MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C49B1A.9D4F6E60" Questo documento è una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C49B1A.9D4F6E60 Content-Location: file:///C:/9EA9C634/accordoterritorialeTivoli2004.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Unione degli Industriali di Roma

Unione degli Industri= ali di Roma

 

 

ACCORDO INTERAZIENDALE TERRITORIALE

 

 

Add&= igrave;        =          , presso la= Sede dell’Unione degli Industriali di Roma

 

TRA

 

Le Aziende di cui all’allegato 1., esercenti attività di escavazione e lavorazio= ne di Materiali Lapidei, rappresentate dal Dr Filippo Lip= piello , Mario Caucci, Gaetano Sq= ueo, Claudia Conversi, Aldo Filosa, assistite dall’Unione degli Industriali di Roma nelle persone di Ubaldo Marvardi ;

 

E

 =

·        la FILLEA CGIL della Provincia di Roma, rappresentata da Sandro Grugnetti, Salvatore Piccoli, Walter Fadda e Sandro Pa= olucci;

·        la FILCA CISL della Provincia di Rom= a , rappresentata da Stefano Macale, Augusto Pallante, Nicola Capobianco e Daniele Mancini;

·        la FENEAL UIL della Provincia di Rom= a , rappresentata da Francesco Sannino e Fabrizio Francesc= hilli  ;=  

·        unitamente ad una delegazione delle R.S.U. delle aziende di cui all’allegato 1.

 

eR= 17; stato stipulato il presente accordo interaziendale che rinnova e sostituisce integralmente l’Accordo Interaziendale del 17 giugno 1996 e 10 aprile 2000.

 

PREMESSA

 

 

·        Le parti, con la stipula del presente Accordo Interaziendale, hanno inteso realizzare la contrattazione di secondo livell= o in conformità con quanto previsto dal vigente CCNL di settore ed in coerenza con il principio ispiratore del “Protocollo sulle politiche = dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politic= he del lavoro e sul sostegno produttivo” del 23.07.1993.

 

·        Il settore lapideo del territorio di Guidonia-Tivoli, caratterizzato dalla produzione e trasformazione del travertino romano, ha un forte rilievo nazionale ed internazionale.

 

·        La concentrazione produttiva nella suddetta = area costituisce una componente fondamentale dell’economia locale e, ferme restando le attuali previsioni di merca= to nonché l’attuale livello di competitività del settore, può determinare anche per il futuro effetti positivi per l’occupazione.

 

·        Inoltre il convenire reciproco circa l’importanza del settore lapideo nel panorama produttivo romano e laz= iale,sia per il volume economico che per il  dato occupazionale ,che deve impor= re una sempre maggiore attenzione affinché i preoccupanti segnali  che attualmente il settore  sta registrando,non siano sottovalutati,ma rappresentino un momento di analisi e di riflessione circa= il reale andamento di tutte le aziende del comparto,in riferimento anche ad un necessario contenimento responsabile dei costi,per fare fronte alla agguerr= ita concorrenza di produttori emergenti provenienti dai paesi esteri;

 

 

 

        =                   =             &nb= sp;            =  TUTTO CIO’ PREMESSO

 

Si  conviene quanto segue:

 

 
1. RELAZIONI INDUSTRIALI

 

Considerato che per le Aziende del settore è fondamentale proseguire a sviluppare delle strategie mirate al raggiungimen= to di livelli sempre maggiori di competitività, redditività e qualità, le parti convengono che ciò può essere realiz= zato anche e soprattutto attraverso il consolidamento di un sistema di relazioni sindacali conforme agli indirizzi espressi nel citato Protocollo del 23.07.= 93.

 

Le parti, nel rispet= to dei reciproci ruoli e degli interessi rappresentati, si dichiarano disponibili = ad intraprendere iniziative concrete, per il settore rappresentato, in materia= di politiche della formazione e del mercato del lavoro, per la formazione della cultura della sicurezza sul lavoro, con conseguenti azioni, anche congiunte, nei confronti degli Enti Locali.

 

Confermano, inoltre, la volontà e l’imp= egno a sostenere tutte le iniziative necessarie a valorizzare il prodotto locale e= d il sistema industriale del settore, attraverso azioni, anche comuni, presso Istituzioni locali (soprattutto per quanto concerne le = tematiche dei piani stralcio e dell’impatto con il territorio), provinciali, regionali (in particolare sulle tematiche relative al PRAE), nazionali e comunitarie.

 

Vista l’importanza economica ed occupazionale = che il settore riveste sia&nb= sp; localmente che per l’intera economia romana e laziale, = si rende necessario affrontare in sede istituzionale come recuperare maggiori risorse per il sostegno al settore ,necessarie per abbattere e contenere qu= ei costi di gestione dovute alla grave concorrenza che le imprese estere stanno imponendo al settore. Per questo vanno concordate con la Regione Lazio e gli EE.LL. un migliore utilizz= o delle risorse destinate al “Distretto Industriale” di settore.

 

Le parti concordano sulla necessità che altre imprese locali del settore aderiscano al presente accordo territoriale e ch= e vengano sempre osservate le normative vigenti in tema = di lavoro, con particolare attenzione alle materia della prevenzione e sicurez= za sul lavoro, anche al fine di una sana e leale concorrenza nel comparto.

 

2. MERCATO DEL LAVORO

 

Nel rispetto delle normative di legge, degli accordi interconfederali e del vigente CCNL in materia di apprendistato, contratti a termine,etc. le parti confermano la volontà a confronti aziendali al fine di utilizzare tali strumenti il più possibile finalizzati alla stabilità occupazionale. Eventuali periodi di crisi congiunturali e/o aziendali saranno affrontati tra le parti utilizzando tut= ti gli strumenti contrattuali e di legge al fine di rendere meno traumatico le conseguenze sociali sui lavoratori.

 

Le parti firmatarie del presente accordo ribadiscono la volontà alla lotta al lavoro ner= o e per la sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso un continuo monitoraggio = in sede di “Osservatorio territoriale “ istituito unitamente alle istituzioni di vigilanza quali Direzione provinciale del Lavoro, INAIL, INP= S, ASL, Polizia Mineraria, EE.LL.

 

 

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE =

 

In re= lazione alla continua evoluzione delle tecniche lavorative ed ai mutamenti d= ei processi industriali, le parti confermano il ruolo primario della formazione professionale, in quanto presupposto indispensabile per un miglioramento de= lla competitività aziendale sul mercato.

 

A tale fine si individuano quattro momenti formativi specifici,  di fondamentale importanza per il settore, nel presupposto, comunque, condiviso che essi non debbano comportare per le imprese alcun onere aggiun= tivo rispetto a quanto previsto dalle normative di legge e di contratto:

 

a)&n= bsp;       formazione di ingresso: formazione professio= nale per profili particolari indirizzata specificatamente a giovani che hanno terminato gli obblighi scolastici e intendono avvicinarsi al mondo del lavo= ro con una preparazione formativa specifica ;

 

b)&n= bsp;       formazione in itinere: formazione finalizzat= a per lavoratori con contratto di inserimento o apprendistato;

 

c)&n= bsp;       formazione di riqualificazione: formazione particolare indirizzata a tutti i dipendenti di quelle imprese che hanno attivato provvedimenti temporanei di sostegno al reddito come CIGS, CIGO, Contratti di Solidarietà, ecc.

 

d)&n= bsp;       formazione specialistica: formazione per gio= vani disoccupati mirata all’acquisizione di particolari  qualifiche  che possano facilitare il loro ing= resso nel settore.

 

Per il raggiungimento degli obiettivi suddetti pu&og= rave; essere opportuno definire in sede dell’ Or= ganismo Paritetico del Travertino anche una congiunta opera di progettazione dei fabbisogni formativi per poi concordare con gli EE.LL<= /span>. e la Regione Lazio progetti formativi mirati al settore  affinché  i lavoratori interessati possano a= vere accesso, se del caso, alla frequenza di corsi di formazione professionale c= he utilizzano Fondi pubblici  all’uopo  stanzia= ti. Sarà compito dell’OPT individuare l’Ente  per la gestione della fase formativa. A tale scopo le parti concordano che l’esperienza fatta co= n il CEFME e il CTP di Roma è stata utile e positiva<= /span> e che, comunque, un loro utilizzo non debba sottrarre risorse destinate ai lavoratori edili.

 

Di tale percorso formativo, su richiesta del singolo lavoratore, l’Azienda potrà attestarne la frequenza,anche tram= ite idonea documentazione che le parti andranno a definire, in sede di OPT, ent= ro il c.a.

 

 

4. PREVENZIONE, SICUREZZA, AMBIENTE DI LAVORO

 

In conformità ai Decreti Legislativi n. 626/9= 4, n. 242/96 e n. 624/96 in tema di Prevenzione, Ambiente e Sicurezza sul lavoro = le parti confermano l’impegno a dare concreta attuazione a quanto previs= to dall’Accordo Interconfederale del 22.06.1995 e dagli Accordi Territor= iali del 30.10.1995 e del 31.3.1998,= nonché da quanto disciplinato dal CCNL di setto= re.

 

Con la operatività formale dell’O.P.T., da realizzare entro = giugno 2005, sarà sviluppata una sempre maggiore sensibilità delle p= arti affinché, vi sia un impegno maggiore e particolare alle tematiche de= lla sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, migliorando l’ambiente di lavo= ro, garantendo la messa in sicurezza degli impianti e sviluppando sempre di più una cultura della sicurezza per ridurre, anche attraverso campag= ne mirate, l’incidenza infortunistica.

 

A tale fine si conferma l’impegno congiunto a= :

a)&n= bsp;     valorizzare l’Osservatorio territoriale di coordinamento e di consultazione per la sicurezza sul lavoro nell’area del travertino, ubicato presso la ASL RM G;

b)&n= bsp;     maggiore coordinamento con la  ASL e Polizia Mineraria;

c)&n= bsp;     sensibilizzazione, = da parte dell’Osservatorio territoriale, nei riguardi degli Enti preposti per l’estensione dell’attività ispettiva a tutto il territorio;

d)&n= bsp;     formazione p= er RLS e RSPP;

e)&n= bsp;     divulgazione materiale esplicativo delle normative sulla sicurezza a tutti i lavoratori;=

f)&n= bsp;       l’ev= entuale utilizzo degli Istituti specializzati per visite mediche periodiche e specialistiche.

 

 

5. ORARIO DI LAVORO

 

Tenuto conto del particola= re tipo di mercato in cui operano le aziende del settore, le  stesse si impegnano a defin= ire con le RSU il calendario delle ferie collettive estive e natalizie, programmando, nell’occasione, le misure idonee ad affrontare eventuali esigenze produttive.

 

Ciò avverrà = nel corso di due appositi incontri tra le rispettive Direzioni Aziendali e le rispettive RSU, che si terranno:

- entro la fine di aprile per la definizione della chiusura collettiva estiva;

- entro la fine di ottobre per la definizione della chiusura collettiva natalizia.

 

In tema di orario di lavoro e di flessibilità dello stesso, attraverso intese sindacal= i, le parti si impegnano a verificare la possibilità di sperimentare una diversa articolazione dell’orario di lavoro, qualora per esigenze produttive si rendesse necessario un maggior utilizzo degli impianti.

 

 

6. INQUADRAMENTO PROFESS= IONALE

 

Fermo restando quanto prev= isto dal CCNL di settore relativamente alla costituzione = di una Commissione Paritetica per la classificazione del personale, le parti convengono di istituire un “Gruppo di Lavoro Paritetico”, che avrà il compito di effettuare un’indagine ricognitiva sui mestieri e relativi contenuti professionali esistenti nelle imprese loc= ali, con l’indicazione dell’attuale inquadramento.

Lo scopo della predetta in= dagine sarà quello di verificare l’aderenza dell’attuale sistem= a classificatorio a quanto espresso dal settore in term= ini di contenuti professionali e relativi fabbisogni. Il risultato del  present= e lavoro fornirà un utile contributo di idee alla Commissione Paritetica Nazi= onale in relazione alla definizione del nuovo Inquadramento Unico.

 

Le parti, in sede aziendal= e, procederanno, su richiesta delle RSU, senza che ciò costituisca automatismo alcuno per il passaggio di categoria, ad= una verifica dei requisiti necessari.

 

7. MENSA<= /i>

Per ogni giornata di prese= nza al lavoro ed in sostituzione del pasto, le Aziende seguiteranno a  corrisp= ondere ai propri dipendenti dei ticket restaurant giornalieri del valore attuale di  € 5,86 ciascuno. Si conferma che tale importo sarà a totale carico dell’Azienda.

 

Qualora, nel corso della v= igenza del presente accordo fosse aumentata la quota, relativa al tichet, esente da imposizione fiscale e contributiva, le Parti = si incontreranno per valutare l’eventuale adeguamento, che comunque non potrà s= uperare € 6,50.

 

 

8. INDUMENTI DI LAVORO <= o:p>

Nel corso dei dodici mesi = di ciascun anno, le Aziende forniranno a ciascun  lavoratore addetto alla produzione n. 2 paia di scarponi e/o, stivali antinfortunistici ove necessa= ri per consentire l’attività del lavoratore, n. 1 tuta invernale,= n. 1 tuta estiva e n. 1 giacca a vento, due magliette di cotone.=

 

 

9.TRASPORTI

 

Le parti confermano il rimborso  del costo dell’abbona= mento del trasporto pubblico ai dipendenti che ne fanno richiesta . Le parti concordano di attivarsi congiuntamente nei confronti degli EE.LL. affinché siano  ampliate le linee di trasporto pub= blico per i lavoratori del settore.

 

 

10.LAVORI DISAGIATI

 

In ottemperanza con quanto disciplinato dal CCNL di settore, su richiesta della Commissione paritetica per l’inquadramento, potranno essere effettuati monitoraggi senza che ciò costituisca automatismo alcuno alla estensione delle indennità contrattuali.

 

11.WELFARE

 

Le parti concordano di istituire un sistema premiante di “Borse= di Studio” per i figli dei dipendenti impegnati negli studi per diplomi = di scuola media superiore e/o universitari. Criteri ,quantità e assegno di studio saranno oggetto di approfondimento ed intesa in sede di= O.P.T..Comunque le parti concordano che il numero complessivo degli interessati non potrà essere calcolato in proporzi= one all’organico aziendale come segue: sino a 15 dipendenti n. 1, da 16 a 30 dipendenti n. = 2, da 31 a 50 dipendenti n. = 3 , oltre 50 dipendenti n. 4.

 

 

12. PREMIO DI RISULTATO<= o:p>

 

In conformità a qua= nto previsto dall’art.20 del vigente CCNL, le parti confermano l’attuale  = sistema premiante istituito con la finalità di realizzare obiettivi di miglioramento aziendale attraverso l’efficace e positivo coinvolgimen= to di tutto il personale dipendente.

 

A tal fine, viene individuato quale strumento idoneo a migliorare la competitività del= le Aziende, il criterio esclusivo della QUALITA’ DEL LAVORO; tale criter= io verrà espresso, nelle singole realtà produttive, secondo le formule che Direzione Aziendale e Rappresentanze Sindacali   (le quali potranno a tal fine essere assistite dalle parti firmatarie)&n= bsp; riterranno più congrue.

In ogni caso, qualora vi s= ia il pieno raggiungimento dell’obiettivo QUALITA’ concordato in Azienda, il valore massimo del Premio di Risultato non potrà eccedere, comunque, le somme&= nbsp; lorde annue di seguito indicate:

 

·        2004:            700,= 00

·        2005:            880,= 00

·        2006:          1.000,00

·        2007:          1.080,00

·        2008:          1.125,00

 

Il Premio di Risultato sar= à erogato con la busta paga del mese di luglio dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i risultati e gli aventi diritti sono  tutti i dipendenti  in forza , dimessi= o licenziati , a condizione che abbiano prestato servizio nel corso dell’anno precedente.

 

In caso di assunzione , di dimissioni o licenziamento  in corso d’anno, il Premio verrà erogato pro-quota in dodicesimi, considerando la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni come me= se intero (come per 13^ e 14^ mensilità).

 

Il Premio di Risultato mat= urato sarà, comunque, corrisposto ad ogni dipen= dente in relazione alle giornate effettive di lavoro considerando tali anche le ferie, i permessi retribuiti, i permessi sindacali retribuiti, le assemblee retribuite, le malattie superiori ai 10 giorni lavorativi, il ricovero ospe= daliero, l’infortunio sul lavoro. Le giornate coincidenti con sabati e festività nelle quali vi sia stata presta= zione lavorativa di almeno cinque ore in regime di straordinario, andranno a ridu= rre le giornate di assenza non computate ai fini dell’erogazione del Prem= io.

 

Il 50% delle quote di Prem= io non corrisposte per quanto previsto al precedente capoverso, saranno accantonat= e da ogni azienda e poi utilizzate per supportare le iniziative dell’O.P.T. in materia di Formazione e Sicurezza, Prevenzi= one e Ambiente di Lavoro di cui ai punti 3 e 4 del presente a= ccordo o per altre iniziative definite nell’ambito di detto organismo.

 

Le parti hanno inteso defi= nire l’importo del Premio di Risultato in senso omnicomprensivo e pertanto= lo stesso non avrà alcuna incidenza, ai sens= i del D.L. n. 318 del 16 giugno 1996 convertito nella legge 29 luglio 1996 n. 402= , su tutti gli Istituti contrattuali o di legge diretti o indiretti, di alcun genere. Inoltre, le somme riconosciute a tito= lo di Premio di Risultato sono escluse dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

 

In conformità a qua= nto previsto dal vigente CCNL di settore, le parti concordano che il Premio di produzione e gli altri istituti di analoga natura già presenti a livello aziendale&nb= sp; e/o territoriale non saranno piu’ oggetto di contrattazione ed i loro importi restano consolidati alla data d= el 31 agosto 1994.

 

Infine, le parti si danno reciprocamente atto che le caratteristiche del Premio di Risultato, così come definito nel presente accordo, sono conformi ad ogni effetto a quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 e perta= nto anche ai fini di quanto stabilito, in materia di decon= tribuzione, dal D.L. 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135 e successive modificazioni.

 

 

 

 

 

 

13. DISPOSIZIONI FINALI<= /u>   <= /p>

 

Le parti convengono che, c= on la stipula del presente Accordo, è stata ass= olta la contrattazione di 2° livello nei termini e nei modi previsti dal Protocollo del 23.7.1993  e dal vigente CCNL  e, pertanto, nel periodo di vigenza non potrà essere avanzata alcuna altra richiesta.=

 

Il presente accordo ha validità quadriennale a partire dall’1.1.2005 e sino al 31.12.2008. In relazione al premio di risultato, al fine di consentire la continuità dell’istituto, le parti hanno concord= ato anche la quota relativa all’anno 2004.

 

Qualora non intervenga dis= detta a mezzo raccomandata A.R. nei quattro mesi precedenti la scadenza, lo stesso = si intenderà prorogato di anno in anno.

 

Letto, confermato e sotto= scritto

 

p.= l’UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DI ROMA

 <= /p>

 <= /p>

p.= la DELEGAZIONE IMPRENDITORIALE

 <= /p>

 <= /p>

p.= le ORGANIZZAZIONI SINDACALI

 <= /p>

 <= /p>

p.= le R.S.U.

 

 

 

 

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