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I.V.C. – INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE

              CCNL LATERIZI e MANUFATTI  in cemento –ANIEM-Confapi

- gennaio 2004-

 

In applicazione a quanto disposto dal Protocollo 23 luglio 1993 “.....Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmata, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigente, inclusa l’ex indennità di contingenza.”, con la retribuzione del mese di Gennaio dovrà essere erogata la predetta indennità di vacanza contrattuale.

Gli importi devono essere calcolati applicando l’aliquota dello 0,42% (30% dell’1,4% tasso di inflazione programmato per il 2003) al minimo contrattuale, inclusa l’indennità di contingenza. 

Tale indennità di vacanza contrattuale cesserà di essere corrisposta alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo contrattuale.

Riportiamo di seguito i valori della suddetta indennità da erogare dal periodo di paga relativo al mese di Gennaio 2004.

 

CCNL MANUFATTI IN CEMENTO E LATERIZI

 

 

CATEGORIE

 

RETRIBUZIONI

EURO/MESE

A super

1.614,56

6,78

A

1.437.56

6.04

B

1.265,70

5,32

CS

1.198,78

5,03

C

1.169,47

4,91

D

1.128,20

4,74

E

1.080,44

4,54

F

1.014,15

4,26

 

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