle informazioni alle aziende partecipate su più unità produttive.

Viene ridotto da 90 a 80 il limite numerico per l’accesso all’informazione nelle singole unità produttive.

 

Ø             Contrattazione di 2° livello: viene introdotto un nuovo capitolo contrattuale che rende possibile trovare a livello territoriale intese che possono prevedere l’estensione della contrattazione di 2° livello.

 

Ø             Ambiente e sicurezza: garanzia dell’informazione-formazione in ogni unità produttiva, adozione di norme e di modelli di gestione della sicurezza e delle relative procedure di lavoro sicuro. 

Informazione a tutti i lavoratori sui rischi connessi all’ attività lavorativa e alle misure di prevenzione e protezione. Tale informativa sarà garantita a ciascun lavoratore all’inizio del rapporto di lavoro.

 

Ø             Tempo determinato e somministrazione (interinale): sono state mantenute le attuali percentuali, l’azienda potrà assumere al massimo nella misura del 20% con contratto a termine e somministrazione.

Sono state introdotte 3 nuove fattispecie che limitano notevolmente il ricorso al contratto a tempo determinato e  somministrazione, è stata introdotta la causale: aumento di carattere eccezionale dell’attività aziendale indotta da particolari esigenze produttive non eseguibili con figure normalmente esistenti in azienda, senza la quale, l’azienda avrebbe potuto ricorrere ai contratti a tempo determinato e somministrazione  in maniera molto estensiva.

 

Ø             Part-time: è stata salvaguardata la volontarietà del lavoratore all’utilizzo del tempo parziale. Sono state individuate le fattispecie per le quali il lavoratore  potrà eventualmente ricorrere al lavoro straordinario.

   Viene stabilita in linea prioritaria la reversibilità del rapporto a tempo parziale.

Per il ricorso a tempo parziale con clausole elastiche il lavoratore potrà chiedere l’assistenza delle RSU e/o delle OO.SS.

 

Ø             Orario di Lavoro: mantenimento della normativa esistente: 40 ore settimanali su 5 giorni lavorativi.

- Lavoro Straordinario: Il ricorso al lavoro straordinario non potrà essere superiore alle 250 ore annue. Il superamento di tale limite dovrà essere concordato preventivamente con le RSU, resta comunque l’obbligo di utilizzo delle 80 ore di flessibilità per superare il tetto massimo delle 250 ore annue.

L’orario medio settimanale viene fissato su 12 mesi.

- Banca Ore: possibilità di accantonare le ore di straordinario, con il pagamento della relativa maggiorazione nella busta paga, nel mese di effettuazione.

 

Ø             Carenza malattia: con decorrenza dal 1° agosto 2004 i lavoratori che nel precedente anno solare hanno avuto assenze per malattia per un massimo di 3 eventi morbosi, le aziende corrisponderanno il 100% per i primi 3 giorni (attualmente è corrisposto il 50%).

 

Ø             Inquadramento professionale: revisione strutturale dell’attuale inquadramento professionale, suddiviso per 4 aree professionali e 12 livelli retributivi.

Modifica degli attuali parametri di riferimento (in modo particolare per la seconda categoria da 117,5 a 119 e la terza categoria da 132,5 a 134 a partire dall’1.1.2007).

   Superamento definitivo del parametro di ingresso (attualmente stabilito a 90).

   Nuovo riproporzionamento della scala parametrale 100/210  (attualmente 100/205).

 

Ø             Welfare: modifica della retribuzione su cui verrà calcolata la percentuale di contribuzione (attualmente 1.1% di paga base e contingenza), la contribuzione su cui sarà calcolata la percentuale di adesione  al fondo pensionistico integrativo sarà paga base, EDR, aumenti periodici di anzianità e superminimi individuali.

 

Ø             Salario: è stato salvaguardato il potere d’acquisto delle retribuzioni di tutti i lavoratori del settore, conseguendo un aumento salariale pari a 82 € al terzo livello professionale che verrà erogato in 3 tranches come segue:

 

-   € 35  all’1.7.04;

     -   € 30  all’1.1.05;

     -   € 17  all’1.7.05.

 

UNA TANTUM  (lorda compresa I.V.C.):  € 200  - così suddivisa:

 

                            € 100 con la busta paga di luglio 2004

                            -  € 100 con la busta paga di settembre 2004

 

 

Le segreterie Nazionali, unitamente alla Delegazione trattante valutano il verbale di Accordo nel suo complesso positivo, e invitano tutte le strutture territoriali e regionali ad organizzare in tutte le aziende assemblee informative e di consultazione dei lavoratori.

 

 

                                                                            Le Segreterie Nazionali

 

 

Roma, 22 luglio 2004 

 

 

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