REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEI DELEGATI
DEI LAVORATORI ASSOCIATI
IN SENO ALL’ASSEMBLEA DI
PREVEDI
1)
Indizione delle elezioni
Contestualmente il Consiglio di Amministrazione provvede ad informare i lavoratori associati mediante comunicazione da affiggere negli spazi solitamente usati per le comunicazioni di natura sindacale, nonché presso le Casse Edili.
Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei
termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, le Organizzazioni
Sindacali stipulanti provvedono in sostituzione, entro 30 giorni, all’indizione
delle elezioni ed ai relativi adempimenti.
2)
Elettorato attivo e passivo
Nei 15 giorni successivi alla indizione delle elezioni il Consiglio di Amministrazione trasmette al Comitato Elettorale di cui al successivo punto 4) gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al voto suddivisi per provincia e regione.
3)
Liste elettorali
All’elezione dei rappresentanti dei lavoratori associati in seno all’Assemblea concorrono:
1. liste a carattere nazionale presentate congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti l’accordo del 19.05.2000 (d’ora in avanti per brevità “accordo istitutivo”)
2. liste a carattere nazionale presentate disgiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti l’accordo del 19.05.2000 sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori associati distribuiti in almeno 5 regioni.
3. liste a carattere nazionale sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori associati distribuiti in almeno 5 regioni.
I sottoscrittori e presentatori delle liste di cui al precedente punto 3, devono essere lavoratori associati al Fondo con diritto di voto.
La lista dovrà essere firmata dagli stessi e dovrà riportare, per ciascuno, il nome, il cognome, l’indirizzo ed il numero di codice d’associazione al Fondo.
Ciascun foglio dovrà essere convalidato dal responsabile di lista che ne certifica e ne risponde legalmente in merito alla regolarità della posizione ed alla autenticità dei sottoscrittori.
Le liste dovranno riportare l’indicazione della/delle Organizzazione/i Sindacale/i o del Gruppo promotore e contenere i nominativi dei candidati.
Le liste presentate, congiuntamente o disgiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti l’accordo istitutivo saranno firmate da lavoratori associati al fondo a ciò delegati dai legali rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali stesse.
Accanto ai nominativi dei candidati devono essere indicati i seguenti elementi: la specifica della provincia di residenza, la data di nascita e la qualifica contrattuale.
Ciascun candidato non può figurare in più di una lista.
I componenti del Comitato elettorale di cui al successivo punto 4) non sono candidabili.
Ciascuna lista contiene un numero di candidati pari al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere, di cui una metà in qualità di membri effettivi ed una metà in qualità di membri supplenti.
Le liste sono presentate al Comitato Elettorale di cui al successivo punto 4) almeno 40 giorni prima della data fissata per le elezioni.
Le liste devono rimanere esposte negli spazi solitamente utilizzati per le comunicazioni di natura sindacale e, comunque, in luoghi visibili ed accessibili a tutti presso tutte le imprese e/o i cantieri interessati e presso le Casse Edili almeno nei 15 giorni precedenti le elezioni.
4)
Comitato Elettorale
e Commissione Elettorale
Entro 6 giorni dall’atto della indizione delle elezioni, le Organizzazioni Sindacali stipulanti costituiscono, presso il Fondo, il Comitato Elettorale designando, a farne parte, un componente per ciascuna Organizzazione.
Il Comitato elettorale ha essenzialmente funzioni organizzative delle elezioni.
Il Comitato Elettorale:
1. verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione delle liste;
2. invia alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’accordo istitutivo ed ai presentatori di altre liste gli elenchi dei lavoratori associati al Fondo suddivisi per provincia.
Tre giorni dopo la presentazione delle liste il Comitato Elettorale sarà integrato con tre rappresentanti per ciascuna lista. Successivamente all’integrazione il Comitato assumerà la denominazione di Commissione Elettorale con funzioni di controllo, verifica e garanzia.
La Commissione Elettorale:
1. predispone la scheda elettorale;
2. impartisce istruzioni al Fondo in merito alla stampa delle schede elettorali ed alle modalità d’invio a mezzo posta delle stesse presso il domicilio dei lavoratori associati, direttamente o per il tramite delle Casse Edili;
3. impartisce istruzioni al Fondo in merito alle modalità di ricevimento delle schede votate dai lavoratori associati aventi diritto al voto, con garanzia di anonimato;
4. procede allo scrutinio delle schede;
5. proclama i risultati delle elezioni con atto da portare a conoscenza di tutti gli interessati mediante affissione negli spazi solitamente utilizzati per le comunicazione di natura sindacale e comunque in locali accessibili a tutti presso le imprese e/o i cantieri e le Casse Edili;
6. invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio di cui sia in possesso al Consiglio di Amministrazione del Fondo, che la conserva per tutta la durata del mandato dell’Assemblea dei Delegati eletta.
La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati e la loro comunicazione agli organi del Fondo e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’accordo istitutivo.
5)
Collegio Elettorale
Le elezioni si svolgono sulla base di un collegio unico a carattere nazionale.
6)
Schede Elettorali
La votazione avviene a mezzo di scheda predisposta e fornita dalla Commissione Elettorale di cui al precedente punto 4).
La scheda comprende tutte le liste regolarmente presentate con la specificazione, in testa a ciascuna lista, delle Organizzazioni Sindacali promotrici o del gruppo sottoscrittore.
La scheda deve essere predisposta in modo da non risultare falsificabile e da garantire l’anoninato.
La scheda deve giungere al domicilio dell’associato avente diritto di voto congiuntamente alle istruzioni di utilizzo.
Essa è preaffrancata per consentirne il ritorno senza oneri a carico dell’elettore.
7)
Modalità di
votazione
La scheda elettorale è inviata all’elettore almeno 30 giorni prima della data fissata dalla Commissione Elettorale per le operazioni di scrutinio.
L’elettore esprime il proprio voto mediante apposizione del segno “x” nel riquadro relativo all’intestazione della lista ed invia la scheda votata alla Commissione Elettorale seguendo le istruzioni allegate.
Il voto è da considerarsi nullo:
1. quando l’elettore abbia apposto il segno “x” nei riquadri relativi all’intestazione di più liste concorrenti;
2. quando l’elettore, non avendo apposto il segno “x” nel riquadro relativo all’intestazione di alcuna lista, abbia apposto un segno accanto al nome di due o più candidati presenti all’interno di liste concorrenti;
3. quando l’elettore non abbia apposto alcun segno sulla scheda (scheda bianca).
Il voto è da considerarsi valido:
1. quando l’elettore abbia apposto il segno “x” nei riquadri relativi all’intestazione di una lista ed abbia espresso la propria preferenza a favore di uno o più candidati presenti all’interno della medesima lista a favore della quale ha votato: in questo caso si procede all’attribuzione del solo voto di lista;
2. quando l’elettore non abbia apposto il segno “x” nel riquadro relativo all’intestazione di alcuna lista ma abbia apposto un segno accanto al nome di uno o più candidati presenti all’interno della medesima lista: in questo caso si procede all’attribuzione del solo voto di lista;
3. quando l’elettore abbia apposto il segno “x” nel riquadro relativo all’intestazione di una lista ed abbia apposto un segno accanto al nome di un candidato inserito in una lista diversa In tal caso si procede all’attribuzione del solo voto di lista.
8)
Validità delle
elezioni
Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento, sono comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto.
9)
Scrutinio delle
schede e proclamazione dei risultati.
Ultimate le operazioni di voto, i componenti la Commissione Elettorale procedono allo scrutinio delle schede pervenute fino al momento dell’inizio delle operazioni di scrutinio e redigono il verbale relativo allo svolgimento delle operazioni.
Nel verbale, in ogni caso, devono essere annotati:
1. il numero dei lavoratori associati aventi diritto al voto;
2. il numero dei lavoratori associati che hanno esercitato il diritto di voto;
3. il numero delle schede inviate ai lavoratori associati aventi diritto di voto;
4. il numero delle schede nulle;
5. il numero delle schede bianche;
6. il numero delle schede contestate e, con riferimento a ciascuna, il motivo della contestazione.
Entro la stessa giornata, ultimato la scrutinio e terminata la compilazione del verbale, che deve essere firmato da tutti i componenti il seggio elettorale, la Commissione Elettorale predispone un plico chiuso e sigillato contenente tutta la documentazione relativa alle operazioni elettorali avendo cura di conservare in buste chiuse e distinte rispettivamente le schede valide, le schede nulle, le schede bianche, le schede contestate e le schede rimaste inutilizzate.
Tale plico è inviato al Presidente del Fondo.
Le schede pervenute successivamente al termine ultimo previsto sono annullate, senza aprirle, mediante una barratura da apporre all’esterno all’atto del ricevimento e successivamente distrutte a cura del Fondo.
10)
Attribuzione dei
seggi ed individuazione degli eletti
La Commissione Elettorale sulla base dei risultati dello scrutinio, procede, entro 10 giorni dalla votazione, all’attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed alla individuazione dei candidati eletti nell’ambito di ciascuna lista.
I seggi sono attribuiti alle liste secondo il sistema proporzionale.
A tal fine si applicano le seguenti regole:
1. si calcola la percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista dividendo il numero di voti validi ottenuti da ciascuna lista per il numero di voti validi complessivamente espressi su base nazionale;
2. si divide il numero dei Delegati in Assemblea fra le liste concorrenti che abbiano ottenuto voti validi in proporzione alla percentuale di voti validi ottenuti da ciascuna di esse;
3. qualora, per effetto della distribuzione percentuale, uno o più delegati non siano stati attribuiti ad alcuna lista si procede all’attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto il più elevato “resto”.
Successivamente all’attribuzione dei seggi alle liste, la Commissione Elettorale procede alla individuazione dei candidati che, nell’ambito di ciascuna lista, risultano eletti.
La lista presentata congiuntamente dalle OOSS stipulanti l’accordo istitutivo è formulata secondo tre colonne: nella prima è indicato il numero d’ordine, nella seconda sono indicati i candidati a membri effettivi e nella terza sono indicati i candidati a membri supplenti.
Gli eletti, siano essi effettivi o supplenti, sono individuati secondo il numero d’ordine.
N. d’ordine |
Effettivo |
Supplente |
1 |
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2 |
|
|
3 |
|
|
… |
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Terminate le operazioni di cui sopra, La Commissione Elettorale proclama i risultati informando gli organi del Fondo, le Organizzazioni sindacali interessate, i promotori di liste di cui all’art. 3 comma 2.
La Commissione Elettorale redige apposito verbale anche riepilogativo.
11)
Controllo generale
e conservazione della documentazione
La Commissione Elettorale trasmette al Presidente del Fondo il verbale e tutta la documentazione relativa al procedimento elettorale entro i 5 giorni successivi alla proclamazione dei risultati.
Eventuali ricorsi dovranno giungere al Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dalla proclamazione ed essere definiti entro i 10 giorni successivi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo sentita la Commissione Elettorale, allo scopo riconvocata.
Il Consiglio di amministrazione del Fondo, nei 20 giorni successivi all proclamazione, esamina, comunque, il contenuto dei verbali al fine di verificare la coerenza e la congruità dei dati in essi riportati. Qualora ritenga la sussistenza di gravi irregolarità, ne chiede conto alla Commissione Elettorale.
Il Consiglio di amministrazione conserva le schede elettorali per il periodo di un anno decorrente dalla data di svolgimento delle elezioni.
I verbali relativi alle operazioni di voto e di scrutinio sono conservati, a cura del Consiglio di Amministrazione per almeno dieci anni.
12)
Insediamento nuova
assemblea
Il C.d.A provvede a convocare la nuova assemblea eletta entro i 15 giorni successivi alla scadenza del mandato dell’Assemblea precedente.
13)
Sostituzione degli
eletti a seguito di cessazione o decadenza dalla carica
Qualora un eletto in seno all’Assemblea dei delegati cessi o decada dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato esso è sostituito dal supplente recante lo stesso numero d’ordine.
14)
Norma transitoria
A modifica transitoria dell’art. 1, per l’insediamento della prima Assemblea del Fondo la procedura elettorale è attivata dal Consiglio di Amministrazione provvisorio al raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto dall’accordo istitutivo.
Resta fermo che ove il citato Consiglio di Amministrazione provvisorio non provveda ad avviare la procedura elettorale nei 30 giorni successivi al raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto dall’accordo istitutivo, le Organizzazioni Sindacali provvedono in sostituzione.
In relazione alle procedure elettorali per l’insediamento della prima Assemblea i tempi previsti dal presente Regolamento elettorale per il termine ultimo della data delle elezioni, di trasmissione delle liste degli aventi diritto, della presentazione delle liste, dell’insediamento della Commissione Elettorale, della adesione al fondo, sono definiti dal C.d.A. provvisorio, ovvero dalle organizzazioni sindacali stipulanti.