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Nuovo Accordo Inquadramento LEGNO Industria    Testo Accordo  

 

 

Informativa FeNEAL FILCA FILLEA su CCNL Settore LEGNO

 

Il nuovo CCNL Legno Industria ha innovato diversi istituti contrattuali che necessitano di una interpretazione corretta, al fine di evitare conflittualità.

La FEDERLEGNO sul proprio sito internet ha inteso fornire alle imprese associate interpretazioni che non collimano con l’intesa contrattuale!

A questo proposito, le Federazioni Nazionali ritengono di precisare e fornire una corretta lettura di alcuni punti cruciali dell’accordo contrattuale, anche in occasione della stesura definitiva del CCNL legno e industria, che si svolgerà nei prossimi giorni.

Tutte le strutture e le RSU sono invitate a seguire le indicazioni del presente documento ed eventualmente ad informare le strutture nazionali ove ci fossero interpretazioni difformi rispetto alle nostre.

Non deve sfuggire alle strutture ed alle RSU l’importanza di seguire un comportamento coerente di tutta la parte sindacale, in un passaggio contrattualmente delicato come quello della stesura definitiva del CCNL.

INQUADRAMENTO

Come noto, la riforma radicale dell’inquadramento avrà una sua applicazione nel gennaio 2007. Nella nota N° 6 del CCNL la dizione: “il riassorbimento dei superminimi (erogati a titolo di mancato passaggio di categoria) possono essere riassorbiti, se erogati a quel titolo dall’azienda”. Non possono essere considerati tutti gli altri superminimi, contrattati collettivamente o a livello individuale non specificati, né tantomeno i superminimi che contengono la dizione “non riassorbibili”.

BANCA ORE

Nel nuovo sistema di accantonamento delle ore è facoltà del lavoratore scegliere se accantonare le ore di straordinario, come riposo compensativo,  percependo la sola maggiorazione economica!

Le ore accantonate hanno scadenza nell’anno successivo a quello di maturazione, quindi se non godute potranno essere retribuite ( ad esempio il 31 dicembre 2005 per quelle maturate nel 2004).

 

LAVORO STRAORDINARIO

 

Se l’azienda vuole superare il tetto delle 250 ore annue, deve prima utilizzare le 80 ore di flessibilità, successivamente sulla base di specifiche e dettagliate motivazioni, previo confronto con le RSU,  può richiedere il superamento del tetto delle 250 ore.

 

LAVORO A TURNI

            

        Quando il turno supera le 6 ore, si ha diritto alla pausa retribuita di 10 minuti (sono fatte salve le condizioni di miglior favore).

 

LAVORO A TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE

Non sono state liberalizzate queste forme di contratto!

C’è un tetto del 15% per ciascuna tipologia di contratto calcolata su base semestrale riferita ai lavoratori a tempo indeterminato. E’ stata modificata invece la legge! Per cui la maternità, malattia ed altro sono possibili “sostituzioni” senza limitazioni!

 

MALATTIA OPERAI

Il nuovo regolamento sull’indennità economica di malattia è cambiato a partire dal 22 luglio 2004!

I lavoratori che dal 22 luglio 2004 al 31 dicembre 2004 incorreranno ad “eventi morbosi di malattia” avranno diritto alla copertura economica al 100% anche per i primi tre giorni, se dal 22 luglio 2003 (anno solare di riferimento) e fino al 21 luglio 2004 non erano incorsi a più di tre eventi morbosi.

Sarà applicata invece la precedente normativa a quei lavoratori che avevano superato nell’anno solare precedente i tre eventi morbosi.

Dal 1° gennaio 2005 il riferimento agli eventi morbosi sarà 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004.

A regime, l’anno precedente di riferimento sarà considerato dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Per i nuovi assunti questi avranno diritto alla nuova trattativa quindi al 100%  senza carenza e quindi il nuovo meccanismo, non avendo un riferimento ad un periodo precedente.

 

APPRENDISTATO

     In sede di stesura definitiva del CCNL sarà affrontato il tema dell’apprendistato.  

 


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