MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/A2924D4E/VerbalediAccordoperilrinnovodelCCNLCEMENTOPiccolaIndustria,firmatoindata5maggio04conANIEM-Confapi..htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" VERBALE DI ACCORDO

 

 

VERBALE DI ACCORDO

 

 

Roma, 5 maggio 2004

 

Tra

 

ANIEM – ASSOCIAZIONE NAZIONALE I= MPRESE EDILI

 

e

 

 

FENEAL-UIL , FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,

 

 

 

 

si è stipulato il presente accord= o per il rinnovo del CCNL 27 ottobre 1999 per i dipendenti dalle aziende esercent= i la produzione del cemento, della calc= e e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materi= ali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cement= o, calce, gesso e malte.

 

 =

 =

ANIEM        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;        FeNEAL – UIL

 =

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        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;          FILCA – CISL

 =

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        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;          F= ILLEA - CGIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.    Sistema di rela= zioni industriali

 

Le parti, ferme restando l’autonomia e le prerogative imprenditoriali e = le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e nella consapevolezza dell’importanza di relazioni industriali partecipate, convengono sull’opportunità di confrontarsi su conoscenze e su autonome valutazioni per tematiche suscettibili  di incidere sulla situazione compl= essiva dei settori cui si applica il presente contratto sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità dei settori stess= i.

A tal fine le parti stipulanti istituiscono il Comitato Paritetico Nazionale permanente con propria autono= mia funzionale ed operativa. Entro n. 3 mesi dalla firma del C.c.n.l.,  le pa= rti, rappresentate pariteticamente nel Comitato, ne definiranno la composizione nonché il regolamento per lo svolgimento dell’attività. Oggetto del programma dei lavori del Comitato, il cui coordinamento logisti= co sarà assicurato da ANIEM, saranno, in particolare, i seguenti temi:

-      =    l’andamento congiunturale dei settori an= che con riferimento alle importazioni e alle esportazioni dei prodotti:=

-&nb= sp;        le eventuali problematiche di approvvigionamento della materia prima con riferimento alle norme di legge sull’attività estrattiva e alla loro applicazione in sede amministrativa;

-&nb= sp;        l’utilizzo dei combustibili non convenzi= onali e il risparmio energetico con riguardo alla stima degli effetti indotti sull’occupazione;

-&nb= sp;        la formazione professionale sulla base di quanto convenuto all’art. ….(art.nuovo),

-&nb= sp;        le tematiche della sicurezza sul lavoro e della tutela dell’ambiente esterno, anche con riferimento ai rapporti= con le istituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle direttive dell’Union= e  europea in materia. Per tali mater= ie vedasi inoltre quanto previsto all’art.... (Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori).

Le parti = potranno inoltre esprimere autonome valutazioni sulle iniziative di politica legisla= tiva e regolamentare concernenti il  mercato del lavoro;

Il Comitato Paritetico Nazion= ale, per la sua attività, si avvarrà di dati forniti dalle parti stipulanti o provenienti da istituzioni o enti pubblici ovvero da organismi= specializzati sulle  specifiche  materie,  concordemente individuati e potr&a= grave; esprimere indirizzi ed orientamenti sulle materie oggetto di esame.

Alle riun= ioni del Comitato, in relazione alle materie all’esame,  potranno pre= ndere parte tecnici esterni.  <= /o:p>

 

A)     Settore cemento

 =

1. I risultati= dei lavori del Comitato Paritetico Nazionale saranno oggetto di esame delle parti stipulanti in  app= osito incontro a livello nazionale nel corso del quale saranno altresì fornite, e

costituiranno oggetto di specifico esame e di auton= ome valutazioni delle parti, informazioni complessive riguardanti:

Ø      i dati di aggiornamento annuale sulla struttura del settore e i loro riflessi sull’occupazione;

Ø      le previsioni annuali degli investimenti= nel settore, classificati secondo le principali finalità perseguite e le loro localizzazioni per grandi aree geografiche nonché le eventuali ricadute occupazionali prevedibili;

Ø      gli andamenti annuali dell’occupazi= one complessiva, ripartita per categoria, con specifico riferimento a quella giovanile e a quella femminile e ai problemi di inserimento dei lavoratori extracomunitari in applicazione delle norme di legge che li riguardano;

Ø      le previsioni sui fabbisogni e sugli ind= irizzi di formazione professionale;

Ø      i dati Istat sulla dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro;

Ø      i dati anche comparativi sulla produttività e competitività del settore;

Ø      gli andamenti aggregati a livello naziona= le delle prestazioni di lavoro rese oltre l’orario ordinario, nonch&eacu= te; delle assenze per malattia, infortunio sul lavoro, cassa integrazione guada= gni e altre causali.

A richiesta di una delle parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni,  potrà essere deciso di svolgere, avvalendosi del Co= mitato Paritetico Nazionale in sede istruttoria, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazi= one e valutazione. Per specifici temi le parti potranno convenire di condurre approfond= imenti alla presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.

 

2. In presenza di specifiche situazioni concernenti= il settore e l’occupazione a livello regionale, su  richiesta di una delle parti, l'Associazione imprenditoriale stipulante e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti promuoveranno apposito incontro, da svolgersi presso l’Associazione imprenditoriale, per valutazioni autonome delle parti sulle specifiche situazioni convenute come oggetto dell'incontro.

Le parti in tali occasioni potranno ricercare posizioni comuni da far valere, = ove occorra, nelle sedi istituzionali territorialmente competenti.

In tale occasione saranno in particolare valutate situazion= i di crisi, di eventuali processi di ristrutturazione= e riconversione produttiva e di mobilità.

 Di norma, annualmente, ove possibile in occasione degli incontri di cui al 1° com= ma del presente punto 2), a richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti saranno fornite dall'Associazione imprenditoriale stipulante, per il livello regionale, le previsioni degli investimenti riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazione degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e illustrate le eventuali implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulla qualificazione professionale, sulle prospettive produttive e sulle  condizioni ambientali ed ecologiche.

=  Nelle regioni ove siano presenti so= ltanto una o più unità produttive appartenenti ad un'unica società gli incontri di cui sopra saranno assorb= iti da quelli previsti ai successivi punti 3) e 4).

 

B)     Settori Calce, Gesso e Malte

 

I risultati dei lavori del Comitato Paritetico Nazionale saranno oggetto di esame delle parti stipulanti in  app= osito incontro a livello nazionale nel corso del quale saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di specifico esame e di autonome valutazio= ni delle parti, informazioni complessive riguardanti:=

Ø      l= a realtà strutt= urale dell’intero comparto e le prospettive produttive di ciascuno dei sett= ori interessati;

Ø      significativi processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;

Ø      le previsioni degli investimenti comples= sivi del settore riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e loro localizzazioni= per grandi aree geografiche, che comportino riflessi sull’occupazione, su= lle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

 A richiesta di una delle parti, di = comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deci= so di svolgere, avvalendosi del Comitato Paritetico Nazionale in sede istrutto= ria, approfondimenti su singoli temi oggetto di recip= roca informazione e valutazione. Per specifici temi le parti potranno convenire di condurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà <= span class=3DSpellE>decisoria.

 <= /span>

 =


Art.....= ..- Formazione professionale – Fapi  (Artico= lo nuovo)

 =

Con rifer= imento a quanto previsto dagli Accordi interconfederali in materia di formazione professionale e dalla legislazione vigente, le parti – anche <= span class=3DGramE>in relazione al progresso tecnologico e allo sviluppo dell’automazione – riconoscono concordemente l’importanza= che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle ris= orse umane.

&nbs= p;

Pertanto = le parti convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità= ; ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

-&nb= sp;        consentire ai lavoratori l’acquisizione di professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle esigen= ze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative;

-&nb= sp;        cogliere le opportunità occupazionali d= el mercato del lavoro nell’intento di facilitare l’incontro tra domanda e offerta e consentire una maggiore flessibilità nell’= impiego dei lavoratori;

-&nb= sp;        rispondere a necessità di aggiornamento d= ei lavoratori onde prevenire l’insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale.

&nbs= p;

Per quanto attiene, in particolare, il rapporto con Fapi, = il Comitato Paritetico Nazionale avrà il compito, = previ opportuni coordinamenti, di instaurare e intrattenere rapporti con il sudde= tto Fondo interprofessionale per la formazione continua   con riguardo alla presentazione e all’approvazione dei=   piani di formazione delle imprese, compresi quelli in materia di igi= ene e sicurezza sul lavoro, concordati tra le parti sociali. Le imprese comunicheranno al Comitato i piani di formazione realizzati.

&nbs= p;

E’ altresì affidato al Comitato il monitoraggio della normativa vigente= in materia di formazione professionale, sia a livello comunitario che nazionale  <= /span>al fine di informare i propri rappresentati sulle opportunità di finanziamento utilizzabili.

&nbs= p;

Al moment= o della istituzione del Comitato Paritetico Nazionale le= parti stipulanti definiranno le modalità per l’attività da svolgere da parte del Comitato in materia di formazione professionale e potranno affidare la suddetta attività ad un Gruppo paritetico ristr= etto che provvederà a relazionare, con la periodicità che verr&agr= ave; concordemente stabilita, il Comitato nella sua interezza.=

&nbs= p;

I piani aziendali di formazione concor= dati, oltre ai percorsi formativi e alle metodologie didattiche funzionali agli obiettivi, dovranno prevedere le modalità di svolgimento della formazione nonché quelle di partecipazion= e alla stessa.

 

 

 


Art....   Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori<= /h1>

 =

-     Lettera A) comma 7: togliere “anche” nella seconda riga.

 =

-     Lett. C):

Le parti nel condiviso obiettivo di assicurare, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari,= la miglior tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, convengono di a= ffidare all’attività del Comitato Paritetico Nazionale  il perseguimento dei seguen= ti obiettivi comuni:

-       &nb= sp; promuovere il miglioramento dei livelli di sicurez= za e di salute sul luogo di lavoro orientando le imprese, i RLS e le RSU all’adozione di modelli di gestione della sicurezza e relative proced= ure di lavoro sicuro;

-       &nb= sp; monitorare le iniziative di formazione in materia = di sicurezza realizzate dalle imprese sia con riferimento ai RLS che ai lavora= tori neo-assunti al fine di costituire una banca dati settoriale sulla cui base poter esprimere eventuali indirizzi;

-       &nb= sp; confrontare i reciproci orientamenti sull’evoluzione della normativa nazionale e comunitaria;

-       &nb= sp; seguire l’evoluzione della sicurezza dei settori rappresentati prendendo in esame eventuali problematiche di particolare ril= ievo che dovessero essere portate all’attenzione delle parti stipulanti;

-       &nb= sp; esaminare specifiche tematiche connesse alla sicurezza s= ul lavoro anche per le attività affidate in appalto.<= /p>

 

Inoltre, allo = scopo di dare un contributo di conoscenza e suggerimenti di comportamento utili ai fini della prevenzione, entro la fine di ciascun anno pari si terrà una sessione di informativa naziona= le, di  settore, sulla sicu= rezza nella quale saranno congiuntamente valutate le risultanze delle rilevazioni statistiche, su dati che l’Organizzazione imprenditoriale raccoglierà ed elaborerà in forma aggregata, atte a rilevare = la frequenza, la gravità e la durata media degli eventi infortunistici, ripartiti per grandi aree territoriali.

 

 In occasione della sessione di informativa nazionale di settore le parti esaminera= nno la possibilità di estendere le rilevazioni di parte imprenditoriale, da portare al tavolo delle valutazioni congiunte, alle tipologie di infortunio= e alle aree di rischio  con l’obiettivo di individuare eventuali iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione di cui la parte imprenditoriale potrà farsi carico nel quadro degli indirizzi generali di settore per il rafforzamento della prevenzione.


Congedi  (Articolo nuovo)=

 

 

A) Permessi per eventi e cause particolari

 

 = ;Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, primo comma, de= lla legge 8 marzo 2000, n. 53 e degli artt. = 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 l= uglio 2000 n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’ann= o in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.

 Per fruire del permesso il lavorato= re è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’evento che titolo al permesso medesimo e i giorni nei q= uali sarà utilizzato. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.

Nel caso = di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea documentazione del me= dico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso= convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera sc= elta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

Nel caso = di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a documen= tare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.

I giorni = di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguen= ti specifici interventi terapeutici.

Nel caso = di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore ed = il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa comportanti una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di per= messo che vengono sostituiti.

L’accordo è stipulato in fo= rma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore ed in= esso sono indicati i giorni di permesso che sono sosti= tuiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di produzio= ne da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno alle condizioni previste da= lle presenti disposizioni.

La riduzi= one dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concor= date deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità= di provvedere agli interventi terapeutici.

I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’art. 33 della legg= e 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

 

B) Congedi per gravi motivi familiari

 

Ai sensi e p= er gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, secondo comma, della legge n.= 53 del 2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di le= gge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art. 433 cod. civ. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini e= ntro il terzo grado, anche se non conviventi.

Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.

Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo precisando= , di norma, la durata minima dello stesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.

Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 del medes= imo regolamento di attuazione.

Il datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l’esito al dipendente. L’eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni pr= eviste per la richiesta del congedo ed alle ragioni organizzative e produttive che= non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi = 20 giorni.

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo può essere in ogni caso negata per incompatibilità con la dur= ata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto di lavoro a termine nonché quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente norma.

Il congedo di cui alla presente lettera B) può essere altresì richiesto per il decesso di uno dei soggetti di = cui all’art.1 D.M.21.7.2000 n.278, per il quale il richiedente non abbia = la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai s= ensi delle medesime disposizioni. Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore = di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezion= ali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fru= ito comunque entro i successivi sette giorni.

Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nel= la richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termi= ne del periodo di congedo previo preavviso non infe= riore a sette giorni.

Durante il periodo di congedo di cui al presente articolo, il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla decorrenza dell’anzianità per ness= un istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

 

C) Congedi per la formazione

 =

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, legge 8 marzo 2000, n. = 53, i lavoratori con almeno 5 anni di anzianit&agrav= e; di servizio presso la stessa azienda possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi formativi per un periodo non superiore ad un= dici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa, al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire = il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ov= vero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in ess= ere o finanziate dal datore di lavoro.

Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e al= meno 60 giorni prima per i congedi di durata superior= e a 10 giorni, specificando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione.

L’azienda valuterà la richiesta sull= a base delle comprovate esigenze tecnico organizzative e in caso di diniego= o differimento del congedo informerà l’interessato dei motivi che hanno determinato la decisione.

Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi dall’unità produttiva a questo <= span class=3DGramE>titolo non dovranno superare l’1% del totale del= la forza occupata. I valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale pari o superiori a 0,50  saranno arrotondati all’unità superiore.

Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non &egr= ave; cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.

 

 

Dichiarazione comune

 =

1)      Le parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni contrattuali di cui alle lettere A)= , B) e C) del presente articolo non si cumulano con diversi trattamenti gi&agrav= e; previsti allo stesso titolo a livello aziendale ferme restando, ove esisten= ti, condizioni di miglior favore.

2)      Con riferimento alla = lett.C) del presente articolo e alla misura dell’1% ivi definita per la contemporanea fruibilità dei congedi, le parti convengono di assumere la detta percentuale in via sperimentale riservandosi di verificarne l’adeguat= ezza in occasione degli incontri per il rinnovo del biennio economico del presen= te contratto.

 


 

Art....    Lavoratori studenti - Diritto allo studio.

=  

 1)  Lavoratori studenti

 

(Testo immodificato)

 

2)&nbs= p; Diritto allo studio

=  =          Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavorato= ri, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi success= ivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare co= rsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.

 =   I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque<= /span> avere una durata inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo.<= /span>

 =   Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.

 Ai lavoratori= non in prova che intendano frequentare corsi di formazione professionale correl= ati alle mansioni svolte saranno concessi permessi retribuiti commisurati ad un numero di ore pari alla metà delle ore = di durata del corso e, in ogni caso, non superiori a 80 ore complessive. Tali permessi, usufruibili anche in un solo anno, saranno concessi per non più di una volta al singolo lavoratore.

 = Nell'arco di un anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3 per cento dei lavoratori occupati dall'Azienda nell'unità produttiva, compatibilme= nte con l'esigenza del regolare svolgimento dell'attività produttiva.  Potrà, = comunque, usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nelle unità produtti= ve che occupino almeno 25 dipendenti

 =   Tale ultimo limite tiene conto del fatto che la produzione dei settori si svolge prevalentemente su tre turni.

 =   Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'= Azienda almeno un mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso. la durata, l'istituto organizzatore.=

 = Il lavoratore dovrà fornire all'Azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza men= sile con l'indicazione delle ore relative.

 =   Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superi= ore al limite sopraindicato, sarà seguito l'ordine di precedenza delle doma= nde, ferma restando la valutazione delle esigenze di cui al comma quarto.

 =   Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano = in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la discipl= ina di cui al presente articolo.

 =

 

 =

 =

 =

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 =

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 =

Sostituire  l’art.... (Contratto = di lavoro a tempo determinato) con il seguente testo:

 =

Art.  Contratto di lavoro a tempo determinato

 

L’assunzione del lavoratore può essere effettuata anch= e con contratto a tempo determinato in base alle norme ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

L’apposizione di un termine  alla durata del contratto di lavoro è consentita, ai sensi e per gli effe= tti dell’art.10,  comma 7 pr= ima parte del d.lgs.n.368/2001, nelle seguenti ipotesi:

    1)=   per l’esecuzione di un un’opera e/o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo;=

    2)= per punte di più intensa attività dovute a particolari richieste = di mercato, anche stagionali, o per particolari commesse;

       3)  per fas= i di avvio di nuove attività, intendendo per tali anche l’avvio di nuovi impianti e/o nuove linee/sistemi di produzione definite e predetermin= ate nel tempo,  per un periodo com= unque non superiore a 24 mesi.

Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti = con contratto di lavoro a tempo determinato per le ipotesi = sopraindicate è pari al 12% del numero dei lavoratori occupati a tempo indetermina= to nell’unità produttiva.

= Nelle singole unità produttive è consentita in = ogni caso l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, per le ipotesi sopra indicate, di almeno n. 6 lavoratori, pur= chè non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’unità produttiva.=

Qualora se ne ravvisi la necessit&agra= ve;, la percentuale di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato nonché le ipotesi che consentono le sopraddette assunzioni possono essere modificate con accordo sindacale (tra Azienda e <= span class=3DSpellE>R.S.U., entrambe assistite dalle Organizzazioni terri= toriali competenti), in funzione delle specifiche esigenze aziendali.

L’a= zienda quando reputi necessario instaurare rapporti a tempo determinato per una o più delle ipotesi sopra indicate, procederà all’assunzi= one con contratto a tempo determinato previa comunicazione alla RSU, relativamente al numero dei rapporti a termine,alle ca= use ed alle lavorazioni e/o reparti interessati.

Al lavora= tore assunto con contratto a tempo determinato, l’azienda dovrà fornire, entro 15 giorni dalla data di assunzion= e, una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni ogge= tto del contratto anche al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro. Inoltre gli stessi lavoratori potranno ave= re accesso ai progetti formativi di cui all’art. … del presente contratto.

Le aziend= e, nell’ambito del sistema di relazioni industriali di cui all’art= . 2 del presente contratto e in occasione degli incontri ivi previsti, forniran= no informazioni sulla dimensione quantitativa, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati nonché sulla durata degli stessi.

L’azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza.

I periodi di prova di cui all’ar= t.20 ccnl 28.7.1999 sono confermati per i rapporti con con= tratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi. Per contratti di durata inferiore i periodi ivi previsti sono ridotti del 50% con una durata, in ogni caso, non inferiore ad un mese.

Sono esclusi dal periodo di prova i lavoratori assunti con più contratti a tempo determinato nelle stesse mansioni nonché i lavoratori che nelle stesse mansioni svolte con contratto a tempo determi= nato passano a  contratto a tempo indeterminato. Decorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, il lavoratore avrà diritto a prestare l’attività lavorativa per l’intero periodo previsto dal contratto a meno che non intervenga una giusta causa di recesso.

Ai contratti a tempo determinato si applicano le norme del presente contratto = che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine. <= /span>

 

 

DICHIARAZIONE COMUNE

 

Con rifer= imento agli artt. ... (apprendistato), ..... (lavoro a tempo parziale) e .... (lavoro temporaneo) del c.c.n.l. 27 ottobre 1999, le parti, preso atto dell’emanazione del D.Lgs.10 se= ttembre 2003 n.276, convengono di incontrarsi ad esito degli incontri in corso tra = Confapi e Confederazioni Cgil, Cisl e Uil per la definiz= ione di accordi interconfederali sulla materia e comunque non oltre il 31.12.2004, = per definire quanto rinviato dal succitato decreto legislativo alla contrattazi= one collettiva. 

In occasione del predetto incontro le parti, con riferimento all’accordo interconfederale 11.2.2004 sui contratti di inse= rimento valuteranno se e come adeguare la predetta disciplina alle esigenze dei set= tori cui si applica il presente c.c.n.l.   


Art.32    Orario di lavoro

=  

Orario di lavoro settimanale - Flessibilità

 

1.    La durata dell'orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali.

  L'orario settimanale contrattuale = di lavoro viene distribuito su 5 giorni con riposo,= di norma, cadente il sabato con possibilità per l'Azienda di far usufru= ire la seconda giornata, non lavorata, o nel giorno precedente o susseguente le domeniche e tutte le altre festività, compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative del lavoro verificate con la = R.S.U.

 Per i lavoratori turnisti su tre turni,le 40 ore settimanali dell’orario contrattuale = si intendono mediamente realizzate nell'arco di 8 settimane.

 Fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 4 del D.L= gs. n.66/2003 la durata media dell’orario di l= avoro, ai fini del D.Lgs. citato, viene calcolata con riferimento ad un periodo di quattro mesi. In caso di particolari esigenze organizzative, la Direzione aziendale e la RSU potranno elevare tale periodo.

Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili e occasionali.

Al di là dei limiti previsti dal precedente comma, l’eventuale ricorso ai casi di lavoro straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e la R.S.U.

Entro i limiti consentiti dalla legge e dalle norme di cui sopra, il lavoratore n= on può rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo e notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedim= ento.

Non è riconosciuto, né compensato, il lavoro straordinario, festivo e notturno, eseguito senza la preventiva disposizione dell'Azienda.  Non possono essere adibiti al lavoro notturno i minori.

L'Azienda fornirà mensilmente all= a R.S.U. il numero globale d= elle ore straordinarie effettuate dai lavoratori, indicandone le motivazioni.

L’inizio e la fine del lavoro sono regol= ate dalle disposizioni aziendali.La tolleranza sull’entrata sarà d= i 5 minuti con un massimo di 15 minuti settimanali.<= o:p>

Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati l’orario di lavoro con l’indic= azione dell’inizio e del termine di esso, nonché dell’orario e della durata degli eventuali intervalli di riposo.

 

Chiarimenti a verbale

 

1) Ai soli effetti della corresponsione delle maggiorazioni per lavoro straordinario, le ore non lavorate per ricorrenze festive nazionali e infrasettimanali, per assenze dovute a malat= tia, infortunio, gravidanza e puerperio - fatta eccezione per quelle coincidenti= con il giorno di riposo per riduzione di orario -, e quelle non lavorate per ferie e permessi retribuiti saranno computate ai fi= ni del raggiungimento dell'orario contrattuale.

2) Le parti si danno reciprocamente atto che la previsione di cui al 4° comma del presente p= unto 1), non comporta variazione alcuna né del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori né della collocazione temporale del relativo pagame= nto.

3) Le parti si danno altresì atto che eventuali prestazioni straordinarie, o per i discontinui eccedenti le 48 ore settimanali, potranno essere soddisfatte, c= on il consenso del lavoratore, mediante l’attribuzione di correlati ripo= si compensativi da godere nell’anno di riferimento ovvero da accantonare nella banca ore individuale ferma restando la corresponsione della maggiorazione.

4) Le parti, con le n= orme di cui sopra, non hanno inteso modificare condizioni di miglior favore di f= atto esistenti.

 =

        &= nbsp;    2. Le parti concordano sulla necessità di una puntuale applicazione delle norme di legge e contrattuali che regolano il lavoro straordinario e si = impegnano ad adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con l'osservanza delle norme suddette.

A fronte di particolari esigenze programmatiche, in relazione alla  necessità di una più economica utilizzazione degli impianti e dell'energia, l'Azienda potr&agrav= e; disporre prestazioni in più turni giornalieri o in nuovi turni di lavoro, nelle ore notturne e nelle giornate  di sabato e di domenica.  Le modalità di attuazione verranno esaminate con la R.S.U.

Per l'effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, pulizia delle macc= hine che, eccezionalmente, in base ad oggettive necessità tecnico-produtt= ive devono effettuarsi oltre l’orario normale = di lavoro, è data  facoltà all'Azienda di superare l'orario contrattuale settimanale, nel rispetto delle norme di legge.  Per tali lavori l'Azienda far&agra= ve; periodiche comunicazioni alla R.S.U.=

 In presenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive che richiedono, per l’intera Azienda o per parti di essa, articolazioni dell’orario= di lavoro settimanale diverse da quella contrattuale, le relative modalit&agra= ve; attuative saranno concordate con la RSU. La procedura dovrà esaurirsi entro 20 giorni dalla comunicazione del nuovo regime= di orario, anche con l’eventuale intervento delle strutture sindacali territoriali. L’operatività delle decisioni aziendali sarà sospesa per l’arco di tempo= indicato.

 Resta convenuto che le prestazioni attuate oltre l’orario normale settimanale non co= stituiscono prestazioni straordinarie. Esse sono soddisfatte con compensazioni nell’ambito del programma di lavoro definito e con la corresponsione della maggiorazione del 10%.  =

=  

        =    3)  Riduzione dell'orario di lavoro

 <= /p>

Nel confermare= la normativa di cui al precedente punto 1) del presente articolo, l'orario di lavoro è ridotto, a decorrere dal 1^ luglio 1983, di 40 ore in ragio= ne d'anno cui si aggiungono ulteriori  riduzioni, sempre  in ragione d’anno, secondo le seguenti decorrenze e misure:

 

a<= span style=3D'font-family:"Book Antiqua"'> a) dal 1.1.1989:

8 ore per tutti i lavoratori;

 

   b) dal 1.1.1990:

8 ore per tutti i lavoratori;

 

   c) dal 1.6.1992:

· 4 ore per i lavoratori giornalieri = e su due turni;

·= 8 ore per i lavoratori turnisti su tre turni avvicendati;

d<= span style=3D'font-family:"Book Antiqua"'> d) dal 1.6.1993:

4 ore per tutti i lavoratori;

 

   e) dal 1.1.2001:

 4 ore per i lavoratori turnisti s= u tre turni avvicendati;

 

   f) dal 1.1.2002:

4 ore per i lavoratori turnisti su tre turni avvicendati;

 

   g) dal 1.7.2003:

4 ore per i lavoratori turnisti su tre turni    avvicendati.<= o:p>

        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;      

<= span style=3D'font-family:"Book Antiqua"'>Le sopraddette riduzioni saranno fruit= e di norma attraverso il godimento di permessi individuali retribuiti a gruppi d= i 8 ore.

Le Aziende potranno eventualmente stab= ilire, previo esame con la R.S.U.,= diverse modalità di utilizzazione in relazione alle specifiche esige= nze produttive e per la salvaguardia dell'efficienza aziendale, nonché a= lle fluttuazioni di mercato, alla stagionalità della domanda e/o in presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione.

 =   In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavo= ro nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente punto 3) per ogni mese intero di anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero.

 

Chiarimenti a verbale

 

1) Resta convenuto che le riduzioni di orario annuo= di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, eventuali riduzioni definite da accordi aziendali nonché eventuali trattamenti extracontrattuali in materia di permessi e ferie, salvo quelli concessi a titolo di nocivit&agra= ve; del lavoro, nonché quanto previsto dal Protocollo 22-1-1983.

2) Le riduzioni di= orario di lavoro sopra previste saranno assorbite fino a concorrenza, in caso di provvedimenti legislativi nazionali o comunitari.

 

 4)  Trattamento festività soppresse

 

 In sostituzione delle festivit&agra= ve; infrasettimanali abolite dalla legge 5-3-1977, n. 54 e successive integrazi= oni e modificazioni, verranno concessi, a tutti i lavoratori, quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribui= to.

Per i lavoratori adde= tti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia con orario settimanale superiore a 40 ore, detti permessi individuali retribuiti si intendono riferiti all'orario giornaliero contrattuale ad essi assegnato.<= /span>

 I permessi dovranno essere goduti individualmente e mediante rotazione che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico-produ= ttive e organizzativi delle Aziende.

Le Aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame congiunto con la R.S.U., diverse modalità di utilizzazione compatibil= mente con le specifiche esigenze aziendali.

 In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al pr= imo comma del presente punto per ogni mese intero di anzianità.  La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questo effetto = come mese intero.

Per quanto riguarda l= a festività la cui celebrazione ha luogo ne= lla prima domenica del mese di novembre (4 novembre), il lavorato= re beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

 

Banca ore

 

 ER= 17; istituita una Banca ore individuale operante dal 1.1.2000 in cui confluiscono, al 1° gennaio di ogni anno, i permes= si eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione relativi a:

Ø      le ore&= nbsp; a fronte delle  ex festività di cui al punto 4) del presente articolo;

Ø      le riduzione dell'orario di lavoro previ= ste;

Ø      eventuali ore di prestazioni straordinarie di c= ui al Chiarimento a verbale n.3) del pt.1 del presente articolo.

 I per= messi confluiti nella Banca ore individuale saranno fruiti da parte del lavoratore entro l'anno successivo previo preavviso di 5 giorni e compatibilmente con = le esigenze tecnico-organizzative aziendali.

Al 31 dicembre dell'anno come sopra in= dicato le eventuali ore che risultassero ancora accanto= nate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità= di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità, ex premio di = produzione (1) e, per i cottimisti, la percentuale minima di cottimo). Su richiesta del singolo lavoratore e compatibilmente con le esigenze tecniche= ed organizzative le predette ore potranno essere fruite entro i 6 mesi dell’anno successivo.

 L'att= ivazione del conto ore individuale avverrà previo accertamento presso gli Enti previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della loro effettiva liquidazione.

-------------------<= /p>

(1) Vedi nota a pag. … (art....  premio di risultato)

 =

Art. ...     Lavoro a turni

 

 La Direzione potrà stabilire= nelle 24 ore più turni di lavoro.

 I lavoratori dovranno prestare l’opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare ch= e le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi.

 Il lavoro eseguito di domenica a no= rma di legge, e/o nelle ore notturne comprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percentuali di maggiorazione previste dagli artt. 67, 74 e 83 (lavoro straordinario, festivo e notturno). Ai lavoratori che lavorano in detti tur= ni periodici, sarà applicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimist= i, la percentuale minima contrattuale di cottimo) una maggiorazione del:

Ø      3= 5 per cento per le ore lavorate di notte;

Ø      5= per cento per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni);

Ø      3= 5 per cento per le ore lavorate di giorno nella domenica.

 Le suddette maggiorazioni assorbono= fino a concorrenza trattamenti di miglior favore eventualmente riconosciuti a livello aziendale per lo stesso titolo.

 Le maggiorazioni di cui al 3° c= omma del presente articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti del= la gratifica natalizia o 13ª mensilità, delle ferie, delle festività nazionali ed infrasettimanali, della malattia ed infortunio non sul lavoro e dell’infortunio sul lavoro e malattie professionali nonché de= lle riduzioni di orario e delle festività soppresse sulla base della maggiorazione media di turno realizzata negli ultimi 12 mesi.

 Per quanto riguarda la durata norma= le del lavoro si fa riferimento all’art. 32 (orar= io di lavoro).

 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.8 del D.Lgs.n.66/2003, ai lavoratori addetti a turn= i di lavoro di 8 ore consecutive è concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, di 10 minuti con decorrenza della normale retribuzione fermi restan= do l’assetto organizzativo e la continuità della normale attività produttiva. La predetta pausa non si cumula con analoghi trattamenti già previsti a livello aziendale ferme restando, ove esistenti, eventuali condizioni di miglior favore.

 La prestazione di lavoro a turno no= tturno coincidente con l’applicazione dell’ora legale (sia l’ent= rata in vigore che la cessazione) sarà compensata per le ore di attività effettivamente prestate.=

I lavoratori turnisti, addetti a lavor= i di ciclo continuo, non possono allontanarsi dal loro posto di lavoro se non so= no sostituiti dai lavoratori che debbono dare loro = il cambio fermo restando l’impegno dell’Azienda a reperire il sostituto nel più breve tempo possibile.In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario nonché con la maggiorazione del lavoro a turno fermo restando per gli impiegati quanto previsto al 9 comma, lett.a), del presente arti= colo..

 I lavoratori interessati debbono essere preavvisati del turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore.

 Qualora il lavoratore turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di riposo compensativo avrà diritto:

a)      =            <= span style=3D'mso-spacerun:yes'> in caso = di assegnazione a lavori compresi in normali turni avvicendati:

retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro straordinario festivo calcolata come indicato negli = artt. 67, 74 e 83  (lavoro  straordinario, festivo e notturno) conservando inoltre le maggiorazioni stabilite per il lavoro a turni fatta eccezione per i lavoratori di categoria impiegatizia per i quali sono confermate le disposizioni di cui all’art.103,c.c.n.l.30.9.1994 secon= do le quali le percentuali di lavoro straordinario, festivo e notturno non sono cumulabili con le percentuali di lavoro a turni e la maggiore assorbe la minore.

b)&n= bsp;            = ;    in caso di assegnazione a lavori non com= presi in normali turni avvicendati: retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro straordinario festivo, calcolata come  indicato agli artt. 67, 74 e 83 (lavoro&nb= sp; straordinario, festivo e notturno).

 In ogni caso, però, l’Azienda, prima dell’inizio del lavoro, dovrà comunicar= e al lavoratore il giorno assegnatoli per il riposo compensativo in sostituzione= di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro. Il giorno compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva.

 Nel caso di sostituzioni temporanee= ed occasionali di lavoratori a turno con altri lavoratori<= /span>, le prestazioni di questi ultimi saranno compensate con le maggiorazioni del lavoro a turno.

 Nel caso di sostituzioni ricorrenti= e continuative di lavoratori a turno con altri lavoratori= , ai lavoratori interessati sarà riconosciuta la maggiorazione di turn= o del 5% anche per i periodi lavorativi prestati con orario a giornata, non cumulabile con quanto eventualmente esistente a livello aziendale allo stes= so titolo. L’individuazione dei destinatari della presente disposizione sarà effettuata preventivamente a livello di unità produttiva t= ra Direzione aziendale ed RSU.

 

 

 Art.34  Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia

 

Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elenc= ati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi richiamati dall’art.16 lett.d) del d.lgs.n.66/2003.

Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia saranno considerati a= lla stregua dei lavoratori addetti a mansioni continue qualora il complesso delle mansi= oni da essi espletate tolga di fatto al lavoro il carattere della discontinuità.

 Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario di lavoro è fis= sato in un massimo di 10 ore giornaliere e 50  settimanali. salvo per i discontinui con alloggio nella sede di lavoro o nelle immediate adiacenze, per i quali l'orario di lavoro è di 12 ore giornaliere e = 60 settimanali, in relazione a quanto prevedono le norme degli accordi interconfederali di perequazione nord e centro-sud, rispettivamente del 6 dicembre 1945 e del 23 maggio 1946.

Pertanto per il lavoro effettuato entr= o i limiti di cui sopra non si farà luogo all'applicazione delle norme previste ai commi 3 e 4 degli articoli 67, 74 e 83 (lavoro straordinario,festivo e notturno)&= nbsp; riguardanti la regolamentazione degli operai, intermedi ed impiegati.   <= /span>

   Per i lavoratori addetti ai = lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, con orario di 40 ore, la retribuzione mensile sarà pari a quella del lavoratore continuo della corrispondente qualifica.

Per i lavoratori adde= tti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, con orario settimanale superiore a 40 ore, la retribuzione mensile sarà pari a quella sopra indicata, aumentata di tante quote orarie - ottenute dividendo per 175 la retribuzione mensile di cui sopra - quante sono le ore retribuibili oltre le 40, per ogni settimana, secondo l'orario settimanale assegnato.<= /span>

 Il trattamento dei suddetti lavorat= ori è regolato come segue:

 

Orario contrattuale

Settimanale e giornaliero

= Retribuzione

Lavoro 

Supplemen= tare

&nbs= p;

Lavoro

Straordinario

40 ore settimanali

8 ore giornaliere

Mensile pari al lavoratore continuo<= o:p>

Dopo le 4= 0 ore

settimana= li

Dopo le 48 ore

settimanali

45 ore settimanali

9 ore giornaliere

Mensile pari al lavoratore

continuo<= /span> più 1/175 per le ore da 41 a= 45 settimanali

Dopo le 4= 5 ore

settimana= li

Dopo le 54  <= /span>ore

settimanali

50&n= bsp; ore settimanali

10 ore giornaliere

 

Mensile pari al lavoratore

continuo<= /span> più 1/175 per le ore da 41 a= 50 settimanali

Dopo le 5= 0 ore

Dopo le 60  ore

settimanali

60 ore settimanali

10 ore giornaliere per 6

<= span style=3D'font-family:"Book Antiqua"'>giorni oppure 12 ore

<= span style=3D'font-family:"Book Antiqua"'>giornaliere per 5 giorni

Mensile pari al lavoratore

continuo<= /span> più 1/175 per le ore da 41 a= 60 settimanali

Dopo le 6= 0 ore

settimana= li

Dopo le 72 ore

settimanali

 = ;

 Per la determinazione del trattamento economico concernente le ferie e le festività si fa riferimento all'orario giornaliero  contrattuale singolarmente assegnato.

 Per quanto riguarda la determinazio= ne della gratifica natalizia o 13^ mensilità e dei trentesimi relativi all'indennità sostitutiva del preavviso e al trattamento di fine rapporto, si fa riferimento ad una media retribu= tiva mensile pari a 22 giornate calcolate in base all'orario giornaliero contrattuale singolarmente assegnato.

 

Chiarimento a verbale

 

1.      Ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, per i lavoratori c= on orario di 60 ore settimanali, l'orario giornaliero sarà ragguagliato= a 12 ore anche nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni.=

2.      La indicazione della durata de= lla prestazione giornaliera è stata concordata, ai soli fini contrattual= i, per la corresponsione, oltre le ore giornaliere assegnate, delle relative maggiorazioni.

 

Di= chiarazione a verbale

 

Le parti, con riferimento all’or= ario di lavoro dei lavoratori discontinui, convengono che, in presenza di norme applicative che dovessero essere emanate sulla materia, si incontreranno per le necessarie armonizzazioni.

 

Dichiarazione  a verbale agli artt. 67, 74 e 83 (lavoro straordinario,festivo e notturno)

 

Le parti si danno atto che, ai soli ef= fetti retributivi di cui al presente ccnl, per lavoro notturno si intende quello effettuato dal lavora= tore dalle ore 22 alle ore 6. Ai fini legali si considera lavoro notturno, di cu= i al d.lgs.n.66/2003, quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente f= ra le ore 22 e le ore 5 alle condizioni di cui al d= ecreto medesimo, ferme restando le esclusioni di cui all’art.11, comma 2 del citato provvedimento.

 

 

Art. ...   Ferie   (Disciplina speciale – Parte I)

 

Aggiungere al 6°comma:<= span class=3DGramE>  A decorrere dal 1.1.2005, se il lavoratore, per esigenze di servizio, non possa usufruire interamente o in parte delle ferie per l'anno= a cui si riferiscono, avrà diritto di usufruirne nell'anno successivo.=

 

Inserimento art.2 lett.A punti 3 e 4

 

Aggiungere, dopo le parole “asse= nze dal lavoro” penultima riga 1° comma:&#= 8221; sull’andamento della fruizione delle ferie e dei permessi per riduzio= ne di orario ed ex festività.”

 

 

Art.....    Classificazione del personale.

 

Fino al 30 settembre 2006 i lavoratori= dei settori regolati dal presente contratto sono inquadrati in una scala classificatoria articolata su 8 gruppi professionali secondo le norme di cui all'art. 28  del c.= c.n.l. 28.7.1999.

A partire dal 1 ottobre 2006 troverà applica= zione un nuovo sistema di classificazione del personale e pertanto dalla data sopraindicata i lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria articolata su 5 aree professionali nell’ambito di ciascuna delle quali sono previsti uno o più livelli professionali distribuiti complessivamente su 12 livelli retributivi con valori minimi tabellari mensili.

L'inquadramento delle varie mansioni n= elle singole aree professionali e, in quest’ambito, nei diversi livelli pe= r ciascuna area previsti, è effettuato sulla base= delle relative declaratorie e profili, come sotto indicato.

La declaratoria determina, per ciascuna area, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento della mansione nell’area stessa.

I profili, distribuiti nell’ambi= to dei livelli, rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate= ed hanno valore esemplificativo minimo.

Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, l'inquadramento sarà effettuato - nell'ambito della stessa categoria - sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia i prof= ili esistenti.

Resta fermo che nessun lavoratore, svo= lgente mansioni rappresentate dal profilo, potrà essere inquadrato in un livello inferiore a quello a cui il profilo si riferisce.=

La nuova classificazione  può determinare dei passaggi di area o di livello; le variazioni retributive conseguenti possono essere realizzate utilizzando superminimi riconosciuti al dipendente dalle aziende per motivi strettamente connessi alla professionalità.        &= nbsp;           &nbs= p;  

Il presente sistema di classificazione= del personale, unitamente alla scala parametrale di= cui alle tabelle retributive riportate all’art.41 individua lo strumento idoneo a cogliere  il valore professionale del lavoro svolto e, nell’attua= re la corrispondenza tra il livello retributivo e tale valore, coglie l’evoluzione verificatasi nelle posizioni di lavoro presenti nelle aziende, consente un ampliamento delle ipotesi di mobilità, accorpam= ento e arricchimento delle mansioni e realizza la certezza dell’inquadrame= nto per le figure professionali, sia presenti che nuove. .

La classificazione unica, men= tre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica = per il resto l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che continuano ad essere previsti differenziati per i quadri, gli impiegati, le categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale, di contratto collettivo= e di accordo aziendale che si intendono qui riconfermate, in quanto non esplicitamente modificate con il presente contratto.

In relazione a quanto previsto dal comma precedente = resta confermato che per il collegamento tra classificazione e le diverse categor= ie si rinvia  alle declaratorie d= elle aree professionali e, in questo ambito, ai livelli previsti per area nonché, per i quadri, al successivo punto B.

Eventuali contestazioni riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo sarann= o esaminate, in sede aziendale, tra la Direzione e la R.= S.U.

 

 

Commissione nazionale tecnica pariteti= ca per l'inquadramento del personale<= /b>

 

Le parti convengono di affidare alla Commissione nazionale tecnica paritetica che ha formulato la proposta di riforma  <= /span>della classificazione del personale l’esame in sede tecnica di eventuali problemi applicativi e/o di inserimento nell’inquadramento di nuove posizioni professionali che venissero a configurarsi nei settori cui si app= lica il presente contratto.

Resta fermo che dall’applicazione della nuova classificazione non potranno derivare pregiudizi a diritti acquisiti in base alla classificazione di cui al CCNL 28.07.99.

 

a) DECLARATORIE AREE PROFESSIONALI&= nbsp; E LIVELLI PER AREA

 

AREA DIRETTIVA

 

Declaratoria

 

Appartengono all’area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni direttive che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con autonomia organizzativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi aziendali; sono in possesso di approfondita e qualificata preparazione teorica accompagnata da elevata esperienza professionale e svolgono funzioni di rilevante responsabilità econom= ica/gestionale o di elevata professionalità nell’ambito delle direttive gener= ali aziendali con eventuale coordinamento direttivo di uffici o servizi.

III° Li= vello - Profili

Impiegati:    -   appartengono a questo gruppo i lavorat= ori con funzioni direttive  o che svolgono mansioni di particolare rilevanza e responsabilità con facoltà decisionale e di iniziativa nella organizzazione del lavoro e per il buon andamento di attività aziendali con notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni e adeguata preparazione teorica, che o sono preposti alla attività di coordinamento di più servizi o uffici di rilevante importanza, anche produttivi, fondamentali ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali ovvero svolgono attività di alta professionalità e importanza per il perseguimento degli stessi fini.=

 =

II° Liv= ello – Profili

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        =       Impiegati:    = -   <= /span>addetti al coordinamento di più servizi, reparti o settori di attività con approfondite conoscenze teorico-pratiche con responsabilità organizzativa e di indirizzo per la migliore efficacia tecnico – gestionale

-      =     specialisti  di  processo  e/o   di   servizio  con  comprovate  conoscenze =

teorico – prati= che con competenza per la soluzione dei problemi sia nell’area produttiva che in quella tecnolo= gica o amministrativa.

 =

I° Livello - Profili

        &= nbsp;   Impiegati:     -     tecnici di sala centralizzata di cementeria con responsabilità di

      coordinamento e controllo gestionale di cicli tecnolog= ici completi

      in stabilimenti di particolare complessità per l’ottimizzazione

      dell’efficienza e dei risultati di esercizio

-      =     addetti a funzioni commerciali con approfondita conoscenza del =

mercato che offrano un contributo significati= vo alla migliore

gestione delle attività di vendita e di assistenza alla clientela;

-      =     addetti al coordinamento dei servizi amministrativi di centri di<= /b>

      macinazion= e

-      =     tecnici con compiti di coordinamento e controllo di singoli servizi di manutenzione= e di servizio alla produzione finalizzati alla ottimizzazione dei risultati funzionali e operativi

-      =     programmatore= che, nelle specifiche aree di intervento assegnate, sviluppa e realizza programmi per il trattamento dei dati avvalendosi di tecniche e metodologie avanzate, definendo i documenti di input e output, flussi e che sia in poss= esso di specifica preparazione scolastica e professionale e di comprovata e prolungata esperienza

-      =     addetti a funzioni amministrative, tecniche, commerciali o di       acqu= isto di enti centrali in possesso di approfondita conoscenza       spec= ifica e prolungata esperienza che svolgono compiti di       indi= rizzo, coordinamento e raccordo interfunzionale

 

AREA CONCETTUALE

        &= nbsp;           &nbs= p;  

        &= nbsp;   Declaratoria

 

Appartengono all’area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi ed operai che ricoprono posizioni di lavoro= che richiedono elevata e qualificata autonomia organizzativa e riferimento al superiore per le problematiche più complesse ed eventuale coordiname= nto di lavoratori di aree/livelli inferiori; il tutto nell’ambito delle direttive ed obiettivi specifici definiti dall’Azienda per il settore/funzione di appartenenza. Sono in possesso di adeguata preparazione teorica/professionale e/o di esperienza specialistica consolidata

 

III° Li= vello – Profili    

        &= nbsp;   Impiegati:     -    addetti a mansioni tecniche con compi= ti di controllo di singoli

      servizi amministrativi, di manutenzione o di attivit&a= grave; di nuovi

      impianti

Intermedi:     -    preposti alla programmazione, distribuzione e organizzazione

      operativa degli interventi di manutenzione meccanica

      o elettroapparecchista sia= per la conservazione di impianti e

      macchine che dei nuovi impianti; provvedono ai collaud= i dei

      lavori affidati a terzi.

 

II° Liv= ello – Profili

Impiegati:     -    disegnatore progettista che sviluppa schizzi o schemi di massima =

      con eventuale utilizzo di sistemi CAD CA= M

-      =     addetti a mansioni amministrative con specifica competenza nelle varie branchie della contabilità o di processi di trattamento dati del ciclo attivo e pas= sivo

-      =     acquisitore di ordini con adeguata esperienza

 

        &= nbsp;   Intermedi:     -     preposti al coordinamento di diverse attività di manutenzione in

      cicli tecnologici di elevata complessità

-      =     preposti alla  conduzione  dell’intero ciclo tecnologic= o di cementeria a ciclo        =    completo tradizionale di  elevata complessità

-      =     preposti alla conduzione ed al controllo dell’intero ciclo tecnologico operant= i in sala centralizzata di cementeria a medio-bassa potenzialità

 

        &= nbsp;   Operai:          -    specialisti che interpretando schemi e disegni montano e

     riparano circuiti elettronici di regolazione automatica di elevata=

     complessità, provvedendo alla diagnosi dei guasti, individuando

     le modalità più efficaci di intervento provvedendo direttamente<= o:p>

     o con l’ausilio di altri lavoratori alle operazioni necessarie per il

     ripristino della efficienza; compie le verifiche tecniche di lavori<= /b>

     affidati a terzi provvedendo ai relativi collaudi

 

I° Livello – Profili =

 =

            Impiegati:     -     addetti a= lle operazioni amministrative connesse con la consegna dei

      prodotti finiti avvalendosi di videoterminali o p.c.

-      =     addetti ai vari servizi amministrativi di stabilimento o unità commerciali

 

Intermedi:     -     preposti = al coordinamento di lavoratori addetti ai reparti di prod= u-

      zione in unità prod= uttive a ciclo completo tradizionale

-      =     preposti alle attività di cava o miniera con compiti di sorveglianza ai fini della legge su miniere e cave

-      =     capi squadra di montatori e manutentori (e= dili, meccanici, ed elettri-=

ci, elettronici etc.) di attrezzature, macchine ed impiant= i del ciclo produttivo completo

-      =     assistenti di laboratorio con prolungata e compr= ovata esperienza,

operanti in unità produttive a ciclo completo, con compiti di supervisione di tutte le attività, compresa= la taratura delle attrezzature, di controllo qualitativo per il rispetto degli= standards prefissati, compresi quelli previsti dalla certificazione di qualità

 

Operai: =          -     conduttori dell’intero ciclo tecnologico di cementeria con sala <= /b>

      centralizzata, che conoscono le caratteristiche strutt= urali,

      funzionali e i parametri di controllo di tutti gli imp= ianti e che

      ne assicurano la normale efficienza anche attraverso ispezioni

      ed interventi a reparto

-      =     specialista provetto di manutenzione meccanica in possesso di prolungata e comprovata esperienza che utilizzando anche apparecchiature ad alta precisione, effett= ua le ispezioni e le rilevazioni necessarie per la programmazione della manutenzione su impianti e macchine di elevata complessità; compie le verifiche tecniche di lavori affidati a terzi partecipando ai relativi coll= audi

-      =     specialista di processo con specifiche conoscenze teorico-pratiche

acquisite mediante prolungata esperienza che co= mpiono interventi periodici di controllo delle condizioni di esercizio di macchine= ed impianti di elevata complessità secondo procedure predeterminate al = fine di evidenziare eventuali anomalie di funzionamento per la prevenzione di guasti, provvedono alle verifiche tecniche di lavori di manutenzione e mont= aggi affidati a terzi partecipando ai relativi collaudi

 

        =       AREA SPECIALISTICA

 

        &= nbsp;    Declaratoria

 =

Appartengono all’a= rea specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e operai che svolgono mansi= oni che richiedono approfondite conoscenze professionali specifiche perfezionate con processi formativi o con consolidata esperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase operativa nonch&eacu= te; eventuale supervisione di personale appartenente  ad aree/livelli inferiori, in attu= azione di disposizioni impartite dai responsabili di funzione/settore di competenz= a.

&nbs= p;

III° Li= vello – Profili

        &= nbsp;   Impiegati:     -    disegnatori d’ordine

-      =     addetti uffici o servizi che, oltre alle caratteristiche di cui al precedente livel= lo, abbiano maturato significativa esperienza nella area di competenza

-      =     segretarie con adeguata esperienza

 

Intermedi: =     -     preposti ai reparti dei centri di macinazione

-      =     capi squadra di lavoratori di singoli repa= rti di ciclo produttivo completo

 

Operai :         -     lavoratori inseriti strutturalmente con  continuità nei  turni di  lavoro di diversi

   reparti del ciclo produttivo completo  che conducono più  macchine principali

-<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>     lav= oratori addetti alle sostituzio= ni nei turni di lavoro di diversi repart= i del ciclo produttivo completo  che conducono più  macchine principali

-      =     conduttori di più macchine operatrici di cava e di mezzi di trasporto complessi= che ne conoscono le caratteristiche strutturali, funzionali e=

      operative e che curano la manutenzione conservativa de= lle migliori   performances

-      =     conduttori, a reparto, di più forni rotan= ti, che siano equipaggiati di

impianto/i macinazione – essiccazione ca= rbone, di cui curano pure il funzionamento

-      =     conduttori, a reparto, di più molini del = crudo, che curano pure il processo di omogeneizzazione ed eseguono i controlli di ordine chimico e fisico intervenendo per le correzioni

-      =     conduttori, a reparto, di più molini ceme= nto, in circuito chiuso, unitamente a più essiccatoi di cui curano il funzionamento ed eseguono controlli relativi alle caratteristiche chimico – fisiche del cemento ed all’umidità residua dei semiprodotti essiccati intervenendo per le dovute correzioni

-      =     conduttori, a reparto, di molini del crudo e cem= ento, in circuito chiuso, che curano pure il processo di omogeneizzazione ed eseg= uono i controlli di ordine chimico – fisico intervenendo per le dovute correzioni

-      =     specialisti di processo con adeguate conoscenze teoriche che, per i fini della manutenzione ordinaria programmata, compiono operazioni periodiche di controllo sugli impianti secondo un piano preordin= ato inteso ad accertarne lo stato di efficienza

-      =     specialisti di manutenzione meccanica, elettrica = e/o elettronica, che provvedono, se del caso, alla diagnosi dei guasti su macch= ine, apparecchiature elettriche, attrezzature ed impianti di particolare complessità individuando le modalità di intervento per il ripristino dell’efficienza e provvedendo direttamente, o con l’ausilio di altri lavoratori, alle operazioni necessarie anche di elevata complessità e delicatezza

-      =    addetti alla conduzione di centrali termoelet= triche in possesso di patente di 1° grado per conduttori di generatori a vapore che provvedono anche alla manutenzione ordinaria

-      =     analisti che eseguono le varie determinazioni = e/o analisti chimiche o

chimico-fisiche correnti nell’industria del cem= ento, su materie prime, combustibili, semilavorati e prodotti finiti, con l’= ;uso di apparecchiatura di complesso e delicato funzionamento, effettuando i cal= coli di analisi e relative registrazioni

-      =     addetti operativi ad attività di cava o miniera, compreso l’utilizzo di mezzi di trasporto e macchine operatrici con compiti di sorveglianza ai fini della legge su miniere e cave

-      =     addetti a processi strutturali su linee automatiche di avanzata tecnologia per la produzione di lastre in gesso polifunzionali sulle varie posizioni di lavor= o in grado di assicurare la sostituzione del team-leader (gesso).

-=   conduttori di cicli tecnolo= gici con sala centralizzata, che conoscono le caratteristiche strutturali, funzionali e i parametri di controllo di tutti gli più impianti e che ne assicurano la normale efficienza anche attraverso ispezioni ed interventi a reparto (calce e gesso)

 =

II° Liv= ello – Profili

Impiegati:     -     addetti videoterminali o p.c. su cui operano in base a programmi

        =             &nb= sp;           riproducenti attività di contenuto semplice e ripetitivo

        =             &nb= sp;           (videoscrittura,  posta elettronica, ecc.)

 

        &= nbsp;   Operai:          -     specialisti di mestiere che effettuano manutenzioni, riparazioni e montaggi

= meccanici, per lo più a reparto, impostando il lavoro seguendolo nelle fasi operative fino alla sua conclusione avvalendosi anche di altri collaboratori

-      =     specialisti di macchine utensili con esperienza e con capacità  autonoma di operare su schizzi e c= on correzione/adattamento pezzi

-      =     specialisti di mestiere che compiono operazioni di manutenzione, riparazione e montaggio di apparecchiature elettriche o componenti elettronici sia in officina che nei reparti, ovvero, per il settore delle malte, nei cantieri dei clienti

-      =     minatorifuochini che prendono in carico e utilizzano a regola d’a= rte gli esplosivi, fissando la posizione dei fori da mina e la relativa carica; sono in possesso della patente prevista dalla legge

-      =     analisti che applicando formule predefinite effettuano determinazioni o analisi chimiche o chimico fisiche, che abbiano influenza sulla produzione

-      =     addetto alla sistemazione,controllo,codifica e distribuzione dei materiali di magazzino con comprovata esperienza e aggior= nata conoscenza di tutti i materiali movimentati

-      =     coordinatore<= /span> operativo del personale addetto al reparto carico e consegna prodotti

-      =     conduttori a reparto di molini cemento che eseguono i controlli chimico – fisici p= er la qualità del prodotti

-      =     addetti impianti di miscelazione per intonaci (malte)

-      =     addetti impianti di miscelazione/preparazione impasti per lastre (gesso)=

 =

I° Livello – Profili

 =

        &= nbsp;   Impiegati:     -     addetti ad operazioni ricorrenti seguendo modalità e procedure prestabilite<= o:p>

 

Operai:   -     specialisti di  macchine  utensili e  specialisti  di mestiere che effettuano operazi= oni di manutenzione, riparazione e montaggio meccanico di attrezzature,  macchine ed  impianti, sia in officina che nei reparti ovvero, per il settore del= le malte, nei cantieri dei clienti

-          conduttori mezzi di trasporto o di macchine operatrici di cava in possesso di patente, ove richiesta dalla legge, che ne curano la manutenzione ordinaria conservativa

-      =     conduttore di carroponte che ne curi la manutenz= ione ordinaria conservativa

-      =     sondatori che curino la manutenzione ordinaria conservativa<= /span>

-      =     portieri pesatori

-      =     conduttori di macchine principali (forni, molini, essiccatori) che operano sia in sala quadri che a reparto=

        =             &nb= sp;            =    -       conduttori di macchine principali (forni da calce, molini, idrata= tori e   separatori, batteria = di oltre 2 forni da gesso, molini per sabbie) che operano sia in sala quadri c= he a reparto (calce e gesso)

-          addetti alla manovra, eseguita da bordo, di macchine di sollevamento, carico e trasporto e di aspirazione semoventi, ch= e ne curino la manutenzione ordinaria conservativa

-      =     operatori reparto consegna prodotti finiti che = svolge tutte le operazioni richieste per il più efficace servizio alla clientela

-      =     addetti alla disincrosta= zione di scivoli, griglie, cicloni con utilizzo di pompe o attrezzature ad alta pressione

-      =     addetti ricevimento e macinazione  mat= eriali (calce, gesso e malte)

-      =     addetti lavorazioni malte (malte)

-      =     analisti che eseguono determinazioni o analisi chimiche o chimico-fisiche, anche con l’uso di attrezzature di delicato funzionamento, effettuando i calcol= i di analisi e relative registrazioni e calcimetristi (settore cemento)

-      =     operatori<= /b> esterni di cicli tecnologici con sala centralizzata che, conoscendo le caratteristiche strutturali e funzionali di tutti gli impianti, ne assicura= no la normale efficienza attraverso ispezioni ed interventi a reparto

 

 AREA QUALIFICATA<= /p>

 

 Declaratoria

 

= Appartengono all’area qualificata i lavoratori impiegati e operai che svolgono mansioni richiedenti conoscenze professionali specifiche, adeguata esperien= za nonché limitata autonomia esecutiva nell’= ambito delle indicazioni fornite dal diretto superiore.

&nbs= p;

      &= nbsp;     II° Livello – Profili

 

        &= nbsp;   Impiegati:     -     addetti a semplici mansioni di segreteria

-      =     archivisti con utilizzo di strumenti complessi

 

Operai: =          -     addetti linee carico silos e estrazio= ne cemento

        =             =             &nb= sp;   -    addetti al carico dello sfuso con compiti = di controllo della tipologia richiesta

-      =     addetti insaccatrice o infilasacchi e stivaggio di prodotti in sacchi

-      =     addetti controlli qualità che eseguono= solo alcune determinazioni

non<= span style=3D'font-family:"Book Antiqua"'> configurabili come analisi complete

-      =     addetti alla confezione e rottura dei provini= di controllo dei cementi o addetti alla preparazione dei campioni nel settore calce

-      =     conduttori di mezzi semoventi semplici che ne cu= rino la manutenzione ordinaria  conservativa

-      =     conduttori di una o più macchine secondar= ie (granulatori, sistemi di omogeneizzazione, griglie, si= stemi di carico automatico, infilasacchi, insaccatric= i, frantoi, teleferiche ecc.) che assicurano su istruzioni operative il loro regolare funzionamento

-      =     addetti a operazioni, con macchine utensili semplici e su istruzione esecutive ricevute, di smontaggio, rimontaggio e riparazione di macchine attrezzature o impianti sia in officina che nei reparti ovvero, per il settore del= le malte, nei cantieri di clienti

-      =     addetti alla vigilanza delle proprietà aziendali e di controllo degli accessi relativi

        =             &nb= sp;            =      -distributori di magazzino in possesso di adegua= ta conoscenza di pezzi e        materiali
I° L= ivello – Profili 

        &= nbsp;   Impiegati:     -     centralin= isti telefonici

-      =     archivisti con sistemi tradizionali

 

Operai:        &= nbsp; -     addetti infilasa= cchi o insaccatori

        &= nbsp;           &nbs= p;   -     addetti stivaggio sacchi

-      =     addetti alle operazioni di carico dello sfuso=

-      =     aiutanti sistemazione materiali a magazzino

-      =     aiutanti in genere di manutentori o addetti ai reparti produttivi.

&nbs= p;

        =             &nb= sp;       

 

 

 AREA ESECUTIVA

 

        &= nbsp;           &nbs= p;        Declaratoria

 =

Appartengono all’area esecutiva i lavoratori operai che svolgo= no mansioni per le quali sono richieste generiche capacità operative comunque acquisite nonché i lavoratori non qualificati avviati a processi formativi teorico-pratici.

&= nbsp;

-     lavoratori che svolgono attività semplici o di mera pura manualità

-      =     addetti a lavori manuali o, con l’uso di attrezzi semplici, di movimentazione e di carico e scarico prodotti e mater= iali

-     lavorator= i che eseguono lavori manuali di pulizia

-    lavoratori di primo inserimento avviati a processi formativi teorico – pratici.<= o:p>

 

B) QUADRI

&nbs= p;

  Ai sensi e per gli effetti della l= egge 13 maggio 1985, n. 190 e della legge 2 aprile 1986, n. 106, si concorda qua= nto segue:

 1) la determinazione dei requisiti = di appartenenza alla categoria dei quadri viene effett= uata dalle parti stipulanti con il contratto collettivo nazionale di lavoro 6 ma= rzo 1987;

 2) appartengono alla categoria dei = quadri i lavoratori, tra quelli della declaratoria del Gruppo A Super fino al 30.9.2006 e, con decorrenza 1.10.2006, del terzo livello dell’area direttiva della nuova classificazione, che, di norma alle dirette dipendenz= e di dirigenti, con carattere di continuità e con un grado elevato di capacità organizzativa e professionale, in posizioni di rilevante importanza e responsabilità, con ampia discrezione di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali svolgono fun= zioni direttive di guida, coordinamento e controllo di servizi e uffici o enti produttivi essenziali della Azienda o di gestion= e di programmi/progetti anche di ricerca di importanza fondamentale;<= /span>

3) in fase di prima applicazione, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata dall'Azienda con decorren= za l° settembre 1987;

     4) ai quadri si applica la normativa contrattuale prevista per gli impiegati con funzioni direttive con eccezione di quanto indicato nei successivi punti 5, 6 e 7;

5) le Aziende assicureranno i quadri contro il rischio di responsabilità <= span class=3DGramE>civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimen= to delle proprie mansioni contrattuali;

6) l'attribuzione della qualifica di quadro sarà ef= fettuata quando le mansioni proprie di tale qualifica siano state svolte per = un periodo continuativo di sei mesi, sempre che non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto;

7) a decorrere dalla data di attribuzione della quali= fica di quadro, ai lavoratori interessati, in aggiunta al trattamento economico previsto per il Gruppo A Super, viene corrisposta una indennità di funzione nella misura di cui al successivo art.42 Tale indennità è utile ai fini del computo degli istituti determinati sulla base de= lla retribuzione di fatto.

        Le parti si danno atto che con la regolamentazione di cui al presente accordo = si è data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 1= 90 per quanto riguarda i quadri.

 =

 

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

Tabella<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>  scala = parametrale in vigore dal 1.10.2006

 

AREA PROFES= SIONALE        =           LIVELLI        =           PARAMETRI

 

 <= /span>

Area direttiva

<= /span>

210

<= /span>

188

<= /span>

172

 

Area concettuale=

<= /span>

163

<= /span>

157

<= /span>

149

 

Area specialistica

<= /span>

140

<= /span>

134

<= /span>

129

Area qualificata=

<= /span>

121

<= /span>

116

Area esecutiva

 

<= /span>

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Riflessi della nuova classificazione su istituti c.c.n.l.:

 

 <= /span>

Area direttiva

<= /span>

14,30

 

<= /span>

12,50

 

<= /span>

11,00

 

 

Area concettuale=

<= /span>

10,50

 

<= /span>

10,20

 

<= /span>

9,30

 

 

Area specialistica

<= /span>

8,80

 

<= /span>

8,60

 

<= /span>

8,40

 

Area qualificata=

<= /span>

8,00

 

<= /span>

7,80

 

Area esecutiva

 

<= /span>

7,20

 

 

- Premi aziendali mensili e/o annui congelati: la nuova classificazione non influenza dette voci retributive che continueranno ad essere erogate nelle misure aziendalmente in = atto;

-  Nell’ambito dell’area di appartenenza il lavoratore può, in relazioni ad esigenze organizzative, tecniche e produttive, essere adibito anche a mansioni relative ad altri livelli della stessa area senza alcun peggioramento economico in caso di mansioni proprie di un livello inferio= re ovvero percependo la differenza retributiva in caso di mansioni di un liv= ello superiore

 

-Aumenti pe= riodici di anzianità a decorrere dal 1.10.2006
Art. … (Nuovo in disciplina speciale, parte I) Premio di anzianità

 

A decorre= re dal 1 marzo 2004  è istituito un premio di anzianità da riconoscere ai lavoratori appartenenti alla categoria di operaio che abbiano maturato complessivament= e, anche in livelli e aree professionali diverse, presso la stessa Azienda = 211; salvo quanto disposto dal penultimo comma dell’art.56 (trasferimenti) – i quindici anni di anzianità di servizio.<= /p>

 

Tale premio, da corrispondere il mese successi= vo al compimento del 15° anno di anzianit&agrav= e;, sarà pari alla retribuzione mensile ( minimo ta= bellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza ed eventuali scat= ti periodici di anzianità) e, a scelta del lavoratore, sarà vers= ato al Fondo Pensione Concreto ovvero aggiunto al TFR ovvero corrisposto al lavoratore a costo invariato per l’azienda.

 

Nei casi in cui sia intervenuta risoluzione del rapp= orto di lavoro, è computabile, agli effetti della maturazione al diritto = al premio di anzianità, anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa Azienda prima della detta risoluzione, sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora il lavora= tore si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avu= to durata superiore ad un anno se dovuta ad altra causa; è ferma in ogni caso la non computabilità del suddetto p= eriodo di assenza dal lavoro.

 

Ai lavoratori appartenenti alla categoria di operai= o in forza al  1.3.2004 sarà riconosciuto, ai fini della maturazione del premio, il 50% dell’anzianità di servizio maturata alla data del 29 febbraio 2004.

 

 

Dichiarazione comune

 <= /o:p>

Le parti = si danno reciprocamente atto che le disposizioni di cui sopra non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziend= ale ferme restando, ove esistenti, eventuali condizioni di miglior favore.=

 =


Art. 42 Aumenti retributi= vi e  nuovi m= inimi tabellari contrattuali

 =

I minimi tabellari mensili vigenti sono incrementati come segu= e:

 =

 

 

Gruppi

 

 

Aumenti

dal 01/03/04

 

Aumenti

dal 01/01/2005

 

Aumenti

dal 01/07/2005

 

Aumenti totali=

A regime

A Supe= r

 

50,17

43,00

29,53

122,70

A=

 

45,77

39,23

26,94

111,94

B=

 

38,18

32,73

22,47

93,38

C Super

&= nbsp;

35,00

30,00

20,60

85,60

C

&= nbsp;

33,29

28,53

19,59

81,41

D

&= nbsp;

31,08

26,64

18,30

76,02

E

&= nbsp;

27,90

23,92

16,42

68,24

F=

&= nbsp;

24,48

20,98

14,41

59,87

 

 =

UNA TANTUM

 

Ai lavora= tori in forza alla data di stipula del presente accordo di rinnovo contrattuale sarà corrisposto con la retribuzione del mese di marzo 2004 un importo forfettariouna tantum”di € 200,00 lordi suddivisibili in quo= te mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° agosto 2003/29 febbraio 2004. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.

L’importo della una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione d= iretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprens= ivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art.2120 cc, l’una tantum<= /i> è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, inf= ortunio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1°agosto 2003/29 febbra= io 2004, con pagamento di indennità a carico dell’istituto compet= ente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell’importo di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo 1°agosto 2003/29 febbraio 2004 abbiano fruito di trattamenti di CIG, di riduzione dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo dell’una tan= tum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

 =

Art.    <= span style=3D'font-family:"Book Antiqua"'>Previdenza complementare

 

Aggiunger= e all’ articolo quanto segue:

 

1) la quo= ta di utilizzo del TFR per i dipendenti con prima occupaz= ione prima del 28 aprile 1993 (D.Lgs.n.124/93) è elevata dal 30%  (di cui all’art.58 del ccnl 28.7.1999) al 40%;

 

2) le aliquote contributive paritetiche a carico dei lavoratori e dell’azienda sono fissate nell’1,20%= del valore del minimo tabellare, ex indennità= ; di contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza di cias= cun lavoratore.

 

Le parti confermano che l’obbligo per l’azienda del versamento del= la contribuzione prevista dal C.c.n.l. è dovuto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti al Fondo di Prevedenza individuato con accordo tra le parti..

 

 

 

Assistenza sanitaria integrativa

&nb= sp;

&nb= sp;

Le parti co= nvengono di costituire una Commissione tecnica paritetica entro il 30 settembre 2004= al fine di studiare le ipotesi di fattibilità di costituzione di un fon= do nazionale di assistenza sanitaria integrativa settoriale o intersettoriale fra settori economici affini per la erogazione= ai lavoratori dipendenti di prestazioni sanitarie integrative di quelle assicu= rate dal SSN.

 =

 =

 

 

Art. 66  Decorrenza e durata

 

Sostituire il primo comma dell’art.66 con = il seguente:

 

Salvo le decorrenze particolari previste per sin= goli istituti, il presente contratto decorre dal 1° marzo 2004 ed avrà vigore fino a tutto il 30 settembre 2007;per la = parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il  30 settembre 2005.  

 =


VERBALE DI ACCORDO

 

Roma, 5 maggio  2004

 

Tra

 

 

ANIEM - Associazione Nazionale Imprese= Edili

 

 

e=

 

 

FeNEAL-UIL FILCA-CISL FIL= LEA-CGIL

 

 

 

Preso atto degli approfondimenti nel frattempo intervenuti in materia di previden= za complementare tra l’ ANIEM e la FeNEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL=

 

 

Premesso  che

 

 

 

Ø      <= span style=3D'font-family:"Book Antiqua"'>nel contratto nazi= onale di lavoro 27 Ottobre 1999 è prevista l'istituzione di un fondo di Previdenza Integrativa per i lavoratori dipendenti per i dipendenti dalle aziende esercen= ti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

 

 

 

Ø      l’articolo 2 dell’accordo istitutivo del Fondo di Previdenza Complementare “EDILPRE” costituito dall’ANIEM  e da FeNEAL-U= IL, FICLA-CISL e FILLEA-CGIL, nonchè all’articolo 5) lettera e) dello Statuto, è previsto che al Fo= ndo stesso possono aderire:

<= /span> previo accordo fra le Organizzazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali costituenti, possono essere destinatari del fondo i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di a= pprendistato, in contratto di formazione e lavoro che abbiano superato il periodo di prov= a, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo ugual= e o superiore a tre mesi ai quali si applicano gli altri contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle suddette Organizzazioni Sindacali e Imprenditoriali.......”

 

 

 

 

 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

 

 

1.      ANIEM e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL riconoscono EDIL= PRE quale Fondo di Previdenza Complementare del settore cemento, calce e gesso;=

 

2. la contribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende del settore rispetterà quanto stabilito in materia di contr= ibuti e decorrenza dagli  accordi intercorsi tra le parti ;

 

3. con riferimento a tutti i lavoratori occupati nel settore, cui è applica= bile la normativa relativa al Fondo, verrà riconosciuta una quota una tantum per l'istituzione del Fondo stesso pari a €.2,07.=3D per lavoratore occupato, a carico dell'azienda, come previ= sto dal protocollo istitutivo di EDILPRE.

Tal= e somma verrà conteggiata e versata al Fondo stesso con= la retribuzione del mese di................................................;

 

4. la quota di iscrizione è fissata in €.= 4,13.=3D

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto.<= /o:p>

 

 

 

ANIEM&= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;      FeNEAL – UIL

 

 

 =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =       FILCA – CISL

 

 

 =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =       FILLEA - CGIL