Addì     15   gennaio 2003,  in Roma

 

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ANCE

 

 

ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI

 

e

 

 

FENEAL-UIL,  FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,

 

 

visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini  29 gennaio 2000;

 

visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per  i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e P.I. 15 giugno 2000;

 

visto l'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini – PREVEDI;

 

 

si conviene quanto segue

 

in ordine alle procedure di utilizzo delle Casse Edili nell'attività del Fondo Prevedi.

 

 

1.      L'adesione del lavoratore al Fondo deve essere comunicata alla Cassa Edile di competenza contestualmente alla prima denuncia utile alla Cassa Edile con invio a mezzo posta, alla Cassa stessa, della scheda di adesione (l'azienda conserverà unicamente la copia di propria competenza).

 L' azienda è tenuta a sottoscrivere (timbro e firma) la scheda di adesione firmata dal lavoratore.

 

2.      Le imprese effettueranno il versamento del contributo per la previdenza complementare dei lavoratori dipendenti che aderiscono al Fondo PREVEDI, nella misura prevista dagli accordi vigenti, con le seguenti modalità:

·        il versamento sarà effettuato sul conto corrente della Cassa Edile di competenza con la cadenza prevista per gli altri versamenti;

·        il versamento per operai, impiegati e quadri avverrà con il modello unico convenuto tra le parti per le denunce alle Casse Edili.

 

3.      Le Casse Edili svolgeranno le seguenti attività:

 

3.1. promozione del Fondo PREVEDI

 

3.2. acquisizione e verifica anagrafiche

Le schede perverranno alla Cassa Edile in duplice copia: originale per il Fondo e copia perla Cassa.

Le copie originali delle schede di adesione saranno inviate al Fondo con cadenza trimestrale, le copie per la Cassa Edile verranno archiviate a cura della stessa.

Nel caso di sottoscrizione della domanda di adesione presso la Cassa Edile, la stessa Cassa provvederà a far apporre dall’impresa la firma ed il timbro e a consegnare le varie copie ai soggetti interessati (originale al Fondo, copia all’impresa e copia al lavoratore);

La registrazione sarà compiuta trascrivendo i dati contenuti nel modulo di adesione che l’associato sottoscrive e copia del quale rimane in possesso della Cassa Edile.

L’aggiornamento sarà conseguente alle comunicazioni di imprese e/o lavoratori ovvero potrà derivare da dati già in possesso della Cassa e rilevati dal modello di denuncia dei lavoratori occupati;

·        accertamento, in caso di nuova iscrizione di un lavoratore alla Cassa Edile, della iscrizione al Fondo dello stesso.

In caso positivo, richiesta di accensione della contribuzione; in caso negativo, invio del materiale informativo e promozionale al lavoratore;

 

3.3.  acquisizione, verifica ed invio dei contributi

Il controllo sarà effettuato verificando la corrispondenza fra contributi versati e contributi dovuti, rilevando i dati dalla denuncia nominativa dei lavoratori occupati.

Attraverso tale operazione si assegna a ciascun lavoratore la somma dovuta ripartita nelle sue componenti (contributo lavoratore, contributo impresa, TFR ed eventuale contributo volontario);

-            contributo del lavoratore

-            contributo dell’impresa

-            TFR

-            contributo volontario;

-            contributo del lavoratore

-            contributo dell’impresa

-            TFR

-            contributo volontario;

Tale segnalazione consentirà al Fondo, anche attraverso la sua banca dati, di verificare lo spostamento dei lavoratori interessati in territori di competenza di altre Casse Edili, ovvero di segnalare all’associato l’assenza o la carenza di contributi relativi al periodo;

·                                in caso di riscontrata variazione del rapporto di lavoro dell’associato e di assenza di contributi conseguente a detta variazione, segnalazione al lavoratore ed all’impresa della necessità di riaccensione della contribuzione.

 

4.      Le Casse Edili, al fine di svolgere i succitati compiti, riceveranno dal gestore amministrativo del Fondo un apposito protocollo sugli standards tecnici, organizzativi e qualitativi delle operazioni affidate alle Casse stesse.

 

5.      Le Casse Edili sono tenute, ai sensi delle vigenti norme contrattuali, a svolgere i compiti loro  assegnati [SI1] dal presente accordo.

 

6.      Le parti sottoscritte potranno stabilire in favore delle Casse Edili il rimborso degli oneri a carico delle Casse medesime per le attività prestate ai sensi del presente accordo.

 

Letto, confermato e sottoscritto

 

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

COSTRUTTORI EDILI

Federazione Nazionale Edili

Affini e del Legno

- FENEAL-UIL –

 

 

 

ANAEPA-CONFARTIGIANATO

Federazione Italiana Lavoratori

Costruzioni ed Affini

- FILCA-CISL -

 

 

 

ANSE-ASSOEDILI-CNA

Federazione Italiana Lavoratori

Del Legno, dell’Edilizia ed

Industrie Affini

-         FILLEA-CGIL –

 

 FIAE-CASARTIGIANI

 

 

 

 

 

CLAAI