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Commento dell’Ufficio giuridico e del Dipartimento Politiche Attive del Lavoro della Cgil nazionale sulla sentenza della Corte di Giustizia relativa al caso Rueffert
La sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, pronunciata il 3 aprile scorso, relativa al caso Rueffert, è grave e pericolosissima, peggiore delle già criticate sentenze sui casi Viking e Laval. In breve, si dichiara “ostacolo alla libera prestazione di servizi” e quindi contraria al Trattato dell’Unione, la legislazione tedesca sugli appalti pubblici, che prescrive l’obbligo per l’impresa aggiudicataria di applicare il CCNL del settore, e di impegnarsi a farlo applicare anche alle imprese eventualmente subappaltatrici. Nel caso in questione, si era scoperto che tra le imprese subappaltatrici un’impresa polacca pagava i propri dipendenti al di sotto del 50% della retribuzione prevista dal CCNL di settore, che, non essendo di validità erga omnes per la legislazione tedesca, non è stato ritenuto dai giudici altro che un ostacolo alla libera prestazione di servizi! La legislazione italiana sugli appalti pubblici e sul distacco di lavoratori presenta somiglianze e differenze che vanno attentamente studiate. In linea generale, va notato che il D.Lgs. 72/00, di recepimento della Direttiva 96/71 relativa al distacco, obbliga l’impresa distaccatario ad applicare al lavoratore distaccato le stesse condizioni vigenti per i lavoratori “nel luogo del distacco”. Inoltre, riguardo al comportamento da tenere da parte delle Amministrazioni pubbliche in caso di gare d’appalto, la legge 296/06 ai commi 909 e seguenti, dispone l’obbligo per le amministrazioni di non accettare offerte che fossero in contrasto con le tabelle relative al costo del lavoro elaborate dal Ministero del Lavoro, sulla base dei contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Ne consegue una strumentazione in grado, quanto meno,di rendere piuttosto impervia la strada a chi volesse, sulla base della sentenza Rueffert, applicarne le drammatiche conclusioni sic et simpliciter nel nostro Paese, ma è certamente vero che da parte della Corte si stia consolidando, a seguito delle sentenze sui casi Viking, Laval e Rueffert, un orientamento che fa della concorrenzialità tra sistemi nazionali sui diritti uno dei modi con cui si caratterizzerà il modello sociale europeo, nonostante l’esplicita esclusione del diritto del lavoro dall’ambito della Direttiva servizi e mercato interno (ex Bolkenstein). Di qui dovrebbe nascere, anche nel corso della discussione unitaria sulla riforma del modello negoziale, una maggiore attenzione alle problematiche della validità generale dei contratti stipulati da organizzazioni rappresentative, in quanto essi costituirebbero, per la stessa ammissione della Corte nelle sentenze citate, lo schermo contro cui la concorrenza si deve arrestare.
Roma, aprile 2008 |
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©Grafica web michele Di lucchio