Agenda /Contrattazione /News /Dipartimenti /Documenti /Uff.Stampa / Dove siamo /Chi siamo /Mappa sito

 

Stampa questo documento

 

Parlamento Europeo  
 

 

Direttiva sul distacco dei lavoratori

Approvata al Parlamento Europeo una risoluzione per assicurare e migliorare l’applicazione della direttiva

 

 

Il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione relativa alla direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori, per assicurare e migliorare l'applicazione della direttiva stessa.

 

 

Risoluzione Parlamento europeo 26/10/2006, n. 2006/2038(INI)

Distacco dei lavoratori

Garanzie e diritti: la risoluzione del Parlamento Europeo

Risoluzione del Parlamento europeo sull'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori (2006/2038(INI))

 

Il Parlamento europeo,

 

–    vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi[1] (direttiva sul distacco dei lavoratori),

–    vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione della direttiva 96/71/CE negli Stati membri (COM(2003)0458),

–    vista la comunicazione della Commissione "Orientamenti relativi al distacco di lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi" (COM(2006)0159) (Orientamenti),

–    vista la relazione dei servizi della Commissione sull'applicazione della direttiva 96/71/CE (SEC(2006)0439) (Relazione dei servizi),

–    vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2004 sull'applicazione della direttiva 96/71/CE negli Stati membri[2],

–    visti gli articoli 27 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–    vista la Convenzione C 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui lavoratori migranti (Disposizioni complementari),

–    vista la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie[3],

–    viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 9 agosto 1994 nella causa C-43/93, Vander Elst[4]; del 23 novembre 1999 nelle cause riunite C-369/96 e 376/96, Arblade[5]; del 25 ottobre 2001 nelle cause riunite C-49/98, C-50/98, C-52/98, C-54/98, C-68/98 e C-71/98, Finalarte[6]; del 7 febbraio 2002 nella causa C-279/00, Commissione contro Italia[7]; del 12 ottobre 2004 nella causa C-60/03, Wolff & Müller GmbH[8]; del 21 ottobre 2004 nella causa C-445/03, Commissione contro Lussemburgo[9] e del 19 gennaio 2006 nella causa C-244/04, Commissione contro Germania[10],

–    vista la direttiva 91/533/CE del Consiglio relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro[11],

–    visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–    visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A60308/2006),

 

A.  considerando che la direttiva relativa al distacco dei lavoratori persegue due importanti obiettivi, che consistono nel garantire la libera circolazione delle persone e la libera prestazione dei servizi assicurando nel contempo che ai lavoratori distaccati siano garantite le condizioni vigenti nello Stato membro ospitante in materia di tariffe salariali minime, di condizioni di lavoro e di salute e sicurezza, conformemente all'articolo 3 della direttiva sul distacco dei lavoratori; considerando che ciò costituisce uno strumento importante per garantire un trattamento equo,

B.   considerando che le condizioni di cui all'articolo 3 della direttiva sul distacco dei lavoratori dovrebbero essere considerate soltanto come norme di minima; considerando che l'articolo 3, paragrafo 7 della direttiva sul distacco dei lavoratori stabilisce che le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6 dell'articolo 3 non ostano all'applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione che siano più favorevoli ai lavoratori,

C.  considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva sul distacco dei lavoratori, spetta al paese ospitante definire quando un lavoratore è occupato in maniera dipendente; considerando altresì che la suddetta relazione dei servizi della Commissione conferma che al riguardo è determinante la concreta situazione lavorativa nel paese ospitante,

D.  ricordando che con la sua posizione del 16 febbraio 2006 il Parlamento ha soppresso gli articoli 24 e 25 della proposta di direttiva relativa ai servizi nel mercato interno[12],

E.   considerando che, nella causa Wolff & Müller, la Corte di giustizia ha ritenuto che le misure adottate dal paese ospitante per impedire la concorrenza sleale e garantire che i lavoratori distaccati beneficino delle norme minime fissate all'articolo 3 della direttiva sul distacco dei lavoratori siano giustificate e che siffatte misure mirate di protezione costituiscano una restrizione giustificata della libertà di prestazione di servizi,

F.   considerando che, nella causa Wolff & Müller, la Corte di giustizia ha statuito che non vi è necessariamente una contraddizione tra l'obiettivo di rispettare la libertà di prestazione dei servizi e preservare la concorrenza leale e quello di garantire la tutela dei lavoratori,

G.  considerando che il principio della parità di trattamento sancito nella direttiva sul distacco dei lavoratori ha un duplice effetto: da un lato, garantire la parità di trattamento delle imprese nel quadro della libertà di prestazione di servizi e, dall'altro, assicurare la parità di trattamento dei lavoratori distaccati, conformemente all'articolo 3, in base alle norme minime sulle condizioni di lavoro e di occupazione vigenti in loco,

H.  considerando che negli orientamenti della Commissione si sollecitano misure volte ad impedire che le norme minime di protezione e i diritti dei lavoratori siano elusi a discapito dei lavoratori distaccati,

I.    considerando che il numero assai ridotto di ricorsi ricevuti dalla Commissione in merito all'applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori ed il numero limitato di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione evidenziano il fatto che le persone non sono consapevoli dei propri diritti ai sensi della direttiva e che pertanto quest'ultima non sta realizzando i propri obiettivi,

J.    considerando che le parti sociali possono svolgere un ruolo essenziale ai fini della riuscita attuazione della direttiva sul distacco dei lavoratori e che pertanto un rafforzamento globale delle parti sociali ed una maggiore cooperazione transfrontaliera contribuirebbero in maniera decisiva a realizzare l'auspicato principio della parità; riconoscendo tuttavia che in molti paesi la maggioranza dei lavoratori non è affiliata ai sindacati e che spesso sono proprio questi lavoratori a ricevere meno informazioni in merito ai loro diritti e obblighi,

K.  considerando opportuno che, negli Stati membri in cui la direttiva viene attuata mediante contratti collettivi, le parti sociali abbiano accesso diretto alle informazioni sulle imprese che distaccano lavoratori, in modo da poter esercitare quel controllo che, in altri Stati membri, spetta alle autorità che dispongono di tale accesso alle informazioni relative alle imprese,

L.   considerando che, laddove accordi bilaterali e trilaterali fra Stati membri o fra parti sociali riconoscono reciprocamente le rispettive norme e condizioni nazionali in materia di protezione del lavoro, è possibile evitare l'elusione delle norme nazionali, il che consente di migliorare anche la cooperazione tra gli uffici di collegamento e lo scambio di informazioni tra i sindacati,

M.  considerando che la direttiva sul distacco dei lavoratori resta necessaria per garantire certezza giuridica ai lavoratori distaccati e alle imprese interessate e che la Commissione dovrebbe intervenire attivamente per rendere più efficace ed efficiente la cooperazione tra gli Stati membri, i loro uffici di collegamento e gli ispettorati del lavoro, segnatamente al fine di combattere la concorrenza sleale e il dumping sociale,

N.  considerando che gli Stati membri dell'UE-15 si sono impegnati, con una clausola preferenziale del trattato di adesione, a non accordare ai cittadini dei 10 nuovi Stati membri un trattamento meno favorevole, per quanto riguarda la libera circolazione, di quello riservato ai cittadini di paesi terzi; considerando che ciò è possibile solo se il soggiorno dei cittadini di paesi terzi è noto alle autorità competenti; considerando che gli Stati membri ospitanti possono evitare di imporre condizioni supplementari ai lavoratori distaccati di paesi terzi qualora questi ultimi siano stati legalmente impiegati da un fornitore di servizi stabilito in uno Stato membro,

 

1.   constata che nei suoi orientamenti la Commissione riconosce sia la finalità sociale della direttiva sul distacco dei lavoratori, sia la piena responsabilità del paese ospitante per quanto attiene al conseguimento di tale finalità, garantendo la protezione e i diritti di tutti i lavoratori temporaneamente distaccati all'estero; constata che la Commissione chiede agli Stati membri di assumersi tale responsabilità garantendo nel contempo il diritto delle imprese, ai sensi dell'articolo 49 del trattato CE, di fornire servizi transfrontalieri;

2.   rileva che le difficoltà sollevate dall'applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori sono in parte collegate alla sua mancata trasposizione da parte di tutti gli Stati membri ed invita la Commissione a tenere informato il Parlamento sul seguito dato alle procedure d'infrazione avviate nei confronti degli Stati membri inadempienti; richiama altresì l'attenzione sulle difficoltà di attuazione della direttiva sul distacco dei lavoratori causate da differenze d'interpretazione di alcuni concetti chiave, come lavoratore, salario minimo e subappalto, sulla difficoltà per i lavoratori e le piccole imprese di accedere alle informazioni e sulla difficoltà di controllare l'osservanza della direttiva;

3.   constata che gli orientamenti della Commissione mirano ad una migliore applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori, con l'obiettivo di ridurre le barriere esistenti negli Stati membri che ostacolano gravemente l'effettivo distacco dei lavoratori; rileva, tuttavia, che nella sua interpretazione giuridica la Commissione va in alcuni casi al di là di quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia; fa presente che, nelle conclusioni dei suoi orientamenti, la Commissione riconosce l'esigenza di definire più chiaramente le misure d'ispezione e di migliorare l'accesso all'informazione; si attende, tuttavia, che vengano adottati i correttivi necessari di tipo obbligatorio ai fini dell'applicazione della direttiva;

4.   invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva relativa alle condizioni richieste per gli equipaggi dei traghetti che forniscono servizi regolari per passeggeri e merci tra gli Stati membri;

5.   osserva che una delle difficoltà pratiche fondamentali per il successo dell'applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori è la questione del doppio distacco, e che per porvi rimedio è necessario migliorare il coordinamento tra gli Stati membri nonché rafforzare le procedure di notifica;

6.   prende atto delle osservazioni contenute negli orientamenti della Commissione secondo cui la direttiva sul distacco dei lavoratori non viene attuata in alcuni Stati membri e chiede alla Commissione di adottare misure appropriate al riguardo;

 

Rapporti di lavoro e definizione di "lavoratore dipendente"

 

7.   condivide l'analisi effettuata negli orientamenti della Commissione secondo cui la direttiva sul distacco dei lavoratori non è il contesto appropriato in cui affrontare le problematiche legate alla situazione giuridica dei lavoratori autonomi; conclude, alla luce delle relazioni d'esecuzione, che l'apparente autonomia rappresenta la strategia maggiormente utilizzata per eludere le norme minime di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva sul distacco dei lavoratori;

8.   chiede agli Stati membri, alla luce dei risultati dello studio del Prof. Perulli su "Lavoro economicamente dipendente/quasi-dipendente (lavoro parasubordinato: aspetti giuridici, sociali ed economici)", di adeguare le loro definizioni di "lavoratori dipendenti" in modo da poter distinguere chiaramente tra lo status di "imprenditori", che svolgono attività economicamente indipendenti lavorando per diverse imprese reciprocamente indipendenti, e quello di "lavoratori dipendenti", che lavorano in maniera dipendente sotto il profilo organizzativo ed economico, sotto controllo e dietro remunerazione;

9.   rileva che la Corte di giustizia ha formulato, a più riprese, criteri precisi che permettono di distinguere tra "lavoratori dipendenti" e "lavoratori autonomi"; tenendo conto della competenza degli Stati membri per determinare tale status in relazione al diritto del lavoro, la Commissione dovrebbe assicurare che la distinzione sia effettuata nel rispetto delle linee direttrici fissate dalla Corte di giustizia; chiede alla Commissione di avviare urgentemente negoziati con gli Stati membri, al fine di stabilire criteri trasparenti e coerenti per la determinazione dello status di "lavoratore dipendente" e "lavoratore autonomo" in relazione al diritto del lavoro;

10. sottolinea che attualmente la procedura volta ad appurare se un finto lavoratore autonomo sia in realtà un lavoratore dipendente è difficile e farraginosa e che, nel momento in cui la prova necessaria risulta infine disponibile, il lavoratore può aver già ultimato il lavoro ed essere rientrato nel suo paese;

11. chiede che siano favoriti gli scambi tra i servizi dell'ispezione del lavoro degli Stati membri per poter attuare un'azione congiunta di contrasto al finto lavoro autonomo, in particolare attraverso lo scambio di informazioni;

12. constata che l'attuale giurisprudenza riconosce il diritto dello Stato membro ospitante di esigere i documenti necessari per poter verificare il rispetto delle condizioni di occupazione fissate dalla direttiva sul distacco dei lavoratori; ritiene che tali documenti non dovrebbero essere limitati esclusivamente ai fogli di presenza o ai documenti relativi alle condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, purché le richieste siano proporzionate; osserva che lo Stato membro in cui l'impresa opera normalmente (Stato d'origine) è tenuto a fornire allo Stato ospitante il modulo E101, che testimonia l'affiliazione del lavoratore distaccato al regime di previdenza sociale dello Stato d'origine;

13. osserva che discrepanze nelle condizioni di occupazione possono sorgere negli Stati membri che non hanno introdotto disposizioni, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9 della direttiva, per garantire che i lavoratori temporanei distaccati godano delle condizioni applicabili ai lavoratori temporanei nello Stato membro in cui è svolta la prestazione lavorativa; invita gli Stati membri interessati ad adottare misure volte a porre fine a tale discriminazione;

 

Sicurezza delle condizioni di lavoro e di occupazione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva sul distacco dei lavoratori

 

14. ribadisce che la direttiva sul distacco dei lavoratori prevede le disposizioni obbligatorie di minima per quanto riguarda la protezione dei lavoratori e l'occupazione applicabili ai lavoratori distaccati sul loro territorio e che essa non osta all'imposizione, da parte degli Stati membri, di altre condizioni di lavoro e di occupazione definite in contratti collettivi d'applicazione generale, né all'imposizione di altre condizioni di lavoro e di occupazione ove si tratti di disposizioni di ordine pubblico; si dichiara contrario ad un'interpretazione restrittiva del concetto di "disposizioni di ordine pubblico" da parte della Commissione, segnatamente attuando sotto forma di regolamento le disposizioni della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980 (COM(2005)0650);

15. constata che in molti Stati membri le organizzazioni sindacali svolgono un ruolo come parti nella contrattazione collettiva e che, nel corso di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia[13], la Commissione ha dichiarato che la particolare forma di alcuni contratti collettivi svedesi è compatibile con il trattato CE e la direttiva sul distacco dei lavoratori;

16. ritiene che, per assicurare la corretta applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori, sia necessario disporre di una persona che possa fungere da rappresentante dell'impresa che ha distaccato i lavoratori, al fine di poter applicare le disposizioni e i requisiti previsti nella direttiva sul distacco di lavoratori;

17. rileva che, in assenza di speciali contratti collettivi, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 8 della direttiva sul distacco dei lavoratori, si applica la legislazione nazionale concernente le condizioni di lavoro e di occupazione, incluse le disposizioni in materia di salario minimo legale;

18. constata che tutte le misure volte ad informare i lavoratori sui propri diritti, comprese le remunerazioni loro spettanti, contribuiscono alla riuscita attuazione della direttiva sul distacco dei lavoratori; ritiene che le informazioni e la consapevolezza in materia di diritti e aspettative che la direttiva conferisce devono essere migliorate con urgenza per tutte le parti interessate; invita la Commissione a sostenere attivamente tali misure; accoglie pertanto con favore l'iniziativa della Commissione di creare un sito web dedicato al distacco dei lavoratori, contenente link diretti alla pertinente legislazione nazionale; fa presente che l'informazione dovrebbe essere fornita nelle lingue appropriate;

19. ritiene che una pesante burocrazia non possa garantire un'efficace attuazione della direttiva sul distacco dei lavoratori ma che, al contrario, siano necessarie maggiori informazioni e procedure semplici, attraverso le quali le persone possano venire a conoscenza dei propri diritti; chiede pertanto alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (EUROFOUND) di Dublino di sviluppare orientamenti sulla migliore prassi nell'elaborazione di informazioni per dipendenti e datori di lavoro;

20. sottolinea l’importanza di mantenere il diritto degli Stati membri ospitanti di determinare il salario minimo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 della direttiva sul distacco dei lavoratori, ma invita gli Stati membri che fissano i livelli salariali minimi mediante contratti collettivi ad agevolare l’accesso alle informazioni sui livelli salariali minimi da parte delle imprese che intendono stabilirsi in un altro Stato membro;

21. deplora la mancanza di collaborazione tra le varie autorità, a livello sia europeo che nazionale, con le parti sociali settoriali che svolgono un ruolo estremamente importante e si attende che la Commissione favorisca la cooperazione tra gli uffici di collegamento nazionali e le parti sociali settoriali in questione; ritiene che, su scala europea, sia indispensabile una collaborazione sul piano dei contenuti tra i servizi della Commissione,  compreso il gruppo di esperti e le parti sociali settoriali;

22. chiede misure efficaci per proteggere i lavoratori che segnalano violazioni dei diritti nel loro luogo di lavoro;

23. constata che in alcuni Stati membri la contribuzione al regime delle casse di ferie retribuite, in virtù di contratti collettivi d'applicazione generale, rappresenta una protezione supplementare dei lavoratori distaccati e che, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Finalarte, il pagamento diretto ai lavoratori è proporzionato: in altre parole, le imprese che distaccano un lavoratore possono essere obbligate a versare contributi alle casse ferie, che devono essere aperte anche ai lavoratori distaccati i quali devono poter beneficiare del relativo regime; ritiene necessario che i lavoratori distaccati siano informati pienamente sulle regolamentazioni attinenti a dette casse ferie;

24. prende atto dello sviluppo degli strumenti di informazione con spiegazioni delle parti sociali in merito alle condizioni applicate ai lavoratori distaccati in taluni settori; invita gli Stati membri a promuovere la raccolta di tali informazioni in altri comparti dell'attività economica nel tentativo di facilitare l'accesso dei lavoratori a queste informazioni di vitale importanza e di migliorare l'osservanza della direttiva sul distacco dei lavoratori;

25. rileva il fatto che gli esperti stanno attualmente elaborando le schede informative per paese, destinate ad arricchire il contenuto degli orientamenti della Commissione; raccomanda che in tali orientamenti si tenga pienamente conto di questi contributi in modo da colmare la lacuna in materia di informazione;

26. ritiene che i poteri pubblici abbiano una chiara responsabilità e debbano apportare un contributo essenziale alla lotta contro la concorrenza sleale assegnando i contratti soltanto a quelle imprese che rispettano tutte le disposizioni applicabili nel paese ospitante in relazione all'articolo 3 della direttiva sul distacco dei lavoratori; ricorda al riguardo l'articolo 55 della direttiva sugli appalti pubblici[14], secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere informazioni sulla protezione del lavoro e le condizioni di occupazione quando le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alle prestazioni da fornire (beni, lavori o servizi);

27. ritiene che le imprese che distaccano lavoratori e i clienti di tali imprese nonché gli appaltatori generali che assegnano appalti ai subappaltatori, dovrebbero essere considerati congiuntamente responsabili delle condizioni di vita dei lavoratori distaccati nel paese ospitante, onde assicurare che tali condizioni siano dignitose;

28. ricorda la causa Wolff & Müller, in cui la Corte di giustizia ha stabilito che il sistema legale di responsabilità generale delle imprese contribuisce alla protezione del lavoratore e costituisce pertanto una ragione imperativa di interesse generale; invita gli Stati membri che non dispongono ancora di una siffatta legislazione nazionale a colmare rapidamente tale lacuna; invita la Commissione a regolamentare la responsabilità congiunta e solidale per le imprese generali o principali, in modo da combattere gli abusi in materia di subappalto e cessione temporanea di lavoratori transfrontalieri e da creare un mercato interno trasparente e competitivo per tutte le imprese;

 

Garantire un controllo efficace

 

29. constata che, alla luce dell'attuale giurisprudenza, le autorità nazionali possono adottare misure adeguate per garantire il controllo del rispetto delle condizioni minime di cui all'articolo 3 della direttiva sul distacco dei lavoratori; condivide la conclusione della Commissione secondo cui lo Stato membro ospitante deve poter richiedere al prestatore di servizi una dichiarazione preventiva che gli consenta di verificare il rispetto delle condizioni di occupazione;

30. ritiene che un'azione congiunta per il controllo dell'osservanza delle disposizioni comporti notevoli vantaggi amministrativi rispetto ai contatti bilaterali tra Stati membri; invita pertanto la Commissione a coordinare l'azione degli Stati membri in relazione al controllo del rispetto della direttiva da parte delle imprese del paese ospitante;

31. ritiene che le misure previste all'articolo 5 della direttiva sul distacco dei lavoratori saranno efficaci solamente se le sanzioni sono effettive; sottolinea che ciò presuppone che le decisioni inerenti a sanzioni pecuniarie possano essere notificate ad un rappresentante dell'impresa dal diritto nazionale, dal momento che, nel quadro del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, queste possono avere seguito soltanto se il procedimento penale è stato regolarmente avviato nel paese ospitante;

 

32. prende atto dell'osservazione della Commissione sull'inefficienza degli uffici di collegamento nazionali; rileva altresì che l'obiettivo di rendere operativi tali uffici costituisce una delle priorità fondamentali della Commissione e degli Stati membri e che il funzionamento degli uffici di collegamento nazionali è una responsabilità condivisa tra la Commissione e gli Stati membri;

33. sostiene fermamente l'invito rivolto dalla Commissione agli Stati membri di dotare i loro uffici di collegamento e le autorità di controllo delle attrezzature e delle risorse necessarie per poter rispondere in modo efficace alle richieste di informazione e di cooperazione; chiede agli Stati membri di instaurare un'adeguata cooperazione transfrontaliera fra le autorità d'ispezione; chiede alla Commissione di sostenere attivamente una stretta cooperazione fra gli Stati membri attraverso il miglioramento dell'informazione disponibile sul suo sito web e un contatto obbligatorio per i lavoratori distaccati con le parti sociali del paese ospitante, e creando successivamente una struttura europea permanente di coordinamento transfrontaliero;

34. fa presente che, entro 12 mesi dall'approvazione dei suoi orientamenti, la Commissione presenterà una relazione che descriverà la situazione in tutti gli Stati membri per quanto concerne tutti gli aspetti menzionati negli orientamenti, in modo da valutare i progressi realizzati in questi ambiti; ribadisce che questa relazione dovrebbe esaminare anche gli sforzi compiuti per risolvere le questioni giuridiche menzionate nella relazione dei servizi della Commissione; chiede che il Parlamento sia adeguatamente consultato su tale relazione al fine di decidere se sia necessaria una revisione della direttiva;

35. invita la Commissione a fornire al Parlamento e al Consiglio, ogni due anni, dati concreti sulla trasposizione nazionale della direttiva sul distacco dei lavoratori, con particolare riguardo ai casi di violazione della direttiva stessa;

 

o

o    o

 

36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi degli Stati membri e al Comitato economico e sociale europeo.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

[1] GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

[2] GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 404.

[3] GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16.

[4] [1994] Racc. CGE I-3803.

[5] [1999] Racc. CGE I-8453.

[6] [2001] Racc. CGE I-7831.

[7] [2002] Racc. CGE I-1425.

[8].[2004] Racc. CGE I-9553.

[9] [2004] Racc. CGE I-10191.

[10] [2006] Racc. CGE I-885.

[11] GU L 288 del 18.10.1991, pag. 32.

[12] Testi approvati, P6_TA(2006)0061.

[13] Causa C-341/05, Laval, procedimento in corso.

[14] Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

 

 

 

 

 

Roma 10 novembre 2006

 
 

Via G.B. Morgagni 27 - 00161 ROMA - Tel: ++39 06 44.11.41  fax: ++39 06 44.23.58.49

©Grafica web michele Di lucchio