Fondi Pensione Cooperlavoro - Scheda Informativa Approvata indice Fondi |
COOPERLAVORO
FONDO PENSIONE PER I LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI, DELLE COOPERATIVE DI LAVORO Roma, Via Guattani n° 9
COOPERLAVORO è il Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione individuale per i lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro, costituito in forma di associazione in data 25 giugno 1998, su iniziativa dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive: LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE, A.N.C.P.L., A.N.C.S.T., A.N.C.A., LEGAPESCA CONFCOOPERATIVE, FEDERLAVORO E SERVIZI, FEDERSOLIDARIETÀ, FEDERCOOPESCA, FEDERAGROALIMENTARE, FEDERCULTURA TURISMO E SPORT AGCI, AICPL-AGCI, AGICA-AGCI, ANCOTAT-AGCI, AICP-AGCI CGIL, FIOM, FILLEA, FILCAMS, FILCEA,FLAI, FILTEA, FUNZIONE PUBBLICA, FILT, SLC CISL, FIM, FILCA, FISASCAT, FLERICA, FAI, FIST, FIT, FILTA, FISTEL UIL, UILM, FENEAL, UILTUCS, UILCER, UILA, UILTRASPORTI, UILSANITÀ, UILTA, UILSIC Scopo di COOPERLAVORO è garantire ai lavoratori associati prestazioni pensionistiche complementari a quelle erogate dal sistema obbligatorio pubblico. Destinatari. L'adesione a COOPERLAVORO è volontaria ed è riservata:
Sono destinatari di COOPERLAVORO i soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro con almeno 3 mesi di iscrizione al libro soci fatto salvo il caso di precedente loro associazione al Fondo in qualità di lavoratori dipendenti della medesima cooperativa. In assenza di specifiche previsioni contrattuali, sono destinatari di COOPERLAVORO i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto di lavoro:
Durata. La durata di COOPERLAVORO, fatte salve le ipotesi di scioglimento previste dallo Statuto, è fissata a tempo indeterminato. Organi sociali. Il funzionamento di COOPERLAVORO è affidato ad organi paritetici di origine elettiva: l'Assemblea dei delegati, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei revisori contabili. L'Assemblea dei delegati è costituita da 90 componenti, per metà eletti in rappresentanza dei lavoratori associati e per l'altra metà in rappresentanza dei datori di lavoro associati a COOPERLAVORO. L'elezione dei componenti in rappresentanza dei lavoratori avviene sulla base di liste presentate dalle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo del 6/5/1998 istitutivo di COOPERLAVORO o sottoscritte da almeno il 15% dei lavoratori associati distribuiti in non meno di 5 imprese presenti in almeno 5 regioni. L'elezione dei rappresentanti delle imprese associate avviene sulla base di liste presentate dalle Centrali ed Associazioni Cooperative firmatarie dell’accordo del 6/5/1998 ovvero sulla base di liste presentate da datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno il 25% del totale dei lavoratori associati a COOPERLAVORO. Le elezioni per la prima Assemblea di COOPERLAVORO si svolgeranno al raggiungimento delle prime 5.000 adesioni. Il Consiglio di amministrazione, eletto dall'Assemblea dei delegati, è costituito da 12 componenti 6 in rappresentanza dei lavoratori associati e 6 in rappresentanza delle imprese associate. Il Collegio dei revisori contabili, eletto dall'Assemblea dei delegati, è costituito da 2 componenti effettivi e 2 supplenti, metà in rappresentanza dei lavoratori associati e metà in rappresentanza delle imprese associate.
COOPERLAVORO è un Fondo Pensione a contribuzione definita. L'entità della prestazione pensionistica è commisurata ai contributi versati ed ai rendimenti realizzati nella gestione delle risorse. Il lavoratore associato al verificarsi delle condizioni previste dallo Statuto di COOPERLAVORO ha diritto a richiedere l'erogazione delle prestazioni complementari e mantiene la condizione di associato. Prestazioni. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di iscrizione a COOPERLAVORO. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione a COOPERLAVORO nel concorso del requisito di almeno quindici anni di partecipazione a COOPERLAVORO e di una età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell’ordinamento obbligatorio di appartenenza Erogazioni. COOPERLAVORO provvede all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Le convenzioni devono necessariamente prevedere la possibilità di richiedere la reversibilità delle prestazioni pensionistiche. Il lavoratore avente diritto può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica per un importo massimo pari al 50% della prestazione stessa. Anticipazioni. Il lavoratore associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti della quota della sua posizione pensionistica individuale corrispondente all'accumulazione di quote del trattamento di fine rapporto di sua pertinenza. Il Consiglio di Amministrazione determina l’ammontare percentuale massimo nell’anno delle anticipazioni complessivamente erogabili in relazione all’esigenza di preservare l’equilibrio e la stabilità di COOPERLAVORO.
Contributi. Per i soci lavoratori, la contribuzione è dovuta nelle misure stabilite nella delibera dell’assemblea dei soci della cooperativa, che è allegata alla presente scheda informativa ed è definita in misura complessivamente non inferiore ai contributi previsti, per i lavoratori dipendenti, dai CCNL del settore di appartenenza applicati nelle cooperative medesime, tenendo conto dei tetti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente. Per i lavoratori dipendenti la contribuzione a COOPERLAVORO è disciplinata dai CCNL applicati e dagli eventuali conseguenti accordi attuativi, dai Regolamenti nonché dall’Accordo intercategoriale del 6 maggio 1998 e successive integrazioni. In particolare, la misura della contribuzione per i vari settori è riportata nelle schede allegate. Per i settori per i quali i CCNL applicati non definiscono forme di previdenza complementare, per i lavoratori dipendenti da cooperative nelle quali le assemblee dei soci deliberino l’istituzione di forme di previdenza complementare, si prevede la seguente contribuzione a COOPERLAVORO:
Nel caso in cui i CCNL di settore applicati ai suddetti dipendenti prevedessero l’istituzione di forme di previdenza complementare, la contribuzione al Fondo sarà disciplinata dai CCNL medesimi. Per i lavoratori dipendenti delle Centrali Cooperative LEGACOOP - CONFCOOPERATIVE - A.G.C.I. comprese le loro strutture settoriali, territoriali e le società e gli enti da esse promossi o costituiti, la contribuzione a COOPERLAVORO è disciplinata dai CCNL applicati, da apposite delibere, regolamenti o accordi allegati alla presente scheda. Per i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni Sindacali e le società e gli enti da esse promossi o costituiti, la contribuzione a COOPERLAVORO è disciplinata dai CCNL applicati, da apposite delibere, regolamenti o accordi allegati alla presente scheda.
Trasferimento a seguito di perdita dei requisiti di partecipazione. Il lavoratore che perda i requisiti di partecipazione a COOPERLAVORO prima del pensionamento deve comunicare la scelta tra una delle seguenti opzioni:
Trasferimento in costanza dei requisiti di partecipazione. Il lavoratore associato, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, ha facoltà di chiedere il trasferimento dell’intera posizione individuale presso altro Fondo Pensione negozionale ovvero presso un Fondo Aperto non prima di cinque anni di permanenza al Fondo durante i primi cinque anni di vita del Fondo medesimo e, successivamente a tale termine, non prima di tre anni. Riscatto. Il lavoratore associato che al momento della perdita dei requisiti di partecipazione non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche, ha diritto al riscatto della propria posizione individuale maturata presso COOPERLAVORO. Il riscatto comporta la liquidazione della posizione individuale. La liquidazione dell'importo spettante avviene entro sei mesi dalla richiesta. In caso di decesso del lavoratore associato prima del pensionamento la di lui posizione individuale è riscattata dai soggetti aventi diritto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Banca depositaria. Le risorse finanziarie di COOPERLAVORO sono depositate, mediante stipulazione di una apposita convenzione di custodia, presso una Banca che presenti i requisiti previsti dalla legge. La Banca Depositaria è scelta dal Consiglio di Amministrazione in base a criteri che permettano di valutarne la solidità, l’affidabilità e la convenienza. Gestione. Le risorse finanziarie di COOPERLAVORO sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con i soggetti gestori abilitati, con le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa vigente pro tempore e, comunque, in base a criteri che permettano di valutarne la solidità, l’affidabilità e i risultati conseguiti. Nella fase di avvio è attuata una gestione monocomparto idonea a produrre un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori aderenti. Successivamente il Consiglio di Amministrazione previa modifica statutaria, può optare per una gestione multicomparto con differenziazione dei profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti. Al verificarsi del passaggio alla gestione multicomparto, ai lavoratori sarà fornita adeguata e completa informazione.
Quota di iscrizione. All'atto dell'iscrizione è prevista una quota "una tantum" pari a L. 30.000 di cui L. 20.000 a carico dell’azienda e L. 10.000 a carico del lavoratore. Quota associativa. La quota associativa, versata con le modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione, è pari allo 0,16 % dell’imponibile preso a riferimento per il calcolo dei contributi al fondo pensione, di cui 0,08 % a carico dell’azienda con un massimo di Lit. 20 mila per lavoratore associato e 0,08 % a carico del lavoratore associato con un massimo di Lit. 20 mila. A titolo di riferimento la quota di iscrizione e la quota associativa sono destinate alla copertura delle seguenti spese:
Gravano sulle risorse affidate in gestione le spese per il servizio della banca depositaria, le commissioni relative al servizio di gestione finanziaria, gli oneri di intermediazione finanziaria.
Informativa. Il Fondo COOPERLAVORO invia a ciascun aderente un estratto conto periodico indicante la composizione del patrimonio del Fondo, l’andamento finanziario ed amministrativo della gestione, la posizione contributiva individuale dell’associato, oltre alle informazioni relative ai rendimenti e alla valorizzazione della posizione contributiva di ciascuno, nel rispetto delle indicazioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.
Il Consiglio di Amministrazione provvisorio ha facoltà di:
Il Collegio dei Revisori contabili iniziale è composto da 2 membri effettivi e 2 supplenti indicati dalle parti istitutive, così come previsto dall'atto costitutivo di COOPERLAVORO. Il riconoscimento e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di COOPERLAVORO, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 124/93, sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione eletto non appena insediato.
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