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Internazionale - FETBB |
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Direttiva sul Distacco dei Lavoratori Votata in Commissione al Parlamento europeo una posizione critica nei confronti della Direttiva sul Distacco.
La Commissione per l’occupazione e gli Affari Sociali del Parlamento europeo ha votato la scorsa settimana una relazione che rileva alcuni aspetti critici nella Direttiva sul Distacco dei Lavoratori stranieri e dà indicazioni sostanzialmente opposte alla posizione recentemente assunta dalla Commissione Europea, con la quale qualunque misura di controlloo e verifica viene considerata ostacolo al libero mercato. Ora si tratta di attivarsi nei confronti dei Parlamentari europei perchè sostengano questa posizione nel voto della Sessione plenaria del Parlamento.
P.la Fillea Cgil Nazionale Mara Nardini
Roma 27 settembre 2006
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Circolare della FETBB ai membri del Comitato Permanente EdiliziaFEDERATION EUROPEENNE DES TRAVAILLEURS DU BATIMENT ET DU BOIS EUROPEAN FEDERATION OF BUILDING AND WOODWORKERSEUROPÄISCHE FÖDERATION DER BAU- UND HOLZARBEITER
Circolare 2006/42 (B-16) Bruxelles, 18 Settembre 2006
WB/FL
Ai membri del Comitato Permanente Edilizia In copia ai membri del Comitato esecutivo -----------------------------------------------------------------
Cari colleghi,
Richiesta a tutti i membri affiliati della FETBB affinché contattino i Membri del PPE del Parlamento europeo
Mercoledì scorso la relazione della Sig.ra E. Schroedter (GUE) in relazione alla Direttiva 96/71CE sul Distacco dei Lavoratori è stata approvata con grande favore nell’ambito della Commissione per l’Occupazione e gli Affari Sociali del Parlamento europeo. Proprio come tutti voi, la FETBB è stata molto attiva durante la fase preparatoria del voto ed ha incontrato la maggior parte dei membri più autorevoli del Parlamento europeo. Pressoché tutti gli emendamenti della FETBB (la FETBB ne ha introdotti ben 43) sono stati adottati.
Tutti i compromessi (vedere più avanti) sono stati adottati. Tutti i gruppi parlamentari ALDE, PSE, GUE hanno sostenuto la suddetta relazione e le relative soluzioni di compromesso. Come atteso il PPE si è espresso contrario solamente riguardo a due compromessi insistendo pertanto a votare contro la relazione. Tuttavia il portavoce tedesco del PPE (Mann Weisgerber) non ha seguito la linea del gruppo, votando a favore della relazione.
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Valutazione politica:
La versione ufficiale della relazione adottata dalla Direzione generale per l’Occupazione e gli Affari Sociali (EMPL) sarà disponibile la prossima settimana.
Cordiali saluti,
Werner Buelen Ufficio di segreteria
Compromessi adottati
Compromesso A
Paragrafo 1
1. Rileva che la Commissione, nel suo sopracitato documento di orientamento, riconosce sia l’obiettivo sociale della Direttiva sul Distacco dei Lavoratori sia la piena responsabilità del paese ospite nel mettere in pratica tale obiettivo garantendo la protezione e i diritti di tutti i lavoratori temporaneamente all’estero; rileva che la Commissione Europea sollecita gli Stati Membri ad assumersi tale responsabilità garantendo al contempo i diritti stabiliti dall’articolo 49 del Trattato circa la fornitura di servizi transnazionali;
Compromesso B
Paragrafo 2
2. Rileva
che l’orientamento della Commissione si pone come obiettivo
prioritario il miglioramento dell’applicazione della Direttiva sul
Distacco dei Lavoratori al fine di ridurre le barriere presenti
negli Stati Membri che ostacolano gravemente l’effettivo distacco
dei
lavoratori;
rileva tuttavia che, nella sua interpretazione legale, la
Commissione va in alcuni casi oltre quanto stabilito dalla Corte
Europea di Giustizia in tale giurisprudenza;
Compromesso C
Paragrafo -3 (nuovo)
-3. Rileva l’osservazione della Commissione circa il fatto che la Direttiva sul Distacco dei Lavoratori non è applicata nella pratica in alcuni Stati Membri, e sollecita la Commissione affinché prenda adeguate misure in merito;
Paragrafo 3
3. Sostiene l’analisi della Commissione circa il fatto che la Direttiva sul Distacco dei Lavoratori non sia il contesto adeguato all’interno del quale trattare questioni sulla situazione legale dei lavoratori autonomi; conclude, basandosi sulle relazioni che si basano sulla pratica reale che il "lavoro autonomo fittizio" è una strategia comunemente utilizzata per aggirare gli standard minimi dell’Articolo 3 (1) della Direttiva sul Distacco dei Lavoratori;
Paragrafo 3 a (nuovo)
3a Sollecita gli Stati Membri, con riferimento allo studio di Perulli, affinché adeguino la loro definizione di "lavoratore" in modo tale che venga chiaramente distinto lo status di "imprenditori" quali figure economicamente indipendenti e che lavorano per diverse imprese indipendenti l’una dall’altra da quello di lavoratore dipendente, che invece lavora come dipendente sia dal punto di vista economico sia organizzativo, sotto il controllo di un supervisore e per ottenere una retribuzione;
Compromesso D
Paragrafo 4
4. Rileva che la presente giurisprudenza riconosce il diritto dello Stato Membro ospite di richiedere i documenti necessari per verificare l’osservanza delle condizioni di lavoro determinate dalla direttiva; rileva che tali richieste di documenti non dovrebbero riguardare solamente i 'fogli di presenza' o quei documenti che riguardano la salute e le condizioni di sicurezza sul posto di lavoro, ammesso che tali richieste siano proporzionate; sottolinea che allo Stato Membro in cui la società opera normalmente (lo stato accreditante) si richiede di fornire allo stato ospite il modulo E101, che comprova che il lavoratore distaccato è iscritto al sistema sanitario dello stato accreditante;
Compromesso E
Paragrafo 5
5. Rileva che le differenze a riguardo delle condizioni di lavoro possono verificarsi in Stati Membri che non hanno introdotto le disposizioni previste dall’Articolo 3 (9) della Direttiva che garantisce che i lavoratori di agenzia temporaneamente distaccati beneficino delle stesse condizioni che vengono garantite ai lavoratori temporanei nello stato Membro in cui il lavoro viene svolto; sollecita gli Stati Membri interessati affinché prendano misure per eliminare tale discriminazione;
Compromesso F
Paragrafo 6
6. Rileva che molti Stati Membri detengono il proprio ruolo di partner nelle negoziazioni collettive, e che la Commissione ha precisato nelle procedure di fronte alla Corte Europea di Giustizia[1][1] che la forma specifica di alcune negoziazioni collettive Nordic è in accordo con il Trattato della CE e con la Direttiva sul Distacco dei Lavoratori;
6a. Considera che negli Stati Membri in cui i Parti sociali sono (cor)responsabili nel garantire l’adeguata applicazione della Direttiva sul Distacco dei Lavoratori, sia necessaria la disponibilità di una persona che possa agire da rappresentante della società di distacco;
Compromesso G
Paragrafo 7
7. Rileva che tutte le misure che informano i lavoratori sui loro diritti, ivi compresa l’entità della retribuzione cui hanno diritto, contribuiscono alla riuscita dell’attuazione della Direttiva; considera inoltre che le informazioni e la consapevolezza circa le norme e i diritti che tale Direttiva conferisce dev’essere migliorata urgentemente per tutte le parti interessate; invita la Commissione a sostenere attivamente tali misure; supporta, quindi, l’iniziativa della Commissione di creare un sito web dedicato al Distacco dei Lavoratori, che includa collegamenti diretti alla legislazione nazionale di riferimento; sottolinea che le informazioni debbano essere fornite nelle lingue comuni;
(Compromesso H ritirato)
Compromesso I
Paragrafo 10
10. Si riferisce alla predetta sentenza del caso Wolff & Müller, nel quale la Corte Europea di Giustizia sostenne che un sistema legale di responsabilità civile imprenditoriale contribuisce ad assicurare la protezione dei lavoratori ed è quindi una questione di primaria importanza nell’interesse generale; sollecita quegli Stati Membri che non possiedono ancora alcuna legislazione nazionale di questo tipo di colmare questa lacuna senza alcun indugio; sollecita la Commissione affinché regoli la responsabilità congiunta e individuale per le imprese generali o principali, in modo tale da affrontare gli abusi nei subappalti e l’esternalizzazione dei lavoratori transfrontalieri e avviare un mercato interno trasparente e competitivo per tutte le società;
Compromesso J
11. Rileva che in base alla giurisprudenza esistente le autorità nazionali possono intraprendere misure adeguate per garantire che l’ottemperanza con i requisiti minimi dell’Articolo 3 della Direttiva sia monitorato; sostiene la conclusione della Commissione secondo la quale lo Stato Membro ospite dovrebbe essere in grado di richiedere prima una dichiarazione dal fornitore del servizio per permettergli di verificare l’osservanza delle condizioni di lavoro;
Compromesso K
Paragrafo 12 12. Rileva che le misure previste dall’Articolo 5 della Direttiva sul Distacco dei Lavoratori sono efficaci se le sanzioni possono essere applicate; rileva che, perché ciò avvenga, dev’essere possibile che le ammende debbano essere amministrate da un rappresentante autorizzato dell’impresa e riconosciuto come tale dalla legge della nazione, poiché, secondo quanto stabilito dal principio del riconoscimento delle ammende, le procedure per l’elevazione delle sanzioni può essere perseguito solo se un procedimento è stato debitamente iniziato nel paese ospite;
Compromesso L
Paragrafo 12 b (nuovo)
12b. Sostiene fortemente la sollecitazione della Commissione nei confronti degli Stati Membri affinché forniscano agli uffici di collegamento e alle autorità ispettive gli strumenti e le risorse necessarie perché siano in grado di rispondere con efficacia alle richieste di informazioni e di collaborazione; sollecita gli Stati Membri ad avviare un’adeguata cooperazione transnazionale fra le autorità d’ispezione; richiede alla Commissione di sostenere attivamente una stretta collaborazione fra gli Stati Membri migliorando le informazioni disponibili sul suo sito web e creando sia un punto di incontro obbligatorio per lavoratori distaccati con i parti sociali del paese ospite, sia, successivamente, una struttura Europea per la cooperazione transnazionale;
Compromesso M Esposto A A. Premesso che la Direttiva sul Distacco dei Lavoratori ha due obiettivi importanti, quali quello di garantire la libera circolazione delle persone e dei servizi garantendo che ai lavoratori distaccati siano assicurate condizioni e norme relative alle minime tariffe di salario, e che lo Stato Membro ospite applichi condizioni di lavoro, di salute e sicurezza, conformi all’Articolo 3 della Direttiva sul Distacco dei Lavoratori; premesso che questo è uno strumento importante per garantire un equo trattamento; premesso che le norme e le condizioni stabilite dall’Articolo 3 dovrebbero essere considerate solo come condizioni minime; premesso che l’Articolo 3(7) della Direttiva 96/71/EC dichiara che le condizioni stabilite nei Paragrafi da 1 a 6 dell’Articolo 3 non precludono l’applicazione dei termini e delle condizioni di occupazione che sono più favorevoli per i lavoratori,
Compromesso N
Esposto F F. premesso che le parti che sostengono i contratti salariali collettivi possono avere maggiori risultati per quanto riguarda un ottimo conseguimento della Direttiva sul Distacco dei Lavoratori, e premesso che incrementando il ruolo dei parti sociali così come una maggior collaborazione transnazionale rappresenterebbe un decisivo passo avanti verso la realizzazione dell’auspicata uguaglianza; premesso che, tuttavia, in molti paesi la maggioranza dei lavoratori non sono iscritti a un sindacato ed è spesso tale gruppo di lavoratori non iscritti a ricevere meno informazioni sui loro diritti e obbligazioni,
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