PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
COMUNE Di GENOVA / ASSEDIL ANIEM - ASSISTAL — FILLEA CGIL. FILCA
CISL - FENEAL UIL — LEGA COOPERATIVE -CONFARTIGIANATO -
ANSE/ASSOEDILII/C.N.A.


 

Premesso



che i soggetti sopra citati hanno manifestato l’intenzione di aderire al protocollo e di partecipare attivamente alla sua diffusione ed attuazione, per quanto di loro competenza e per l’individuazione di linee di azione comune tese a contraTtare il fenomeno del lavoro nero e dell’evasione contributiva e a migliorare le condizioni dl sicUrezza all’interno dei luoghi di lavoro e dei cantieri;

che nell’ambito delle iniziative concordate dai suddetti soggetti, un ruolo dl primario rilievo spetta ai committenti pubblici e, tra questi, al Comune di Genova;

che Il Comune di Genova ha già più volte manifestato la propria disponibilità a collaborare con i medesimi soggetti in relazione alta delicata materia:

che in conseguenza di ciò è stato sottoscritto un protocollo d’intesa in data 2/12/1999, finalizzato a disciplinare, tra l’altro, la verifica della regolarità del cantieri in relazione ai quali Il Comune è stazione appaltante, le modalità di pagamento degli acconti e del saldo finale negli appalti pubblici, il subappalto ed il lavoro autonomo;

che modifiche normative sopravvenute, nonché la necessità di fornire una significativa ulteriore risposta a situazioni di irregolarità che sono state riscontrate nei cantieri edili, sia pubblici che privati, rendono necessarie alcune integrazioni al citato protocollo del 2/1211999;



si conviene quanto segue



ARTICOLO 1: RiSPETTO DELLA REGOLARITÀ’ CONTRIBUTIVA


Il Comune di Genova introduce il D.U.R.C. — Documento Unico di Regolarità Contributiva confermando gli impegni assunti nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto il 16-12-2003 su iniziativa del Prefetto della Provincia di Genova insieme con la Regione Liguria, la Provincia di Genova, Il Provveditorato alla Opere Pubbliche della Regione, la ASL3, le Direzioni Provinciali dell’INPS, INAIL, la Cassa Edile genovese di Mutualità ed Assistenza, l’ASSEDIL, l’Ufficio Provinciale del Lavoro, il ANIEM, ANSE ASSOEDILI CNA, la Lega delle COOPERATIVE, CONFARTIGIANATO Provinciale, Comitato Pantetico Territoriale Antinfortunistico, FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL, e a tal fine si è impegnato ad attivare un confronto con INPS, INAIL, Cassa Edile Genovese per concordare le modalità del rilascio del documento.
Il Comune dl Genova formulerà indirizzo cogente a tutte le Imprese, Aziende, S,p,A., Associazioni e Comitati e quant’altro, nelle quali abbia parte o partecipazione, affinché le stesse si adeguino, nel giro di pochi mesi a quanto convenuto nel presente.
La stazione appaltante dovrà indicare noi bandi e nei capitolati di appalto la propria ferma intenzione di attivare, cantiere per cantiere, un programma di visite periodiche, ripetute, a sorpresa, degli organi e degli uffici di vigilanza. In ognuna di queste occasioni l’Amministrazione Comunale darà ogni possibile assistenza agli organi di vigilanza.



ARTICOLO 2 VERIFICA DELLA REGOLARITÀ’ DEI CANTiERi Di CUI IL COMUNE E’ STAZIONE APPALTANTE


Le imprese esecutrici dovranno garantire per tutta la durata dei lavori, attraverso un Poro rappresentante che può coincidere col Direttore di Cantiere, nominato ai sensi dell’art. 6 dcl DM. 14512000, l’assidua presenza sul luogo dl esecuzione degli stessi.
Ai tini del riscontro della corretta applicazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri dove si svolga attività riferibile al Comune dl Genova quale committente, al fini della verifica della corretta applicazione nei confronti dei lavoratori subordinati o ad essi equiparati, operanti nei luoghi menzionati, di tutte le norme di legge o contrattuali relative alfa assicurazione, previdenza, assistenza, il Direttore dei lavori o comunque il responsabile del procedimento, dovrà assicurare una presenza costante, attraverso specifiche figure professionali quali l’ispettore di cantiere, nell’ambito dei cantieri edili, Inoltre può avvalersi discrezionalmente per accertamenti, senza obbligo di preavviso e senza preventiva necessità di accettazione da parte dell’appaltatore o concessionario, di personale della Polizia Municipale debitamente incaricato e munito dei titoli professionali idonei e adeguati a detta funzione, che opererà, per detta funzione, con il supporto tecnico del coordinatore in fase di esecuzione che dovrà essere presente durante il sopralluogo.
Analogamente la stazione appaltante potrà avvalersi del personale della Polizia Municipale per esercitare attività di controllo durante l’esecuzione dei lavori per verificare la presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato e per segnalare al Direttore lavori e al R.U.P. le eventuali irregolarità.
Per le finalità sopra indicate detto personale richiederà alle imprese esecutrici dei lavori, tutte le documentazioni, dichiarazioni e indicazioni relative ai contratti collettivi nazionali e provinciali applicati ai lavoratori dipendenti, nonché attestanti il rispetto degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro, che potrebbero essere loro richieste dal committente ai sensi dell’art. 3 comma 8 lettera b del D.L.gs 49411996 e successive modifiche e integrazioni. a prescindere dalle dimensioni de? cantiere, compresi i versamenti contributivi verso1NPS, INAIL e, limitatamente alle imprese edili, Cassa Edile Genovese.
Alternativamente la stazione appaltante si potrà avvalere della collaborazione, non onerosa, dei tecnici del C.P.T.A. di Genova.
Inoltre per meglio garantire l’efficacia di tali controlli, tutte le imprese operanti nel cantiere, comprese quelle subappaltatrici, dovranno fornire ai lavoratori impiegati, un cartellino di riconoscimento che dovrà essere sempre tenuto In posizione visibile da parte dei lavoratori medesimi.
Detto cartellino dovrà Indicare le generalità del dipendente: nome, cognome, foto, impresa di appartenenza.
Si procederà alla risoluzione del contratto d’appalto in caso di sentenza di condanna passata in giudicato a carico dell’impresa esecutrice, per violazione degli obblighi attinenti la sicurezza sul lavoro, fatto salvo che non intervengano considerazioni superiori in merito alla opportunità del celere compimento dell’opera o in merito ad altri pubblici interessi.
I rapporti economici saranno regolati ai sensi dell’art.118 del Regolamento
55411999.




ARTICOLO 3 PAGAMENTO STATi DI AVANZAMENTO E SALDO FINALE


Il Comune di Genova inserirà nei capitolati per l’affidamento In appalto o concessione del lavori pubblici e nei relativi contratti una norma che preveda che ogni pagamento per stato di avanzamento e sardo finale venga effettuato all’impresa appaltatrice o concessionaria soltanto a seguito della presentazione del documento di regolarità contributiva nei confronti di INPS , INAIL nonché, limitatamente alle Imprese edili, nei confronti della Cassa Edile, la Scuola Edile e il Comitato Tecnico Antinfortunistico. Tale documentazione dovrà, Inoltre, essere sempre presentata ai fini dell’aggiudicazione definitiva delle gare d’appalto o di concessione.
I documenti di cui sopra devono essere presentati, per il tramite dell’impresa appaltatrice o concessionaria, anche dalle imprese subappaltatrici o appaltatrici e devono dimostrare la regolarità contributiva, Il rispetto delle norme contrattuali almeno fino ai tre mesi precedenti l’emissione dello stato di avanzamento.
Le parti prendono atto che le violazioni debitamente accertate secondo le modalità prescritte dall’art.119 del DPR 554199 compiute dalle imprese appaltatrici nei confronti degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l’incolumità dei lavoratori, (salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori) oltre che essere immediatamente segnalate agli organi dl vigilanza con richiesta espressa di irrogazione dl sanzioni, saranno considerate quale grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali. Esse daranno luogo alla risoluzione del contratto medesimo. Analogamente saranno valutate infrazioni gravi quelle debitamente accertate agli obblighi ai natura assicurativa, assistenziale e previdenziale derivanti dal rapporto di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici o dai documenti rilasciati INPS, INAIL e Cassa Edile Genovese. In caso di irregolarità contributiva da parte delle imprese subappaltatrici, il Comune provvederà, secondo quanto prevede la vigente normativa, a trattenere sugli acconti a nel saldo finale, dovuto all’impresa appaltatrice, le somme dalle stesse dovute all’ INPS, INAIL e, limitatamente alle imprese edili, alla Cassa Edile Genovese, limitatamente al periodo in cui si sono svolte le lavorazioni in subappalto e nel limiti del debito risultante a seguito delle lavorazioni effettuate. Tutte le suddette imprese resteranno escluse da eventuali inviti a gare d’appalto lino all’avvenuta trasmissione al Comune della documentazione attestante la regolarizzazione delle inadempienze sopra citate.

ARTiCOLO 4 SUBAPPALTO


Il subappalto, pur se richiesto nelle forme previste dalla legge, all’atto della presentazione dell’offerta, dovrà sempre essere espressamente autorizzato, entro i termini di legge,
Al fine dl consentire la corretta e tempestiva esecuzione dei lavori senza soluzioni di continuità anche in presenza di subappalti, le imprese appaltatrici si obbligano, all’atto di presentazione dell’istanza di subappalto, a presentare all’amministrazione appaltante la seguente documentazione:

a) copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l’altro, che il prezzo praticato dall’impresa esecutrice ditali lavori non superi il limite indicato dall’art. 18 comma 4 della legge 55/1990. Dovrà inoltre essere precisato il costo degli oneri di sicurezza, scorporati dal prezzo complessivo, rispetto al quali Il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso;
b) attestato SOA riferito all’impresa subappaltatrice, ovvero, per i lavori di importo inferiore a 150.000 €, certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A, comprensivo del nulla osta antimafia;
c) documento di regolarità contributiva, riferito all’impresa subappallatrice nei confronti dl INPS, INAIL e, limitatamente alle imprese edili, della Cassa Edile Genovese:
d) dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante dell’impresa subappaltatrice secondo l’apposito modulo predisposto dal Comune di Genova, ritirabile presso l’Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, in caso di procedure caratterizzate da oggettive ragioni d’urgenza.

Eventuali dichiarazioni non veritiere o successive certificazioni degli Enti attestanti la non regolarità delle imprese esecutrici dei lavori comporteranno la revoca dell’autorizzazione del subappalto in danno all’impresa appaltatrice.
li Comune di Genova inserirà nei capitolati per l’affidamento in appalto o in concessione dei lavori pubblici l’espressa previsione che in caso di mancata presentazione delle fatture quietanzate a dimostrazione dell’avvenuto pagamento da parte dell’appaltatore nei confronti dei subappaltatori dei corrispettivi per lavori già liquidati, adotterà le misure ritenute Idonee a garanzia dei subappaltatori, che saranno previsti nei singoli contratti d’appalto.

Anche ai dipendenti delle imprese subappaltatrici, come a quelli dell’appaltatore, si estende l’obbligo, da assolversi con identiche modalità, dell’esposizione del cartellino d i riconoscimento personale.




ARTICOLO 5: COSTITUZIONE DELL’OSSERVA TORIO PROVINCIALE PER GLI APPALTI PUBBLICI


Il Comune si attiva presso la Provincia di Genova ed altri Enti e stazioni appaltanti per la costituzione dell’Osservatorio Provinciale sugli Appalti Pubblici.
Tale organismo, composto da rappresentanti delle stazioni appaltanti, delle Associazioni dl categoria datoriali e sindacali, nonché degli Ordini professionali, garantirà un sistema dì controllo degli appalti pubblici, mediante Io svolgimento di funzioni, da un lato, di assistenza alla committenza attraverso l’esercizio di una verifica preventiva del bandi dì gara; dall’altro, di controllo circa la eventuale presenza di anomalie, inesattezze e difformità nella documentazione di gara, oltre che nei relativi bandi, sulla base delle segnalazioni provenienti dai soggetti aderenti.
L’Osservatorio perseguirà l’obiettivo dl prevenire e di evitare problematiche connesse alla completezza ed alla congruità degli elaborati progettuali e della documentazione di gara relativa alla sicurezza del lavoro (con particolare riferimento alla stima analitica dei relativi oneri, non soggetti a ribasso), al fine dl favorire la corretta aggiudicazione dei lavori ed il pieno rispetto, da parte delle imprese esecutrici degli obblighi retributivi, contributivi e prevenzionali prescritti dalla normativa di legge e contrattuale vigente.




ARTICOLO 6: CARTELLO DI CANTIERE


Il Comune si impegna in quanto committente di lavori a richiedere l’inserimento nel cartello di cantiere, oltre alle informazioni già previste, anche dei seguenti dati:

- Nominativo e sede dell’impresa esecutrice e/o degli eventuali artigiani incaricati dell’esecuzione dei lavori.
- Importo totale dell’opera risultante dal contratto d’appalto.
- Bollino rilasciato dalla Cassa Edile, attestante iscrizione, limitatamente alle imprese edili, alla Cassa Edile Genovese e la regolarità contributiva dell’impresa esecutrice.


ARTICOLO 7: LAVORI PR! VATI:

Per le opere ed I lavori appaltati da privati, il Committente, prima dell’inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia ovvero all’atto della presentazione della D.l.A,, è tenuto a comunicare all’Ente locale :t nominativa dell’impresa che esegue i lavori, unitamente alla documentazione attestante fa regolarità contributiva dell’impresa nei confronti dl: INPS — INAIL — CASSA EDILE GENOVESE.
All’Avverarsi della condizione di cui all’arI. 5, 3~ comma, punto 5 della Convenzione tra INPS, INAIL e Organizzazioni di Categoria sottoscritta in Roma in data 15 aprile 2004, il Comune è tenuto ad acquisire dal committente il D.U.R.C. prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto dl permesso a costituire ovvero contestualmente alla presentazione della D.I.A. secondo quanto disposto dal D.LG.S. n’ 494198, comma modificato dal D.L.G.S. del 1011.2003 n 276.
Il Comune eseguirà sopralluoghi a campione su detti cantieri e farà segnalazione periodica degli elenchi delle imprese agli organi di vigilanza, perché attivino le loro competenze.
Le imprese che non risultassero in regola saranno segnalate a tutti i servizi comunali, per essere escluse dall’elenco delle ditte affidatarie.
L’accertata inadempienza ai suddetti obblighi. cosi come l’eventuale sopravvenuta irregolarità contributiva da parte dell’impresa esecutrice dei lavori, comporterà la sospensione dell’efficacia del titolo concessorio rilasciato e l’immediata sospensione del lavori oggetto di concessione edilizia nonché di D.I. A.
Nei casi in cui possano essere ravvisate incongruenze fra l’assenta realizzazione in economia diretta e la consisten.za delle opere previste, gli uffici procederanno a fornirne segnalazione a INPS, IMAIL., CASSA EDILE Genovese e Ministero del Lavoro e Politiche Sociali per le valutazioni di competenza ed. eventuali verifiche del caso. In caso di accertata mancata irriconducibilità a quanto dichiarato, segnalata dagli Enti, il Comune sospenderà i lavori.




ARTICOLO 8: R.E.C. - CARTELLO DI CANTIERE


Il Comune si impegna, nel minor tempo possibile, ad operare la modifica della disposizione attualmente vigente ed inerente al cartello di cantiere riguardo all’obbligo di inserimento nello stesso dei dati ed elementi già indicati nel precedente arI. 6.



Genova, 25 ottobre 2004