REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEI DELEGATI

DELLE IMPRESE ASSOCIATE
IN SENO ALL’ASSEMBLEA DI PREVEDI

 

 

 

1) Indizione delle elezioni

a) Almeno cinque mesi prima della scadenza del mandato dei delegati che compongono l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, contestualmente all’avvio della procedura per l’elezione dei delegati in rappresentanza dei lavoratori, avvia la procedura per l’elezione dei delegati in rappresentanza delle aziende, informando le aziende associate a PREVEDI e le Organizzazioni imprenditoriali costituenti il Fondo.

b) Ove il Consiglio di Amministrazione non si attivi nei termini sopra indicati, le suddette Organizzazioni imprenditoriali provvedono in sostituzione, entro 30 giorni, all’indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

 

2) Formazione delle liste elettorali

a)  Le Organizzazioni imprenditoriali di cui al precedente punto 1, per l’elezione delle aziende-associate, formano la lista elettorale unica, contenente un numero complessivo massimo aziende-associate candidate, pari alla quota di delegati statutariamente competente. La lista è formulata in maniera tale da prevedere per ogni candidato a membro effettivo, un candidato a membro supplente che subentrerà in caso di cessazione o decadenza delle cariche del membro effettivo.

b) Se il numero delle candidature riportate nella lista è inferiore al totale come sopra determinato, le Organizzazioni imprenditoriali proporranno nella lista un numero di righe in bianco, complementare al predetto totale, che in sede di votazione le aziende potranno completare con l’indicazione di aziende-associate di loro preferenza.

c) Possono essere altresì presentate da soggetti diversi dalle Organizzazioni di cui al precedente punto 1), liste a carattere nazionale sottoscritte da almeno il 15% delle aziende associate distribuite in almeno dieci regioni.

 

3) Commissione elettorale

All’atto dell’indizione delle elezioni viene insediata una Commissione elettorale composta da otto rappresentanti delle organizzazioni datoriali di PREVEDI.

La Commissione elettorale nomina al suo interno il Presidente.

I candidati di lista non possono far parte della Commissione elettorale.

La Commissione svolge tutte le attività necessarie allo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti delle imprese associate, ed in particolare:

·        verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione della lista;

·        predispone la scheda elettorale;

·        invia alle imprese associate la scheda per l’elezione e le relative istruzioni per le votazioni dei propri rappresentanti;

·        predispone il modello di verbale da compilare presso il seggio elettorale;

·        impartisce istruzioni sulle modalità di svolgimento delle operazioni di voto e delle operazioni di scrutinio;

·        procede allo scrutinio generale delle schede;

·        redige il verbale di votazione, con indicazione delle schede utilizzate

·        prende in considerazione tutti i voti attribuiti a ciascun nominativo in lista, compresi i voti attribuiti ai candidati eventualmente designati direttamente dalla imprese

·        esaurito lo scrutinio, gestendo anche i casi relativi a schede non correttamente votate, la Commissione dichiara eletti i candidati, nel numero statutariamente previsto, che hanno riportato il maggior numero di voti e, in base al numero di voti riportati da ciascun candidato, stabilisce la graduatoria dei candidati non eletti.

·        proclama i risultati delle elezioni con atto da portare a conoscenza di tutti gli interessati;

·        invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio di cui sia in possesso al Consiglio di Amministrazione di PREVEDI, che la conserva per tutta la durata del mandato dell’Assemblea dei delegati

·        comunica i risultati al Consiglio di Amministrazione di PREVEDI e alle organizzazioni imprenditoriali.

La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati e la loro comunicazione agli organi di PREVEDI.

 

4) Votazione

a)      Le aziende che hanno ricevuto la scheda elettorale, procedono alla votazione.

b)  Ciascuna azienda può votare uno o più candidati, tra quelli riportati nella scheda e tra quelli aggiunti dall’azienda se nella scheda vi siano righe in bianco.

c)  La scheda votata dovrà essere restituita alla Commissione elettorale mediante l’apposita busta preaffrancata ricevuta unitamente alla scheda presso la sede di PREVEDI.

d) Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento, sono comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto.

 

 

 

Norma transitoria

Per la elezione della prima Assemblea di PREVEDI la procedura elettorale è attivata dal Consiglio di Amministrazione provvisorio al raggiungimento di 35.000 iscritti a PREVEDI.

Resta fermo che, ove il citato Consiglio di Amministrazione non provveda ad avviare la procedura elettorale nei 30 giorni successivi al raggiungimento del numero minimo di iscritti, le Organizzazioni datorali provvedono in sostituzione.