MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C49B1A.839D8510" Questo documento è una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C49B1A.839D8510 Content-Location: file:///C:/A229C634/accordoterritorialeverona2004.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
ACCORDO
PROVINCIALE SETTORE LAPIDEO
tra le parti
- =
e
- =
- =
- =
- &nb=
sp;
in relazion=
e alle
richieste presentate dalle Organizzazioni Sindacali
- &nb=
sp;
in consider=
azione
a quanto previsto dall’art. 27 del CCNL Aniem Confapi per gli addetti
delle piccole e medie industrie del settore Lapideo relativamente a quanto
attiene al Premio di Risultato
- &nb=
sp;
alla luce d=
elle
proficue e solide relazioni industriali attivate da tempo tra le parti nel comparto
lapideo a Verona, relazioni che si intende incrementare alfine di ricercare
momenti di interesse reciproco
- &nb=
sp;
premesso in=
oltre
il convenire reciproco circa l’importanza del settore lapideo nel
panorama produttivo Veronese, sia per il volume economico che per i dati
occupazionali, che deve impor=
re una
sempre maggior attenzione affinché i preoccupanti segnali che
attualmente il settore sta registrando, non siano sottovalutati, ma rappresentino un momento di anal=
isi e
di riflessione circa il reale andamento di tutte le Aziende del comparto, in
riferimento anche ad un necessario contenimento responsabile dei costi, per=
far
fronte alla agguerrita concorrenza di produttori emergenti provenienti da paesi esteri,
=
=
&nb=
sp; =
tutto
ciò considerato
Si
stipula il seguente accordo da valere per i dipendenti dalle Aziende del Settore Lapideo d=
ella
Provincia di Verona
RELAZIONI INDUSTRIALI
Le
parti ribadiscono gli impegni
assunti nei precedenti contratti integrativi territoriali e
specificatamente circa l’impegno all’informazione relativa
all’andamento del settore nelle modalità e per i contenuti fin=
o ad
ora individuati.
Le
parti, su reciproca richiesta quando se ne ravvisi la necessità ed i=
ndicativamente
con cadenza annuale, richiede=
ranno
un incontro alfine di analizzare la situazione del settore a Verona, individuando temi specifici del con=
fronto
stesso utilizzando anche dati forniti da Enti e/o istituzioni esistenti nel
territorio Veronese (Camera di Commercio, Università, Videomarmoteca
ecc)
A
tale titolo si conviene di istituire una apposita borsa di studio rivolta a
studenti dell’ateneo veronese i cui costi saranno a carico delle parti
(APINDUSTRIA / FILLEA / FILCA / FENEAL) in maniera paritaria, le cui modalità di applicazione sar=
anno
demandate ad apposita convenzione con l’Università di Verona. =
Entro
il 31.12.2004 le parti si incontreranno per definire le modalità e la
tempistica di quanto sopra definito.
Per
quanto riguarda le possibili fasi di crisi aziendali, fermo restando i vinc=
oli e
gli obblighi di Legge, le parti si impegnano a ricercare comportamenti omog=
enei
al fine di sviluppare corrette informazioni nel rispetto del ruolo delle pa=
rti.
FORMAZIONE
Le
parti convengono sullo sviluppo di un processo formativo all’interno =
del
settore lapideo tramite corsi e/o strumenti di supporto all’uopo definiti. In tal se=
nso si
conviene sulla necessità di predisporre opportuna strumentazione
didattica (libretti o altro materiale similare) avvalendosi anche della consulenza di Enti e/o Istituzioni (Spisal, Centri
Formativi ecc.).
Si
individuano come primari i seguenti argomenti da sviluppare:
- &nb=
sp;
attivit&agr=
ave;
lavorativa del settore lapideo (movimentazione, imbragatura blocchi e lastr=
e, ecc.)
- &nb=
sp;
rischio chi=
mico,
utilizzo solventi
- &nb=
sp;
utilizzo ma=
cchine
operatrici (telai ecc)
Di
tale percorso formativo, su richiesta del singolo lavoratore, l’Azien=
da
potrà attestarne la frequenza, anche tramite idonea documentazione che le parti andranno a definire e=
ntro
il 31.12.2004.
Le
parti inoltre si danno reciprocamente atto della necessità di ricerc=
are
la fattibilità, e conseguentemente il finanziamento, di corsi format=
ivi
alfine di aumentare l’implementazione culturale all’interno del
settore lapideo. A titolo di esempio particolare attenzione sarà pos=
ta
alle proposte formative relative al Fondo Sociale Europeo e al Fondo Paritetico FAPI o altre =
forme
di finanziamento possibili (Camera Commercio, ecc.).
SICUREZZA
Le
parti ribadiscono la validità degli accordi sottoscritti precedentem=
ente
(anno 2000 e seguenti) ed in particolare per la formazione dei neoassunti e=
nel
caso di cambio mansioni (otto ore di formazione). Le parti inoltre si
attiveranno presso i medici del Lavoro Aziendali, o tramite le loro
Associazioni, alfine di sollecitare il loro impegno nel garantire, nelle Az=
iende
lapidee di loro competenza, l’assemblea formativa/informativa del
personale.
Le
parti attiveranno i rispettivi rappresentanti nell’organismo Pariteti=
co
O.P.P alfine di garantire il continuo aggiornamento dei RLS.
INQUADRAMENTO
Le parti, in sede aziendale, procederanno, su richiesta delle R.S.U., ad una verifica, senza che ciò costituisca automatismo alcuno per i passagg= i di livello, circa la sussistenza di mansioni plurime tra i lavoratori.<= /p>
ORARIO DI LAVORO
In
deroga a quanto previsto dal CCNL di Categoria stipulato in data 26/5/2004 =
(art.
14 ) le parti convengono che l’orario medio settimanale deve intender=
si di 48 ore, comprese le ore straordi=
nario,
e deve intendersi riferito ad un periodo di 6 mesi, inoltre l’orario =
di
lavoro giornaliero non potrà superare le 10 ore.
Tale
limite potrà essere superato nei casi di improrogabili esigenze tecn=
ico
produttive, contingenti e occasionali, previo confronto con le R.S.U.
Le
parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che in riferimento a quanto
disposto dall’art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 66 del 8/4/03, sempre su b=
ase
volontaria, qualora si verificassero necessità che impongano il
superamento del limite previsto per le ore straordinarie annue, sarà=
possibile
derogare in aggiunta a tale limite nella misura di 50 ore tramite confronto=
con
la RSU o comunicazione alle associazioni firmatarie del presente accordo. A=
far
data un anno dalla firma del presente accordo le parti potranno richiedere
apposito incontro di verifica circa l’applicazione dell’orario
massimo stabilito.
FLESSIBILITA’
Le
parti convengono di istituire un monitoraggio relativo all’effettiva
richiesta di flessibilizzazione del rapporto di lavoro e la relativa richie=
sta
(part-time, somministrazione, inserimento, ecc.) nell’ambito del sett=
ore.
Quanto sopra in attesa della definizione del CCNL di Categoria del 26/5/200=
4.
PATENTE
Ferma
restando la responsabilità individuale al rispetto del Codice della
strada ed alle relative norme e vincoli, qualora il singolo lavoratore con
mansioni di autista, per casualità non imputabili direttamente alla =
sua
persona (negligenza, colpa, ecc.) si vedesse sospesa la patente dovrà
essere ricollocato all’interno dell’Azienda in mansioni di pari
livello professionale. Qualora ciò non fosse possibile, dimostrandol=
o,
l’Azienda potrà ricollocarlo in altre mansioni di
professionalità inferiore, alle quali non potrà rifiutarsi,
ciò in deroga a quanto stabilito dall’art. 2103 c.c., mantenen=
do
comunque invariata la retribuzione.
L’Azienda,
qualora il lavoratore con mansioni di autista incorresse in infrazioni che
determinino la perdita di almeno 12 punti sulla patente, per fatti imputabi=
li
esclusivamente all’attività aziendale, parteciperà in
misura proporzionale alle spese che il lavoratore dovrà sostenere per
eventuali corsi di recupero che tali infrazioni lo obbligassero a frequenta=
re
in base alle disposizioni del Codice della Strada.
A
titolo esemplificativo si individuano come imputabili all’Azienda le
seguenti infrazioni:
- &nb=
sp;
trasporto c=
on
sovraccarico
- &nb=
sp;
obbligo alla
guida oltre i limiti previsti al codice della strada
FERIE – PERMESSI
Qualora
il lavoratore intenda usufruire di permessi individuali cumulativi, oltre al
normale periodo di ferie programmato, dovrà essere presentata la
richiesta scritta alla direzione aziendale con l’anticipo di almeno c=
inque
giorni. La stessa richiesta sarà vagliata ed autorizzata in tempi
congrui (entro 48 ore), fatte salve le esigenze tecnico, organizzative
aziendali.
Per
quanto riguarda le eventuali richieste scritte di ferie prolungate e/o
aspettativa per i lavoratori la cui famiglia risieda ad una distanza superi=
ore
a Km 300 le parti ribadiscono quanto previsto nel CCNL del 26/5/2004 e si
impegnano a ricercare idonee soluzioni considerando, a titolo esemplificati=
vo i
seguenti criteri di valutazione:
- &nb=
sp;
data della
richiesta
- &nb=
sp;
disponibili=
tà
tecnico-organizzativa aziendale
- &nb=
sp;
che i lavor=
atori non
abbiano pregiudicato il rapporto di lavoro con comportamenti anomali, con
riferimento ai periodi di ferie precedentemente fatti.
MENSA
Le
Aziende si impegnano a ricercare e fornire all’interno della propria
struttura uno spazio idoneo da adibire al servizio mensa, fermo restando la
ripartizione del costo del servizio mensa in atto.
Sarà compito dei lavoratori e di chi si serve della struttura garantirne l’efficienza ed il buon stato igienico, sarà altresì compito dell’Azienda garantire le pulizie del locale.
14 ^ MENSILITA’
Le
parti ribadiscono la prassi in uso.
ANZIANITA’
Viene istituito uno scatto di anzianità
aggiuntivo (6°) al numero degli scatti (5) attualmente previsti dal CCNL vigente (art.26) ed avr&ag=
rave;
gli stessi criteri di maturazione L’importo del nuovo scatto (6=
°)
sarà pari al valore dell’ultimo scatto riferito al livello di inquadramen=
to al
momento della maturazione. Per i lavoratori attualmente in forza che abbiano
già maturato il numero massimo degli scatti il nuovo scatto decorrerà dal 1° luglio=
2006.
PRESENZA
Fermo
restando i valori in vigore in ciascuna azienda, il premio di presenza
sarà rideterminato in misura oraria e verrà riconosciuta per =
ogni
ora di ordinaria presenza.
Deve
intendersi ora ordinaria lavorata anche quella per infortunio (escluso
l’infortunio in itinere), permesso sindacale, Assemblea Sindacale
documentata.
PREMIO DI RISULTATO riferimento art. 27 del CCNL
Le
parti si danno reciprocamente=
atto:
a)
della diversità strutturale e dimensionale delle Aziende del settore Lapideo Veronese,
b)
che il presente accordo mira all’obbiettivo di rendere compatibile il costo del
lavoro nella realtà
territoriale,
c)
che la particolare congiuntur=
a che
si sta attraversando impone una necessaria attenzione affinché non si
introducano costi impropri tr=
a i
costi Aziendali,
tutto ciò compreso
le
parti individuano i seguenti
parametri ed obbiettivi come utili alla determinazione del premio di Risult=
ato
finalizzato all’incremento di produttività, qualità e
avente le caratteristiche di non determinabilità a priori e di
variabilità in funzione dei risultati e obiettivi raggiunti.
- Valore
esportazioni , dato Camera di Commercio
-
Infortuni, dato INAIL
-
Riconoscimento mirato alla realizzazione e raggiungimento del premio (crite=
ri
di applicazione).
Il
premio viene così determinato dalla:
A) quantità espressa in tonnellate ed in euro
relativa al valore delle esportazioni del prodotto lapideo lavorato nella provincia di Verona (fonti C=
CIAA)
B) indice infortunistico provinciale così co=
me
indicato da fonti INAIL
A
ciascuno dei due parametri sopra individuati dovrà essere attribuito=
un
valore di percentuale.
Il
valore indicato dalla somma dei parametri&=
nbsp;
A + B individua il premio di risultato.
Il
Premio così determinato sarà proporzionato, ai fini della
maturazione, in ratei mensili, per i nuovi assunti in relazione ai mesi
lavorati, per i lavoratori ad orario ridotto in percentuale all’orario
svolto e sarà considerato mese intero la frazione di mese superiore =
a 15
giorni di calendario
Tale
premio sarà riconosciuto per
intero ai lavoratori in forza alla data della corresponsione degli importi
definiti e concordati, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro verr&=
agrave;
erogata, a totale definizione del premio, una quota del premio teorico individuato in proporzione ai mesi =
interi
lavorati.
Non
avranno diritto al Premio di
risultato, in misura proporzionale alla maturazione dei singoli ratei, i
lavoratori assenti per:
- &nb=
sp;
aspettativa=
non
retribuita
- &nb=
sp;
maternit&ag=
rave;
facoltativa
- &nb=
sp;
malattia do=
po le
ferie o aspettativa senza rientro al lavoro superiore a 15 giorni
- &nb=
sp;
malattie br=
evi
inferiori a 15 giorni di calendario che cumulativamente nell’arco
dell’anno di riferimento siano superiori a giorni 30 di calendario.
Per
la maternità obbligatoria anticipata il premio sarà
riconosciuto nella misura del=
50%
Param=
etri ed
obbiettivi
A) Quantità espressa in tonnellate ed in euro
relativa al valore delle esportazioni del prodotto lapideo lavorato nella
provincia di Verona
Fino a - 20% =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
65 %
=
Da -20% a 25% =
&nb=
sp;
=
&nb=
sp; 80
%
=
Oltre 25% =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
95 %
B) Indice infortunistico Provinciale Rapporto sulla=
media
degli infortuni del settore
=
Oltre 14% =
&nb=
sp;
=
&nb=
sp; =
15
%
=
Da
=
Sotto 14% =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
25 %
VA=
LORE Premio di risultato teorico
Si conviene che il valore di riferimento del pre=
mio su
base annua avrà i seguenti valori:
per
l’anno 2004 =3D 950,00 euro
per
l’anno 2005 =3D 980,00 euro
per
l’anno 2006 =3D 1.015,00 euro
per
l’anno 2007 =3D 1.055,00 euro
per
l’anno 2008 =3D 1.100,00 euro
Co=
rresponsione
del premio
Il premio sarà così corrisposto:
- &nb=
sp;
acconto del=
40%
sul premio teorico con la retribuzione di aprile
- &nb=
sp;
ulteriore a=
cconto
del 40% sul premio teorico con la retribuzione di settembre
- &nb=
sp;
saldo del p=
remio
effettivo con la retribuzione del mese di aprile dell’anno successivo=
Qualora il singolo lavoratore avesse percepito in
acconto un importo superiore =
ai
ratei maturati per competenza, l’Azienda opererà il saldo nega=
tivo
(trattenuta) sugli importi
successivi del Premio di Risultato.
In=
cidenza
del premio
Il premio di risultato così come determin=
ato,
non ha alcuna incidenza su qualsiasi altro istituto retributivo passato e <=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> futuro avendone, le parti determina=
to il
valore in termini omnicomprensivi. In particolare ciò va riferito al=
le
mensilità aggiuntive in atto (13esima e 14 esima), TFR, malattia,
infortunio, ROL, straordinario a qualsiasi titolo prestato, festività=
;,
ferie e su ogni altro istituto diretto e indiretto
VERI=
FICHE ED
IMPEGNI.
L’accordo potrà essere verificato
annualmente sia per la parte relativa ai valori economici che agli indicato=
ri
che li determinano e comunque in qualsiasi momento qualora fossero modifica=
te,
a qualsiasi titolo e sostanza, le attuali disposizioni in materia di
decontribuzione con particolare riferimento al Premio di Risultato
DECO=
RRENZA E
DURATA
Il presente accordo ha decorrenza immediata ed
è valido fino al 31.07.08 per la parte normativa e fino al 31.12.2008
per la parte economica.
Letto firmato e sottoscritto
APINDUSTRIA VERONA =
&nb=
sp; =
Fillea CGIL
=
&nb=
sp;
=
=
&nb=
sp; =
&nb=
sp; Filca CISL
=
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp;
=
Feneal
UIL
ALLEGATO A)
Dichiarazione comune
Le parti pur ribadendo sulla piena validit&agrav=
e; del
presente accordo, convengono sulla necessità di arrivare ad una
revisione dell’attuale fase di distribuzione e determinazione del Pre=
mio
di Risultato al fine di rapportare il Premio alle esigenze del settore. A t=
al
fine diventa necessario considerare, ed affrontare in fase di studio, alcuni
parametri tra i quali a titolo di esempio:
- dimensionamento Aziendale
- struttura&nbs=
p;
Aziendale
- collocazione nei mercati e relativa penetrazione
- innovazione tecnologica
- composizione del prodotto
- fatturato per Azienda e per dipendente
- Altri
Tali parametri, così determinati, dovranno
essere esaminati e oggettivamente individuati e convenuti per poter predisp=
orre
criteri oggettivi che rispondano ad impegni equi e di effettiva rappresenta=
nza
dei bisogni, necessità e risposte per entrambe le parti.
In tal senso le parti si danno quindi atto di costituire un tavolo perman=
ente
che, sulla base degli studi ed i dati esistenti, ricerchi soluzioni da prop=
orre
alla delegazione trattante entro il 31.12.05.
I dati emersi dovranno essere utilizzati alfine =
di
determinare parametri innovativi e certi per l’interesse del settore.=
ALLEGATO
B)
QUOTA CONTRATTO SINDACALE FILLEA – FILCA
–FENEAL
Su richiesta sindacale l’Azienda
comunicherà, mediante affissione in bacheca nel mese di Settembre 20=
04,
ai lavoratori non iscritti alle OOSS stipulanti il presente contratto che i
sindacati medesimi richiedono una quota UNA TANTUM per il servizio contratt=
uale
di € 30,00 (trenta) da trattenere sulla retribuzione del mese di
Settembre 2004.
I lavoratori che non intendono versare la quota =
di
servizio di cui sopra devono darne avviso, per iscritto all’azienda e=
ntro
il 24 Settembre 2004.
L’Azienda darà comunicazione alle O=
OSS
territoriali del numero delle trattenute effettuate.
Le somme raccolte per il servizio sindacale
contrattuale verranno versate dall’Azienda su C/C Bancario n° 604=
9296
intestato a FLC (federazione lavoratori delle Costruzioni di Verona) presso UNICREDIT SPA sede centrale=
di
Via Forti, 14 Verona.
ALLEGATO C)
Corresponsione acconto Settembre 2004
Le parti convengono che, con la retribuzione del=
mese
di Settembre 2004, sarà erogato un premio-acconto pari a € 550=
,00
Tale importo è dato dalla somma del:
1. Primo acconto 2004 – € 170,00
(differenza tra quanto erogato in m=
aggio
2004 pari a € 210,00 e il premio teorico pari a € 380,00);
2. Secondo acconto 2004 – € 380