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I.V.C.: INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALECCNL LATERIZI Manufatti - ANDIL- ASSOBETON-Protocollo interconfederale 23/7/1993–Erogazione dal 1° gennaio 2004
Come è noto il 30 settembre 2003 è scaduto il CCNL 27.9.1999 settore laterizi e manufatti in cemento. Nelle more dell’accordo di rinnovo, secondo quanto previsto dal Protocollo Interconfederale 23 luglio 1993, dopo un periodo di vacanza contrattuale di 3 mesi è da riconoscersi l’indennità di vacanza contrattuale. L’importo di tale indennità, per i primi tre mesi di erogazione, è pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, compresa la ex indennità di contingenza. Pertanto, a partire dalla corresponsione della retribuzione del mese di gennaio 2004, le Aziende dovranno prevedere l’inserimento nella busta paga di ciascun lavoratore dell’apposita voce retributiva. Gli importi di tale indennità, indicati nella tabella allegata, sono stati calcolati applicando l’aliquota dello 0,51% (30% dell’1,7% - tasso di inflazione programmato per il 2004) al minimo contrattuale vigente, inclusa l’indennità di contingenza Gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale risultano pertanto i seguenti:
CATEGORIE IMPORTI
AS 8,18 A 7,28 B 6,40 CS 6,06 C 5,91 D 5,70 E 5,46 F 5,10
L’indennità di vacanza contrattuale è elemento, ancorché provvisorio, che si computa sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta ed è utile ai fini del calcolo del T.F.R.. Inoltre, essa deve essere riconosciuta anche nei mesi di febbraio e marzo 2004 e nel caso in cui si protragga oltre tale termine, saranno da noi comunicati gli importi decorrenti a partire da aprile 2004.
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©Grafica web michele Di lucchio | |