PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI INTERREGIONALI

 

 

1- Premessa

 

La definizione delle procedure di attuazione, sulla base delle decisioni assunte a livello politico e tecnico dai Coordinamenti interregionali e all’interno del Gruppo di Gestione FSE, parte da tre assunti fondamentali:

  1. garantire ampia flessibilità dei contenuti nella definizione e programmazione degli interventi
  2. rispettare la programmazione dal basso, valorizzando al contempo l’esperienza di Parco Progetti
  3. rispettare a pieno quanto definito a livello congiunto tra Regioni, Ministeri e Commissione europea in occasione del negoziato relativamente alle procedure di accesso.

A monte delle proposte è implicita la definizione di progetto interregionale di cui al QCS: “ Si intendono per progetti interregionali quei progetti collocati in reti regionali o subregionali a valenza settoriale e/o territoriale che perseguono obiettivi formativi, occupazionali, di sviluppo economico e sociale”.

Gli elementi costitutivi fondamentali sono rintracciabili nelle seguanti modalità attuative:

·        progetti esecutivi realizzati in diverse Regioni relativi ad accordi tra diverse amministrazioni (anche tra Province facenti parte di diverse Regioni)

·        progetti quadro che implicano il coordinamento o la cooperazione tra più Regioni/Province su linee di intervento e obiettivi specifici

I progetti interregionali, previsti nella programmazione FSE, possono accedere a programmi operativi diversi (anche a carattere nazionale), a iniziative comunitarie, a fondi nazionali o altri fondi comunitari (FESR e FEOGA). 

Oltre alla dimensione territoriale vi è un altro elemento qualificante ed è relativo alle azioni di sistema congiunte tra le diverse Regioni implicate nella realizzazione di tali progetti che, occorre chiarire, non si sovrappongono alle azioni di sistema previste nel PON Ministero del Lavoro. A titolo esemplificativo ne citiamo solo alcune:

-            informazione

-            sostegno alla creazione di reti

-            monitoraggio valutazione e tutoraggio

-            coordinamento/gestione

 

Si sottolinea che un progetto si caratterizza come interregionale se agisce su territori regionali diversi attraverso interventi in grado di produrre un effettivo valore aggiunto in presenza di una o più caratteristiche tra le quali si richiamano:

 

Inoltre, per valorizzare lo scambio di esperienze, vengono apprezzati accordi che, ove ne sussistano le condizioni, coinvolgono le Regioni dell’obiettivo 1.

 

 

2. Illustrazione procedure dei progetti interregionali

 

Le procedure di seguito illustrate rappresentano un’elaborazione del documento condiviso a livello politico e tecnico dal Coordinamento delle Regioni e presentato nel corso del Gruppo tecnico gestione dello scorso 9 marzo.

Si ricorda che le ipotesi condivise seguono due approcci diversi. Quello dall’alto (top-down) in cui le autorità di gestione definiscono di comune accordo i percorsi da seguire, in maniera più o meno pregnante e quello dal basso (bottom-up) in cui il territorio elabora le proposte nell’ambito di un quadro più o meno definito dall’autorità di gestione.

La destinazione finanziaria del 3% riservata ai progetti interregionali, intesa come opportunità per costruire proficue relazioni tra le autorità di gestione e quindi come strumento attraverso cui rafforzare il sistema, richiederà in ogni caso l’implementazione di forme di collaborazione articolate. Si intendono pertanto valorizzare prioritariamente le modalità procedurali riconducibili all’approccio top-down, senza tuttavia escludere dalla definizione di interregionalità anche i progetti basati sull’approccio bottom-up, la cui natura interregionale risulterà a posteriori.

 

 

 

2.1. Procedura 1 – Approccio dall’alto (Top-down)

 

Relativamente all’approccio dall’alto si prevede a monte un accordo tra due o più Regioni; tale accordo in base alle caratteristiche che presenta può essere generale oppure specifico.

 

Gli accordi generali possono riguardare l’individuazione di settori di interesse comune o semplicemente esprimere la volontà delle Regioni di cooperare. Gli accordi generali in sostanza mettono in opera un approccio misto, infatti a fronte dell’individuazione di settori di intervento o della volontà di cooperare viene poi lasciata agli enti presenti sui territori l’elaborazione di proposte progettuali. Si potrebbe parlare pertanto di procedure “guidate” di bottom-up e rinviare all’approccio dal basso.

 

Gli accordi specifici  tra Regioni definiscono un progetto (quadro o puntuale, in base al grado di specificità dello stesso) in cui si individuano settori di intervento e si delineano le procedure per realizzare il progetto stesso.

 

Rispetto a quest'ultime si individuano i seguenti momenti complementari e integrati nonché contestuali nei tempi. Questi sono:

·        gestione del progetto nel suo complesso, attraverso azioni di sistema attuate su basi comuni e condivise tra le diverse autorità regionali ;

·        attuazione delle linee progettuali a livello di ciascun territorio regionale interessato.

 

Per la gestione del progetto si individuano due possibili modalità:

·        la messa in comune di risorse per appaltare all’esterno tutte le azioni di sistema per l’attività di assistenza tecnica (tra cui ad esempio la selezione dei progetti, l’informazione e la pubblicità, ecc.)

·        coordinamento e attuazione delle azioni di sistema direttamente da parte delle Regioni interessate, ad esempio attraverso l’individuazione di un’autorità capofila e la dotazione di un comitato di pilotaggio. Ciascuna delle possibili attività di assistenza comuni del progetto può essere attuata in economia, attraverso cioè una gestione diretta, o può essere affidata ad un soggetto esterno in possesso delle opportune competenze individuato in base alle normative vigenti in materia.

 

Relativamente all’attuazione del progetto in ciascun territorio regionale, si possono individuare tre modalità alternative: attuazione diretta, bandi comuni ma autonomi, oppure bando congiunto.

In attuazione diretta il progetto sarà a titolarità regionale, pertanto le Regioni stesse possiedono le capacità e gli strumenti per  la realizzazione degli obiettivi fissati assumendo di fatto ruolo di soggetto attuatore.

Nel caso di bandi comuni le Regioni intendono affidare l'attuazione sui loro territori del progetto a soggetti terzi la cui individuazione avviene su basi di evidenza pubblica. Per questo motivo le linee di intervento da realizzare sono espresse con un bando, i cui contenuti sono fissati in coerenza con gli obiettivi indicati nell'accordo alla base del progetto interregionale nel suo complesso. L'attuazione e la gestione di questo bando è affidata a ciascuna delle Regioni coinvolte, le quali indicano le dotazioni finanziarie per il proprio bando e si impegnano, ove il progetto complessivo lo richiedesse, ad agire su basi di contemporaneità di tempi.

Nell'ipotesi di bando congiunto (più facilmente realizzabile nel caso in cui si siano appaltate congiuntamente le attività di AT) le Regioni condividono ed emanano un unico avviso pubblico, attribuendo ciascuna la propria quota di risorse.

 

2.1. Procedura 2 – Approccio dal basso (Bottom-up)

 

L’approccio dal basso, come accennato in precedenza, può prevedere a monte un accordo generale tra due o più Regioni. In questa ipotesi il bando regionale potrebbe sia essere specifico per i progetti interregionali, sia prevedere al proprio interno una sezione dedicata all’interregionalità in cui gli elementi dell'accordo vengono richiamati. A differenza della modalità "accordi interregionali specifici” prima illustrata sono comunque i soggetti che presentano le proposte progettuali a definire i contenuti specifici dell’interregionalità. In questo caso le Regioni, qualora lo ritenessero opportuno, possono prevedere forme di premialità attribuendo nella valutazione punteggi aggiuntivi ai progetti che presentano la caratteristica dell’interregionalità.

Fatte salve le procedure sinora attuate dalle Regioni, l’approccio bottom-up può però essere anche realizzato semplicemente attraverso l’emanazione di bandi regionali generali che possono invitare a presentare progetti con caratteristiche di interregionalità, prevedendo anche in questo caso nei criteri di selezione eventuali punteggi aggiuntivi a riconoscimento delle caratteristiche di maggiore complessità di questa tipologia di progetti. Un progetto può essere classificato come interregionale se include l’adesione all'iniziativa da parte delle amministrazioni regionali i cui ambiti territoriali sono interessati, ad esempio, attraverso sia l’attuazione di una o più fasi progettuali sia il coinvolgimento come destinatari delle azioni di popolazioni ivi localizzate. Si evidenzia come nella tipologia cosiddetta bottom up, l’interregionalità venga in pratica affidata all’operato dell'ente attuatore, e richiede pertanto l'impegno delle autorità di gestione affinché verifichino, attraverso azioni ad hoc di monitoraggio, la sua effettiva realizzazione.

 

In relazione alla procedura del tipo bottom-up ma anche alla seconda ipotesi della procedura di tipo top-down, vale a dire quella attuata attraverso la stipula di un accordo generale tra Amministrazioni, si può immaginare, in fase di valutazione delle proposte progettuali, la realizzazione di due graduatorie, una delle quali specifica per i progetti interregionali.

L’avvio delle attività del progetto interregionale approvato nella Regione X è subordinata almeno all’approvazione del progetto da parte della Regione Y, di tale approvazione la Amministrazione darà comunicazione con apposita lettera.

A garanzia dell’accordo fra le Regioni si presentano in allegato due modelli di lettera che le Amministrazioni si impegnano a redigere.

Al momento dell’approvazione del progetto interregionale da parte delle Amministrazioni le stesse si impegnano a predisporre un accordo con i soggetti attuatori nel quale siano evidenziati gli elementi di interregionalità del progetto.

Nel caso in cui nel rapporto con l’altra Amministrazione coinvolta non si realizzino le caratteristiche di interregionalità la Regione può anche riservarsi di ammettere a finanziamento il progetto reinserendolo nella graduatoria dei progetti non interregionali facendo venir meno, naturalmente, eventuali premialità assegnate per l’interregionalità.

 

Si fa infine presente che a prescindere dalle due tipologie di interregionalità proposte  le procedure di accesso possono comunque essere diverse da quelle ordinarie (indizione di bandi) qualora gli ambiti di intervento riguardino le “specificità di situazioni particolari” di cui al documento approvato nel corso del CdS del QCS ob. 3 del 20 dic.2000 o dal Gruppo risorse umane ob.1.