REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE
DEI DELEGATI
DELLE IMPRESE ASSOCIATE
IN SENO ALL’ASSEMBLEA DI PREVEDI
1) Indizione delle elezioni
a) Almeno
cinque mesi prima della scadenza del mandato dei delegati che compongono
l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, contestualmente all’avvio della
procedura per l’elezione dei delegati in rappresentanza dei lavoratori, avvia
la procedura per l’elezione dei delegati in rappresentanza delle aziende,
informando le aziende associate a PREVEDI e le Organizzazioni imprenditoriali
costituenti il Fondo.
b) Ove il
Consiglio di Amministrazione non si attivi nei termini sopra indicati, le
suddette Organizzazioni imprenditoriali provvedono in sostituzione, entro 30
giorni, all’indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.
2) Formazione
delle liste elettorali
a) Le Organizzazioni imprenditoriali di cui al precedente punto 1, per l’elezione delle aziende-associate, formano la lista elettorale unica, contenente un numero complessivo massimo aziende-associate candidate, pari alla quota di delegati statutariamente competente. La lista è formulata in maniera tale da prevedere per ogni candidato a membro effettivo, un candidato a membro supplente che subentrerà in caso di cessazione o decadenza delle cariche del membro effettivo.
b) Se il
numero delle candidature riportate nella lista è inferiore al totale come sopra
determinato, le Organizzazioni imprenditoriali proporranno nella lista un
numero di righe in bianco, complementare al predetto totale, che in sede di
votazione le aziende potranno completare con l’indicazione di aziende-associate
di loro preferenza.
c) Possono essere altresì presentate da soggetti diversi dalle Organizzazioni di cui al precedente punto 1), liste a carattere nazionale sottoscritte da almeno il 15% delle aziende associate distribuite in almeno dieci regioni.
3) Commissione
elettorale
All’atto dell’indizione delle elezioni viene
insediata una Commissione elettorale composta da otto rappresentanti delle
organizzazioni datoriali di PREVEDI.
La Commissione elettorale nomina al suo interno il
Presidente.
I candidati di lista non possono far parte della
Commissione elettorale.
La Commissione svolge tutte le attività necessarie
allo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti delle imprese associate, ed
in particolare:
·
verifica
il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione della lista;
·
predispone
la scheda elettorale;
·
invia
alle imprese associate la scheda per l’elezione e le relative istruzioni per le
votazioni dei propri rappresentanti;
·
predispone
il modello di verbale da compilare presso il seggio elettorale;
·
impartisce
istruzioni sulle modalità di svolgimento delle operazioni di voto e delle
operazioni di scrutinio;
·
procede
allo scrutinio generale delle schede;
·
redige
il verbale di votazione, con indicazione delle schede utilizzate
·
prende
in considerazione tutti i voti attribuiti a ciascun nominativo in lista,
compresi i voti attribuiti ai candidati eventualmente designati direttamente
dalla imprese
·
esaurito
lo scrutinio, gestendo anche i casi relativi a schede non correttamente votate,
la Commissione dichiara eletti i candidati, nel numero statutariamente
previsto, che hanno riportato il maggior numero di voti e, in base al numero di
voti riportati da ciascun candidato, stabilisce la graduatoria dei candidati
non eletti.
·
proclama
i risultati delle elezioni con atto da portare a conoscenza di tutti gli
interessati;
·
invia
tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio di cui
sia in possesso al Consiglio di Amministrazione di PREVEDI, che la conserva per
tutta la durata del mandato dell’Assemblea dei delegati
·
comunica
i risultati al Consiglio di Amministrazione di PREVEDI e alle organizzazioni
imprenditoriali.
La Commissione cessa con la proclamazione dei
risultati e la loro comunicazione agli organi di PREVEDI.
4) Votazione
a)
Le
aziende che hanno ricevuto la scheda elettorale, procedono alla votazione.
b) Ciascuna azienda può votare uno o più candidati, tra quelli riportati nella scheda e tra quelli aggiunti dall’azienda se nella scheda vi siano righe in bianco.
c) La scheda votata dovrà essere restituita alla Commissione elettorale mediante l’apposita busta preaffrancata ricevuta unitamente alla scheda presso la sede di PREVEDI.
d) Le
elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento,
sono comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha
effettivamente partecipato al voto.
Per la elezione della prima Assemblea di PREVEDI la
procedura elettorale è attivata dal Consiglio di Amministrazione provvisorio al
raggiungimento di 35.000 iscritti a PREVEDI.
Resta fermo che, ove il citato Consiglio di
Amministrazione non provveda ad avviare la procedura elettorale nei 30 giorni
successivi al raggiungimento del numero minimo di iscritti, le Organizzazioni
datorali provvedono in sostituzione.