La definizione
delle procedure di attuazione, sulla base delle decisioni assunte a livello
politico e tecnico dai Coordinamenti interregionali e all’interno del Gruppo di
Gestione FSE, parte da tre assunti fondamentali:
A monte delle
proposte è implicita la definizione di progetto interregionale di cui al QCS: “
Si intendono per progetti interregionali quei progetti collocati in reti
regionali o subregionali a valenza settoriale e/o territoriale che perseguono
obiettivi formativi, occupazionali, di sviluppo economico e sociale”.
Gli elementi
costitutivi fondamentali sono rintracciabili nelle seguanti modalità attuative:
·
progetti
esecutivi realizzati in diverse Regioni relativi ad accordi tra diverse
amministrazioni (anche tra Province facenti parte di diverse Regioni)
·
progetti
quadro che implicano il coordinamento o la cooperazione tra più
Regioni/Province su linee di intervento e obiettivi specifici
I progetti
interregionali, previsti nella programmazione FSE, possono accedere a programmi
operativi diversi (anche a carattere nazionale), a iniziative comunitarie, a
fondi nazionali o altri fondi comunitari (FESR e FEOGA).
Oltre alla
dimensione territoriale vi è un altro elemento qualificante ed è relativo alle
azioni di sistema congiunte tra le diverse Regioni implicate nella
realizzazione di tali progetti che, occorre chiarire, non si sovrappongono alle
azioni di sistema previste nel PON Ministero del Lavoro. A titolo
esemplificativo ne citiamo solo alcune:
-
informazione
-
sostegno
alla creazione di reti
-
monitoraggio
valutazione e tutoraggio
-
coordinamento/gestione
Si sottolinea che un progetto si caratterizza come
interregionale se agisce su territori regionali diversi attraverso interventi
in grado di produrre un effettivo valore aggiunto in presenza di una o più
caratteristiche tra le quali si richiamano:
Inoltre, per
valorizzare lo scambio di esperienze, vengono apprezzati accordi che, ove ne
sussistano le condizioni, coinvolgono le Regioni dell’obiettivo 1.
Le procedure di seguito illustrate rappresentano
un’elaborazione del documento condiviso a livello politico e tecnico dal
Coordinamento delle Regioni e presentato nel corso del Gruppo tecnico gestione
dello scorso 9 marzo.
Si ricorda che
le ipotesi condivise seguono due approcci diversi. Quello dall’alto (top-down)
in cui le autorità di gestione definiscono di comune accordo i percorsi da
seguire, in maniera più o meno pregnante e quello dal basso (bottom-up)
in cui il territorio elabora le proposte nell’ambito di un quadro più o meno
definito dall’autorità di gestione.
La destinazione
finanziaria del 3% riservata ai progetti interregionali, intesa come
opportunità per costruire proficue relazioni tra le autorità di gestione e
quindi come strumento attraverso cui rafforzare il sistema, richiederà in ogni
caso l’implementazione di forme di collaborazione articolate. Si intendono
pertanto valorizzare prioritariamente le modalità procedurali riconducibili
all’approccio top-down, senza tuttavia escludere dalla definizione di
interregionalità anche i progetti basati sull’approccio bottom-up, la cui
natura interregionale risulterà a posteriori.
2.1. Procedura 1 – Approccio dall’alto (Top-down)
Relativamente
all’approccio dall’alto si prevede a monte un accordo
tra due o più Regioni; tale accordo in base alle caratteristiche che presenta
può essere generale oppure specifico.
Gli accordi
generali possono riguardare l’individuazione di settori di interesse
comune o semplicemente esprimere la volontà delle Regioni di cooperare. Gli
accordi generali in sostanza mettono in opera un approccio misto, infatti a
fronte dell’individuazione di settori di intervento o della volontà di cooperare
viene poi lasciata agli enti presenti sui territori l’elaborazione di proposte
progettuali. Si potrebbe parlare pertanto di procedure “guidate” di bottom-up
e rinviare all’approccio dal basso.
Gli accordi
specifici tra Regioni definiscono
un progetto (quadro o puntuale, in base al grado di specificità dello stesso)
in cui si individuano settori di intervento e si delineano le procedure per
realizzare il progetto stesso.
Rispetto a
quest'ultime si individuano i seguenti momenti complementari e integrati nonché
contestuali nei tempi. Questi sono:
·
gestione
del progetto nel suo complesso, attraverso azioni di sistema attuate su basi
comuni e condivise tra le diverse autorità regionali ;
·
attuazione
delle linee progettuali a livello di ciascun territorio regionale interessato.
Per la gestione
del progetto si individuano due possibili modalità:
·
la
messa in comune di risorse per appaltare all’esterno tutte le azioni di sistema
per l’attività di assistenza tecnica (tra cui ad esempio la selezione dei progetti,
l’informazione e la pubblicità, ecc.)
·
coordinamento
e attuazione delle azioni di sistema direttamente da parte delle Regioni
interessate, ad esempio attraverso l’individuazione di un’autorità capofila e
la dotazione di un comitato di pilotaggio. Ciascuna delle possibili attività di
assistenza comuni del progetto può essere attuata in economia, attraverso cioè
una gestione diretta, o può essere affidata ad un soggetto esterno in possesso
delle opportune competenze individuato in base alle normative vigenti in
materia.
Relativamente
all’attuazione del progetto in ciascun territorio regionale, si possono
individuare tre modalità alternative: attuazione diretta, bandi comuni ma
autonomi, oppure bando congiunto.
In attuazione
diretta il progetto sarà a titolarità regionale, pertanto le Regioni stesse
possiedono le capacità e gli strumenti per
la realizzazione degli obiettivi fissati assumendo di fatto ruolo di
soggetto attuatore.
Nel caso di bandi
comuni le Regioni intendono affidare l'attuazione sui loro territori del
progetto a soggetti terzi la cui individuazione avviene su basi di evidenza
pubblica. Per questo motivo le linee di intervento da realizzare sono espresse
con un bando, i cui contenuti sono fissati in coerenza con gli obiettivi
indicati nell'accordo alla base del progetto interregionale nel suo complesso.
L'attuazione e la gestione di questo bando è affidata a ciascuna delle Regioni
coinvolte, le quali indicano le dotazioni finanziarie per il proprio bando e si
impegnano, ove il progetto complessivo lo richiedesse, ad agire su basi di
contemporaneità di tempi.
Nell'ipotesi di
bando congiunto (più facilmente realizzabile nel caso in cui si siano
appaltate congiuntamente le attività di AT) le Regioni condividono ed emanano
un unico avviso pubblico, attribuendo ciascuna la propria quota di risorse.
2.1. Procedura 2 – Approccio dal basso
(Bottom-up)
L’approccio dal
basso, come accennato in precedenza, può prevedere a monte un accordo generale
tra due o più Regioni. In questa ipotesi il bando regionale potrebbe sia essere
specifico per i progetti interregionali, sia prevedere al proprio interno una
sezione dedicata all’interregionalità in cui gli elementi dell'accordo vengono
richiamati. A differenza della modalità "accordi interregionali specifici”
prima illustrata sono comunque i soggetti che presentano le proposte
progettuali a definire i contenuti specifici dell’interregionalità. In questo
caso le Regioni, qualora lo ritenessero opportuno, possono prevedere forme di
premialità attribuendo nella valutazione punteggi aggiuntivi ai progetti che
presentano la caratteristica dell’interregionalità.
Fatte salve le procedure sinora attuate dalle Regioni, l’approccio bottom-up
può però essere anche realizzato semplicemente attraverso l’emanazione di bandi
regionali generali che possono invitare a presentare progetti con
caratteristiche di interregionalità, prevedendo anche in questo caso nei
criteri di selezione eventuali punteggi aggiuntivi a riconoscimento delle
caratteristiche di maggiore complessità di questa tipologia di progetti. Un
progetto può essere classificato come interregionale se include l’adesione
all'iniziativa da parte delle amministrazioni regionali i cui ambiti
territoriali sono interessati, ad esempio, attraverso sia l’attuazione di una o
più fasi progettuali sia il coinvolgimento come destinatari delle azioni di
popolazioni ivi localizzate. Si evidenzia come nella tipologia cosiddetta bottom
up, l’interregionalità venga in pratica affidata all’operato dell'ente
attuatore, e richiede pertanto l'impegno delle autorità di gestione affinché
verifichino, attraverso azioni ad hoc di monitoraggio, la sua effettiva
realizzazione.
In
relazione alla procedura del tipo bottom-up ma anche alla seconda ipotesi della
procedura di tipo top-down, vale a dire quella attuata attraverso la stipula di
un accordo generale tra Amministrazioni, si può immaginare, in fase di
valutazione delle proposte progettuali, la realizzazione di due graduatorie,
una delle quali specifica per i progetti interregionali.
L’avvio delle attività del progetto interregionale approvato nella
Regione X è subordinata almeno all’approvazione del progetto da parte della
Regione Y, di tale approvazione la Amministrazione darà comunicazione con
apposita lettera.
A garanzia dell’accordo fra le Regioni si presentano in allegato
due modelli di lettera che le Amministrazioni si impegnano a redigere.
Al momento dell’approvazione del progetto interregionale da parte
delle Amministrazioni le stesse si impegnano a predisporre un accordo con i
soggetti attuatori nel quale siano evidenziati gli elementi di interregionalità
del progetto.
Nel caso in cui nel rapporto con
l’altra Amministrazione coinvolta non si realizzino le caratteristiche di
interregionalità la Regione può anche riservarsi di ammettere a finanziamento
il progetto reinserendolo nella graduatoria dei progetti non interregionali
facendo venir meno, naturalmente, eventuali premialità assegnate per
l’interregionalità.
Si fa infine
presente che a prescindere dalle due tipologie di interregionalità
proposte le procedure di accesso
possono comunque essere diverse da quelle ordinarie (indizione di bandi)
qualora gli ambiti di intervento riguardino le “specificità di situazioni
particolari” di cui al documento approvato nel corso del CdS del QCS ob. 3 del
20 dic.2000 o dal Gruppo risorse umane ob.1.