PROTOCOLLO
D’INTESA
TRA
COMUNE Di GENOVA / ASSEDIL ANIEM - ASSISTAL — FILLEA CGIL.
FILCA
CISL - FENEAL UIL — LEGA COOPERATIVE -CONFARTIGIANATO
-
ANSE/ASSOEDILII/C.N.A.
Premesso
che i
soggetti sopra citati hanno manifestato l’intenzione di aderire al protocollo e
di partecipare attivamente alla sua diffusione ed attuazione, per quanto di loro
competenza e per l’individuazione di linee di azione comune tese a contraTtare
il fenomeno del lavoro nero e dell’evasione contributiva e a migliorare le
condizioni dl sicUrezza all’interno dei luoghi di lavoro e dei
cantieri;
che nell’ambito delle iniziative concordate dai suddetti
soggetti, un ruolo dl primario rilievo spetta ai committenti pubblici e, tra
questi, al Comune di Genova;
che Il Comune di Genova ha già più volte
manifestato la propria disponibilità a collaborare con i medesimi soggetti in
relazione alta delicata materia:
che in conseguenza di ciò è stato
sottoscritto un protocollo d’intesa in data 2/12/1999, finalizzato a
disciplinare, tra l’altro, la verifica della regolarità del cantieri in
relazione ai quali Il Comune è stazione appaltante, le modalità di pagamento
degli acconti e del saldo finale negli appalti pubblici, il subappalto ed il
lavoro autonomo;
che modifiche normative sopravvenute, nonché la
necessità di fornire una significativa ulteriore risposta a situazioni di
irregolarità che sono state riscontrate nei cantieri edili, sia pubblici che
privati, rendono necessarie alcune integrazioni al citato protocollo del
2/1211999;
si conviene quanto segue
ARTICOLO 1:
RiSPETTO DELLA REGOLARITÀ’ CONTRIBUTIVA
Il Comune di Genova introduce
il D.U.R.C. — Documento Unico di Regolarità Contributiva confermando gli impegni
assunti nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto il 16-12-2003 su
iniziativa del Prefetto della Provincia di Genova insieme con la Regione
Liguria, la Provincia di Genova, Il Provveditorato alla Opere Pubbliche della
Regione, la ASL3, le Direzioni Provinciali dell’INPS, INAIL, la Cassa Edile
genovese di Mutualità ed Assistenza, l’ASSEDIL, l’Ufficio Provinciale del
Lavoro, il ANIEM, ANSE ASSOEDILI CNA, la Lega delle COOPERATIVE, CONFARTIGIANATO
Provinciale, Comitato Pantetico Territoriale Antinfortunistico, FILLEA CGIL,
FILCA CISL, FENEAL UIL, e a tal fine si è impegnato ad attivare un confronto con
INPS, INAIL, Cassa Edile Genovese per concordare le modalità del rilascio del
documento.
Il Comune dl Genova formulerà indirizzo cogente a tutte le
Imprese, Aziende, S,p,A., Associazioni e Comitati e quant’altro, nelle quali
abbia parte o partecipazione, affinché le stesse si adeguino, nel giro di pochi
mesi a quanto convenuto nel presente.
La stazione appaltante dovrà indicare
noi bandi e nei capitolati di appalto la propria ferma intenzione di attivare,
cantiere per cantiere, un programma di visite periodiche, ripetute, a sorpresa,
degli organi e degli uffici di vigilanza. In ognuna di queste occasioni
l’Amministrazione Comunale darà ogni possibile assistenza agli organi di
vigilanza.
ARTICOLO 2 VERIFICA DELLA REGOLARITÀ’ DEI CANTiERi Di
CUI IL COMUNE E’ STAZIONE APPALTANTE
Le imprese esecutrici dovranno
garantire per tutta la durata dei lavori, attraverso un Poro rappresentante che
può coincidere col Direttore di Cantiere, nominato ai sensi dell’art. 6 dcl DM.
14512000, l’assidua presenza sul luogo dl esecuzione degli stessi.
Ai tini
del riscontro della corretta applicazione delle norme sulla tutela della salute
e della sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri dove si svolga attività
riferibile al Comune dl Genova quale committente, al fini della verifica della
corretta applicazione nei confronti dei lavoratori subordinati o ad essi
equiparati, operanti nei luoghi menzionati, di tutte le norme di legge o
contrattuali relative alfa assicurazione, previdenza, assistenza, il Direttore
dei lavori o comunque il responsabile del procedimento, dovrà assicurare una
presenza costante, attraverso specifiche figure professionali quali l’ispettore
di cantiere, nell’ambito dei cantieri edili, Inoltre può avvalersi
discrezionalmente per accertamenti, senza obbligo di preavviso e senza
preventiva necessità di accettazione da parte dell’appaltatore o concessionario,
di personale della Polizia Municipale debitamente incaricato e munito dei titoli
professionali idonei e adeguati a detta funzione, che opererà, per detta
funzione, con il supporto tecnico del coordinatore in fase di esecuzione che
dovrà essere presente durante il sopralluogo.
Analogamente la stazione
appaltante potrà avvalersi del personale della Polizia Municipale per esercitare
attività di controllo durante l’esecuzione dei lavori per verificare la presenza
in cantiere delle imprese e del personale autorizzato e per segnalare al
Direttore lavori e al R.U.P. le eventuali irregolarità.
Per le finalità sopra
indicate detto personale richiederà alle imprese esecutrici dei lavori, tutte le
documentazioni, dichiarazioni e indicazioni relative ai contratti collettivi
nazionali e provinciali applicati ai lavoratori dipendenti, nonché attestanti il
rispetto degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali previsti
dalle leggi e dai contratti di lavoro, che potrebbero essere loro richieste dal
committente ai sensi dell’art. 3 comma 8 lettera b del D.L.gs 49411996 e
successive modifiche e integrazioni. a prescindere dalle dimensioni de?
cantiere, compresi i versamenti contributivi verso1NPS, INAIL e, limitatamente
alle imprese edili, Cassa Edile Genovese.
Alternativamente la stazione
appaltante si potrà avvalere della collaborazione, non onerosa, dei tecnici del
C.P.T.A. di Genova.
Inoltre per meglio garantire l’efficacia di tali
controlli, tutte le imprese operanti nel cantiere, comprese quelle
subappaltatrici, dovranno fornire ai lavoratori impiegati, un cartellino di
riconoscimento che dovrà essere sempre tenuto In posizione visibile da parte dei
lavoratori medesimi.
Detto cartellino dovrà Indicare le generalità del
dipendente: nome, cognome, foto, impresa di appartenenza.
Si procederà alla
risoluzione del contratto d’appalto in caso di sentenza di condanna passata in
giudicato a carico dell’impresa esecutrice, per violazione degli obblighi
attinenti la sicurezza sul lavoro, fatto salvo che non intervengano
considerazioni superiori in merito alla opportunità del celere compimento
dell’opera o in merito ad altri pubblici interessi.
I rapporti economici
saranno regolati ai sensi dell’art.118 del
Regolamento
55411999.
ARTICOLO 3 PAGAMENTO STATi DI
AVANZAMENTO E SALDO FINALE
Il Comune di Genova inserirà nei
capitolati per l’affidamento In appalto o concessione del lavori pubblici e nei
relativi contratti una norma che preveda che ogni pagamento per stato di
avanzamento e sardo finale venga effettuato all’impresa appaltatrice o
concessionaria soltanto a seguito della presentazione del documento di
regolarità contributiva nei confronti di INPS , INAIL nonché, limitatamente alle
Imprese edili, nei confronti della Cassa Edile, la Scuola Edile e il Comitato
Tecnico Antinfortunistico. Tale documentazione dovrà, Inoltre, essere sempre
presentata ai fini dell’aggiudicazione definitiva delle gare d’appalto o di
concessione.
I documenti di cui sopra devono essere presentati, per il
tramite dell’impresa appaltatrice o concessionaria, anche dalle imprese
subappaltatrici o appaltatrici e devono dimostrare la regolarità contributiva,
Il rispetto delle norme contrattuali almeno fino ai tre mesi precedenti
l’emissione dello stato di avanzamento.
Le parti prendono atto che le
violazioni debitamente accertate secondo le modalità prescritte dall’art.119 del
DPR 554199 compiute dalle imprese appaltatrici nei confronti degli obblighi
attinenti alla sicurezza del lavoro tali da costituire un pericolo grave ed
immediato per la salute e l’incolumità dei lavoratori, (salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori) oltre che essere immediatamente segnalate agli organi
dl vigilanza con richiesta espressa di irrogazione dl sanzioni, saranno
considerate quale grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali. Esse
daranno luogo alla risoluzione del contratto medesimo. Analogamente saranno
valutate infrazioni gravi quelle debitamente accertate agli obblighi ai natura
assicurativa, assistenziale e previdenziale derivanti dal rapporto di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici o dai
documenti rilasciati INPS, INAIL e Cassa Edile Genovese. In caso di irregolarità
contributiva da parte delle imprese subappaltatrici, il Comune provvederà,
secondo quanto prevede la vigente normativa, a trattenere sugli acconti a nel
saldo finale, dovuto all’impresa appaltatrice, le somme dalle stesse dovute all’
INPS, INAIL e, limitatamente alle imprese edili, alla Cassa Edile Genovese,
limitatamente al periodo in cui si sono svolte le lavorazioni in subappalto e
nel limiti del debito risultante a seguito delle lavorazioni effettuate. Tutte
le suddette imprese resteranno escluse da eventuali inviti a gare d’appalto lino
all’avvenuta trasmissione al Comune della documentazione attestante la
regolarizzazione delle inadempienze sopra citate.
ARTiCOLO 4
SUBAPPALTO
Il subappalto, pur se richiesto nelle forme previste dalla
legge, all’atto della presentazione dell’offerta, dovrà sempre essere
espressamente autorizzato, entro i termini di legge,
Al fine dl consentire la
corretta e tempestiva esecuzione dei lavori senza soluzioni di continuità anche
in presenza di subappalti, le imprese appaltatrici si obbligano, all’atto di
presentazione dell’istanza di subappalto, a presentare all’amministrazione
appaltante la seguente documentazione:
a) copia del contratto di
subappalto dal quale emerga, tra l’altro, che il prezzo praticato dall’impresa
esecutrice ditali lavori non superi il limite indicato dall’art. 18 comma 4
della legge 55/1990. Dovrà inoltre essere precisato il costo degli oneri di
sicurezza, scorporati dal prezzo complessivo, rispetto al quali Il
subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso;
b) attestato SOA riferito
all’impresa subappaltatrice, ovvero, per i lavori di importo inferiore a 150.000
€, certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A, comprensivo del nulla osta
antimafia;
c) documento di regolarità contributiva, riferito all’impresa
subappallatrice nei confronti dl INPS, INAIL e, limitatamente alle imprese
edili, della Cassa Edile Genovese:
d) dichiarazione sostitutiva resa dal
rappresentante dell’impresa subappaltatrice secondo l’apposito modulo
predisposto dal Comune di Genova, ritirabile presso l’Ufficio del Responsabile
Unico del Procedimento, in caso di procedure caratterizzate da oggettive ragioni
d’urgenza.
Eventuali dichiarazioni non veritiere o successive
certificazioni degli Enti attestanti la non regolarità delle imprese esecutrici
dei lavori comporteranno la revoca dell’autorizzazione del subappalto in danno
all’impresa appaltatrice.
li Comune di Genova inserirà nei capitolati per
l’affidamento in appalto o in concessione dei lavori pubblici l’espressa
previsione che in caso di mancata presentazione delle fatture quietanzate a
dimostrazione dell’avvenuto pagamento da parte dell’appaltatore nei confronti
dei subappaltatori dei corrispettivi per lavori già liquidati, adotterà le
misure ritenute Idonee a garanzia dei subappaltatori, che saranno previsti nei
singoli contratti d’appalto.
Anche ai dipendenti delle imprese
subappaltatrici, come a quelli dell’appaltatore, si estende l’obbligo, da
assolversi con identiche modalità, dell’esposizione del cartellino d i
riconoscimento personale.
ARTICOLO 5: COSTITUZIONE
DELL’OSSERVA TORIO PROVINCIALE PER GLI APPALTI PUBBLICI
Il Comune si
attiva presso la Provincia di Genova ed altri Enti e stazioni appaltanti per la
costituzione dell’Osservatorio Provinciale sugli Appalti Pubblici.
Tale
organismo, composto da rappresentanti delle stazioni appaltanti, delle
Associazioni dl categoria datoriali e sindacali, nonché degli Ordini
professionali, garantirà un sistema dì controllo degli appalti pubblici,
mediante Io svolgimento di funzioni, da un lato, di assistenza alla committenza
attraverso l’esercizio di una verifica preventiva del bandi dì gara; dall’altro,
di controllo circa la eventuale presenza di anomalie, inesattezze e difformità
nella documentazione di gara, oltre che nei relativi bandi, sulla base delle
segnalazioni provenienti dai soggetti aderenti.
L’Osservatorio perseguirà
l’obiettivo dl prevenire e di evitare problematiche connesse alla completezza ed
alla congruità degli elaborati progettuali e della documentazione di gara
relativa alla sicurezza del lavoro (con particolare riferimento alla stima
analitica dei relativi oneri, non soggetti a ribasso), al fine dl favorire la
corretta aggiudicazione dei lavori ed il pieno rispetto, da parte delle imprese
esecutrici degli obblighi retributivi, contributivi e prevenzionali prescritti
dalla normativa di legge e contrattuale vigente.
ARTICOLO 6:
CARTELLO DI CANTIERE
Il Comune si impegna in quanto committente di
lavori a richiedere l’inserimento nel cartello di cantiere, oltre alle
informazioni già previste, anche dei seguenti dati:
- Nominativo e sede
dell’impresa esecutrice e/o degli eventuali artigiani incaricati dell’esecuzione
dei lavori.
- Importo totale dell’opera risultante dal contratto
d’appalto.
- Bollino rilasciato dalla Cassa Edile, attestante iscrizione,
limitatamente alle imprese edili, alla Cassa Edile Genovese e la regolarità
contributiva dell’impresa esecutrice.
ARTICOLO 7: LAVORI PR!
VATI:
Per le opere ed I lavori appaltati da privati, il Committente,
prima dell’inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia ovvero all’atto
della presentazione della D.l.A,, è tenuto a comunicare all’Ente locale :t
nominativa dell’impresa che esegue i lavori, unitamente alla documentazione
attestante fa regolarità contributiva dell’impresa nei confronti dl: INPS —
INAIL — CASSA EDILE GENOVESE.
All’Avverarsi della condizione di cui all’arI.
5, 3~ comma, punto 5 della Convenzione tra INPS, INAIL e Organizzazioni di
Categoria sottoscritta in Roma in data 15 aprile 2004, il Comune è tenuto ad
acquisire dal committente il D.U.R.C. prima dell’effettivo inizio dei lavori
oggetto dl permesso a costituire ovvero contestualmente alla presentazione della
D.I.A. secondo quanto disposto dal D.LG.S. n’ 494198, comma modificato dal
D.L.G.S. del 1011.2003 n 276.
Il Comune eseguirà sopralluoghi a campione su
detti cantieri e farà segnalazione periodica degli elenchi delle imprese agli
organi di vigilanza, perché attivino le loro competenze.
Le imprese che non
risultassero in regola saranno segnalate a tutti i servizi comunali, per essere
escluse dall’elenco delle ditte affidatarie.
L’accertata inadempienza ai
suddetti obblighi. cosi come l’eventuale sopravvenuta irregolarità contributiva
da parte dell’impresa esecutrice dei lavori, comporterà la sospensione
dell’efficacia del titolo concessorio rilasciato e l’immediata sospensione del
lavori oggetto di concessione edilizia nonché di D.I. A.
Nei casi in cui
possano essere ravvisate incongruenze fra l’assenta realizzazione in economia
diretta e la consisten.za delle opere previste, gli uffici procederanno a
fornirne segnalazione a INPS, IMAIL., CASSA EDILE Genovese e Ministero del
Lavoro e Politiche Sociali per le valutazioni di competenza ed. eventuali
verifiche del caso. In caso di accertata mancata irriconducibilità a quanto
dichiarato, segnalata dagli Enti, il Comune sospenderà i
lavori.
ARTICOLO 8: R.E.C. - CARTELLO DI
CANTIERE
Il Comune si impegna, nel minor tempo possibile, ad operare
la modifica della disposizione attualmente vigente ed inerente al cartello di
cantiere riguardo all’obbligo di inserimento nello stesso dei dati ed elementi
già indicati nel precedente arI. 6.
Genova, 25 ottobre
2004