CONSORZIO CON ATTIVITÀ’ ESTERNA
S T A T U T O
Art. 1
(DENOMINAZIONE
SOCIALE - SEDE)
1.1 Sulla base di
apposite intese sottoscritte a livello regionale da ANCE TOSCANA, FILLEA-CGIL,
FILCA-CISL, FENEAL-UIL, le Scuole Professionali Edili emanazione del CCNL sottoscritto dalle Parti
Sociali sopra richiamate, costituiscono un Consorzio con attività esterna
avente la denominazione sociale di “CONSORZIO
FORMEDIL TOSCANA”.
1.2
Il Consorzio ha sede legale in Firenze, Via
Lorenzo il Magnifico n. 8.
1.3
Il Consorzio ha altresì sede operativa presso tutte le sedi
operative degli organismi consorziati, individuate nell’Atto Costitutivo
o in successive delibere dell’Assemblea ordinaria.
1.4
L'Assemblea del Consorzio ha la facoltà di istituire
e sopprimere sedi operative, succursali, agenzie, rappresentanze del Consorzio
medesimo.
Art.
2
(OGGETTO
DEL CONSORZIO)
2.1 Scopo del
Consorzio è l’attività di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative di orientamento, formazione, aggiornamento e
specializzazione professionale, ricerca,
sperimentazione e sviluppo prevalentemente nel settore delle
costruzioni, legno e settori affini.
2.2 Il
Consorzio si propone inoltre - sulla base di quanto
definito dai Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali di Lavoro, dalle
normative vigenti e dagli accordi sindacali stipulati a livello territoriale -
di sviluppare la propria attività nelle
seguenti aree e utenze: obbligo
formativo, corsi e iniziative post diploma, corsi e iniziative post laurea,
formazione continua, formazione professionale per giovani e adulti, occupati,
inoccupati o disoccupati, formazione di ingresso al settore e formazione sui
temi della sicurezza del lavoro.
2.3 Per il
raggiungimento dello scopo consortile il Consorzio si propone
in particolare:
a) di effettuare studi di
mercato, indagini, analisi settoriali, attività di ricerca e quant’altro
necessario per definire:
a.1 i fabbisogni
formativi relativi ai diversi profili professionali necessari allo sviluppo ed
alla crescita del settore e richiesti dal mercato del lavoro in genere;
a.2 i settori e le aree interessati a progetti di
formazione e di aggiornamento professionale, di promozione tecnico-scientifica;
a.3 i possibili committenti pubblici e privati;
a.4 la programmazione di azioni di promozione, di
informazione e di pubblicità.
b)
di
coordinare le attività di ideazione, progettazione e di realizzazione delle
iniziative programmate dagli Organismi Consorziati, intrattenendo i necessari
ed opportuni rapporti con i soggetti attori della formazione, le autorità e gli
enti pubblici e privati, anche al fine di ottimizzare i costi e le risorse a
disposizione e di garantire standards di qualità dell’offerta formativa. In
particolare:
b.1 il Consorzio
curerà il coordinamento, la progettazione e la realizzazione delle iniziative -
che saranno finanziate con fondi comunitari, nazionali, regionali e
interprovinciali – da realizzarsi in ambito europeo, nazionale, regionale ed
interprovinciale;
b.2 il Consorzio
curerà altresì il coordinamento, la progettazione e la realizzazione delle
iniziative che saranno autonomamente ideate e proposte dai singoli Organismi
Consorziati in ambito provinciale e che meglio rispondano ai fabbisogni
formativi locali;
b.3 ciascuna Scuola Professionale Edile potrà continuare a
svolgere attività di formazione professionale nel proprio e specifico ambito
territoriale purché non in contrasto con quanto previsto dal Consorzio;
c)
di
effettuare tutte le attività necessarie per la richiesta, l’ottenimento e il mantenimento
dell’accreditamento delle singole sedi operative ai sensi della legislazione,
anche regionale, vigente in materia di formazione professionale e lavoro;
d)
di
effettuare attività di formazione per la promozione del settore delle
costruzioni, e della sua immagine, valorizzandone il ruolo nel contesto
socio-economico della regione Toscana;
e)
di
effettuare qualsiasi attività mobiliare, immobiliare e finanziaria, strumentale
al conseguimento dello scopo consortile, purché non in contrasto con le
necessità degli Organismi Consorziati;
f)
il
Consorzio fornirà agli Organismi Consorziati, in proprio o tramite affidamento
ad Organismi Consorziati o a terzi, i servizi necessari ad una gestione
rispondente a criteri di efficienza economica e qualitativa, di sviluppo delle
risorse umane, di organizzazione della formazione, anche dei formatori, di validazione e diffusione di supporti didattici, di
assistenza nelle procedure di ottenimento della certificazione della qualità.
2.4 Il Consorzio può svolgere senza scopo di lucro
qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati e quanto altro si ponga il fine di diffondere i principi oggetto del presente
Consorzio.
2.5 E’ intenzione del Consorzio
avvalersi dell’assistenza e del patrocinio del Formedil
Nazionale – costituito come Ente paritetico ai sensi del vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini.
Art.
3
(DIVIETO
DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI)
3.1
È vietata la distribuzione di utili sotto qualsiasi
forma, agli Organismi Consorziati.
Art.
4
(DURATA
DEL CONSORZIO)
4.1
Il Consorzio avrà la durata di anni 23 (ventitre), e
quindi fino al 31.12.2025.
4.2
Esso potrà essere prorogato, ed anche anticipatamente sciolto, dalla Assemblea Straordinaria degli Organismi Consorziati.
Art.
5
(REQUISITI
E NUMERO DEI CONSORZIATI)
5.1
I Consorziati devono essere gli Enti
Bilaterali di settore che operano nel campo della Formazione Professionale così
come definiti dai CCNL sottoscritti dalle Associazioni Imprenditoriali del
settore e FILLEA-CGIL, FILCA-CISL,
FENEAL-UIL.
5.2 Il numero massimo dei Consorziati
è illimitato ma non può essere inferiore a tre.
Art.
6
(AMMISSIONE
DEI CONSORZIATI)
6.1
Chi intende essere ammesso al Consorzio deve farne
domanda scritta al Consiglio Direttivo.
6.2
Il richiedente deve dimostrare di possedere i requisiti di cui al precedente
art. 5 e quelli eventualmente previsti nel Regolamento. Nella domanda, inoltre,
l'aspirante Organismo Consorziato, deve dichiarare di essere a piena conoscenza
delle disposizioni del presente Statuto, del
Regolamento Interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del
Consorzio, e di accettarle senza riserve o condizioni.
6.3
L'istruttoria sulla domanda di ammissione viene
eseguita dal Consiglio Direttivo. L'ammissione è fatta con delibera
dell'Assemblea purché venga ottenuto il voto
favorevole dell’unanimità dei soci.
6.4
I nuovi Organismi Consorziati sono tenuti a versare, entro trenta (30) giorni
dalla data di ricevimento per lettera raccomandata della comunicazione
dell’avvenuta ammissione, l’importo della quota di sottoscrizione del capitale
consortile, la quota di iscrizione così come
deliberata dall’Assemblea e della quota contributiva, da determinarsi da parte
dell’Assemblea Ordinaria. In caso di mancato pagamento degli importi di cui
sopra nel termine di trenta (30) giorni dalla ricezione della lettera
raccomandata, il nuovo Organismo consorziato si intenderà
decaduto di diritto.
Art.
7
(OBBLIGHI
DEI CONSORZIATI)
7.1
Oltre ai versamenti iniziali di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente
gli Organismi Consorziati sono tenuti a versare al Consorzio, nei successivi
esercizi, un contributo annuo il cui importo sarà
determinato per ciascuno esercizio sociale dall'Assemblea Ordinaria dei
Consorziati.
Il
Consorziato è obbligato a:
1.
eseguire le
obbligazioni assunte per suo conto dal Consorzio con scrupolosa osservanza
delle norme contrattuali e di eventuali prescrizioni del Consiglio Direttivo;
2.
sottoporsi a
tutti i controlli disposti dal Consiglio Direttivo ed eseguiti dagli organi del
Consorzio al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi stessi, nei
tempi definiti dal Consiglio Direttivo; e degli standard qualitativi necessari
per ottenere o mantenere l'accreditamento come organismi o sedi operative di
Organismi di formazione/orientamento;
3.
trasmettere,
entro 15 (quindici) giorni, a far data dalla richiesta del Consiglio Direttivo,
tutti i documenti, i dati e le notizie da questo richieste, che siano attinenti
agli scopi consortili;
4.
rimborsare le
spese sostenute dal Consorzio per suo conto ed a risarcirlo dei danni e delle
perdite subite e ad esso imputabili;
5.
versare i
contributi ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto in misura tale da consentire la copertura delle
spese del Consorzio, sempre nei limiti previsti dal bilancio preventivo;
6.
osservare lo
Statuto, il Regolamento Interno e le deliberazioni sociali e favorire gli
interessi del Consorzio.
7.
non
divulgare atti e fatti del Consorzio di cui comunque siano venuti a conoscenza;
8.
non
partecipare ad iniziative in concorrenza
con il Consorzio nell’ambito dei progetti che il Consorzio
intende presentare.
Art.
8
(RECESSO
DEI CONSORZIATI)
8.1Il recesso del Organismo Consorziato è ammesso, ma la dichiarazione
del recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata almeno tre
mesi prima della chiusura di ogni esercizio. Il recesso, nel caso in cui il
recedente non abbia in corso obbligazione alcuna nei
confronti dei Consorziati, del Consorzio o di terzi per obbligazioni assunte
dal Consorzio stesso in nome e per conto del recedente, ha effetto dalla data
della chiusura dell'esercizio o, se non comunicato entro il termine indicato
nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo. Nel caso in cui,
invece, il Consorziato che intenda recedere abbia obbligazioni
nei confronti di terzi, dei Consorziati o del Consorzio, l'Assemblea,
con espressa delibera da prendersi entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione
della raccomandata di cui sopra, determinerà se consentire il recesso e, in
caso affermativo, le modalità di svolgimento dello stesso ed il termine dal
quale esso avrà effetto, nonché la
garanzia da prestarsi quali esplicite condizioni per il recesso.
8.2
La comunicazione di recesso costituisce espressa comunicazione di dimissione
dei due membri del Consiglio Direttivo e delle altre
cariche di propria designazione.
8.3
Nonostante il recesso, l’Organismo
Consorziato receduto ed i suoi aventi causa restano responsabili nei
confronti del Consorzio, degli altri Consorziati e dei terzi per le obbligazioni contratte durante la
permanenza nel Consorzio, nonché per le obbligazioni
assunte dal Consorzio nei confronti di terzi relativamente a quanto sopra.
8.4
Per quanto riguarda la liquidazione della quota del Consorziato in seguito a recesso si applica l'art. 21.
Art.
9
(CAUSA
DI SCIOGLIMENTO DAL RAPPORTO DI CONSORZIO
ED ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO)
9.1
Costituiscono cause di scioglimento automatiche del rapporto limitatamente
all’Organismo Consorziato e producono gli effetti dell'esclusione automatica,
il verificarsi anche di una sola delle seguenti fattispecie:
a) la cessazione dell'attività da parte del
singolo Organismo Consorziato;
b) la
sottoposizione a procedure liquidative,
nonché la conclamata
cessazione dei pagamenti;
c) il mancato
pagamento di tutto o di parte dell'importo della quota del Capitale
Consortile sottoscritto, della quota
d'iscrizione, dei contributi di cui all'art. 11, entro 90 (novanta) giorni dal
termine previsto dall'apposita delibera dell'Assemblea
o del Consiglio Direttivo nel caso di cui all'art. 10, comma 5;
9.2
Lo scioglimento del rapporto avviene di pieno diritto, ma dovrà essere
comunicato al Consorziato, nei cui confronti sia venuta ad esistenza una causa
di scioglimento, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30
(trenta) giorni dalla data della delibera, dal Presidente del Consorzio, previa
contestazione dell'esistenza di una o più delle fattispecie sopra previste da effettuarsi in un’Assemblea appositamente convocata nella
quale il Consorziato nei cui confronti sia venuta ad esistenza la causa di
scioglimento non ha diritto di voto.
9.3
L'Assemblea potrà deliberare in qualunque momento l'esclusione del Consorziato
nei casi in cui:
a1) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per
l'ammissione al Consorzio;
b1) si sia reso gravemente inadempiente verso il
Consorzio per le obbligazioni da questo assunte in nome e per suo conto;
c1) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza
delle del presente Statuto, del
Regolamento Interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
d1) abbia interessi contrari a quelli del Consorzio;
e1) non possa più partecipare al conseguimento
degli scopi consortili.
9.4
Nel caso in cui l’Assemblea ritenga che sia venuto ad esistenza uno qualunque degli elementi di cui sopra, la
stessa darà incarico al Consiglio Direttivo di provvedere a
contestare gli addebiti al Consorziato e ad esaminare le eventuali
controdeduzioni prodotte nei termini prescritti dal Regolamento.
9.5
Trascorsi i termini di cui sopra il Presidente del Consorzio convocherà
senza indugio apposita Assemblea, nella quale il Consorziato interessato non
avrà diritto di voto, che delibererà all’unanimità dei presenti. Il Presidente
del Consorzio comunicherà al Consorziato l’esclusione mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 (trenta) giorni dalla delibera
di cui sopra.
9.6
Lo scioglimento automatico del rapporto consortile di cui al primo comma e
l'esclusione possono essere impugnati, senza effetto
sospensivo delle stesse, davanti al Collegio Arbitrale di cui all'art. 25 del
presente Statuto entro trenta giorni dalla loro comunicazione.
9.7 Nonostante il verificarsi della causa di
scioglimento o l'esclusione il Consorziato ed i suoi
aventi causa restano responsabili nei confronti del Consorzio, degli altri
Consorziati e dei terzi per le
obbligazioni contratte durante la permanenza nel Consorzio, nonché per le
obbligazioni assunte dal Consorzio nei confronti di terzi relativamente a quanto sopra.
9.8
Lo scioglimento automatico del rapporto consortile di cui al primo comma e
l’esclusione comportano l’automatica decadenza dei due
membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi nominati su indicazione del
Consorziato.
Art.
10
(FONDO
CONSORTILE E CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI)
10.1 Ciascun Organismo Consorziato sottoscrive due quote di
Capitale Consortile di partecipazione. La quota unitaria di Capitale Consortile
è di Euro 500.=
(cinquecento euro). Il numero delle quote che costituiscono il Capitale
Consortile sarà determinato per la prima volta dall'Atto Costitutivo.
10.2
Il Fondo Consortile è costituito:
a) dalle quote di partecipazione sottoscritte da
ciascun Consorziato (Capitale Consortile);
b) dagli incrementi patrimoniali derivanti dalla
gestione del Fondo Consortile.
10.3
Le quote di partecipazione non sono trasferibili, nè
possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno od in
garanzia, anche impropria, né possono essere oggetto di pignoramento o
sequestro.
10.4
Qualora il Fondo Consortile dovesse subire delle
perdite, l'Assemblea può deliberare la reintegrazione del fondo stesso da
parte dei Consorziati, in misura proporzionale rispetto alle rispettive quote
di partecipazione, stabilendone le modalità ed i termini per il
versamento.
10.5
Nello stesso modo potranno essere deliberati aumenti del Fondo Consortile. In
tal caso l'Assemblea potrà demandare al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini per il versamento degli aumenti di cui
sopra.
10.6
Oltre alla quota di partecipazione al Consorzio, gli Organismi Consorziati sono
obbligati a corrispondere contributi destinati a garantire al Consorzio i mezzi
finanziari necessari alla realizzazione dell'oggetto
consortile.
10.7
Tali contributi saranno dovuti:
·
in
proporzione alla quota percentuale di partecipazione alle attività come
definite nel Regolamento consortile;
·
mediante
addebito delle prestazioni eseguite per
conto di ogni singolo consorziato per i costi diretti sostenuti nell’esclusivo
interesse del consorziato medesimo
10.8
E’ fatta salva la quota delle spese generali da ripartirsi tra tutti i
Consorziati secondo modalità indicate dal Regolamento.
10.9
All'inizio di ogni esercizio sociale e nel termine di
cui all' art. 11, l'Assemblea approva un
bilancio preventivo per i contributi necessari al funzionamento ed alla
gestione del Consorzio demandando le modalità di versamento e la scelta del
metodo di contribuzione al Consiglio Direttivo il quale potrà richiedere ai
Consorziati, una o più volte per ciascun esercizio, anticipi a valere sui
contributi approvati a preventivo.
10.10
Nel caso in cui dal bilancio a consuntivo approvato dall'Assemblea dei
Consorziati risultassero eccedenze attive non
destinate o non destinabili ad appositi fondi di riserva o di rischio, tali
eccedenze attive, saranno considerate come anticipi a valere sui contributi
dell'anno successivo.
Art.
11
(ESERCIZIO CONSORTILE E SITUAZIONE PATRIMONIALE)
11.1
L'esercizio inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio
Direttivo redige la situazione patrimoniale con il conto dei profitti e delle
perdite che assieme costituiscono il bilancio a consuntivo del Consorzio.
11.2
L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata nei termini di legge in
tempo utile affinché il Consiglio Direttivo possa provvedere al deposito del
bilancio approvato dall'Assemblea presso il Registro delle Imprese. In tale
Assemblea viene approvato anche il bilancio preventivo
per l'anno in corso, qualora non sia stato approvato in precedenza.
Art.
12
(ORGANI
DEL CONSORZIO)
12.1
Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea dei Consorziati;
b) il Consiglio Direttivo ed il Comitato
Esecutivo;
c) il Presidente ed il Vice Presidente;
d) il
Coordinatore del Comitato Tecnico;
e) Il Comitato Tecnico.
Art.
13
(ASSEMBLEA
DEI CONSORZIATI)
13.1
L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati in regola con il versamento
della quota di Capitale Consortile, delle quote
di contributi annuali e delle altre somme dovute a qualsiasi titolo al
Consorzio. Non ha diritto di voto l’Organismo Consorziato che non si trovi nelle condizioni di cui sopra. La verifica delle
condizioni per essere ammessi al voto viene demandata
al Presidente dell' Assemblea.
13.2 Ogni Consorziato ha diritto a tanti voti quante quote
possiede. L'Assemblea è convocata presso la sede legale od amministrativa del
Consorzio o in altro luogo, purché in Italia, dal Presidente quando questi lo
ritiene opportuno o su richiesta di almeno un terzo
dei Consorziati o negli altri casi previsti dalla legge, mediante un avviso di
convocazione da spedire con raccomandata almeno 15 (quindici) giorni prima del
giorno fissato per l'Assemblea. Nell'avviso di convocazione deve essere
riportato l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la convocazione, nonché il luogo di riunione.
13.3
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta
con telegramma o via fax da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato
per la riunione. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa
regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero Capitale Consortile e
sono intervenuti almeno la maggioranza dei componenti
del Consiglio Direttivo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti
può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga
sufficientemente informato.
13.4
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o dal Vice Presidente. In
caso di loro assenza o impedimento, l'Assemblea stessa eleggerà il proprio
Presidente. Le funzioni di segretario saranno svolte dal Coordinatore del
Comitato Tecnico, se nominato, altrimenti il Presidente dell'Assemblea nominerà
un segretario sempre che il verbale non debba essere redatto da un notaio.
13.5
Il verbale va sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario; in
ogni caso esso dovrà essere controfirmato dal Presidente e dal Vice Presidente
del Consorzio, se presenti. L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria.
Art.
14
(ASSEMBLEA
ORDINARIA)
14.1
L'Assemblea Ordinaria:
a)
approva la
situazione patrimoniale con il conto dei profitti e delle perdite ed il
bilancio preventivo;
b)
nomina i
componenti del Consiglio Direttivo e ne determina il numero in misura non
inferiore a due membri per ogni singolo Organismo Consorziato;
c)
impartisce le
direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti
attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal
presente Statuto o dalla legge o su quelli sottoposti al suo esame dal
Consiglio Direttivo;
d)
formula il
programma di attività del Consorzio;
e)
approva il
Regolamento Interno e le sue eventuali modifiche con le maggioranze di cui
all'art. 23;
f)
delibera
sull'ammissione di nuovi Consorziati e sullo scioglimento automatico del
rapporto consortile di cui all’art. 9 comma 1;
g)
delibera
sull'aumento del Fondo Consortile di cui all'art. 10.
14.2
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno
entro il termine indicato nell'art. 11 secondo comma del presente Statuto.
L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la
metà più uno delle quote consortili. Le delibere sono prese a maggioranza degli
intervenuti ad esclusione delle delibere di cui alla
lettera f) per le quali si applica l'art. 6), comma 3.
14.3
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese ai sensi di legge e del presente
Statuto, vincolano tutti i Consorziati, ancorché non intervenuti o
dissenzienti.
Art.
15
(ASSEMBLEA
STRAORDINARIA)
15.1
L'Assemblea Straordinaria delibera:
a)
sulle
modifiche dello Statuto;
b)
sull'eventuale
proroga o sullo scioglimento anticipato del Consorzio;
c)
sulla
sua trasformazione in società consortile o commerciale;
d)
sulla
nomina dei liquidatori e sui loro poteri;
e)
sull’esclusione dei
Consorziati;
f)
su
qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal
presente Statuto.
15.2
L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita qualora siano presenti due
terzi delle quote consortili.
15.3
L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di due terzi delle
quote consortili.
Art.
16
(RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA)
16.1
L’Organismo Consorziato può farsi rappresentare, in caso di impedimento
del proprio legale rappresentante o del
procuratore speciale dell’organismo, dal legale rappresentante di altro
Organismo Consorziato con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio.
Nessun Organismo Consorziato può
rappresentare più di due Consorziati. La delega non è valida per l'Assemblea
Straordinaria.
Art.
17
(CONSIGLIO
DIRETTIVO, COMITATO ESECUTIVO, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE)
17.1
Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da almeno due membri per ogni Organismo Consorziato.
17.2
I componenti del primo Consiglio Direttivo sono
nominati nell'Atto Costitutivo.
17.3
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione del Consorzio, esclusi
quelli che, per legge o per Statuto, sono demandati all'Assemblea o al
Presidente ovvero delegati al Comitato Esecutivo. Provvede ad ogni atto
relativo del personale del Consorzio, salvo quanto disposto dalla successiva lettera d) e, in particolare,
nomina l'eventuale Coordinatore del Comitato Tecnico fissandone compiti e compenso.
17.4
Il Consiglio si riunisce nella sede legale od amministrativa del Consorzio o
altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi
necessario e quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri. La
convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera inviata almeno 7
(sette) giorni prima e, nel caso di urgenza, con
telegramma od a mezzo fax o a mezzo e -mail inviato almeno tre giorni prima al
domicilio di ciascun Consigliere. I
Consiglieri espressione degli Organismi Consorziati eleggono
domicilio presso la sede legale del soggetto che li ha proposti; per quanto
concerne l’indirizzo di posta elettronica la convocazione si avrà per
regolarmente ricevuta se inviata all’indirizzo di posta elettronica dichiarato
in sede di Atto Costitutivo o in successiva assemblea o Atto di Adesione.
17.5
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza
della metà più uno dei suoi componenti e il voto unanime dei presenti. Il Presidente
sottoscrive in ogni caso il verbale insieme al Segretario.
17.6
Non è ammessa la delega per la partecipazione al Consiglio, neanche ad un altro
componente del Consiglio stesso. I componenti del
Consiglio Direttivo durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio convoca
senza indugi l'Assemblea perché provveda alla sostituzione del Consigliere
mancante. I Consiglieri non devono prestare alcuna cauzione e potranno percepire soltanto rimborsi per
spese effettivamente sostenute nell’interesse del Consorzio ed autorizzate
dagli organi competenti. Le delibere del Consiglio vanno annotate in apposito libro.
17.7
Il Comitato Esecutivo viene nominato dal Consiglio
Direttivo che determina numero dei membri e poteri. Ne fanno parte di diritto
il Presidente ed il Vice-Presidente.
17.8
Il Presidente del Consorzio e del Consiglio è nominato dall'Assemblea, dura in carica 2 ( due) anni ed è rieleggibile. Il
Presidente, unitamente al Vice Presidente, viene
nominato per la prima volta nell’Atto Costitutivo.
17.9
Il Presidente:
a) convoca
e presiede l'Assemblea dei Consorziati ed il Consiglio Direttivo.
17.10
Il Presidente, congiuntamente al Vice Presidente:
a)
dà le
opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi
del Consorzio;
b)
adempie
agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio
Direttivo;
c)
su
mandato del Consiglio Direttivo assume il personale del Consorzio e affida gli
incarichi di consulenza; propone al
Consiglio Direttivo la nomina dell'eventuale Coordinatore del Comitato Tecnico;
d)
vigila
sulla tenuta e la conservazione dei documenti e sulla contabilità;
e)
accerta
che si operi in conformità degli interessi del Consorzio.
17.11
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue
funzioni sono esercitate - salvo quanto previsto dal precedente articolo 13),
quarto comma e dall’art. 17.10 - dal Vice Presidente, anch'esso nominato
dall'Assemblea e per la prima volta
nell'Atto Costitutivo.
Art.
18
(RAPPRESENTANZA
DEL CONSORZIO - FIRMA SOCIALE)
18.1
Al Presidente ed al Vice-Presidente, congiuntamente, spettano la firma sociale
e la rappresentanza del Consorzio di
fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di
giudizio.
Art.
19
(COORDINATORE
DEL COMITATO TECNICO E COMITATO TECNICO)
19.1
Al Coordinatore del Comitato Tecnico, nominato ai sensi dell'art.
17, comma 3, compete l'esecuzione delle delibere degli organi sociali e la
direzione del Consorzio.
Il Coordinatore del Comitato Tecnico partecipa -
senza diritto di voto - quale segretario alle riunioni dell'Assemblea e del
Consiglio Direttivo.
19.2
Gli emolumenti da erogare al Coordinatore del Comitato Tecnico saranno
determinati dall'Assemblea su proposta del Consiglio
Direttivo.
19.3
Fino alla nomina del Coordinatore del Comitato Tecnico, l’esecuzione delle
delibere degli organi sociali spettano al Presidente e
al Vice Presidente, congiuntamente,
salvo che la specifica delibera disponga diversamente.
19.4 Il Comitato Tecnico e' composto da tutti i Direttori
degli Organismi Consorziati, dura in carica
due anni e sarà nominato successivamente all’Atto Costitutivo .
19.5 Il Coordinatore del Comitato
Tecnico è membro, di diritto, del Comitato medesimo. Le competenze ed il funzionamento del Comitato Tecnico sono demandate al Regolamento Interno.
Art.
20
(LIBRI
DEL CONSORZIO)
20.1
È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri, oltre a quelli obbligatori per
legge:
-
libro
dei Consorziati;
-
libro
delle assemblee;
-
libro
delle riunioni del Consiglio Direttivo;
-
libro
delle riunione del Comitato Esecutivo;
-
libro
delle riunioni del Comitato Tecnico.
Art.
21
(LIQUIDAZIONE
DELLA QUOTA)
21.1
In caso di recesso, di risoluzione del rapporto consortile, di
esclusione dal Consorzio, al Consorziato uscente che abbia assolto
interamente ai propri obblighi verso il Consorzio, è restituita la sua quota di
sottoscrizione del Fondo Consortile.
21.2
Nel caso in cui il Consorzio vanti crediti di qualunque natura, nei confronti
del socio uscente, verrà effettuata
compensazione, sulle quote da rimborsare
per tutte le somme dovute al Consorzi. Tale compensazione viene
espressamente autorizzata ai sensi dell’art. 1252 c.c. in tutti i casi di
debito dell’Organismo Consorziato nei confronti del Consorzio. Rimangono
tuttavia in vigore fino all'integrale adempimento delle obbligazioni per le
quali furono rilasciate, le garanzie fidejussorie ed
assicurative del socio uscente.
Art.
22
(SCIOGLIMENTO
DEL CONSORZIO)
22.1
In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea Straordinaria provvede alla
nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri.
Art.
23
(REGOLAMENTO
INTERNO)
23.1
L'Assemblea approva il Regolamento Interno per l'applicazione del presente
Statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento del Consorzio. In particolare
sarà regolamentato il divieto di concorrenza, il criterio di versamento delle
quote di contributi, le penalità per gli inadempimenti ed i ritardi, le modalità per la partecipazione del Consorzio ai bandi per l’assegnazione dei
fondi e per la suddivisione e l'assegnazione, fra i Consorziati, delle attività
formative assunti dal Consorzio stesso, gli obblighi del Consorzio nei
confronti degli Organismi consorziati. L'Assemblea delibera l'approvazione o la
variazione del Regolamento Interno con l’unanimità dei presenti e previo
accordo dei soggetti di cui all’art. 1.1 del presente
Statuto.
Art.
24
(SANZIONI)
24.1
In caso di infrazioni alle disposizioni dello Statuto,
dal Regolamento Interno o dalle delibere degli organi sociali, il Presidente
invita il Consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali
giustificazioni e convoca immediatamente il Consiglio Direttivo per i
conseguenti provvedimenti e per stabilire eventualmente delle sanzioni.
24.2
Il Presidente comunica al Consorziato la delibera del Consiglio mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
24.3
Resta fermo quanto previsto all'articolo 9) del
presente Statuto.
Art.
25
(COMPONIMENTO
DELLE CONTROVERSIE)
CLAUSOLA
ARBITRALE
25.1 Qualsiasi controversia relativa al presente Statuto, o comunque insorgente tra il
Consorzio e uno o più Organismi consorziati o tra di questi in connessione a
rapporti inerenti il Consorzio (comprese quelle relative a questioni di
interpretazione, validità, esecuzione, inadempimento, esclusione, risoluzione,
estinzione, pregiudiziali di competenza o altre) che non è possibile comporre
direttamente in via di bonaria definizione, è deferita in via esclusiva alla
decisione di un collegio di tre arbitri nominato ed operante come segue:
a)
nel
caso che le parti contendenti siano due, ciascuna di esse nomina un arbitro e
il terzo arbitro è nominato dai primi due ovvero - in mancanza di accordo e su
istanza della parte più diligente decorsi venti giorni dalla notifica della
nomina del secondo arbitro - dal Presidente del Tribunale di Firenze,
quest’ultimo nomina anche l’arbitro della parte che non vi abbia provveduto
entro venti giorni dalla notifica della nomina dell’arbitro dell’altra parte;
b)
nel
caso che le parti contendenti siano più di due, l’intero collegio è nominato
d’accordo tra le parti ovvero, - in mancanza di accordo decorsi venti giorni
dalla notifica dell’invito a procedere alla nomina del collegio effettuata
dalla parte che intende ricorrere all’arbitrato - dal Presidente del Tribunale
di Firenze sempre su istanza della
parte più diligente;
c)
le
stesse procedure sono rispettivamente seguite nel caso di sostituzione di
arbitri;
d)
il
collegio decide secondo diritto e con l’osservanza delle norme del codice di
procedura civile, in materia di arbitrato rituale;
e)
la
decisione del Collegio è adottata entro novanta giorni dal completamento del
Collegio, salvo proroghe concesse dalle parti.
25.2
Sede del Collegio Arbitrale è Firenze,
dove sarà pronunciato il lodo.
25.3 I Consorziati
espressamente si danno atto che il ricorso all’arbitrato non costituisce in
alcun modo titolo per la sospensione o l’interruzione dell’esecuzione
dell’adempimento degli obblighi previsti dal presente
Statuto o da separati patti tra gli Organismi Consorziati.
Art.
26
(RINVIO
ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE)
26.1 Per quanto non previsto dal
presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile vigente in
materia.
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