tra
ANCE
ANAEPA-CONFARTIGIANATO
ANSE-CNA
ASSOEDILI-CNA
FIAE-CASA
e
FENEAL- UIL
FILCA -CISL
FILLEA -CGIL
quali Parti
unitariamente intese come Parti istitutive rispettivamente per le imprese e per
i lavoratori
·
vista la legge 8 agosto 1995 n. 335 di riforma
del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
·
viste le importanti modifiche apportate dalla
suddetta legge al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 in tema di fondi
pensione, di seguito per brevità Decreto;
·
al fine di contribuire ad un più elevato livello
di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema
previdenziale obbligatorio;
si concorda
di istituire una forma
pensionistica complementare destinata ai lavoratori delle imprese edilizie ed
affini, finalizzata esclusivamente ad erogare trattamenti pensionistici
complementari del sistema obbligatorio pubblico ai sensi dell'articolo 1 del
Decreto.
Tale forma
pensionistica sarà attuata mediante la costituzione di un Fondo pensione
nazionale di categoria a contribuzione definita e a capitalizzazione
individuale, d'ora in poi denominato Fondo per brevità di dizione, secondo
quanto di seguito stabilito.
In considerazione del
preminente ruolo che il Decreto ha inteso attribuire alla contrattazione
collettiva, le Parti sottoscriventi il presente accordo sono concordi nel
considerare il Fondo lo strumento più idoneo a soddisfare i bisogni
previdenziali dei lavoratori del settore.
Il Fondo sarà
costituito in forma di associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 12 e
seguenti del codice civile, come previsto dall’articolo 4 comma 1 lettera b)
del Decreto.
Il Fondo sarà
disciplinato, oltre che dalle disposizioni vigenti pro tempore, dallo statuto e
dal regolamento elettorale predisposti dalle Parti istitutive, che
costituiscono parte integrante del presente accordo e che saranno modificati od
integrati in recepimento di successive modificazioni ed integrazioni apportate
all'accordo medesimo.
2. Destinatari
Sono destinatari del
Fondo:
a) i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo
indeterminato, in contratto di apprendistato,
in contratto di formazione e lavoro, che abbiano superato il periodo di
prova, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o
superiore a 3 mesi, ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di
lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo;
b) i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni Sindacali e
datoriali, nazionali e territoriali,
firmatarie i contratti collettivi nazionali di lavoro firmatarie del
presente accordo sulla base dell’adozione di specifiche fonti istitutive;
c) i lavoratori, assunti a tempo indeterminato, dipendenti degli Enti
paritetici del settore ai quali si applichi uno dei contratti di cui alle
lettere precedenti ovvero sulla base di una specifica delibera degli organi di
amministrazione dei suddetti Enti, ove non sussistano o non operino diverse
previsioni di merito;
d) i lavoratori dipendenti del Fondo assunti a tempo
indeterminato che abbiano superato il periodo di prova.
3. Soci
Sono soci del Fondo i
lavoratori destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione, di cui
all'articolo precedente, che abbiano sottoscritto volontariamente la domanda di
adesione, nonché le imprese da cui essi dipendono.
I percettori di
prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo rimangono associati
ad esso.
4. Organi del Fondo
Sono organi del Fondo:
l'Assemblea dei
Delegati
il Consiglio di
Amministrazione
il Presidente e il
Vice Presidente
il Collegio dei
Revisori Contabili
5. Assemblea dei Delegati
L’Assemblea è composta
da 60 soci delegati, di cui 30 eletti in rappresentanza dei lavoratori
associati e 30 eletti in rappresentanza delle aziende associate, secondo le
modalità stabilite dai regolamenti elettorali predisposti rispettivamente dalle
Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni Datoriali firmatarie del presente
accordo.
Le elezioni per
l’insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero
di 35.000 adesioni al Fondo.
Alle elezioni si
procederà mediante presentazione di liste secondo quanto previsto dai
regolamenti elettorali predisposti dalle Organizzazioni Sindacali e dalle
Associazioni datoriali, ciascuna per la parte di propria competenza.
6. Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di
Amministrazione è costituito da 24 componenti, nel rispetto della
rappresentanza paritetica delle parti.
I componenti in
rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall’Assemblea sulla base di liste
presentate dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo o da
delegati dell’Assemblea,
sottoscritte da almeno un terzo dei delegati stessi.
I componenti in rappresentanza delle
imprese sono eletti dall’Assemblea sulla base di liste presentate dalle
Associazioni Datoriali.
Tutti i componenti del
Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso dei requisiti di
onorabilità e di professionalità previsti dalla legge.
Le modalità di convocazione ed i quorum
deliberativi sono stabiliti dallo Statuto del Fondo.
7. Presidente e Vice Presidente
Il Presidente ed il
Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente ed
alternativamente fra i rappresentanti di parte datoriale ed i rappresentanti
dei lavoratori.
8. Collegio dei Revisori Contabili
Il Collegio dei
Revisori Contabili è composto da 4 componenti effettivi e da 2 supplenti nel
rispetto della rappresentanza paritetica delle parti.
I componenti in
rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall’Assemblea su proposta delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo o di almeno un terzo
dei delegati dell’Assemblea.
I componenti in
rappresentanza delle imprese sono eletti dall’Assemblea su proposta delle
Associazioni Datoriali.
Tutti i componenti del
Collegio dei Revisori Contabili debbono essere in possesso dei requisiti di
onorabilità e di professionalità previsti dalla legge e debbono essere iscritti
al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e
Giustizia.
Il
presidente del Collegio dei Revisori Contabili sarà scelto nell’ambito della
componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
9. Comitato Paritetico delle Parti
Le Parti firmatarie
del presente accordo si danno reciprocamente atto della necessità di istituire,
nell'interesse dei lavoratori aderenti e delle imprese, un organismo con
funzioni di rappresentanza e raccordo tra le Parti stesse e gli organi del
Fondo. A questo scopo, concordano di costituire un apposito comitato composto
da 12 componenti, designati in modo paritetico dalle Parti firmatarie del
presente accordo, secondo quanto stabilito dallo statuto del Fondo e tenuto
conto adeguatamente di esigenze di rappresentatività territoriale.
Il Comitato
Paritetico, al fine di contribuire al buon andamento del Fondo e di mantenere
il collegamento tra il Fondo e le Parti stipulanti l'accordo istitutivo del
Fondo, può esprimere il proprio parere non vincolante sulle seguenti materie:
·
valutazioni in merito alla corretta applicazione
degli accordi istitutivi del Fondo per le materie relative all'adesione al
Fondo,
·
indirizzi generali di gestione del Fondo,
·
individuazione dei criteri generali di
ripartizione del rischio in materia di investimenti,
·
criteri. per la scelta dei gestori finanziari,
della Banca Depositaria e dei gestori dei servizi,
·
modifiche statutarie.
Il Comitato Paritetico
eserciterà le proprie funzioni sulla base della documentazione periodicamente
fornita allo scopo dai competenti organi del Fondo.
La partecipazione al
Comitato e' a titolo gratuito.
10. Adesione
Il lavoratore aderisce
al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dalla normativa
vigente e dallo statuto del Fondo.
L'adesione deve
comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda
informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in
materia ed approvata dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione.
L'obbligo contributivo
in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in
conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria.
Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo
o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo sia individuale, in
assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.
La contribuzione, da
versare al Fondo con la decorrenza e le modalità previste dallo statuto, è
stabilita con la seguente articolazione:
·
1% riferito alla retribuzione utile ai fini del
calcolo del TFR, a carico delle imprese;
·
1% riferito alla retribuzione utile ai fini del
calcolo del TFR, a carico dei lavoratori;
·
100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno,
per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28 aprile
1993;
·
18% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno,
per gli altri lavoratori.
E' prevista per il
singolo lavoratore associato al Fondo la facoltà di destinare contributi propri
aggiuntivi rispetto a quelli sopra previsti, alle condizioni stabilite dallo
statuto del Fondo.
L'impresa fornirà al
lavoratore tempestiva comunicazione scritta circa l'entità delle trattenute
effettuate e del versamento eseguito.
In caso di omesso o
ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti,
si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto.
12. Prestazioni
Il Fondo eroga
prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità ai legittimi beneficiari
che abbiano cessato il rapporto di lavoro e siano in condizione di poter fruire
delle corrispondenti prestazioni a carico del regime previdenziale
obbligatorio.
Il diritto alla
prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età
pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato
almeno 10 anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo.
Il diritto alla
prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di
non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia
nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di
associazione al Fondo.
La norma di cui ai due
commi precedenti trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori
associati la cui posizione sia acquisita per trasferimento da altro fondo
pensione complementare, computando, anche l'anzianità maturata presso il fondo
di provenienza.
Il lavoratore
associato che non abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni
pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale
maturata presso il Fondo.
Il Fondo provvede
all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o
per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione
abilitate dalla legge.
Il lavoratore
associato, che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni
pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la
liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica complementare
cui ha diritto, entro la misura massima prevista dalla normativa vigente
pro-tempore.
Ai lavoratori
associati che provengano da altri fondi pensione e ai quali sia stata
riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di “vecchi
iscritti” agli effetti di legge, si applicano le disposizioni di legge in
materia.
In caso di morte del
lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione
individuale è riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di
legge vigenti pro-tempore.
Il lavoratore associato per il quale
da almeno 8 anni siano accumulati contributi, può chiedere un'anticipazione per
eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di
abitazione per se o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti
dell'ammontare della propria posizione individuale.
Il Consiglio di
Amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni
complessivamente erogabili in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio
e la stabilità del Fondo.
Non sono ammesse altre
forme di anticipazioni sulle prestazioni.
Il Fondo non può
concedere o assumere prestiti.
13. Cessazione dell'obbligo contributivo e vicende del
rapporto associativo
L'obbligo di
contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro cessa a seguito della
risoluzione del rapporto di lavoro.
L 'obbligo di
contribuzione al Fondo a carico del lavoratore cessa a seguito della
risoluzione del rapporto di lavoro solo quando ciò determini la cessazione dei
requisiti di partecipazione al Fondo stesso.
In caso, di
sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della
retribuzione permane la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni
al Fondo.
In caso di sospensione
della prestazione lavorativa, permane la condizione di associato e l'obbligo
contributivo è disciplinato dal precedente articolo 11.
Il lavoratore
associato può sospendere unilateralmente la contribuzione a proprio carico al
Fondo, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo,
dandone informazione scritta all'impresa da cui dipende. In tal caso si
determina automaticamente la cessazione dell'obbligo contributivo a carico del
datore di lavoro. Allo stesso modo è concessa la successiva riattivazione della
contribuzione.
Le modalità di
esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello statuto.
14. Trasferimenti e riscatti
Il passaggio diretto
tra due aziende che applicano il c.c.n.l. di cui al presente accordo non
comporta la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.
Il lavoratore
associato che perde i requisiti di partecipazione al Fondo prima del
pensionamento conserva la titolarità giuridica della propria posizione e deve
comunicare al Fondo, entro 180 giorni e con le modalità definite dallo statuto,
la scelta tra una delle seguenti opzioni:
·
trasferimento della posizione individuale presso
altro fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al
cambiamento di settore contrattuale o di categoria giuridica o di azienda,
ovvero presso un fondo pensione aperto;
·
riscatto della posizione individuale: il
riscatto della posizione individuale comporta la liquidazione del capitale
accantonato e dei rendimenti maturati, secondo le modalità stabilite nello
statuto;
·
conservazione della posizione individuale anche
in assenza di contribuzione.
Qualora il lavoratore
associato non eserciti una delle opzioni sopra elencate, la posizione
individuale sarà mantenuta presso il Fondo, pur in assenza di contribuzione
alle condizioni stabilite dallo statuto. In ogni caso, all'atto di una nuova
assunzione da parte di impresa cui si applica il presente accordo, sarà
possibile la riattivazione del rapporto contributivo.
In costanza dei requisiti
di partecipazione al Fondo, il lavoratore associato ha facoltà di chiedere il
trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro fondo pensione
complementare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis del decreto, non prima di
avere maturato almeno 5 anni di associazione al Fondo, limitatamente ai primi
cinque anni di vita del Fondo stesso, e successivamente a tale termine non
prima di tre anni, secondo modalità e termini determinati nello statuto del
Fondo.
Gli adempimenti
relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di sei
.mesi.
Il Fondo è abilitato a
ricevere posizioni individuali maturate dagli aderenti presso altri fondi
pensione iscritti all'albo di cui all'articolo 4, comma 6, del Decreto, secondo
le modalità definite nello statuto.
15. Gestione del patrimonio
Le convenzioni di
gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con cui
possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con cui è esercitata
la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la
necessità.
Il patrimonio del
Fondo può essere gestito con lo scopo di produrre un unico tasso di rendimento
per tutti i lavoratori associati (gestione monocomparto), ovvero differenziando
i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli
iscritti (gestione pluricomparto, secondo quanto previsto dallo statuto e dal
Consiglio di Amministrazione.
16. Conflitti di interesse
Ai sensi dell'articolo
6, comma 4 quinquies, lettera c), del Decreto e successive modificazioni ed
integrazioni lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in , materia
di conflitti di interesse, avuto riguardo alle fattispecie individuate come
rilevanti dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 emanato in attuazione
della norma di cui sopra.
17. Regime delle spese
Le spese di
costituzione, avvio e di amministrazione provvisoria del Fondo sono finanziate
tramite un contributo una tantum a carico dell'impresa che le Parti convengono
nella misura di Lit. 4.000 (quattromila) pari a 2,07 euro (due euro e sette
centesimi) per ciascun lavoratore dipendente, esclusi i dirigenti, alla data
dell’atto costitutivo del Fondo effettuato con atto notarile.
A seguito
dell'adesione il lavoratore associato è tenuto al versamento di una quota di
iscrizione una tantum pari a Lit. 8.000 (ottomila) pari a 4,13 euro (quattro euro e tredici centesimi).
Alle spese per
l’amministrazione ed il funzionamento del Fondo si fa fronte mediante
l'istituzione di un fondo comune alimentato dalla trattenuta denominata
"quota associativa", prelevata dalla contribuzione stabilita, con
esclusione della quota del TFR.
Annualmente, con
delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa, è
determinato l'ammontare di tale quota, che non può superare in ogni caso lo
0,18% della retribuzione annua assunta a base per la determinazione del TFR.
Il Consiglio di
Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli importi da
destinare al finanziamento dell'attività del Fondo, che devono essere ripartiti
pariteticamente fra lavoratori e datori di lavoro e non superare le quote
massime indicate dalle Parti istitutive del Fondo.
I costi inerenti la
Banca Depositaria ed i soggetti gestori finanziari saranno addebitati
direttamente in misura percentuale sul patrimonio gestito.
18. Periodo transitorio
All'atto della
costituzione del Fondo le Parti designano i componenti del Consiglio di
Amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori Contabili provvisorio,
che restano in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo 5 del presente accordo non abbia proceduto
all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei
Revisori Contabili.
Il Consiglio di
Amministrazione provvisorio è composto da 18 membri, di cui 9 in rappresentanza
delle imprese e 9 in rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto del principio
di pariteticità.
I componenti in
rappresentanza dei lavoratori sono designati dalle Organizzazioni Sindacali
firmatarie del presente accordo. I componenti in rappresentanza delle imprese
sono designati dalla parte datoriale.
Il Collegio dei
Revisori Contabili provvisorio è composto di 2 membri, di cui 1 uno in
rappresentanza delle Imprese e 1 in rappresentanza del lavoratori, nel rispetto
del principio di pariteticità.
Il Consiglio di
Amministrazione provvisorio espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all’esercizio da
parte del Fondo e gestisce l'attività connessa alla raccolta delle adesioni,
nonché l'attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la
copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all'articolo precedente.
Spetta al Consiglio di
Amministrazione provvisorio predisporre la scheda informativa e la domanda di
adesione da sottoporre all ' approvazione della Commissione di vigilanza sui
fondi pensione e, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente
accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea.
19. Ulteriori destinatari
Le Parti si riservano
la possibilità di ampliare l'area dei destinatari così come definiti al
precedente articolo 2, comprendendovi i lavoratori ai quali si applicano i CCNL
sottoscritti dalle stesse Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente
accordo tramite appositi accordi con le corrispondenti Organizzazioni
Datoriali. Di conseguenza il presente accordo potrà essere adeguatamente
integrato.
20. Rinvio
Per quanto non
previsto dal presente accordo le Parti firmatarie sottoscritte fanno espresso
riferimento alle disposizioni di cui al Decreto ed ai provvedimenti attuativi
del medesimo.
ANCE FENEAL-UIL ANAEPA-CONFARTIGIANATO
FILCA-CISL ANSE-CNA
FILLEA-CGIL ASSOEDILI-CNA
FIAE-CASA