La possibilità di creare Fondi di previdenza complementare di origine contrattuale è prevista dalla legge di riforma del sistema pensionistico del 1993.
ARCO è il Fondo di Previdenza Complementare costituito in forma paritetica dalle Organizzazioni Imprenditoriali (Federlegno-Arredo, Unionlegno, Andil e Assobeton) e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del settore (FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL), che riguarda i lavoratori delle aziende che applicano i contratti del legno grande e piccola industria e dei manufatti in cemento e laterizi.
Per ogni lavoratore che aderisce ad ARCO, è previsto il versamento di una quota di contribuzione a carico del lavoratore stesso, di una quota a carico dell'azienda e di una quota del TFR del lavoratore in maturazione nel corso dell'anno (per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28 aprile 1993 la quota di TFR è pari al 100%).
Le quote di contribuzione sono identificate nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.
Il lavoratore che decide volontariamente di aderire ad ARCO, deve compilare la scheda con esclusione della parte relativa ai dati riguardanti l'impresa; la scheda viene consegnata all'azienda che una volta compilata la parte di propria competenza, ne restituisce una copia timbrata e firmata per ricevuta al lavoratore, ne trattiene una copia e trasmette a mezzo raccomandata l'originale alla sede di ARCO (Foro Buonaparte 65 - 20121 Milano tel. 0286996939 / fax 0280604393).
L'azienda provvede ad effettuare la trattenuta una tantum di lire 20.000 dalla prima retribuzione utile, da versare a ARCO quale quota di iscrizione.
LA CONTRIBUZIONE
Le trattenute dalla retribuzione e dalla quota annuale
del TFR per quanto dovuto a titolo di contribuzione ad ARCO devono avere
inizio solo alla data e con le modalità comunicate
da ARCO all'impresa; l'impresa stessa comunica la data ai lavoratori associati
in forza.