STATUTO DEL FONDO PER LA

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

 

 

  

Titolo I - Costituzione, scopo, durata e sede

Articolo 1 - Fonti istitutive e forma giuridica

1. In attuazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro:

CCNL edili industria stipulato da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANCE in data 29 gennaio 2000

CCNL edili artigianato stipulato da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANAEPA -CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASA, in data 1° giugno 2000

 

nonché del protocollo del 9 aprile 2001

 

è costituito “PREVEDI” Fondo nazionale pensione complementare, di seguito denominato Fondo.

I CCNNL ed il citato protocollo rappresentano le fonti Istitutive del Fondo.

2. Il Fondo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4 del Decreto legislativo 21 Aprile 1993 n.124, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato Decreto, è costituito nella forma di associazione riconosciuta in osservanza degli articoli 12 e seguenti del codice civile e di quanto disposto dal Decreto medesimo.

3. Il funzionamento del  Fondo è disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamenti Elettorali redatti ed emanati dalle parti istitutive e da ogni altra deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2 - Scopo

 

1. Il Fondo ha lo scopo esclusivo di erogare agli aventi diritto trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare agli stessi un più elevato livello di copertura previdenziale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma 1 lettera a) del Decreto.

2. Il Fondo non ha fini di lucro ed opera secondo criteri di corrispettività mediante il sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione in regime di contribuzione definita.

3. Il Fondo non può assumere o concedere prestiti né compiere atti comunque non inerenti allo scopo di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 3 -  Durata del Fondo

 

1.      La durata legale del Fondo è illimitata, salvo il suo scioglimento da deliberarsi secondo le norme del presente Statuto.

 

Articolo 4 - Sede

 

1.      Il Fondo ha sede in Roma, via Nibby 3.

 

 

 

Titolo II  - Requisiti di partecipazione e modalità di adesione

Articolo 5 - Destinatari

1.      Sono destinatari del Fondo:

a)   i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di apprendistato, in contratto di formazione e lavoro che abbiano superato il periodo di prova, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a tre mesi, ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’art. 1 del presente Statuto;

b)   i lavoratori dipendenti delle organizzazioni sindacali e datoriali, nazionali e territoriali, firmatarie i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai punti precedenti sulla base dell’adozione di specifiche fonti istitutive;

c)   i lavoratori, assunti a tempo indeterminato, dipendenti degli Enti paritetici del settore ai quali si applichi uno dei Contratti di cui all’articolo 1 ovvero sulla base di una specifica delibera degli Organi di amministrazione dei suddetti Enti, ove non sussistano o non operino diverse previsioni di merito;

d)   i lavoratori dipendenti del Fondo assunti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova.

Articolo 6 – Associati

1.      Sono associati al Fondo:

a)   i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione, di cui al precedente articolo, che abbiano sottoscritto apposito modulo di adesione;

b)   le aziende che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore che abbia sottoscritto il modulo di adesione;

c)   i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo.

2.      In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di Associato, mentre l’obbligo contributivo di cui al successivo articolo 22 sarà rapportato alla effettiva retribuzione percepita.

 

Articolo 7 - Modalità di adesione

1. I lavoratori aderiscono al Fondo con atto individuale volontario mediante sottoscrizione di un'apposita domanda, contenente l’impegno ad effettuare i versamenti contributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all’articolo 1 del presente Statuto e con il quale il dipendente conferisce delega al proprio datore di lavoro a trattenere dai compensi spettanti quanto dovuto a titolo di contribuzione al Fondo.

2. Il lavoratore assunto dopo la costituzione del Fondo, superato il periodo di prova, potrà associarsi al Fondo  dandone preventiva comunicazione all’impresa, con effetto dal 1° giorno del mese successivo.

3.      L'adesione è preceduta dalla consegna della seguente documentazione:

a)       la scheda informativa relativa alle principali caratteristiche del Fondo approvata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione;

b)   il testo delle Fonti Istitutive per la parte di interesse;

c)   il testo del presente Statuto e dei Regolamenti Elettorali.

4.      La scheda informativa citata è predisposta secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro  14 gennaio 1997 n. 211, sulla base dello schema generale emanato dalla Commissione di Vigilanza in data 18 giugno 1997 e successive modificazioni e /o integrazioni.

5.       All’atto della adesione il singolo lavoratore provvederà al versamento di una somma definita dalle fonti istitutive quale quota di iscrizione “una tantum” tramite delega conferita al datore di lavoro per trattenere tale somma dai compensi spettanti.

6.      L’adesione può aver luogo:

a)   nei luoghi di lavoro dei destinatari

b)   nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive

c)   negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive limitatamente alla durata di tali momenti

d)   nelle sedi delle  Casse Edili.

 

 

Titolo III - Organi associativi

Articolo 8 - Organi associativi

 

1. Sono organi del Fondo:

a) Assemblea dei Delegati;

b) Consiglio di Amministrazione;

c) Presidente e Vice Presidente;

d) Collegio dei Revisori Contabili.

 

Articolo 9 - Assemblea dei Delegati: composizione

 

1.      L'Assemblea dei Delegati è composta da 60 componenti, eletti 30 da parte delle imprese e 30 da parte dei lavoratori, secondo le modalità previste  dai Regolamenti Elettorali che fanno parte integrante delle fonti istitutive di cui all’art 1 dello Statuto. I Regolamenti Elettorali disciplinano le modalità di sostituzione dei componenti  dell’Assemblea cessati dalla carica per qualsiasi motivo.

2.      I componenti restano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive.

3.      Ogni Componente dispone di un diritto di voto in Assemblea.

4.      Si applicano gli articoli 20 e 21 del codice civile, salvo quanto disposto al successivo articolo 12.

5.      Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dai Regolamenti Elettorali. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all’atto della sua elezione.

6. Il Delegato può farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato.

La delega di rappresentanza deve essere conferita in forma scritta, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e non può essere conferita né agli Amministratori né ai Revisori.

La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per gli aggiornamenti successivi della medesima Assemblea.

La delega può essere rilasciata anche in calce all’avviso di convocazione.

Lo stesso delegato non può essere portatore di più di una delega.

Articolo 10 - Assemblea dei Delegati: Attribuzioni

 

1. L’Assemblea dei Delegati delibera in materia di:

a) approvazione del bilancio, corredato della relazione, sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e predisposto ai sensi di quanto previsto dalle norme del presente Statuto.

b) elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

c) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso.

d) variazione, a seguito di apposita modifica statutaria, del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 13, comma 1.

e) elezione dei componenti il Collegio dei Revisori Contabili.

f) determinazione del compenso dei componenti il Collegio dei Revisori Contabili, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

g) azione di responsabilità nei confronti  dei membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2392 e 2393 del codice civile,  e nei confronti dei membri del Collegio dei Revisori Contabili di cui all’articolo 2407 del codice civile.

h) revoca degli amministratori e dei Revisori ai sensi dell’art. 2383 del codice civile.

i) determinazione della quota percentuale delle contribuzioni da destinare a finanziamento dell’attività del Fondo, sottoposta dal Consiglio di Amministrazione

j) modifiche allo Statuto e ai Regolamenti Elettorali proposte dal Consiglio di Amministrazione

k) scioglimento e modalità di liquidazione del Fondo

l) scelta, su proposta del Consiglio di Amministrazione, della società di revisione contabile

m) ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione

Articolo 11 - Assemblea dei Delegati: Convocazione

 

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare da comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno  20 giorni prima della data fissata per la riunione.

2. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sussistano ragioni di urgenza la convocazione, contenente in ogni caso l’ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo telegramma o telefax da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

3. L'Assemblea dei Delegati deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l'approvazione del bilancio.

4. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando il Presidente del Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei Delegati, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Articolo 12 - Assemblea dei Delegati: Deliberazioni

1. Quando è convocata per delibere relative alle materie di cui all’art. 10 comma 1 lettere  a) b) c) d) e) f) h) i) del presente Statuto, l’Assemblea dei Delegati risulta validamente costituita con la presenza di almeno il 50%  degli aventi diritto e, limitatamente alle delibere relative alle lettere  a) b) c) d) e) f) h) i) delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto.

2. Quando è convocata per delibere relative alle materie di cui all’art. 10 comma 1 lettere g) e j) del presente Statuto, l’Assemblea dei Delegati risulta validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli aventi diritto  e delibera con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto.

3. Quando è convocata per delibere relative alle materie di cui all’art.10 comma k) del presente Statuto, l’Assemblea dei Delegati risulta validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli aventi diritto.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati relative alle materie di cui all’art.10 commi a) b) c) d) e) f) h) i) devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati relative alle materie di cui all’art.10 commi g) j) k) devono risultare da un verbale redatto da un notaio.

Articolo 13 - Il Consiglio di Amministrazione: composizione

1.      Il Consiglio di Amministrazione è composto da 24 membri, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica delle aziende e dei lavoratori.

2.      I membri in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dai membri dall’Assemblea rappresentanti dei lavoratori.

3.      I membri in rappresentanza delle Aziende sono eletti dai membri dall’Assemblea rappresentanti delle Aziende.

4.      I componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché l’eventuale dirigente responsabile del Fondo, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente. Almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, dei quali la metà in rappresentanza dei lavoratori associati e l’altra metà in rappresentanza delle aziende associate devono essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) o b) del D.M. Lavoro n° 211/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione non devono sussistere le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’articolo 2382 c.c. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità e decadenza comportano la decadenza dell’incarico.

Costituisce presupposto per la partecipazione al Consiglio di Amministrazione, nonché per l’assunzione della carica di dirigente responsabile del Fondo, l’assenza delle situazioni di incompatibilità sancite dall’articolo 8, comma 8 del D.M. Tesoro, n° 703/96.

5.      I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni.

6.      I membri del Consiglio di Amministrazione possono  partecipare alle riunioni dell’Assemblea.

7.      Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, si provvede senza indugio alla loro sostituzione. In ogni caso il mandato dei sostituti scade contestualmente a quello dei membri in carica ed il periodo di assolvimento dell'incarico viene considerato come esaurimento del mandato pieno.

8.      Se viene contestualmente meno la totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori Contabili procede all'attivazione delle modalità per la loro sostituzione e provvede nel frattempo allo svolgimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

9.      I consiglieri di Amministrazione che siano allo stesso tempo componenti dell’Assemblea non hanno diritto di voto nelle deliberazioni relative all’approvazione del bilancio e alla loro responsabilità.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione: attribuzioni

1.      Le attribuzioni  del Consiglio di Amministrazione sono le seguenti:

a)   elegge il Presidente, alternativamente fra i membri eletti in rappresentanza delle aziende associate ed i membri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati; il Vicepresidente fra i membri che non hanno espresso il Presidente; un Segretario verbalizzante della riunione fra i propri membri a prescindere dalla rappresentanza;

b)   propone all’Assemblea dei Delegati il compenso per i propri membri e per i membri del Collegio dei Revisori Contabili;

c)    individua gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli Associati, secondo le disposizioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione ai sensi dell'articolo 17 comma 2 lettera g) e h) del Decreto e di quanto indicato agli articoli 33 e 34 del presente Statuto;

d)   redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale del Fondo, secondo le disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione ai sensi dell'articolo 17 comma 2 lettera g) del Decreto;

e)   predispone ogni forma di rendicontazione in conformità all’articolo 17 comma 2 lettera h) del Decreto e alle disposizioni stabilite dalla Commissione di Vigilanza;

f)     predispone la scheda informativa relativa alle caratteristiche del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione al cui esame la sottopone per la necessaria approvazione;

g)   definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli iscritti circa l’andamento amministrativo e finanziario, in conformità alle disposizioni stabilite dalla Commissione di Vigilanza;

h)   decide i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse;

i)     individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo, stipulando le relative convenzioni;

j)     valuta i risultati ottenuti dai singoli gestori mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili;

k)   individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, la banca depositaria, stipulando la relativa convenzione;

l)     individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, i soggetti a cui affidare la gestione amministrativa secondo quanto previsto dal presente Statuto, stipulando le relative convenzioni;

m)individua i gestori delle prestazioni pensionistiche, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, stipulando le relative convenzioni;

n)   vigila sull'insorgenza di conflitti di interesse, secondo quanto previsto dal presente Statuto;

o)   propone annualmente all’Assemblea l’importo massimo da destinare al finanziamento dell’attività del Fondo, calcolato in forma di quota percentuale delle contribuzioni al Fondo;

p)   opera, nei limiti e secondo i poteri previsti dai Regolamenti Elettorali e dal presente Statuto, al fine di avviare le procedure di elezione dei componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione garantendone la trasparenza e l'efficienza;

q)   nomina, ove ritenuto necessario, il Dirigente Responsabile del Fondo, stabilendone i poteri, le funzioni e il compenso;

r)     può conferire deleghe a propri membri o al dirigente responsabile, affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate;

s)   modifica lo Statuto, ove ciò sia reso necessario dalla sopravvenienza di contrastanti disposizioni di legge, di normativa secondaria o di disposizioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione sottoponendolo all’Assemblea per la ratifica;

t)     propone all’Assemblea le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti Elettorali;

u)   predispone e propone all’approvazione dell’Assemblea il regolamento relativo al sistema sanzionatorio del ritardato versamento dei contributi e le azioni dirette al recupero del mancato versamento;

v)   propone all’Assemblea la scelta della società di revisione per la certificazione dei bilanci;

w)   verifica la legittimità delle domande di adesione e di trasferimento, ai sensi del presente Statuto, e decide su eventuali ricorsi degli Associati;

x)   esercita i diritti di voto  inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite la disponibilità del Fondo, eventualmente anche mediante delega al proprio interno da conferire caso per caso;

y)   segnala alla Commissione di vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo e i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio stesso ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del Decreto;

z)    riferisce periodicamente al Comitato Paritetico di cui all’articolo 9 dell’accordo sottoscritto in data 9 aprile 2001 sull’andamento generale del Fondo.

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione: convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente ritenga utile convocarlo ai fini del corretto funzionamento del Fondo. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. Le convocazioni, che debbono prevedere la trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica, da spedire ai componenti del Consiglio stesso ed ai membri del Collegio dei Revisori Contabili almeno quindici giorni prima della data della riunione.

2. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente, sussistano ragioni di urgenza la convocazione, contenente in ogni caso l’ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo telegramma o telefax da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente, con l'assistenza del Segretario.

4. I membri che non prendono parte, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente dall'incarico e si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell’articolo 13 del presente Statuto.

Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione: Deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e decide a maggioranza dei Consiglieri che in caso di parità si raggiunge con il voto doppio del  Presidente.

2. Per la validità delle deliberazioni di cui all’articolo 14 comma 1 lettere a) l) m) o) s) t) u)  è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri.

3. Per la validità delle deliberazioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettere h), i), k) è comunque necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri, di cui almeno 2  eletti in rappresentanza dei lavoratori ed almeno 2  eletti in rappresentanza delle aziende associate in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 4, comma 2 lettere a) o b), del D. M. Lavoro n° 211/97 e successive modificazioni ed integrazioni. Le deliberazioni relative sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri.

 

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione: Responsabilità

 

1. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie di uno o più amministratori. Si applicano le norme di cui all'art. 2391 del codice civile in tema di conflitto di interessi.

2. In ogni caso gli Amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

3. Nei confronti degli Amministratori e del responsabile del Fondo si applicano, ai sensi dell'art. 15, comma 1, decreto legislativo 124/93, gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395, e 2396 del codice civile.

Articolo 18 - Il Presidente e il Vice Presidente

 

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti di parte datoriale e rappresentanti eletti dall’Assemblea dei Delegati.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, sta per esso in giudizio e può delegare avvocati o procuratori. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.

3. Il Presidente dispone in particolare delle seguenti attribuzioni:

a)   sovrintende al funzionamento del Fondo;

b)   convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;

c)   tiene i rapporti con la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e con i soggetti firmatari delle Fonti Istitutive;

d)   effettua le comunicazioni alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione in materia di andamento della gestione;

e)   trasmette alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie per la conseguente approvazione;

f)     trasmette alla Commissione di Vigilanza ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive allegando alla comunicazione una descrizione delle variazioni stesse;

g)   comunica alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione le situazioni di conflitto di interesse che siano venute ad esistenza, specificandone la natura;

h)   riferisce alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, in presenza di vicende che possano incidere sull’equilibrio del fondo, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio e comunica altresì alla Commissione di Vigilanza;

i)     cura l'esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

j)      su esplicito mandato del Consiglio stipula le convenzioni in nome e per conto del fondo;

k)   svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni.

5. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla loro sostituzione nel rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo. In ogni caso i sostituti rimarranno in carica per il periodo residuo.

Articolo 19 - Il Collegio dei Revisori Contabili

1.  Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da quattro membri effettivi nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica delle aziende associate e dei lavoratori associati. Sono previsti inoltre 2 revisori supplenti nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica aziende associate e dei lavoratori associati. I componenti del Collegio dei Revisori Contabili sono eletti con le modalità previste per l’elezione dei consiglieri di amministrazione.

2.  I componenti il Collegio dei Revisori Contabili devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente. Inoltre, nei loro confronti non devono sussistere le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’articolo 2399 c.c. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità e decadenza, comportano la decadenza dell’incarico.

Costituisce presupposto per la partecipazione al Collegio dei Revisori Contabili l’assenza delle situazioni di incompatibilità sancite dall’articolo 8, comma 8 del D.M. Tesoro, 703/96.

3.  Il Collegio dei Revisori Contabili è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4.      Il Collegio nomina al suo interno un Presidente, scelto fra i membri rappresentanti della parte sociale che non ha espresso il Presidente del Fondo. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione ed assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

5.      Il Collegio si riunisce almeno ogni 3 mesi ed ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo o almeno due componenti lo richiedano. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno – con indicazione del luogo, giorno e ora – sono fatte a mezzo raccomandata oppure telefax oppure posta elettronica da spedire ai componenti il Collegio dei Revisori almeno dieci giorni prima della data di riunione, e per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Dirigente responsabile del Fondo, se nominato.

6.  I membri del Collegio dei Revisori Contabili restano in carica come i componenti il Consiglio di Amministrazione.

7.  Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri del Collegio dei Revisori Contabili, si provvede senza indugio alla loro sostituzione. In ogni caso il mandato dei sostituti scade contestualmente a quello dei membri in carica ed il periodo di assolvimento dell'incarico viene considerato come esaurimento del mandato.

Articolo 20 - Il Collegio dei Revisori Contabili : Attribuzioni

 

1. Al Collegio dei Revisori Contabili spettano i compiti ed i doveri previsti dall'articolo 2403 e seguenti del codice civile. 

2. Il Collegio dei Revisori Contabili ha l’obbligo di segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo e i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio stesso ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del Decreto.

3. I Revisori hanno l'obbligo di riferire alla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione delle irregolarità di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ufficio e in particolare hanno l'obbligo di segnalare alla stessa Commissione le eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo; in quest’ultimo caso dovranno essere trasmessi alla Commissione di Vigilanza i verbali delle riunioni del Collegio in cui siano state riscontrate tali irregolarità, ovvero i verbali da cui siano state escluse tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 c.c., ultimo comma, si sia manifestato un dissenso

4. E’ facoltà dei Revisori procedere collegialmente all’accertamento del patrimonio del Fondo ed inoltre effettuare, anche individualmente, atti di ispezione e di controllo.

5. Il Collegio dei Revisori Contabili può richiedere agli amministratori notizie sull’andamento dell’attività del Fondo.

6. Ai fini dello svolgimento della sua attività il Collegio ha il potere di acquisire in qualsiasi momento dati dalla banca depositaria del Fondo.

Articolo 21 - Il Collegio dei Revisori Contabili : Responsabilità

 

1.      I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

2.       Essi sono responsabili in. solido con gli Amministratori per i fatti e le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

 

 

 

Titolo IV  - Contribuzione

Articolo 22 - Contribuzione

1.      La contribuzione al Fondo avviene secondo le misure, le modalità e i termini stabiliti negli accordi di cui all’art.1 del presente Statuto e dalle relative modificazioni ed integrazioni, nonché da ogni altra deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

2.      Le Imprese che ritardano in tutto o in parte la corresponsione di contributi al Fondo di oltre 7 giorni consecutivi rispetto al termine previsto sono costituite in mora a decorrere dal termine medesimo e devono versare al Fondo i contributi dovuti maggiorati delle sanzioni che saranno previste dal Consiglio di Amministrazione.

3.      In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione è commisurata  al trattamento retributivo a carico delle aziende effettivamente corrisposto, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi collettivi di lavoro.

4.      In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione o in caso di aspettativa non retribuita la contribuzione al fondo a carico dell’azienda è sospesa ma i lavoratori iscritti possono proseguire volontariamente la contribuzione a proprio carico secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo V - Prestazioni ed anticipazioni

Articolo 23 - Prestazioni

1. Il Fondo eroga esclusivamente le seguenti prestazioni pensionistiche:

            · Pensione complementare di vecchiaia

            · Pensione complementare di anzianità

Entrambe le pensioni complementari previste potranno essere reversibili, su opzione del lavoratore associato, alle condizioni contenute nella convenzione che verrà stipulata con una o più imprese assicuratrici come previsto nel successivo articolo 39.

2. Il lavoratore associato matura il diritto alla pensione complementare di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che il medesimo abbia maturato almeno dieci anni di iscrizione al Fondo.

Qualora l’importo annuo che si ottiene convertendo in pensione complementare a favore del lavoratore associato quanto maturato sulla posizione individuale risulti inferiore a quello dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7 della legge 335/95, il lavoratore associato può optare per la liquidazione in capitale dell’intero importo maturato;

3. Il lavoratore associato matura il diritto alla pensione complementare di anzianità, solo in caso di cessazione dell’attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo, al compimento di un’età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per il collocamento in quiescenza per vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e a condizione che il medesimo abbia maturato almeno quindici anni di iscrizione al Fondo.

Qualora l’importo annuo che si ottiene convertendo in pensione complementare a favore del lavoratore associato quanto maturato sulla posizione individuale risulti inferiore a quello dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7 della legge 335/95, il lavoratore associato può optare per la liquidazione in capitale dell’intero importo maturato;

4. Il lavoratore associato, all'atto della presentazione della domanda di pensione complementare di vecchiaia o di anzianità, può richiedere la liquidazione in capitale dell'importo maturato nel proprio Conto Individuale nella misura  massima prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori associati la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione ovvero da una forma pensionistica individuale, computando anche l’anzianità di iscrizione al fondo di provenienza.

6. In caso di morte del lavoratore associato al fondo prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico del lavoratore associato deceduto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni del lavoratore associato. In mancanza anche di disposizioni del lavoratore associato la posizione resta acquisita al fondo.

7. Agli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di “vecchi iscritti” agli effetti dell’art. 18 DLS 124/93, non si applicano le  seguenti norme dello Statuto: articolo 23, commi 2 , 3 e 4. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni statutarie e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell’intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.

Articolo 24 - Anticipazioni

 

1. L’iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un’anticipazione delle prestazioni, a valere sull’intera posizione individuale accumulata, per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449, con facoltà di reintegrare la propria posizione secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione del fondo. Le medesime anticipazioni possono essere ottenute ai sensi di  altre disposizioni di legge che ne consentano l’erogazione.

Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 124 del 1993. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’iscritto per i quali l’interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

2. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà le modalità con le quali l’iscritto al fondo potrà reintegrare la propria posizione.

3. Non sono ammesse altre forme di anticipazione sulle prestazioni.

4. Le modalità di presentazione dell'istanza per l'anticipazione e della relativa erogazione sono disciplinate dal Consiglio di Amministrazione con apposite deliberazioni anche in relazione all’esigenza di preservare l’equilibrio e la stabilità del Fondo.

 

Titolo VI  - Vicende del rapporto associativo

Articolo 25 - Sospensione volontaria della contribuzione

1.      In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo il lavoratore iscritto potrà sospendere unilateralmente la propria contribuzione, dandone comunicazione scritta all’impresa, che la trasmetterà al Fondo, entro il 30 settembre di ciascun  anno, con effetto dal 1° gennaio successivo.

2.      Con le stesse modalità è concessa la successiva riattivazione contributiva.

3.      La sospensione non sarà comunque possibile nei primi 5 anni di partecipazione al Fondo e potrà essere esercitata una sola volta nel corso del rapporto associativo: la erogazione delle prestazioni maturate potrà però aver luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e alle condizioni previsti dall’articolo 23 del presente Statuto e  dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla legge.

Articolo 26 - Riscatti, trasferimenti e altre opzioni

 

1. Il lavoratore iscritto nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento dei requisiti  per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche di cui all’ articolo 23 del presente Statuto, conserva la titolarità giuridica della propria posizione.

2. Entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di perdita dei requisiti di partecipazione, il lavoratore associato dovrà presentare, secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, apposita domanda per l’esercizio di una delle seguenti opzioni:

a) riscatto della posizione individuale. Il riscatto della posizione individuale comporta la liquidazione della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo alla data in cui il Fondo ha verificato  con certezza la sussistenza delle condizioni che fanno sorgere il diritto al riscatto. La liquidazione dell’importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta di riscatto, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera. 

b) trasferimento della posizione individuale presso un altro Fondo pensione ovvero a forme pensionistiche individuali ai sensi degli artt. 9 bis, 9 ter, del Decreto come modificato dal D. Lgs. 47/2000. Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo alla data in cui il Fondo ha verificato con certezza la sussistenza delle condizioni che fanno sorgere il diritto al trasferimento e avviene entro sei mesi dall’esercizio dell’opzione, secondo le modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

c) mantenimento della posizione individuale , pur in assenza della contribuzione, salvo il successivo esercizio di una delle opzioni di cui ai precedenti punti a) e b).

3. Qualora il lavoratore non eserciti una delle opzioni di cui al comma 2, punti a) b) c), verrà mantenuta la posizione presso il Fondo, pur in assenza di contribuzione, alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera. In ogni caso, all’atto di una nuova assunzione da parte di impresa a cui si applica l’accordo/i di cui agli articoli 1 e 2 del presente Statuto sarà possibile la riattivazione del rapporto contributivo.  

4. Il lavoratore associato, anche in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, ha facoltà di chiedere il trasferimento dell’intera posizione individuale presso altro fondo pensione  ovvero presso una forma pensionistica individuale alle seguenti condizioni:

a)       non prima  che abbia maturato almeno cinque anni di associazione nei primi cinque anni di vita del Fondo;

b)       non prima che abbia maturato almeno tre anni di associazione a partire dal sesto anno di vita del Fondo.

5. Il passaggio diretto tra due aziende che applicano i c.c.n.l. di cui all’articolo 1 del presente Statuto non comporta la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.

Articolo 27 - Trasferimento da altri fondi pensione

 

1.      I lavoratori che, a seguito di assunzione alle dipendenze di un'impresa che applica i CCNNL di cui all’art.1, comma 1, ovvero  a seguito dell’assunzione alle dipendenze di un soggetto che applica una delle fonti istitutive di cui all’art.5, comma 1 lettera b), presentano domanda di adesione al Fondo, possono procedere al trasferimento di posizioni individuali maturate presso altri fondi pensione o fondi aperti iscritti all'albo di cui all'articolo 4 comma 6 del Decreto.

2.      Le opzioni di trasferimento di cui al presente articolo valgono anche nei confronti  delle forme pensionistiche individuali ai sensi degli artt. 9 bis, 9 ter del Decreto.

3.      Le modalità con cui la posizione trasferita viene accolta sono definite con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28 - Cessazione dell’obbligo contributivo

 

1.      La contribuzione al Fondo cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, comportante la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, con o senza riscatto della posizione individuale, con effetto dal mese immediatamente successivo.

2.      La contribuzione cessa inoltre nei casi previsti dagli articoli 25 e 26 del presente Statuto, secondo le modalità negli stessi stabilite.

 

Titolo VII - Composizione del patrimonio e sistema di contabilità

Articolo 29 - Nozione di patrimonio

 

1. Il patrimonio del fondo, destinato a realizzare le finalità associative, è costituito:

a)  dai contributi determinati dalle fonti istitutive;

b)  dalla quota di iscrizione  “una tantum” a carico del singolo lavoratore associato;

c)  dalla quota associativa di cui al successivo art. 30;

d) dagli importi delle posizioni maturate dai lavoratori presso altre forme di previdenza complementare acquisiti a seguito di loro trasferimento;

e) dalle somme rinvenienti dall’acquisizione al Fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di aventi diritto, ai sensi dell’art. 23  c. 6 del presente Statuto, secondo le vigenti disposizioni di legge;

f)  dalle sanzioni versate dalle Imprese;

g) da interessi, frutti, dividendi e qualsiasi altro provento derivante dall’impiego delle  disponibilità patrimoniali del Fondo;

h)   da ogni altra entrata finalizzata a realizzare l’oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.

Articolo 30 - Spese

 

1.      Per il suo funzionamento il fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all’investimento delle risorse finanziarie.

2.      Le principali voci di spesa inerenti la gestione amministrativa del fondo sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a:

a)   Sede, struttura organizzativa e beni strumentali;

b)   Attività degli organi statutari;

c)   Gestione amministrativa e tenuta delle posizioni individuali;

d)   Pratiche notarili e legali;

e)   Consulenze;

f)     Attività promozionali.

3.      Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa il fondo provvede mediante l’utilizzo:

a)   della quota di iscrizione  di cui al precedente articolo 29, che deve essere versata a cura delle aziende associate all’atto dell’adesione dei lavoratori secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione;

b)   di una parte dei contributi, denominata quota associativa, il cui ammontare è proposto annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa e tenuto conto di quanto al riguardo stabilito dalla fonte istitutiva e deliberato dall’Assemblea;

c)   degli interessi di mora versati dalle aziende associate in caso di ritardato versamento dei contributi;

d)   delle somme provenienti dall’acquisizione al fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati in assenza dei beneficiari di cui al precedente articolo 29;

e)   di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l’oggetto sociale acquisita dal fondo a qualsiasi titolo.

4.      Gli oneri relativi all’investimento delle risorse finanziarie, compresi gli oneri per i servizi resi dalla banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del fondo.

Articolo 31 – Le posizioni individuali

 

1. A nome di ciascun lavoratore associato viene accesa una posizione individuale a decorrere dalla data di adesione al Fondo  gestita con la tecnica della capitalizzazione finanziaria.

2. A valere sulla posizione individuale vengono accreditati i contributi complessivamente versati a favore del lavoratore associato, al netto della quota associativa ed i rendimenti ottenuti dalla gestione del patrimonio del Fondo e viene effettuato il regolamento di prestazioni, anticipazioni, trasferimenti e riscatti.

Articolo 32  - Le linee di investimento

 

1.      Il fondo può attuare una gestione articolata su più linee di investimento.

 

2.      Nella fase di avvio il fondo attua una gestione caratterizzata da una unica linea di investimento. Il passaggio alla gestione articolata su più linee di investimento è deliberato su proposta del Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea a seguito di modifica statutaria.

Articolo 33 – Sistema di contabilità  e redazione dei prospetti relativi alla composizione e al valore del patrimonio

 

1.      La tenuta delle scritture contabili, la redazione  del bilancio, la determinazione del valore e della redditività del Fondo e la evidenziazione delle posizioni individuali dei lavoratori associati verranno realizzate sulla base delle disposizioni e delle istruzioni emanate dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, come previsto dall’articolo 17 comma 2 lettera g) del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni

2.      La tenuta delle posizioni individuali dei lavoratori associati avviene mediante ricorso alla tecnica della contabilizzazione per quote, secondo quanto sarà previsto da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in conformità delle indicazioni della Commissione di Vigilanza di cui al comma precedente.

3.      L’esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio ed entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio nella forma e nei termini previsti dalla Commissione di Vigilanza e da ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

4.      Copia del bilancio, delle relazioni degli amministratori, dei sindaci, della società di revisione e del verbale di approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea saranno rese disponibili agli Associati e alle parti sottoscrittrici delle Fonti Istitutive secondo le modalità stabilite dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione. E’ inoltre prevista la possibilità di inviare copia della documentazione di cui al presente comma al singolo Associato che ne faccia richiesta, previo pagamento delle spese, secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Articolo 34 – Rendicontazione agli Associati

 

1.      Il rapporto fra il Fondo ed i propri Associati è improntato alla massima trasparenza ed è finalizzato al costante aggiornamento sull’andamento amministrativo e finanziario, seppur entro i limiti dettati dalla finalità previdenziale del Fondo e dalla conseguente necessità di adottare criteri di valutazione di lungo termine dei risultati conseguiti.

2.      Ciascun lavoratore associato riceve, secondo le modalità ed i termini definiti da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, una comunicazione periodica, realizzata sulla base delle indicazioni fornite in materia dalla Commissione di Vigilanza, contenente informazioni generali sull’andamento del fondo con particolare riferimento ad informazioni dettagliate sull’impiego delle risorse relative alla linea di investimento in cui rientra la propria posizione individuale, sulle istituzioni a cui è stata affidata la gestione di tali risorse e sui risultati conseguiti nella gestione medesima.

3.      Analoga comunicazione verrà periodicamente fornita anche a ciascun fruitore delle prestazioni pensionistiche.

4.      Le organizzazioni firmatarie delle Fonti Istitutive ricevono dal Fondo, a cura del Consiglio di Amministrazione del medesimo, i dati circa l’andamento delle adesioni con frequenza almeno semestrale; le Organizzazioni firmatarie potranno inoltre far richiesta di qualsiasi altra documentazione o dato al Consiglio di Amministrazione del Fondo che definirà i termini e modi di inoltro.

 

 

Titolo VIII – Modalità di gestione

Articolo  35 – La gestione del patrimonio

 

1.      Il patrimonio del Fondo viene gestito integralmente mediante convenzione con soggetti gestori abilitati a svolgere l’attività di cui all’articolo 6 comma 1 del Decreto.

 

 

2.      Le risorse del Fondo devono essere gestite, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, in maniera sana e prudente avendo riguardo agli obiettivi di:

a)   diversificazione degli investimenti;

b)   efficiente gestione del portafoglio;

c)   diversificazione dei rischi;

d)   massimizzazione dei rendimenti netti.

3.      La politica di investimento e le scelte generali relative all’allocazione delle risorse sono definite con delibera del Consiglio di Amministrazione nel rispetto  delle norme del presente Statuto, delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare di quanto stabilito dal D. M. Tesoro n° 703/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

4.      Il Consiglio di Amministrazione del Fondo provvede a stipulare più convenzioni per la gestione del patrimonio del Fondo. I rapporti con i soggetti gestori sono tenuti dagli organi del Fondo secondo quanto previsto dal Titolo III del presente Statuto.

5.      Il Consiglio di Amministrazione definisce i contenuti delle convenzioni di gestione, nel rispetto delle previsioni di legge, delle istruzioni della Commissione di Vigilanza e dei seguenti criteri: 

a)     deposito del patrimonio conferito in gestione in conti rubricati come di gestione per conto terzi presso la banca depositaria, fermo restando che tale patrimonio, come previsto dall’articolo 6 comma 4-ter del Decreto, deve rimanere a tutti gli effetti separato ed autonomo rispetto a quello proprio del gestore e rispetto a quello degli altri clienti del gestore medesimo;

b)       definizione degli obiettivi prioritari da perseguire nella gestione e del profilo di rischio maggiormente coerente rispetto agli obiettivi medesimi. Il profilo di rischio, espresso sotto forma di composizione ottimale del patrimonio,  rappresenta l’indirizzo strategico a cui devono attenersi i soggetti gestori nello svolgimento del loro incarico. In presenza di più linee di investimento, il processo descritto trova applicazione per ciascuna di esse;

c)        adozione di parametri di mercato oggettivi e confrontabili (benchmark), rispetto ai quali valutare periodicamente i risultati conseguiti della gestione, definiti in conformità con la vigente normativa in materia, nonché con le disposizioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

d)       irrinunciabilità per il Fondo della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari in cui viene investito il patrimonio del Fondo medesimo;

e)       facoltà di recesso senza penalizzazioni per il Fondo prevista in qualsiasi momento, e comunque in caso di insorgenza di gravi conflitti di interesse e di eventi tali da far venire meno i presupposti di solidità ed affidabilità del gestore.

Articolo 36  - Selezione dei soggetti per la gestione  delle risorse finanziarie, delle attività di servizio amministrativo,  della erogazione delle prestazioni pensionistiche e della banca depositaria.

 

1.      Per il conferimento degli incarichi relativi alle attività di cui  agli articoli 37, 38, 39 e 40 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione  del Fondo  stipulerà apposite convenzioni previa richiesta di offerte contrattuali secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 6-ter del D.Lgs 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla base delle indicazioni e disposizioni emanate in materia dalla Commissione di Vigilanza;

2.      La richiesta delle offerte contrattuali, distinte per ogni tipologia di servizio offerto, avverrà attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo; 

3.      Le offerte dovranno essere formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.

Articolo 37 – Criteri di selezione dei soggetti gestori

 

1.      La scelta dei soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo avviene fra primari istituti italiani ed esteri presenti in modo significativo nel mercato dei servizi di gestione del risparmio ovvero nel mercato dell’assicurazione sulla vita. Il Consiglio di amministrazione provvede ad effettuare un accurata analisi delle offerte, che sono ammesse alla selezione finale solo se redatte in lingua italiana e corredate delle informazioni circa la trasparente esplicitazione delle condizioni relative alle singole componenti del servizio, in conformità  a quanto previsto dall’art. 35, comma 4 del presente Statuto;

2.      Il Consiglio di amministrazione individua i gestori mediante comparazione fra le offerte presentate. Il processo di selezione dei gestori finanziari sarà condotto secondo le istruzioni emanate in materia dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori del Fondo, e i criteri di scelta dei gestori.

Articolo 38  -  Banca depositaria

 

1. Il Fondo, al fine di consentire l’efficace realizzazione dei controlli contemplati dalla legge e dalle norme contrattuali deposita  tutte le proprie disponibilità, ivi compresa la liquidità necessaria per finanziare le spese correnti presso una unica Banca Depositaria.

L’esercizio di banca depositaria è effettuato nel rispetto della normativa vigente.

2. La banca depositaria è scelta dal Consiglio di amministrazione fra le banche aventi sede statutaria in Italia o, limitatamente alle banche aventi sede statutaria in uno dei Paesi aderenti alla Comunità economica europea, una succursale in Italia, ed in possesso dei seguenti requisiti minimi complessivi:

a) patrimonio netto non inferiore ad un livello tale da garantire adeguata solidità e solvibilità;

b) volumi di risparmio per i quali viene svolta la funzione di depositaria, cosicché siano assicurate adeguata esperienza ed elevata efficienza operativa;

3. La convenzione con la banca depositaria deve prevedere che l’incarico sia conferito a tempo indeterminato con facoltà di revoca in qualsiasi momento e che la rinuncia da parte dell’azienda di credito avvenga con preavviso non inferiore a sei mesi. La convenzione medesima deve inoltre precisare che l’efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino alla data in cui un’altra banca in possesso dei requisiti previsti accetti l’incarico di depositaria in sostituzione della precedente ed in cui i valori e le disponibilità del Fondo siano trasferiti ed accreditati presso la nuova banca depositaria.

4. In ogni caso la banca depositaria a cui sia stato sottratto l’incarico per effetto dell’esercizio, da parte del Fondo, del diritto di recesso ovvero la banca depositaria che eserciti in proprio la facoltà di recesso è tenuta a redigere un rendiconto finale dei titoli e dei valori oggetto di custodia mentre la banca depositaria subentrante deve redigere un inventario iniziale. La convenzione deve precisare che la revoca o la rinunzia sono sospese fino alla data in cui presso la banca depositaria subentrante non siano trasferiti i valori e le disponibilità di proprietà del Fondo.

Articolo 39 – Gestione amministrativa

 

1.      Il Fondo può affidare la gestione dell’attività amministrativa inerente i propri fini istituzionali ad uno o più soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Per attività di carattere amministrativo s’intendono quelle non rientranti né nel novero dei compiti da attribuirsi alla depositaria né nel novero dei compiti da attribuirsi ai gestori del patrimonio.

2.      Il contenuto in dettaglio dell’attività amministrativa da affidare in gestione ai soggetti terzi è definito dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo anche ai compiti che, in relazione a tale attività, possono essere affidati al sistema delle Casse Edili.

3.      Nell’ambito delle convenzioni per la tenuta delle posizioni individuali dei lavoratori associati il Fondo adotta misure volte a tutelare la riservatezza dei dati anagrafici relativi ai lavoratori associati medesimi.

Articolo 40 – Gestione delle prestazioni pensionistiche

 

1. Per gestione delle prestazioni pensionistiche del Fondo si intende l’assunzione dell’impegno a corrispondere ai lavoratori associati le prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità, attraverso forme di gestione convenzionata.

2. Ai fini di cui sopra, il Fondo stipula convenzioni con una o più imprese assicuratrici, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n.174. Le convenzioni devono consentire il recesso da parte del Fondo, ferma la tutela dei diritti maturati, ma non possono prevedere la facoltà di riscatto individuale da parte dei lavoratori associati.

3. L’identificazione delle imprese assicuratrici preposte alla gestione delle prestazioni pensionistiche avviene in base a criteri di economicità mediante selezione di almeno tre offerte, predisposte utilizzando le medesime basi tecnico-attuariali e tali da consentire un’agevole percezione dell’ammontare delle commissioni e dei caricamenti dovuti all’impresa assicuratrice.

Articolo 41 – Conflitto di interessi

 

1.      l Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori Contabili del Fondo vigilano sull’insorgenza di situazioni che facciano presumere l’esistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente pro tempore.

2.      Il Presidente del Fondo è tenuto a comunicare alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione le fattispecie di conflitto di interessi derivanti da operazioni effettuate dal gestore e rilevanti ai sensi della normativa vigente pro tempore quando ne sia stato informato ad opera del gestore medesimo o quando, comunque, ne sia venuto a conoscenza.

3.      Si considerano rilevanti, ai fini della individuazione di altre situazioni di conflitto di interessi, le fattispecie disciplinate dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 emanato ai sensi dell’art. 6, comma 4 quinquies, del D. Lgs. 124/93 nonché ogni altra situazione individuata da sopravvenienti disposizioni di legge o di decreti dei Ministri di volta in volta competenti.

4.      Il Presidente del Fondo ha l’obbligo di informare la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione dell’esistenza delle fattispecie di conflitto di cui al comma precedente e deve comunicare la insussistenza di condizioni che possano determinare distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del Fondo ovvero una gestione delle risorse del Fondo non conforme all’esclusivo interesse degli iscritti.

 

 

Titolo IX -  Scioglimento e Liquidazione

Articolo 42 – Scioglimento

 

1.      Oltre che per le cause derivanti da disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell’Assemblea in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile il raggiungimento dello scopo sociale ovvero il funzionamento del Fondo.

2.      In caso di sopravvenienza di eventi tali da rendere impossibile il perseguimento dello scopo del Fondo ovvero in caso di contrazione della contribuzione di competenza del Fondo tale da pregiudicare l’economicità della gestione, il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea di deliberare lo scioglimento del Fondo e la nomina dei liquidatori.

3.      L’Assemblea chiamata a pronunciarsi sullo scioglimento del Fondo è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Delegati presenti.

4.      La delibera relativa è valida se adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.

 

Articolo 43 – Liquidazione

 

1.      La delibera che determina lo scioglimento del Fondo stabilisce i criteri della liquidazione e nomina i liquidatori per gli adempimenti di legge, determinandone i poteri.

2.      In ogni caso i liquidatori provvedono alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica.

3.      I lavoratori associati che non abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni hanno facoltà di trasferire  la propria posizione pensionistica presso altro fondo pensione ovvero facoltà di riscattarla ai sensi dell’art. 26 del presente Statuto.

Articolo 44 – Norme di rinvio

 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alla normativa vigente in materia di Fondi Pensione.

Articolo 45 - Disposizioni transitorie

1.      Il Consiglio di Amministrazione, nominato dalle parti istitutive e costituito da 18 componenti di cui 9 in rappresentanza delle aziende associate e 9 in rappresentanza dei lavoratori associati, ha facoltà di:

a)     Gestire la fase promozionale e di avvio del Fondo;

b)     Compiere gli atti richiesti dalla Commissione di Vigilanza;

c)     Disporre l’adeguamento dello statuto del Fondo anche sulla base di eventuali proposte dei soggetti promotori;

d)     Indire le elezioni per l’insediamento della prima assemblea dei delegati secondo le procedure e le modalità stabilite dai Regolamenti Elettorali non appena raggiunto il numero di 35.000 adesioni.

2.      Nel caso di modifiche significative delle regole di funzionamento del Fondo intervenute nell’ambito del procedimento autorizzativo il Consiglio di Amministrazione è impegnato a darne ampia ed esauriente informazione ai lavoratori associati. Qualora tali modifiche comportino variazioni alla scheda informativa il lavoratore ha facoltà di disdire la propria adesione entro trenta giorni dalla data della relativa comunicazione.

3.      Il riconoscimento e l’autorizzazione all’esercizio dell’attività del Fondo saranno richiesti dal primo Consiglio di Amministrazione eletto non appena insediato.

4.      Nella fase transitoria il Collegio dei Revisori Contabili è costituito da 2 revisori, uno in rappresentanza dei datori di lavoro e l’altro in rappresentanza dei lavoratori associati.

5.      Requisiti, poteri e funzioni degli organi transitori sono regolati dagli orientamenti della Commissione di Vigilanza.

 


Articolo 1 - Fonti istitutive e forma giuridica................. 2

Articolo 2 - Scopo................. 2

Articolo 3 -  Durata del Fondo... 2

Articolo 4 - Sede. 3

Articolo 5 - Destinatari........... 3

Articolo 6 – Associati................ 3

Articolo 7 - Modalità di adesione............... 3

Titolo III - Organi associativi................. 4

Articolo 8 - Organi associativi............. 4

Articolo 9 - Assemblea dei Delegati: composizione..... 5

Articolo 10 - Assemblea dei Delegati: Attribuzioni......... 5

Articolo 11 - Assemblea dei Delegati: Convocazione..... 6

Articolo 12 - Assemblea dei Delegati: Deliberazioni....... 6

Articolo 13- Il Consiglio di Amministrazione: composizione..... 7

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione: attribuzioni......... 8

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione: convocazione..... 9

Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione: Deliberazioni..... 10

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione: Responsabilità 10

Articolo 18 - Il Presidente e il Vice Presidente....... 11

Articolo 19 - Il Collegio dei Revisori Contabili.............. 12

Articolo 20 - Il Collegio dei Revisori Contabili : Attribuzioni....... 12

Articolo 21 - Il Collegio dei Revisori Contabili : Responsabilità 13

Titolo IV  - Contribuzione......... 13

Articolo 22 - Contribuzione 13

Titolo V - Prestazioni ed anticipazioni........... 14

Articolo 23 - Prestazioni........ 14

Articolo 24 - Anticipazioni......... 15

Titolo VI  - Vicende del rapporto associativo............. 16

Articolo 25 - Sospensione volontaria della contribuzione 16

Articolo 26 - Riscatti, trasferimenti e altre opzioni 16

Articolo 27 - Trasferimento da altri fondi pensione............ 17

Articolo 28 - Cessazione dell’obbligo contributivo... 17

Titolo VII - Composizione del patrimonio e sistema di contabilità............. 18

Articolo 29 - Nozione di patrimonio........ 18

Articolo 30 - Spese. 18

Articolo 31 – Le posizioni individuali............ 19

Articolo 32  - Le linee di investimento.... 19

Articolo 33 - Sistema di contabilità  e redazione dei prospetti relativi alla composizione e al valore del patrimonio........ 19

Articolo 34 - Rendicontazione agli Associati.............. 20

Titolo VIII - Modalità di gestione.................. 20

Articolo  35 - La gestione del patrimonio........ 20

Articolo 36 - Selezione dei soggetti per la gestione delle  risorse finanziarie ,  delle attività

di servizio amministrativo, della erogazione delle prestazioni pensionistiche e della banca

depositaria........ 21

Articolo 37 - Criteri di selezione dei soggetti gestori............... 22

Articolo 38  -  Banca depositaria........ 22

Articolo 39 - Gestione amministrativa 23

Articolo 40 - Gestione delle prestazioni pensionistiche 23

Articolo 41 - Conflitto di interessi.............. 24

Titolo IX -  Scioglimento e Liquidazione............. 24

 Articolo 42 - Scioglimento.... 24

 Articolo 43 - liquidazione...... 25

Articolo 44 – Norme di rinvio 25

 Articolo 45 – Disposizioni transitorie........ 25