CONSORZIO CON ATTIVITÀ’ ESTERNA 

S T A T U T O

Art. 1

 (DENOMINAZIONE SOCIALE - SEDE)

            1.1 Sulla base di apposite intese sottoscritte a livello regionale da ANCE TOSCANA, FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL, le Scuole Professionali Edili   emanazione del CCNL sottoscritto dalle Parti Sociali sopra richiamate, costituiscono un Consorzio con attività esterna avente la denominazione sociale di “CONSORZIO FORMEDIL TOSCANA”.

            1.2 Il Consorzio ha sede legale in Firenze, Via  Lorenzo il Magnifico  n.  8.

            1.3 Il Consorzio ha altresì sede operativa presso tutte le sedi operative degli organismi consorziati, individuate nell’Atto Costitutivo o in successive delibere dell’Assemblea ordinaria.  

            1.4 L'Assemblea del Consorzio ha la facoltà di isti­tuire e sopprimere sedi operative, succursali, agenzie, rappresen­tanze del Consorzio medesimo.

 

Art. 2

(OGGETTO DEL CONSORZIO)

               

 

 

            2.1  Scopo del Consorzio è l’attività di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative di orientamento, formazione, aggiornamento e specializzazione professionale, ricerca,  sperimentazione e sviluppo prevalentemente nel settore delle costruzioni, legno e settori affini.

2.2 Il Consorzio si propone inoltre - sulla base di quanto definito dai Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali di Lavoro, dalle normative vigenti e dagli accordi sindacali stipulati a livello territoriale - di sviluppare la propria attività   nelle seguenti aree e  utenze: obbligo formativo, corsi e iniziative post diploma, corsi e iniziative post laurea, formazione continua, formazione professionale per giovani e adulti, occupati, inoccupati o disoccupati, formazione di ingresso al settore e formazione sui temi della sicurezza del lavoro.

2.3 Per il raggiungimento dello scopo consortile il Consorzio si propone in particolare:

a)     di effettuare studi di mercato, indagini, analisi settoriali, attività di ricerca e quant’altro necessario per definire:

a.1  i fabbisogni formativi relativi ai diversi profili professionali necessari allo sviluppo ed alla crescita del settore e richiesti dal mercato del lavoro in genere;

a.2  i settori e le aree interessati a progetti di formazione e di aggiornamento professionale, di promozione tecnico-scientifica;

a.3  i possibili committenti pubblici e privati;

a.4  la programmazione di azioni di promozione, di informazione e di pubblicità.

b)     di coordinare le attività di ideazione, progettazione e di realizzazione delle iniziative programmate dagli Organismi Consorziati, intrattenendo i necessari ed opportuni rapporti con i soggetti attori della formazione, le autorità e gli enti pubblici e privati, anche al fine di ottimizzare i costi e le risorse a disposizione e  di garantire standards di qualità dell’offerta formativa. In particolare:

b.1  il Consorzio curerà il coordinamento, la progettazione e la realizzazione delle iniziative - che saranno finanziate con fondi comunitari, nazionali, regionali e interprovinciali – da realizzarsi in ambito europeo, nazionale, regionale ed interprovinciale;

b.2  il Consorzio curerà altresì il coordinamento, la progettazione e la realizzazione delle iniziative che saranno autonomamente ideate e proposte dai singoli Organismi Consorziati in ambito provinciale e che meglio rispondano ai fabbisogni formativi locali;

b.3 ciascuna Scuola Professionale Edile potrà continuare a svolgere attività di formazione professionale nel proprio e specifico ambito territoriale purché non in contrasto con quanto previsto dal Consorzio; 

c)      di effettuare tutte le attività necessarie per la richiesta, l’ottenimento e il mantenimento dell’accreditamento delle singole sedi operative ai sensi della legislazione, anche regionale, vigente in materia di formazione professionale e lavoro;

d)     di effettuare attività di formazione per la promozione del settore delle costruzioni, e della sua immagine, valorizzandone il ruolo nel contesto socio-economico della regione Toscana;

e)     di effettuare qualsiasi attività mobiliare, immobiliare e finanziaria, strumentale al conseguimento dello scopo consortile, purché non in contrasto con le necessità degli Organismi Consorziati;

f)        il Consorzio fornirà agli Organismi Consorziati, in proprio o tramite affidamento ad Organismi Consorziati o a terzi, i servizi necessari ad una gestione rispondente a criteri di efficienza economica e qualitativa, di sviluppo delle risorse umane, di organizzazione della formazione, anche dei formatori, di validazione e diffusione di supporti didattici, di assistenza nelle procedure di ottenimento della certificazione della qualità.

            2.4 Il Consorzio può svolgere senza scopo di lucro qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati e quanto altro si ponga il fine di diffondere i principi oggetto del presente Consorzio.

            2.5 E’ intenzione del Consorzio avvalersi dell’assistenza e del patrocinio del Formedil Nazionale – costituito come Ente paritetico ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini.

           

 

Art. 3

(DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI)

            3.1 È vietata la distribuzione di utili sotto qual­siasi forma, agli  Organismi Consorziati.

 

Art. 4

(DURATA DEL CONSORZIO)

            4.1 Il Consorzio avrà la durata di anni 23 (ventitre), e quindi fino al 31.12.2025.                     

            4.2 Esso potrà essere prorogato, ed anche anticipatamente sciolto, dalla Assemblea Straordinaria degli Organismi Consorziati.

 

Art. 5

(REQUISITI E NUMERO DEI CONSORZIATI)

 

                        5.1 I Consorziati devono essere  gli Enti Bilaterali di settore che operano nel campo della Formazione Professionale così come definiti dai CCNL sottoscritti dalle Associazioni Imprenditoriali del settore e   FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL.

            5.2 Il numero massimo dei Consorziati è illimitato ma non può essere inferiore a tre. 

             

           

Art. 6

(AMMISSIONE DEI CONSORZIATI)

            6.1 Chi intende essere ammesso al Consorzio deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo.

            6.2 Il richiedente deve dimostrare di possedere i re­quisiti di cui al precedente art. 5 e quelli eventualmente previsti nel Regolamento. Nella domanda, inoltre, l'aspirante Organismo Consorziato, deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio, e di accettarle senza riser­ve o condizioni.

            6.3 L'istruttoria sulla domanda di ammissione viene eseguita dal Consiglio Direttivo. L'ammissione è fatta con delibera dell'Assemblea purché venga ottenuto il voto favorevole dell’unanimità dei soci.

            6.4 I nuovi Organismi Consorziati sono tenuti a versare, entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento per lettera raccomandata della comunicazione dell’avvenuta ammissione, l’importo della quota di sottoscrizione del capitale consortile, la quota di iscrizione così come deliberata dall’Assemblea e della quota contributiva, da determinarsi da parte dell’Assemblea Ordinaria.  In caso  di mancato pagamento degli importi di cui sopra nel termine di trenta (30) giorni dalla ricezione della lettera raccomandata, il nuovo Organismo consorziato si intenderà decaduto di diritto.

 

 

Art. 7

(OBBLIGHI DEI CONSORZIATI)

            7.1 Oltre ai versamenti iniziali di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente gli Organismi Consorziati sono tenuti a versare al Consorzio, nei successivi esercizi, un contributo annuo il cui importo sarà determinato per ciascuno e­sercizio sociale dall'Assemblea Ordinaria dei Consorziati.

            Il Consorziato è obbligato a:

1.      eseguire le obbligazioni assunte per suo conto dal Consorzio con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali e di eventuali prescrizioni del Consiglio Direttivo;

2.      sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio Direttivo ed eseguiti dagli organi del Consorzio al fine di accertare l'esatto adempimen­to degli obblighi stessi, nei tempi definiti dal Consiglio Direttivo; e degli standard qualitativi necessari per ottenere o mantenere l'accreditamento come organismi o sedi operative di Organismi di formazione/orientamento;

3.      trasmettere, entro 15 (quindici) giorni, a far data dalla richiesta del Consiglio Direttivo, tutti i documenti, i dati e le notizie da questo richieste, che siano attinenti agli scopi consortili;

4.      rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per suo conto ed a risarcirlo dei danni e delle perdi­te subite e ad esso imputabili;

5.      versare i contributi ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto in  misura tale da consen­tire la copertura delle spese del Consorzio, sempre nei limiti previsti dal bilancio preventivo;

6.      osservare lo Statuto, il Regolamento Interno e le deliberazioni sociali e favorire gli interessi del Consorzio.

7.      non divulgare atti e fatti del Consorzio di cui co­munque  siano venuti a conoscenza;

8.      non partecipare  ad iniziative in concorrenza con il  Consorzio  nell’ambito dei progetti che il Consorzio intende presentare.

 

Art. 8

(RECESSO DEI CONSORZIATI)

            8.1Il recesso del Organismo Consorziato è ammesso, ma la di­chiarazione del recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio. Il recesso, nel caso in cui il recedente non abbia in corso obbligazione alcuna nei confronti dei Consorziati, del Consorzio o di terzi per obbligazioni assunte dal Consorzio stesso in nome e per conto del recedente, ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio o, se non comunicato entro il termi­ne indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo. Nel caso in cui, invece, il Consorziato che intenda recedere abbia   obbligazioni  nei confronti di terzi, dei Consorziati o del Consorzio, l'Assemblea, con espressa delibera da prendersi entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della raccomandata di cui sopra, determinerà se consentire il recesso e, in caso affermativo, le modalità di svolgimento dello stesso ed il termine dal quale esso avrà effetto, nonché  la garanzia da prestarsi quali esplicite condizioni per il recesso.

            8.2 La comunicazione di recesso costituisce espressa comunicazione di dimissione dei due membri del Consiglio Direttivo e delle altre cariche di propria designazione. 

            8.3 Nonostante il recesso, l’Organismo  Consorziato receduto ed i suoi aventi causa restano responsabili nei confronti del Consorzio, degli altri Consorziati e dei terzi per  le obbligazioni contratte durante la permanenza nel Consorzio, nonché per le obbligazioni assunte dal Consorzio nei confronti di terzi relativamente a quanto sopra.

            8.4 Per quanto riguarda la liquidazione della quota del Consorziato in seguito a recesso si applica l'art. 21.     

 

Art. 9 

(CAUSA DI SCIOGLIMENTO DAL RAPPORTO DI CONSORZIO    ED ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO)

            9.1 Costituiscono cause di scioglimento automatiche del rapporto limitatamente all’Organismo Consorziato e producono gli effetti dell'esclusione automatica, il verificarsi anche di una sola delle seguenti fattispecie:

a) la cessazione dell'attività da parte del singolo Organismo Consorziato;

b)   la sottoposizione  a  procedure liquidative, nonché la conclamata  cessazione dei pagamenti;

c) il mancato  pagamento di tutto o di parte dell'importo della quota del Capitale Consortile sottoscritto,  della quota d'iscrizione, dei contributi di cui all'art. 11, entro 90 (novanta) giorni dal termine previsto dall'apposita delibera dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo nel caso di cui all'art. 10, comma  5;

            9.2 Lo scioglimento del rapporto avviene di pieno diritto, ma dovrà essere comunicato al Consorziato, nei cui confronti sia venuta ad esistenza una causa di scioglimento, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 (trenta) giorni dalla data della delibera, dal Presidente del Consorzio, previa contestazione dell'esistenza di una o più delle fattispecie sopra previste da effettuarsi in un’Assemblea appositamente convocata nella quale il Consorziato nei cui confronti sia venuta ad esistenza la causa di scioglimento non ha diritto di voto.

            9.3 L'Assemblea potrà deliberare in qualunque momento l'esclusione del Consorziato nei casi in cui:

a1) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio;

b1) si sia reso gravemente inadempiente verso il Consorzio per le obbligazioni da questo assunte in nome e per suo conto;

c1) abbia compiuto atti costituenti grave inosse­rvanza delle  del presente Statuto, del Regolamento Interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;

            d1) abbia interessi contrari a quelli del Consorzio;

e1) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili.

            9.4 Nel caso in cui l’Assemblea ritenga che sia venuto ad esistenza uno  qualunque degli elementi di cui sopra, la stessa darà incarico al Consiglio Direttivo di provvedere a contestare gli addebiti al Consorziato e ad esaminare le eventuali controdeduzioni prodotte nei termini prescritti dal Regolamento.

            9.5 Trascorsi i termini di cui sopra il Presidente del Consorzio convocherà senza indugio apposita Assemblea, nella quale il Consorziato interessato non avrà diritto di voto, che delibererà all’unanimità dei presenti. Il Presidente del Consorzio comunicherà al Consorziato l’esclusione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 (trenta) giorni dalla delibera di cui sopra.

            9.6 Lo scioglimento automatico del rapporto consortile di cui al primo comma e l'esclusione possono essere impugnati, senza effetto sospensivo delle stesse, davanti al Collegio Arbi­trale di cui all'art. 25 del presente Statuto entro trenta giorni dalla loro comunicazione.

             9.7 Nonostante il verificarsi della causa di scioglimento o l'esclusione il Consorziato ed i suoi aventi causa restano responsabili nei confronti del Consorzio, degli altri Consorziati e dei terzi  per le obbligazioni contratte durante la permanenza nel Consorzio, nonché per le obbligazioni assunte dal Consorzio nei confronti di  terzi relativamente a quanto sopra.

            9.8 Lo scioglimento automatico del rapporto consortile di cui al primo comma e l’esclusione comportano l’automatica decadenza dei due membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi nominati su indicazione del Consorziato.

 

Art. 10

(FONDO CONSORTILE E CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI)

            10.1 Ciascun Organismo Consorziato sottoscrive due quote di Capitale Consortile di partecipazione. La quota unitaria di Capitale Consortile è di Euro  500.= (cinquecento euro). Il numero delle quote che costituiscono il Capitale Consortile sarà determinato per la prima volta dall'Atto Costitutivo.

            10.2 Il Fondo Consortile è costituito:

a) dalle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun Consorziato (Capitale Consortile);

b) dagli incrementi patrimoniali derivanti dalla gestione del Fondo Consortile.

            10.3 Le quote di partecipazione non sono trasferibili, possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno od in garanzia, anche impropria, né possono essere oggetto di pignoramento o sequestro.

            10.4 Qualora il Fondo Consortile dovesse subire delle perdite, l'Assemblea può deliberare la reintegra­zione del fondo stesso da parte dei Consorziati, in misura proporzionale rispetto alle rispettive quote di partecipazione, stabilendone le modalità ed i termini per il versamento.                   

            10.5 Nello stesso modo potranno essere deliberati aumenti del Fondo Consortile. In tal caso l'Assemblea potrà demandare al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini per il versamento degli aumenti di cui sopra.

            10.6 Oltre alla quota di partecipazione al Consorzio, gli Organismi Consorziati sono obbligati a corrispondere contributi destinati a garantire al Consorzio i mezzi finanziari necessari alla realizzazione dell'oggetto consortile.

            10.7 Tali contributi saranno dovuti:

·        in proporzione alla quota percentuale di partecipazione alle attività come definite nel Regolamento   consortile;

·        mediante addebito delle prestazioni eseguite  per conto di ogni singolo consorziato per i costi diretti sostenuti nell’esclusivo interesse del consorziato medesimo

           10.8 E’ fatta salva la quota delle spese generali da ripartirsi tra tutti i Consorziati secondo modalità indicate dal Regolamento.

            10.9 All'inizio di ogni esercizio sociale e nel termine di cui all' art. 11,  l'Assemblea approva un bilancio preventivo per i contributi necessari al funzionamento ed alla gestione del Consorzio demandando le modalità di versamento e la scelta del metodo di contribuzione al Consiglio Direttivo il quale potrà richiedere ai Consorziati, una o più volte per ciascun esercizio, anticipi a valere sui contributi approvati a preventivo.

            10.10 Nel caso in cui dal bilancio a consuntivo approvato dall'Assemblea dei Consorziati risultassero eccedenze attive non destinate o non destinabili ad appositi fondi di riserva o di rischio, tali eccedenze attive, saranno considerate come anticipi a valere sui contributi dell'anno successivo. 

 

Art. 11

 (ESERCIZIO CONSORTILE E SITUAZIONE PATRIMONIALE)

            11.1 L'esercizio inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo redige la situazione patrimoniale con il conto dei profitti e delle perdite che assieme costituiscono il bilancio a consuntivo del Consorzio.

            11.2 L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata nei termini di legge in tempo utile affinché il Consiglio Direttivo possa provvedere al deposito del bilancio approvato dall'Assemblea presso il Registro delle Imprese. In tale Assemblea viene approvato anche il bilancio preventivo per l'anno in corso, qualora non sia stato approvato in precedenza.                    

 

Art. 12   

(ORGANI DEL CONSORZIO)

            12.1 Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea dei Consorziati;

b) il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo;

c) il Presidente ed il Vice Presidente;

d) il  Coordinatore del Comitato Tecnico;

e) Il Comitato Tecnico.

 

Art. 13        

(ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI)

            13.1 L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati in regola con il versamento della quota di Capitale Consortile, delle quote  di contributi annuali e delle altre somme dovute a qualsiasi titolo al Consorzio. Non ha diritto di voto l’Organismo Consorziato che non si trovi nelle condizioni di cui sopra. La verifica delle condizioni per essere ammessi al voto viene demandata al Presidente dell' Assemblea.

            13.2 Ogni Consorziato ha diritto a tanti voti quante quote possiede. L'Assemblea è convocata presso la sede legale od amministrativa del Consorzio o in altro luogo, purché in Italia, dal Presidente quando que­sti lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Consorziati o negli altri casi pre­visti dalla legge, mediante un avviso di convoca­zione da spedire con raccomandata almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la convocazione, nonché il luo­go di riunione.

            13.3 In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o via fax da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero Capitale Consortile e sono intervenuti almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

            13.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o dal Vice Presidente. In caso di loro assenza o impedimento, l'Assemblea stessa eleggerà il proprio Presidente. Le funzioni di segretario saranno svolte dal Coordinatore del Comitato Tecnico, se nominato, altrimenti il Presidente dell'Assemblea nominerà un segretario sempre che il verbale non debba essere redatto da un notaio.

            13.5 Il verbale va sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario; in ogni caso esso dovrà essere controfirmato dal Presidente e dal Vice Presidente del Consorzio, se presenti. L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria.               

Art. 14

(ASSEMBLEA ORDINARIA)

            14.1 L'Assemblea Ordinaria:

a)     approva la situazione patrimoniale con il conto dei profitti e delle perdite ed il bilancio preventivo;

b)     nomina i componenti del Consiglio Direttivo e ne determina il numero in misura non inferiore a due membri per ogni singolo Organismo  Consorziato;

c)      impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge o su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d)     formula il programma di attività del Consorzio;

e)     approva il Regolamento Interno e le sue eventuali modifiche con le maggioranze di cui all'art. 23;

f)        delibera sull'ammissione di nuovi Consorziati e sullo scioglimento automatico del rapporto consortile di cui all’art. 9 comma 1;

g)     delibera sull'aumento del Fondo Consortile di cui all'art. 10.

            14.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine indicato nel­l'art. 11 secondo comma del presente Statuto. L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno delle quote consortili. Le delibere sono prese a maggioranza degli intervenuti ad esclusione delle delibere di cui alla lettera f) per le quali si applica l'art. 6), comma 3.

            14.3 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese ai sensi di legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Consorziati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

 

Art. 15

(ASSEMBLEA STRAORDINARIA)

            15.1 L'Assemblea Straordinaria delibera:

a)     sulle modifiche dello Statuto;

b)     sull'eventuale proroga o sullo scioglimento anticipato del Consorzio;

c)      sulla sua trasformazione in società consortile o commerciale;

d)     sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri;

e)      sull’esclusione dei Consorziati;

f)        su qualsiasi altro argomento devo­luto espressamente alla sua competenza dal presen­te Statuto.

            15.2 L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita qualora siano presenti due terzi delle quote consortili.

            15.3 L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di due terzi delle quote consortili.                    

 

Art. 16  

 (RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA)

            16.1 L’Organismo Consorziato può farsi rappresentare, in caso di impedimento del  proprio legale rappresentante o del procuratore speciale dell’organismo, dal legale rappresentante di altro Organismo Consorziato con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio. Nessun Organismo  Consorziato può rappresentare più di due Consorziati. La delega non è valida per l'Assemblea Straordinaria.  

 

Art. 17              

(CONSIGLIO DIRETTIVO, COMITATO ESECUTIVO, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE)

            17.1 Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da almeno due membri per ogni Organismo Consorziato.

            17.2 I componenti del primo Consiglio Direttivo sono nominati nell'Atto Costitutivo. 

            17.3 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione del Consorzio, esclusi quelli che, per legge o per Statuto, sono demandati all'Assemblea o al Presidente ovvero delegati al Comitato Esecutivo. Provvede ad ogni atto relativo del personale del Consorzio, salvo quanto disposto dalla  successiva lettera d) e, in particolare, nomina l'eventuale Coordinatore del Comitato Tecnico fissandone compiti e compenso.

            17.4 Il Consiglio si riunisce nella sede legale od amministrativa del Consorzio o altrove tutte le volte che il Presidente lo giu­dichi necessario e quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera inviata almeno 7 (sette) giorni prima e, nel caso di urgenza, con telegramma od a mezzo fax o a mezzo e -mail inviato almeno tre giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere.  I Consiglieri espressione degli Organismi Consorziati eleggono domicilio presso la sede legale del soggetto che li ha proposti; per quanto concerne l’indirizzo di posta elettronica la convocazione si avrà per regolarmente ricevuta se inviata all’indirizzo di posta elettronica dichiarato in sede di Atto Costitutivo o in successiva assemblea o Atto di Adesione.

            17.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della metà  più uno dei suoi componenti e il voto unanime dei presenti. Il Presidente sottoscrive in ogni caso il verbale insieme al Segretario.

            17.6 Non è ammessa la delega per la partecipazione al Consiglio, neanche ad un altro com­ponente del Consiglio stesso. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare  uno o più Consiglieri, il Consiglio convoca senza indugi l'Assemblea perché provveda alla sostituzione del Consigliere mancante. I Consiglieri non devono prestare alcuna cauzione e  potranno percepire soltanto rimborsi per spese effettivamente sostenute nell’interesse del Consorzio ed autorizzate dagli organi competenti. Le delibere del Consiglio vanno annotate in apposito libro.

            17.7 Il Comitato Esecutivo viene nominato dal Consiglio Direttivo che determina numero dei membri e poteri. Ne fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice-Presidente.  

            17.8 Il Presidente del Consorzio e del Consiglio è nominato dall'Assemblea,   dura in carica  2 ( due) anni ed è rieleggibile. Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, viene nominato per la prima volta nell’Atto Costitutivo.

            17.9 Il Presidente:

a)  convoca e presiede l'Assemblea dei Consorziati ed il Consiglio Direttivo.

            17.10 Il Presidente, congiuntamente al Vice Presidente:

a)     le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;

b)     adempie agli incarichi espressamente conferiti­gli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;

c)      su mandato del Consiglio Direttivo assume il personale del Consorzio e affida gli incarichi di consulenza;   propone al Consiglio Direttivo la nomina dell'eventuale Coordinatore del Comitato Tecnico;

d)     vigila sulla tenuta e la conservazione dei do­cumenti e sulla contabilità;

e)     accerta che si operi in conformità degli inte­ressi del Consorzio.

            17.11 In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate - salvo quanto previ­sto dal precedente articolo 13), quarto comma e dall’art. 17.10 - dal Vice Presidente, anch'esso nominato dall'Assemblea e per la prima volta nell'Atto Costitutivo.

 

Art. 18

(RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO - FIRMA SOCIALE)

            18.1 Al Presidente ed al Vice-Presidente, congiuntamente, spettano la firma sociale e la rap­presentanza del Consorzio   di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni gra­do di giudizio. 

 

Art. 19

(COORDINATORE DEL COMITATO TECNICO E COMITATO TECNICO) 

            19.1 Al Coordinatore del Comitato Tecnico, nominato ai sensi del­l'art. 17, comma 3, compete l'esecuzione delle delibere degli organi sociali e la direzione del Consorzio.

Il Coordinatore del Comitato Tecnico partecipa - senza diritto di voto - quale segretario alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

            19.2 Gli emolumenti da erogare al Coordinatore del Comitato Tecnico saranno determinati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

            19.3 Fino alla nomina del Coordinatore del Comitato Tecnico, l’esecuzione delle delibere degli organi sociali spettano al Presidente e al Vice Presidente, congiuntamente,  salvo che la specifica delibera disponga diversamente.

            19.4 Il  Comitato Tecnico e' composto  da tutti i Direttori degli Organismi Consorziati, dura in carica  due anni e sarà nominato successivamente all’Atto Costitutivo .

            19.5 Il Coordinatore del Comitato Tecnico è membro, di diritto, del Comitato medesimo. Le competenze ed il funzionamento del Comitato Tecnico sono demandate  al Regolamento Interno.

 

 

Art. 20

(LIBRI DEL CONSORZIO)

            20.1 È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri, oltre a quelli obbligatori per legge:

-         libro dei Consorziati;

-         libro delle assemblee;

-         libro delle riunioni del Consiglio Direttivo;

-         libro delle riunione del Comitato Esecutivo;

-         libro delle riunioni del Comitato Tecnico.

 

 

 

Art. 21

(LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA)

            21.1 In caso di recesso, di risoluzione del rapporto consortile, di esclusione dal Consorzio, al Consorziato uscente che abbia assolto interamente ai propri obblighi verso il Consorzio, è restituita la sua quota di sottoscrizione del Fon­do Consortile.

            21.2 Nel caso in cui il Consorzio vanti crediti di qualunque natura, nei confronti del socio uscente, verrà effettuata compensazione,  sulle quote da rimborsare per tutte le somme dovute al Consorzi. Tale compensazione viene espressamente autorizzata ai sensi dell’art. 1252 c.c. in tutti i casi di debito dell’Organismo Consorziato nei confronti del Consorzio. Rimangono tuttavia in vigore fino all'integrale adempimento delle obbligazioni per le quali furono rilasciate, le garanzie fidejussorie ed assicurative del socio uscente. 

 

Art. 22

(SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO)

            22.1 In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea Straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri.

 

Art. 23      

(REGOLAMENTO INTERNO)

            23.1 L'Assemblea approva il Regolamento Interno per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior  funzionamento del Consorzio. In particolare sarà regolamentato il divieto di concorrenza, il criterio di versamento delle quote di contributi, le penalità per gli inadempimenti ed i ritardi, le modalità per la partecipazione  del Consorzio ai bandi per l’assegnazione dei fondi e per la suddivisione e l'assegnazione, fra i Consorziati, delle attività formative assunti dal Consorzio stesso, gli obblighi del Consorzio nei confronti degli Organismi consorziati. L'Assemblea delibera l'approvazione o la variazione del Regolamento Interno con l’unanimità dei presenti e previo accordo dei soggetti di cui all’art. 1.1 del presente Statuto.

 

Art. 24

(SANZIONI)

            24.1 In caso di infrazioni alle disposizioni dello Statuto, dal Regolamento Interno o dalle delibere degli organi sociali, il Presidente invita il Consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il Consiglio Direttivo per i conseguenti provvedi­menti e per stabilire eventualmente delle sanzio­ni.

            24.2 Il Presidente comunica al Consorziato la delibera del Consiglio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

            24.3 Resta fermo quanto previsto all'articolo 9) del presente Statuto.

 

Art. 25

(COMPONIMENTO DELLE CONTROVERSIE)

CLAUSOLA ARBITRALE

25.1 Qualsiasi controversia relativa al presente Statuto, o comunque insorgente tra il Consorzio e uno o più Organismi consorziati o tra di questi in connessione a rapporti inerenti il Consorzio (comprese quelle relative a questioni di interpretazione, validità, esecuzione, inadempimento, esclusione, risoluzione, estinzione, pregiudiziali di competenza o altre) che non è possibile comporre direttamente in via di bonaria definizione, è deferita in via esclusiva alla decisione di un collegio di tre arbitri nominato ed operante come segue:

a)     nel caso che le parti contendenti siano due, ciascuna di esse nomina un arbitro e il terzo arbitro è nominato dai primi due ovvero - in mancanza di accordo e su istanza della parte più diligente decorsi venti giorni dalla notifica della nomina del secondo arbitro - dal Presidente del Tribunale di Firenze, quest’ultimo nomina anche l’arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro venti giorni dalla notifica della nomina dell’arbitro dell’altra parte;

b)     nel caso che le parti contendenti siano più di due, l’intero collegio è nominato d’accordo tra le parti ovvero, - in mancanza di accordo decorsi venti giorni dalla notifica dell’invito a procedere alla nomina del collegio effettuata dalla parte che intende ricorrere all’arbitrato - dal Presidente del Tribunale di Firenze sempre su istanza della parte più diligente;

c)      le stesse procedure sono rispettivamente seguite nel caso di sostituzione di arbitri;

d)     il collegio decide secondo diritto e con l’osservanza delle norme del codice di procedura civile, in materia di arbitrato rituale;

e)     la decisione del Collegio è adottata entro novanta giorni dal completamento del Collegio, salvo proroghe concesse dalle parti.

            25.2 Sede del Collegio Arbitrale è Firenze,  dove sarà pronunciato il lodo.

25.3 I Consorziati espressamente si danno atto che il ricorso all’arbitrato non costituisce in alcun modo titolo per la sospensione o l’interruzione dell’esecuzione dell’adempimento degli obblighi previsti dal presente Statuto o da separati patti tra gli Organismi Consorziati.

 

Art. 26

(RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE)

            26.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile vigente in materia.

 

 

 

 

 

 

 

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