MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C4642F.22DA9F50" Questo documento è una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C4642F.22DA9F50 Content-Location: file:///C:/9709C634/RINNOVOACCORDOECONCCNLLEGNOARTIG6LUGLIO2004.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Circ

Accordo per cope= rtura economica fino al 31/12/2004 CCNL Artigiani Legno

 

 

        &= nbsp;   Come da intese concordate nella precedente sessione negoziale, abbiamo stipulato= in data odierna l’accordo per la copertura economica di cui all’oggetto.

 

        &= nbsp;   Di seguito il verbale di accordo e sottolineiamo gli importanti risultati acquisiti, anche in rapporto alle intese già stipulate negli altri settori dell’artigianato.

In particolare, annotiamo il recupero totale della inflazione reale per il per= iodo considerato (dal 1/4/2002 al 31/12/2004) con l’incremento dei minimi retributivi di 69 euro alla catego= ria D  .

Le tranches di aumento sono due , rispettivamente pari ad Euro 45.00 nella mensilità di luglio 2004 e Euro 24.00 a gen= naio 2005.

L’una tantum per la carenza contrattuale è pari ad Euro 345.00  (ma p= er le aziende che hanno riconosciuto l’IVC=   occorre togliere la stessa indennità già erogata , convenuta in Euro 180.00). L’Una tantum verrà versata in due tranches: la prima, pari ad Euro 2= 55.00 (compresa l’IVC ) corrisposta al mese di ottobre 2004; la seconda , p= ari ad Euro 90.00 con la retribuzione relativa al mese di giugno 2005.=

Inoltre, le aziende , in base  alla int= esa stipulata il 30/6/2004 dalle Confederazioni con le Associazioni Artigiane, dovranno versare Euro 5.00 a soste= gno della previdenza complementare costituita nel settore artigiano.

 

        &= nbsp;   Vi chiediamo di diffondere tra i lavoratori gli estremi dell’accordo, verificandone la corretta applicazione sia in sede aziendale che con le Associazioni Artigiane e gli Studi di consulenza presenti sul territorio  .

 

 

        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;  p. Le SEGRETERIE NAZIONALI

        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =       FENEAL UIL – FILCA CISL – FILLEA CGIL<= /p>

        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =        (F.Pascucci    -      P.Baroni    -      G.Rossi)  

 

 

 

VERBALE DI ACCORDO<= /h1>

 

 

Addì 6 luglio 2004, le Organizzazioni Artigiane Federazione Nazionale del Legno e dell’Arredo CONFARTIGIANATO, FNALA CNA,  CASARTIGIANI, CLAAI e le Organizza= zioni Sindacali Nazionali dei lavoratori FENEAL-UIL, FILCA-CISL,  FILLEA-CGIL, 

 

- visto l’Accordo Interconfederale del 17 marzo 2004, il quale prevede, alla lettera A), che per i CCNL scaduti e sospesi al 31/03/2002 o al 30/06/= 2002 relativamente alla parte economica venga completata la copertura contrattua= le fino al 31-12-2004,

 

- considerato che, per effetto dell’accordo 13 novembre 2002 le retribuzioni del CCNL per i lavoratori delle imprese artigiane dei settori legno e arredamento, scaduto in data 31/12/2000, sono state adeguate fino a= l 31 marzo 2002;        =  

 

tutto ciò premesso, le parti hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli e settori, a partire dal 1° lu= glio 2004 e dal 1 ° gennaio 2005.

 

Eventuali aumenti già corrisposti a tito= lo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti fino a concorrenza dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, sec= ondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.

 

Così come previsto dall’accordo interconfederale 17/3/2004, a partire dal 1° luglio 2004 cessa di essere corrisposta l’indennità di vacanza contrattuale.

 

Ad integrale copertura del periodo dal 01/04/20= 02 al 30/06/2004, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà riconosciuto un importo forfetario una tantum pari a Euro 350 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relaz= ione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

 

In attuazione di quanto previsto nel verbale di accordo sottoscritto il  30 gi= ugno 2004 tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori ed in particolare da quanto stabilito nei punti da 1 a 4 dell’accordo medesimo, si conviene che in occasione della erogazione della prima tran= che di “una tantum”, prevista con le retribuzioni del mese di ottob= re 2004, una quota dell’importo “una tantum” pari a Euro 5,0= 0, verrà destinata, secondo le modalità di raccolta che saranno definite entro tale data, a sostegno della previdenza complementare di sett= ore. Tale importo costituisce la parte a carico dell’impresa  della quota “una tantum̶= 1; di iscrizione al Fondo di previdenza complementare cui aderiranno i singoli lavoratori.  Conseguentemente,= con il versamento di cui sopra si intende assolto l’obbligo di versamento della quota di adesione già stabilita dall’accordo interconfederale 11/2/1999 o da eventuali altri accordi istitutivi dei fond= i di previdenza regionale ex accordo interconfederale 17/3/2004

 

L’importo “una tantum” di cui= sopra verrà erogato in due rate pari a :

 

    255,00 corrisposti con= la retribuzione relativa al mese di ottobre 2004,

        5,00 da versare a sostegno della previdenza complementare di settore, secondo le modalità di raccolta che saranno definite entro tale data, come stabilito al comma precedente;

     90,00 corrispost= i con la retribuzione relativa al mese di  giugno 2005;

 

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscr= izione del presente accordo saranno erogati a titolo di una tantum Euro 259,00 lor= di suddivisibili in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, in due&n= bsp; rate pari a:

 

      188,00   corrisposti con la retribuzi= one relativa al mese di ottobre  2= 004,

        5,00 da versare a sostegno della previdenza complementare di settore, secondo le modalità di raccolta che saranno definite entro tale data, come sopra stabilito;

 

         66,00  corrisposti con = la retribuzione relativa al mese di  giugno  2005.

 

Gli importi saranno inoltre ridotti proporziona= lmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

 

L’importo dell’una tantum è = stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

 

L’Una tantum è esclusa dalla base = di calcolo del TFR.

 

Dagli importi di una tantum dovranno essere det= ratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale nel periodo 1 aprile 2002 – = 30 giugno 2004. A titolo convenzionale e definitivo gli importi di IVC erogata da detrarre vengono quantificati pari ad Euro 180,00&n= bsp; in misura uguale per tutti i livelli di classificazione. Per gli apprendisti l’importo di IVC erogata da detrarre viene quantificato in misura pari a Euro 133,00.   La detrazione dell’IVC, nelle misure sopra previste, verrà effett= uata in occasione della erogazione della prima tranche di una tantum.

        &= nbsp;  

 

Federazione Nazionale del Legno    =                 &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp; FENEAL – UIL

e dell’Arredo - CONFARTIGIANATO

 

        &= nbsp;           &nbs= p;  

FNALA CNA       &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =                      =    FILCA – CISL

 

&= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;         

CASARTIGIANI        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;                =    FILLEA – CGIL

 

 

CLAAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCNL IMPRESE ARTIGIANE LEGNO ARREDAME= NTO

 

 

 

Incrementi salariali

 

Livello=

Totale<= /span>

Tranche=

01 luglio 2004

Tranche

01 gennaio 2005

AS

90= ,12

58= ,57

31= ,55

A<= o:p>

85= ,08

55= ,30

29= ,78

B<= o:p>

78= ,27

50= ,88

27= ,39

C<= o:p>

72= ,84

47= ,35

25= ,49

D<= o:p>

69= ,00

45= ,00

24= ,00

E<= o:p>

65= ,57

42= ,62

22= ,95

 

 

 

Nuovi minimi in vigore dal 01 luglio 2004

 

Livello=

Minimi in vigore

Incremento

Nuovi minimi<= /o:p>

AS

79= 0,08

58= ,57

84= 8,65

A<= o:p>

71= 7,42

55= ,30

77= 2,72

B<= o:p>

62= 2,30

50= ,88

67= 3,18

C<= o:p>

54= 6,30

47= ,35

59= 3,65

D<= o:p>

49= 2,68

45= ,00

53= 7,68

E<= o:p>

44= 3,68

42= ,62

48= 6,30

 

 

 

Retribuzione in vigore dal 01 luglio 2004

 

Livello=

Minimi<= /span>

Ex contingenza

E.D.R.<= /span>

Retribuzione<= /o:p>

AS

84= 8,65

526,84

10,33

13= 85,82

A

77= 2,72

525,25

10,33

13= 08,30

B

67= 3,18

52= 0,16

10= ,33

12= 03,67

C<= o:p>

59= 3,65

51= 6,11

10= ,33

11= 20,09

D<= o:p>

53= 7,68

51= 3,33

10= ,33

10= 61,34

E<= o:p>

48= 6,30

51= 1,48

10= ,33

10= 08,11

 

 

 

 

 

CCNL IMPRESE ARTIGIANE LEGNO ARREDAME= NTO

 

 

 

Incrementi salariali

 

Livello=

Totale<= /span>

Tranche=

01 agosto 2004

Tranche

01 gennaio 2005

AS

90= ,12

58= ,57

31= ,55

A

85= ,08

55= ,30

29= ,78

B

78= ,27

50= ,88

27= ,39

C<= o:p>

72= ,84

47= ,35

25= ,49

D<= o:p>

69= ,00

45= ,00

24= ,00

E<= o:p>

65= ,57

42= ,62

22= ,95

 

 

 

Nuovi minimi in vigore dal 01 gennaio 2005

 

Livello=

Minimi in vigore

Incremento

Nuovi minimi<= /o:p>

AS

84= 8,65

31= ,55

880,20

A

77= 2,72

29= ,78

802,50

B

67= 3,18

27= ,39

70= 0,57

C<= o:p>

59= 3,65

25= ,49

61= 9,14

D<= o:p>

53= 7,68

24= ,00

56= 1,68

E<= o:p>

48= 6,30

22= ,95

50= 9,25

 

 

 

Retribuzione in vigore dal 01 gennaio  2005=

 

Livello=

Minimi<= /span>

Ex contingenza

E.D.R.<= /span>

Retribuzione<= /o:p>

AS

880,20

526,84

10= ,33

14= 17,37

A<= o:p>

802,50

525,25

10= ,33

13= 37,08

B<= o:p>

70= 0,57

52= 0,16

10= ,33

12= 31,06

C<= o:p>

61= 9,14

51= 6,11

10= ,33

11= 45,58

D<= o:p>

56= 1,68

51= 3,33

10= ,33

10= 85,34

E<= o:p>

50= 9,25

51= 1,48

10= ,33

10= 31,06

 

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