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Cantiere qualità :accordi preventivi e contrattazione d’ anticipo, gli strumenti per realizzarlo.

Significativo  accordo quadro sottoscritto a Bologna da Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil.

 

E’ stato sottoscritto dai sindacati degli edili Fillea, Filca e Feneal di Bologna un accordo contemporaneamente all’apertura dei cantieri per la penetrazione dell’Alta Velocità nella città.

“E’ un accordo significativo,-  spiega in una nota il Segretario Generale della Fillea di Bologna,         Antonio Minarelli - perché rappresenta un modello di contrattazione d’anticipo da attuare          all’apertura di grandi cantieri e può aiutare la trattativa per il rinnovo del CCNL su uno dei punti più qualificativi della Piattaforma. Questo accordo infatti definisce,  contemporaneamente  all’apertura del cantiere,  le problematiche relative alla sicurezza, alle condizioni e all’ambiente di lavoro, nonché  particolari disagi  come il  trasporto in galleria  e le modalità di alloggiomento degli operai. L’orario di lavoro viene organizzato in modo tale da cumulare i giorni di riposo compensativi , per    consentire il ritorno a casa dei lavoratori trasfertisti, il cui viaggio verrà  garantito gratuitamente per quindici volte all’anno, mediante aereo per i i lavoratori provenienti dalla Calabria, Sicilia e Sardegna e con Eurostar per i lavoratori provenienti da altre regioni.

Oltre al Contratto Nazionale e territoriale, - conclude Minarelli -  si è inoltre concordato un Premio di Risultato legato all’andamento produttivo del  cantiere.”

 

 

 

Bologna 16 settembre 2003

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ACCORDO QUADRO

 

In Bologna, addì 09 settembre  2003

 

Tra

 

§         Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori Affini della Provincia di Bologna, rappresentato dai Sig.ri Marco Buriani, Mario Vignoli, assistiti da Carmine Preziosi, Lorenzo Desole

§         Il Consorzio S. Ruffillo s.c.a.r.l., rappresentato dai Sig.ri Antonio Fazio, Mario Lepore, Fernando Minguez

 

e

 

§         F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. della provincia di Bologna, rappresentata daI Sig.ri Valentino Minarelli, Marco Zaghi, Marco Caselli;

§         F.I.L.C.A. – C.I.S.L. della provincia di Bologna, rappresentata dai Sig.ri. Rina Capponi, Luigi Busani, Viviana Fiumi ;

§         Fe.N.E.A.L. – U.I.L. della provincia di Bologna, rappresentata dai Sig.ri Riccardo Galasso, Gaetano Cesario, Luciano Macchiavelli;

§         La RSU del Consorzio S. Ruffillo, rappresentati dai Sig.ri Antonio Pepe, Pietro Ricciardi

 

considerato

 

-        che in data 12 dicembre 2002 è stato stipulato il contratto integrativo provinciale lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Bologna, che all’art. 26 (Accordi quadro per i grandi cantieri) prevede che per i cantieri di opere pubbliche relativi a lavori di importo superiore a 27,5 milioni di Euro, si definiscano accordi quadro di livello territoriale per definire e regolare le problematiche relative alla sicurezza, alle condizioni  e all’ambiente di lavoro, nonché i particolari disagi di lavoro, di trasporto e di trasporto in galleria, le modalità di alloggiamento degli operai dell’impresa aggiudicataria e delle imprese subappaltatrici e la formazione erogata dall’IIPLE eventualmente necessaria alle maestranze impegnate nell’opera

 

si stipula

 

il presente accordo quadro da applicare ai lavoratori del Consorzio S. Ruffillo s.c.a.r.l. nell’ambito dei lavori per la realizzazione delle gallerie di penetrazione per l’Alta Velocità da S. Ruffillo a Bologna Stazione, avente le caratteristiche di opera pubblica di grandi dimensioni ai fini di cui al citato art. 26 del contratto integrativo provinciale 12 dicembre 2002.

 

PREMESSA

Le Parti nella definizione del presente accordo hanno tenuto conto della realizzazione di un’opera predefinita con termini temporali già predeterminati e noti alle Parti.

Il rapporto di lavoro dei lavoratori della San Ruffillo s.c.a.r.l. è disciplinato dal C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese industriali edili e dal Contratto Integrativo Provinciale di Bologna, oltre che dal presente Accordo Quadro.

 

  1. RELAZIONI SINDACALI ORGANICI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

 

Con periodicità semestrale, la San Ruffillo provvederà in apposito incontro a fornire alla RSU ed alle Organizzazioni sindacali territoriali informazioni sull’organico della società e sull’attività delle imprese subappaltatrici presenti nel cantiere.

 

2.       DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIALE E DI SOSTEGNO OCCUPAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

 

Le Parti nell’intento di tutelare il patrimonio professionale dei lavoratori, ritengono opportuno esaminare preventivamente l’applicabilità degli istituti previsti dalla legislazione vigente, per attenuare l’impatto occupazionale e/o per favorire il ricollocamento del personale della San Ruffillo al termine dei lavori e/o delle singole fasi lavorative, con la finalità di attivare ulteriori opportunità di lavoro.

La San Ruffillo si impegna a proporre le possibilità di ricollocamento presso le Imprese Consorziate e le altre Imprese che saranno impegnate nella realizzazione di grandi lavori nella provincia di Bologna, anche tramite il Collegio Costruttori Edili della Provincia di Bologna, inviando i nominativi, le qualifiche e le mansioni effettivamente svolte dai lavoratori interessati dalla riduzione del personale. La raccolta e diffusione dei dati avverrà nel rispetto delle previsioni della legge 675/96 sulla privacy.

 

  1.  APPALTI E SUBAPPALTI

 

La San Ruffillo verificherà periodicamente il puntuale rispetto da parte delle imprese subappaltatrici delle norme previste dal C.C.N.L.

A tale scopo, la San Ruffillo dichiara la propria disponibilità a fornire, nel corso di appositi incontri, su richiesta delle Rappresentanze Sindacali, ogni informazione in merito alla sopraccitata problematica. 

 

  1.  SICUREZZA, PREVENZIONE E COMPOSIZIONE CONFLITTUALITA’

 

Le Parti ribadiscono il rispetto e l’applicazione di tutta la normativa esistente in tema di sicurezza, igiene e prevenzione.

Si prevedono incontri periodici, indicativamente trimestrali, per verificare l’andamento degli infortuni, la dotazione del vestiario e per monitorare l’attività di formazione per la sicurezza.

In considerazione della complessità delle attività produttive ed i riflessi della stessa sul piano della sicurezza delle maestranze, degli impianti e delle opere realizzate, le Parti si impegnano a porre in essere, in caso di sospensioni del lavoro per qualsiasi titolo e per l’intera durata delle stesse, comportamenti e misure tali da garantire la preventiva e duratura messa in sicurezza del cantiere, secondo gli standard di sicurezza obbligatori per legge

Fermo restando quanto sopra, Le Parti, al fine di prevenire e comporre l’insorgere di situazioni di conflittualità, convengono di attivare un sistema di relazioni sindacali che favorisca l’esame congiunto di problematiche che possano causare situazioni di conflittualità. L’eventuale esame congiunto dovrà svolgersi in tempi rapidi e concludersi non oltre 15 giorni dalla richiesta d’incontro.

 

5.        MERCATO DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

Le parti convengono di  attivare gli Enti Bilaterali di formazione del settore edile per le esigenze formative dell’Azienda, sia in applicazione della legge 626 e sia dell’art. 6 dell’Integrativo della provincia di Bologna.

Resta inteso  che in considerazione del mercato del lavoro locale, il reperimento della  mano d’opera necessaria potrà avvenire anche in ambito  nazionale e all’occorrenza anche all’estero. In particolare, per quanto concerne il reperimento di maestranze europee o extracomunitarie, le parti convengono di assicurare alle stesse la puntuale e integrale applicazione della normativa italiana e della contrattazione collettiva di settore.

 

6.       ORGANIZZAZIONE ED ORARI DI LAVORO. RIENTRI PERIODICI NEI LUOGHI DI RESIDENZA DEGLI OPERAI ADDETTI AL CICLO CONTINUO.

 

Al fine di meglio rispondere alle esigenze dei lavoratori per i quali è previsto il rientro periodico alle proprie residenze, e considerate le esigenze di organizzazione logistica che comportano l’obbligo per il personale di alloggiare presso le strutture del cantiere predisposte dall’Azienda, le parti convengono di attuare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali in materia di orario di lavoro, una articolazione plurisettimanale dell’orario di lavoro.

Per alcune lavorazioni, come quelle di scavo con la fresa e i servizi collegati, si conviene di operare a ciclo continuo, di norma per tutto l’anno, con 4 squadre per 7 giorni su 7 che si alterneranno con cambio turno al fronte con i seguenti orari: 6 – 14,  14 – 22,  22 – 6.

La turnistica della squadra di produzione e dei servizi collegati si svolgerà con la seguente tempistica: 6 giorni di lavoro, 1 giorno di riposo; 6 giorni di lavoro, 1 giorno di riposo; 6 giorni di lavoro e 4 giorni di riposo compensativo da usufruire al termine del 20° giorno, con partenza al termine del turno e rientro in tempo per poter riprendere il successivo proprio turno di lavoro.

Per servizi collegati si intendono officina meccanica ed elettrica, magazzino, ufficio topografico, controllo qualità.

Il dimensionamento delle squadre è riportato nell’allegato 1. La composizione delle squadre potrà variare in base alle situazioni tecniche-organizzative e con le tempistiche di programma previste.

Per il lavoro a ciclo continuo verranno erogate le indennità previste dall’art. 2 (Orario di lavoro – Flessibilità – Ciclo continuo) del Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo per la Provincia di Bologna.

In considerazione della tipologia dei lavori con scavo con TBM che non prevede contatto con il fronte di scavo, la maggiorazione sarà quella prevista per i lavori di rivestimento pari al 26%, in quanto lo scavo è eseguito dalla fresa e le maestranze provvedono al montaggio del rivestimento prefabbricato ed al suo intasamento, fatta salva l’applicazione della maggiorazione del 46% per le operazioni di manutenzione all’interno della camera di scavo, per le ore effettivamente impiegate, arrotondandole alla unità superiore in caso di frazione di ora.

In considerazione della natura straordinaria dell’opera, e della sua predeterminazione relativamente ai tempi ed ai costi di realizzazione, si farà ricorso agli strumenti previsti dal C.C.N.L.   ed alle disposizioni legislative in materia di orario di lavoro.

Le modalità attuative di tali interventi saranno oggetto di preventiva informazione e di confronto con le R.S.U.

 

7.       TRASPORTO COLLETTIVO CON MEZZI PUBBLICI PER SPOSTAMENTO LAVORATORI CASA - LAVORO

 

Considerata la particolare situazione in cui vengono a trovarsi le maestranze provenienti da diverse regioni italiane, specie meridionali, e delle correlate esigenze di rientro periodico presso le proprie abitazioni e famiglie, le Parti, al fine di ridurne i disagi e favorirne la massima collaborazione in termini operativi e produttivi, sia pure in assenza di specifici obblighi contrattuali in tal senso, concordano un sistema di regolamentazione dei viaggi dal luogo di lavoro a quello di residenza italiana e viceversa.

Ogni lavoratore matura il diritto al biglietto per il rientro programmato se ha lavorato per almeno il 50% delle giornate di lavoro previste tra un rientro programmato e il successivo.

Il sistema prevede la materiale consegna al lavoratore richiedente del biglietto di viaggio andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di residenza italiana (risultante all’atto dell’assunzione o successivamente modificata con idonea documentazione), con un massimo di 15 viaggi di andata e ritorno per anno intero (da riproporzionare in caso di rapporto di lavoro di durarta inferiore all'anno), considerando un viaggio A/R ogni 24 giorni, prendendo a base la durata della turnistica del lavoro ciclo continuo (6+1,6+1,6+4). 

La San Ruffillo ha stipulato e stipulerà adeguate convenzioni di trasporto con i vettori esercenti il pubblico servizio di trasporto, in applicazione alla circolare del Ministero delle Finanze n.326/E del 23.12.1997 punto 2.2.4.

Il diritto al rilascio del biglietto di viaggio nel primo mese di assunzione competerà soltanto ai lavoratori neoassunti entro il giorno 15 del mese stesso.

Specificatamente viene riconosciuto al personale residente:

-         nelle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, un biglietto di viaggio andata e ritorno in aereo, in classe turistica e con biglietto a tariffa ridotta per acquisto e prenotazione di biglietto con data fissa e volo confermato almeno 15 giorni prima della data di partenza;

-         nelle altre regioni, il biglietto di viaggio andata e ritorno in treno Eurostar in 2^ classe, qualora previsto nella tratta d’interesse per il lavoratore.

Sarà, inoltre, possibile effettuare i suddetti viaggi anche con corriere di linea, convenzionate con il Consorzio.

L’Impresa stipulerà adeguata convenzione con una agenzia di viaggi che provvederà a gestire ed erogare l’intero servizio sulla base anche delle convenzioni di trasporto stipulate con i vettori esercenti il pubblico servizio di trasporto.

Il lavoratore è tenuto a indicare la data e l’ora dei viaggi di andata e ritorno almeno 15 giorni prima della partenza, per la prenotazione dei posti per i viaggi ferroviari e per ottenere le tariffe ridotte per i viaggi aerei.

L’Agenzia, attraverso l’ufficio del personale dell’Impresa, consegnerà ai beneficiari i titoli di viaggio, da restituire, dopo l’utilizzo, con le vidimazioni della obliteratrice per i viaggi ferroviari o mezzi pubblici vari, e, con la restituzione del tagliando della carta d’imbarco, in caso di viaggi aerei.

In considerazione del regime di convenzione con i vettori aerei la mancata utilizzazione del biglietto comporta la perdita del diritto di tale viaggio, fatti salvi i casi di malattia, infortunio debitamente comprovati dal certificato medico. Resta fermo comunque il numero massimo di 15 viaggi per anno da riproporzionare in caso di rapporto di lavoro inferiore all'anno.

Tale sistema assorbe e sostituisce eventuali trattamenti in atto individuali e/o collettivi, nonché quanto eventualmente previsto dal C.C.N.L. e daL C.I.P.L. di Bologna di categoria applicabili, in materia di viaggi.

La San Ruffillo, limitatamente alle sole menzionate convenzioni di trasporto collettivo,  usufruirà della piena franchigia fiscale prevista dalla lettera d) del 2° comma dell’art. 48 del T.U.I.R. come interpretato dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997 e della conseguente esenzione contributiva introdotta dall’armonizzazione delle basi imponibili ex D.Lgs. 2 settembre 1997 n.314, trattandosi di “ prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici” con connessa irrilevanza ai fini reddituali per il dipendente …. del tutto estraneo al rapporto di lavoro con il vettore” con connessa “irrilevanza ai fini reddituali per il dipendente….del tutto estraneo al rapporto con il vettore”.

In caso di rinuncia scritta da parte del lavoratore avente diritto al titolo di viaggio, la San Ruffillo riconoscerà al medesimo, in busta paga, un importo lordo, da assoggettare a ritenute sociali e fiscali, di importo identico al titolo di viaggio rinunciato e previsto per la tratta interessata.

 

8.       PROGRAMMA FERIE

 

Ogni anno, entro il mese di marzo, l’Azienda proporrà alle RSU il calendario delle chiusure per ferie collettive per l’anno in corso per un esame congiunto.

In occasione della stesura del calendario annuale si terrà conto della effettiva calendarizzazione delle festività, nonché di eventuali esigenze produttive.

Di norma viene previsto che i cantieri osserveranno, per i lavoratori addetti alla produzione e servizi collegati, le seguenti chiusure annuali per ferie/recupero riposi di cui all’art. 5 del CCNL-Orario di lavoro- :

 - due settimane in concomitanza di Ferragosto

 - due settimane per Natale

 - una settimana per Pasqua

Le attività produttive ed i servizi collegati saranno, di norma, sospesi anche durante le seguenti festività non cadenti nei previsti periodi di chiusura: la festività di  Santa Barbara (4/12), che sostituisce il Patrono di Bologna;  25/4;1/5; 2/6; 1/11; 4/12; 8/12.

Per il personale addetto al ciclo continuo ed i servizi collegati in considerazione della tipologia dei lavori (scavo con EPB) e per ragioni di sicurezza, le sospensioni del lavoro avverranno normalmente solo nelle giornate del 1/5 e del 4/12, oltre che nelle settimane di chiusura per ferie collettive.

Le festività infrasettimanali lavorate potranno essere recuperate su richiesta del lavoratore con riposi compensativi individuali, ferme restando le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa. In tal caso non sarà dovuta la maggiorazione retributiva prevista dal CCNL per le giornate festive lavorate.

 

  1.  ALLOGGI DI CANTIERE

 

La San Ruffillo assicurerà l’alloggio a quei lavoratori la cui residenza dista dal luogo di lavoro indicativamente di 60 km. e che pertanto non possono rientrare agevolmente alla propria abitazione alla fine dell’orario di lavoro giornaliero.

Quanto sopra comunque compatibilmente con le capienze strutturali del campo.

Per l’alloggio, a carico del lavoratore, saranno posti soltanto i riflessi fiscali e retributivi, qualora dovuti in base alle norme vigenti in materia.

I locali lavanderia saranno collocati in aree non adiacenti agli alloggi del personale.

In caso di particolari condizioni climatiche estive l’Azienda valuterà le modalità per conseguire un  comfort ambientale standard previsto dalle norme di legge, compatibilmente con le esigenze tecniche ed economiche e progettuali.

 

10.   MENSA DI CANTIERE

 

La San Ruffillo assicura  a tutti i lavoratori il servizio di mensa nel cantiere, con un contributo a carico del dipendente per ciascun pasto pari a 0,26 euro con decorrenza dal 1 marzo 2003, o dalla data di assunzione se successiva, e sino al termine della validità del presente accordo.

Nessun contributo è previsto per la colazione.

Si prevedono incontri periodici a livello di cantiere con le RSU per verifiche del servizio mensa.

 

  1.  DECORRENZA, DURATA E DISPOSIZIONI FINALI

 

Il presente Accordo decorre dal 31 luglio 2003 ed ha validità fino al 31 dicembre 2006. In mancanza di rinnovo si applicherà anche successivamente.

Gli importi stabiliti dal presente accordo sono comprensivi dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e di legge, diretti e indiretti, ivi compreso il TFR, essendosene già tenuto conto nella determinazione degli importi stessi.

Le Parti convengono che gli importi comunque derivanti dal presente Accordo saranno assorbiti fino a concorrenza da eventuali trattamenti derivanti da contratti collettivi nazionali, provinciali e/o interconfederali erogati per gli stessi titoli.

Ai dipendenti operai in forza alla data odierna i trattamenti di miglior favore concordati nel presente accordo si applicheranno con decorrenza 1 marzo 2003 o dalla data di assunzione se successiva.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

P. Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori Affini  della provincia di Bologna

P. F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. della provincia di Bologna

 

 

 

P. il Consorzio S. Ruffillo s.c.a.r.l.

P. F.I.L.C.A. – C.I.S.L. della provincia di Bologna

 

 

 

P. Fe.N.E.A.L. – U.I.L. della provincia di Bologna

 

 

 

P. i lavoratori del Consorzio S. Ruffillo s.c.a.r.l

 

 

 

 

 

Allegato 1

Dimensionamento squadre

                                               SQUADRA TIPO GALLERIA

 

n.   1  capo squadra

 

 

      1  scudista

 

 

      1  erettorista

 

 

      1  addetto montaggio anello

 

 

      1  addetto montaggio anello

 

 

      1  addetto nastro

 

 

      1  pompista intasamento

 

 

      1  aiuto pompista

 

 

      1  controllo schiume

 

 

      1  locomotorista

 

 

      1  locomotorista

 

 

      1  elettricista

 

 

      1  meccanico

 

 

n. 13 totale squadra

 

     

 

                                          SQUADRA TIPO ESTERNA IMBOCCO

 

n. 1  carropontista

 

 

    1  imbracatore est.no pozzo

 

 

    1  addetto carico malta

 

 

    1  servizi vari interno pozzo

 

 

    1  servizi vari interno pozzo

 

 

    1  escavatorista smarino

 

 

    1  impiantista palista  imp. Malta

 

 

n. 7  totale squadra

 

     

 

                                          SQUADRA TIPO AREA INTERMODALE

 

n. 1  gruista

 

 

    1  imbracatore

 

 

    1  controllo nastri

 

 

    1  controllo nastri

 

 

    1  addetto carico treni

 

 

    1  palista filtropressa

 

 

n. 6  totale squadra

 

   

 

In Bologna, addì 9  settembre 2003

 

ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO

 

Tra

 

  • Il Consorzio S. Ruffillo s.c.a.r.l., rappresentato dai Sig.ri Antonio Fazio, Mario Lepore, Fernando Minguez, con l’assistenza del Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori Affini della Provincia di Bologna

 

E

 

  • I dipendenti del Consorzio S. Ruffillo s.c.a.r.l, rappresentati, per mandato ricevuto, dalle RSU nelle persone dei Sig.ri Antonio Pepe, Pietro Ricciardi,  con l’assistenza della FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL della Provincia di Bologna

 

premesso

 

Che tenuto conto delle particolari caratteristiche dell’opera predefinita con termini temporali già predeterminati, viene riconosciuto un premio di risultato lordo mensile erogato nella misura e con le modalità di seguito indicate.

 

si conviene quanto segue

 

Premio risultato giornaliero

 

A tutte le maestranze viene riconosciuto e pagato mensilmente un premio di risultato per ogni giorno di effettivo lavoro pari

-         a 1,70 (uno e settanta) euro dal 01/03/2003 sino al 31/12/2004

-         a 2,20 (due e venti/00) euro dal 01/01/2005 al 31/12/2006.

 

Premio di risultato mensile

 

Ø      Maestranze a ciclo continuo

 

Agli operai addetti al lavoro a ciclo continuo (4 turni) che abbiano prestato mensilmente una effettiva presenza lavorativa:

§      1a fascia

di ore ordinarie pari o superiori a 168 e comunque tutte le giornate di lavoro della squadra di appartenenza, sarà riconosciuto un premio lordo su base mensile:

§               di 55,00 euro dall’inizio del ciclo continuo sino al 31/12/06.

§      2a fascia

di ore ordinarie pari o superiori a 155 e sino a 167 sarà riconosciuto un premio lordo su base mensile:

§               di 37,50 euro dall’inizio del ciclo continuo al 31/12/06.

 

Ø      Altre maestranze giornaliere non in ciclo continuo

 

Agli operai giornali non in ciclo continuo che abbiano prestato mensilmente una effettiva presenza lavorativa:

§      1a fascia

di ore ordinarie pari o superiori a 168, sarà riconosciuto un premio lordo su base mensile:

§               di 35,00 euro dal 01/03/2003 sino al 31/12/2004;

§               di 37,50 euro dal 01/01/05 al 31/12/06.

 

 

§      2a fascia

di ore ordinarie pari o superiori a 155 e sino a 167 sarà riconosciuto un premio lordo su base mensile:

§               di 30,00 euro dal 01/03/2003 sino al 31/12/2004;

§               di 32,50 euro dal 01/01/05 al 31/12/06.

 

Per tutte le maestranze l’importo massimo della 1° fascia sarà riconosciuto anche in occasione di ore di presenze inferiori qualora il lavoratore abbia comunque prestato tutte le ore ordinarie lavorabili del mese e tutte comunque quelle della squadra di appartenenza.

 

Per tutte le maestranze nei mesi nei quali le ore ordinarie lavorabili siano inferiori a 168, saranno altresì ridotte, proporzionalmente, le ore utili alla maturazione del premio previsto per la 2° fascia.

 

Determinazione delle fasce orarie

Ai fini della determinazione dei suddetti livelli verranno computati:

-       le ore ordinarie lavorate

-       le ferie e i permessi retribuiti

-       le assenze per infortunio

-       le assenze per malattia con degenza ospedaliera

-       i permessi sindacali e assemblee

-       le assenze per maternità ed i congedi parentali.

 

Tale premio sarà pagato ogni 4 mesi, nei mesi di maggio, settembre e gennaio, in relazione al quadrimestre precedente. Il lavoratore potrà chiedere informazioni all’ufficio del personale in ordine al conteggio delle ore nel periodo di riferimento.

 

Decorrenza, durata e disposizioni finali

 

Ai dipendenti operai in forza alla data odierna i trattamenti di miglior favore concordati nel presente accordo si applicheranno con decorrenza 1 marzo 2003 o dalla data di assunzione se successiva.

 

Gli arretrati saranno erogati con le retribuzioni relative al mese di settembre.

 

Le Parti convengono che gli importi comunque derivanti dal presente Accordo saranno assorbiti fino a concorrenza da eventuali trattamenti derivanti da contratti collettivi nazionali, provinciali e/o interconfederali erogati per gli stessi titoli.

Gli importi stabiliti dal presente accordo sono comprensivi dell’incidenza di tutti gli istituti contrattuali e di legge, diretti ed indiretti, ivi compreso il TFR, essendosene già tenuto conto nella determinazione degli importi stessi.

Il presente accordo decorre dal 9 settembre 2003 ed ha validità fino al 31/12/2006. In mancanza di rinnovo si applicherà anche successivamente.

Letto, confermato e sottoscritto

P. il Consorzio S. Ruffillo s.c.a.r.l.,                                     Per i dipendenti, i Sig.ri delegati:

 

Via G.B. Morgagni 27 - 00161 ROMA - Tel: ++39 06 44.11.41  fax: ++39 06 44.23.58.49

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