Siglato
Protocollo sulla sicurezza a Genova
Venanzio Maurici: Efficace passo per
contrastare il fenomeno del lavoro nero
E’ stata raggiunta a
Genova una importante intesa tra tutti i soggetti rappresentanti il
settore edilizio della provincia (Assoc.Imprenditoriali e Sindacali e il
Comune di Genova) in materia di sicurezza.
“ Questo protocollo
– commenta il Segretario generale della Fillea di Genova - è un primo
importante ed efficace passo, per contrastare il fenomeno del lavoro
nero, ed è un reale strumento per verificare gli strumenti per
garantire la sicurezza dei lavoratori nei cantieri pubblici/privati
genovesi.
Strumenti
innovativi, come la figura dell’ispettore di cantiere o del reale
utilizzo dei vigili urbani, per monitorare il territorio e segnalare
eventuale presenza di lavoro nero, legate ad una più rigida applicazione
delle norme attuali per la gestione dell’annoso meccanismo degli appalti
e subappalti, costituiscono un efficace strumento per la nostra
quotidiana azione sul versante della trasparenza contributiva e per una
maggiore sicurezza dei lavoratori edili, in un settore sempre più
destrutturato e polverizzato”.
Genova 28 ottobre
2004
Testo dell’Accordo
PROTOCOLLO
D’INTESA
TRA
COMUNE Di GENOVA / ASSEDIL ANIEM - ASSISTAL — FILLEA CGIL. FILCA
CISL - FENEAL UIL — LEGA COOPERATIVE -CONFARTIGIANATO -
ANSE/ASSOEDILII/C.N.A.
Premesso
che i soggetti sopra citati hanno manifestato l’intenzione di aderire al
protocollo e di partecipare attivamente alla sua diffusione ed
attuazione, per quanto di loro competenza e per l’individuazione di
linee di azione comune tese a contraTtare il fenomeno del lavoro nero e
dell’evasione contributiva e a migliorare le condizioni dl sicUrezza
all’interno dei luoghi di lavoro e dei cantieri;
che nell’ambito delle iniziative concordate dai suddetti soggetti, un
ruolo dl primario rilievo spetta ai committenti pubblici e, tra questi,
al Comune di Genova;
che Il Comune di Genova ha già più volte manifestato la propria
disponibilità a collaborare con i medesimi soggetti in relazione alta
delicata materia:
che in conseguenza di ciò è stato sottoscritto un protocollo d’intesa in
data 2/12/1999, finalizzato a disciplinare, tra l’altro, la verifica
della regolarità del cantieri in relazione ai quali Il Comune è stazione
appaltante, le modalità di pagamento degli acconti e del saldo finale
negli appalti pubblici, il subappalto ed il lavoro autonomo;
che modifiche normative sopravvenute, nonché la necessità di fornire una
significativa ulteriore risposta a situazioni di irregolarità che sono
state riscontrate nei cantieri edili, sia pubblici che privati, rendono
necessarie alcune integrazioni al citato protocollo del 2/1211999;
si conviene quanto segue
ARTICOLO 1: RiSPETTO DELLA REGOLARITÀ’ CONTRIBUTIVA
Il Comune di Genova introduce il D.U.R.C. — Documento Unico di
Regolarità Contributiva confermando gli impegni assunti nell’ambito del
protocollo d’intesa sottoscritto il 16-12-2003 su iniziativa del
Prefetto della Provincia di Genova insieme con la Regione Liguria, la
Provincia di Genova, Il Provveditorato alla Opere Pubbliche della
Regione, la ASL3, le Direzioni Provinciali dell’INPS, INAIL, la Cassa
Edile genovese di Mutualità ed Assistenza, l’ASSEDIL, l’Ufficio
Provinciale del Lavoro, il ANIEM, ANSE ASSOEDILI CNA, la Lega delle
COOPERATIVE, CONFARTIGIANATO Provinciale, Comitato Pantetico
Territoriale Antinfortunistico, FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL, e a
tal fine si è impegnato ad attivare un confronto con INPS, INAIL, Cassa
Edile Genovese per concordare le modalità del rilascio del documento.
Il Comune dl Genova formulerà indirizzo cogente a tutte le Imprese,
Aziende, S,p,A., Associazioni e Comitati e quant’altro, nelle quali
abbia parte o partecipazione, affinché le stesse si adeguino, nel giro
di pochi mesi a quanto convenuto nel presente.
La stazione appaltante dovrà indicare noi bandi e nei capitolati di
appalto la propria ferma intenzione di attivare, cantiere per cantiere,
un programma di visite periodiche, ripetute, a sorpresa, degli organi e
degli uffici di vigilanza. In ognuna di queste occasioni
l’Amministrazione Comunale darà ogni possibile assistenza agli organi di
vigilanza.
ARTICOLO 2 VERIFICA DELLA REGOLARITÀ’ DEI CANTiERi Di CUI IL COMUNE E’
STAZIONE APPALTANTE
Le imprese esecutrici dovranno garantire per tutta la durata dei lavori,
attraverso un Poro rappresentante che può coincidere col Direttore di
Cantiere, nominato ai sensi dell’art. 6 dcl DM. 14512000, l’assidua
presenza sul luogo dl esecuzione degli stessi.
Ai tini del riscontro della corretta applicazione delle norme sulla
tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e nei
cantieri dove si svolga attività riferibile al Comune dl Genova quale
committente, al fini della verifica della corretta applicazione nei
confronti dei lavoratori subordinati o ad essi equiparati, operanti nei
luoghi menzionati, di tutte le norme di legge o contrattuali relative
alfa assicurazione, previdenza, assistenza, il Direttore dei lavori o
comunque il responsabile del procedimento, dovrà assicurare una presenza
costante, attraverso specifiche figure professionali quali l’ispettore
di cantiere, nell’ambito dei cantieri edili, Inoltre può avvalersi
discrezionalmente per accertamenti, senza obbligo di preavviso e senza
preventiva necessità di accettazione da parte dell’appaltatore o
concessionario, di personale della Polizia Municipale debitamente
incaricato e munito dei titoli professionali idonei e adeguati a detta
funzione, che opererà, per detta funzione, con il supporto tecnico del
coordinatore in fase di esecuzione che dovrà essere presente durante il
sopralluogo.
Analogamente la stazione appaltante potrà avvalersi del personale della
Polizia Municipale per esercitare attività di controllo durante
l’esecuzione dei lavori per verificare la presenza in cantiere delle
imprese e del personale autorizzato e per segnalare al Direttore lavori
e al R.U.P. le eventuali irregolarità.
Per le finalità sopra indicate detto personale richiederà alle imprese
esecutrici dei lavori, tutte le documentazioni, dichiarazioni e
indicazioni relative ai contratti collettivi nazionali e provinciali
applicati ai lavoratori dipendenti, nonché attestanti il rispetto degli
obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali previsti dalle
leggi e dai contratti di lavoro, che potrebbero essere loro richieste
dal committente ai sensi dell’art. 3 comma 8 lettera b del D.L.gs
49411996 e successive modifiche e integrazioni. a prescindere dalle
dimensioni de? cantiere, compresi i versamenti contributivi verso1NPS,
INAIL e, limitatamente alle imprese edili, Cassa Edile Genovese.
Alternativamente la stazione appaltante si potrà avvalere della
collaborazione, non onerosa, dei tecnici del C.P.T.A. di Genova.
Inoltre per meglio garantire l’efficacia di tali controlli, tutte le
imprese operanti nel cantiere, comprese quelle subappaltatrici, dovranno
fornire ai lavoratori impiegati, un cartellino di riconoscimento che
dovrà essere sempre tenuto In posizione visibile da parte dei lavoratori
medesimi.
Detto cartellino dovrà Indicare le generalità del dipendente: nome,
cognome, foto, impresa di appartenenza.
Si procederà alla risoluzione del contratto d’appalto in caso di
sentenza di condanna passata in giudicato a carico dell’impresa
esecutrice, per violazione degli obblighi attinenti la sicurezza sul
lavoro, fatto salvo che non intervengano considerazioni superiori in
merito alla opportunità del celere compimento dell’opera o in merito ad
altri pubblici interessi.
I rapporti economici saranno regolati ai sensi dell’art.118 del
Regolamento
55411999.
ARTICOLO 3 PAGAMENTO STATi DI AVANZAMENTO E SALDO FINALE
Il Comune di Genova inserirà nei capitolati per l’affidamento In appalto
o concessione del lavori pubblici e nei relativi contratti una norma che
preveda che ogni pagamento per stato di avanzamento e sardo finale venga
effettuato all’impresa appaltatrice o concessionaria soltanto a seguito
della presentazione del documento di regolarità contributiva nei
confronti di INPS , INAIL nonché, limitatamente alle Imprese edili, nei
confronti della Cassa Edile, la Scuola Edile e il Comitato Tecnico
Antinfortunistico. Tale documentazione dovrà, Inoltre, essere sempre
presentata ai fini dell’aggiudicazione definitiva delle gare d’appalto o
di concessione.
I documenti di cui sopra devono essere presentati, per il tramite
dell’impresa appaltatrice o concessionaria, anche dalle imprese
subappaltatrici o appaltatrici e devono dimostrare la regolarità
contributiva, Il rispetto delle norme contrattuali almeno fino ai tre
mesi precedenti l’emissione dello stato di avanzamento.
Le parti prendono atto che le violazioni debitamente accertate secondo
le modalità prescritte dall’art.119 del DPR 554199 compiute dalle
imprese appaltatrici nei confronti degli obblighi attinenti alla
sicurezza del lavoro tali da costituire un pericolo grave ed immediato
per la salute e l’incolumità dei lavoratori, (salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori) oltre che essere immediatamente segnalate
agli organi dl vigilanza con richiesta espressa di irrogazione dl
sanzioni, saranno considerate quale grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali. Esse daranno luogo alla risoluzione del
contratto medesimo. Analogamente saranno valutate infrazioni gravi
quelle debitamente accertate agli obblighi ai natura assicurativa,
assistenziale e previdenziale derivanti dal rapporto di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici o
dai documenti rilasciati INPS, INAIL e Cassa Edile Genovese. In caso di
irregolarità contributiva da parte delle imprese subappaltatrici, il
Comune provvederà, secondo quanto prevede la vigente normativa, a
trattenere sugli acconti a nel saldo finale, dovuto all’impresa
appaltatrice, le somme dalle stesse dovute all’ INPS, INAIL e,
limitatamente alle imprese edili, alla Cassa Edile Genovese,
limitatamente al periodo in cui si sono svolte le lavorazioni in
subappalto e nel limiti del debito risultante a seguito delle
lavorazioni effettuate. Tutte le suddette imprese resteranno escluse da
eventuali inviti a gare d’appalto lino all’avvenuta trasmissione al
Comune della documentazione attestante la regolarizzazione delle
inadempienze sopra citate.
ARTiCOLO 4 SUBAPPALTO
Il subappalto, pur se richiesto nelle forme previste dalla legge,
all’atto della presentazione dell’offerta, dovrà sempre essere
espressamente autorizzato, entro i termini di legge,
Al fine dl consentire la corretta e tempestiva esecuzione dei lavori
senza soluzioni di continuità anche in presenza di subappalti, le
imprese appaltatrici si obbligano, all’atto di presentazione
dell’istanza di subappalto, a presentare all’amministrazione appaltante
la seguente documentazione:
a) copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l’altro, che
il prezzo praticato dall’impresa esecutrice ditali lavori non superi il
limite indicato dall’art. 18 comma 4 della legge 55/1990. Dovrà inoltre
essere precisato il costo degli oneri di sicurezza, scorporati dal
prezzo complessivo, rispetto al quali Il subappaltatore non dovrà
praticare alcun ribasso;
b) attestato SOA riferito all’impresa subappaltatrice, ovvero, per i
lavori di importo inferiore a 150.000 €, certificato di iscrizione alla
C.C.I.A.A, comprensivo del nulla osta antimafia;
c) documento di regolarità contributiva, riferito all’impresa
subappallatrice nei confronti dl INPS, INAIL e, limitatamente alle
imprese edili, della Cassa Edile Genovese:
d) dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante dell’impresa
subappaltatrice secondo l’apposito modulo predisposto dal Comune di
Genova, ritirabile presso l’Ufficio del Responsabile Unico del
Procedimento, in caso di procedure caratterizzate da oggettive ragioni
d’urgenza.
Eventuali dichiarazioni non veritiere o successive certificazioni degli
Enti attestanti la non regolarità delle imprese esecutrici dei lavori
comporteranno la revoca dell’autorizzazione del subappalto in danno
all’impresa appaltatrice.
li Comune di Genova inserirà nei capitolati per l’affidamento in appalto
o in concessione dei lavori pubblici l’espressa previsione che in caso
di mancata presentazione delle fatture quietanzate a dimostrazione
dell’avvenuto pagamento da parte dell’appaltatore nei confronti dei
subappaltatori dei corrispettivi per lavori già liquidati, adotterà le
misure ritenute Idonee a garanzia dei subappaltatori, che saranno
previsti nei singoli contratti d’appalto.
Anche ai dipendenti delle imprese subappaltatrici, come a quelli
dell’appaltatore, si estende l’obbligo, da assolversi con identiche
modalità, dell’esposizione del cartellino d i riconoscimento personale.
ARTICOLO 5: COSTITUZIONE DELL’OSSERVA TORIO PROVINCIALE PER GLI APPALTI
PUBBLICI
Il Comune si attiva presso la Provincia di Genova ed altri Enti e
stazioni appaltanti per la costituzione dell’Osservatorio Provinciale
sugli Appalti Pubblici.
Tale organismo, composto da rappresentanti delle stazioni appaltanti,
delle Associazioni dl categoria datoriali e sindacali, nonché degli
Ordini professionali, garantirà un sistema dì controllo degli appalti
pubblici, mediante Io svolgimento di funzioni, da un lato, di assistenza
alla committenza attraverso l’esercizio di una verifica preventiva del
bandi dì gara; dall’altro, di controllo circa la eventuale presenza di
anomalie, inesattezze e difformità nella documentazione di gara, oltre
che nei relativi bandi, sulla base delle segnalazioni provenienti dai
soggetti aderenti.
L’Osservatorio perseguirà l’obiettivo dl prevenire e di evitare
problematiche connesse alla completezza ed alla congruità degli
elaborati progettuali e della documentazione di gara relativa alla
sicurezza del lavoro (con particolare riferimento alla stima analitica
dei relativi oneri, non soggetti a ribasso), al fine dl favorire la
corretta aggiudicazione dei lavori ed il pieno rispetto, da parte delle
imprese esecutrici degli obblighi retributivi, contributivi e
prevenzionali prescritti dalla normativa di legge e contrattuale
vigente.
ARTICOLO 6: CARTELLO DI CANTIERE
Il Comune si impegna in quanto committente di lavori a richiedere
l’inserimento nel cartello di cantiere, oltre alle informazioni già
previste, anche dei seguenti dati:
- Nominativo e sede dell’impresa esecutrice e/o degli eventuali
artigiani incaricati dell’esecuzione dei lavori.
- Importo totale dell’opera risultante dal contratto d’appalto.
- Bollino rilasciato dalla Cassa Edile, attestante iscrizione,
limitatamente alle imprese edili, alla Cassa Edile Genovese e la
regolarità contributiva dell’impresa esecutrice.
ARTICOLO 7: LAVORI PR! VATI:
Per le opere ed I lavori appaltati da privati, il Committente, prima
dell’inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia ovvero
all’atto della presentazione della D.l.A,, è tenuto a comunicare
all’Ente locale :t nominativa dell’impresa che esegue i lavori,
unitamente alla documentazione attestante fa regolarità contributiva
dell’impresa nei confronti dl: INPS — INAIL — CASSA EDILE GENOVESE.
All’Avverarsi della condizione di cui all’arI. 5, 3~ comma, punto 5
della Convenzione tra INPS, INAIL e Organizzazioni di Categoria
sottoscritta in Roma in data 15 aprile 2004, il Comune è tenuto ad
acquisire dal committente il D.U.R.C. prima dell’effettivo inizio dei
lavori oggetto dl permesso a costituire ovvero contestualmente alla
presentazione della D.I.A. secondo quanto disposto dal D.LG.S. n’
494198, comma modificato dal D.L.G.S. del 1011.2003 n 276.
Il Comune eseguirà sopralluoghi a campione su detti cantieri e farà
segnalazione periodica degli elenchi delle imprese agli organi di
vigilanza, perché attivino le loro competenze.
Le imprese che non risultassero in regola saranno segnalate a tutti i
servizi comunali, per essere escluse dall’elenco delle ditte affidatarie.
L’accertata inadempienza ai suddetti obblighi. cosi come l’eventuale
sopravvenuta irregolarità contributiva da parte dell’impresa esecutrice
dei lavori, comporterà la sospensione dell’efficacia del titolo
concessorio rilasciato e l’immediata sospensione del lavori oggetto di
concessione edilizia nonché di D.I. A.
Nei casi in cui possano essere ravvisate incongruenze fra l’assenta
realizzazione in economia diretta e la consisten.za delle opere
previste, gli uffici procederanno a fornirne segnalazione a INPS, IMAIL.,
CASSA EDILE Genovese e Ministero del Lavoro e Politiche Sociali per le
valutazioni di competenza ed. eventuali verifiche del caso. In caso di
accertata mancata irriconducibilità a quanto dichiarato, segnalata dagli
Enti, il Comune sospenderà i lavori.
ARTICOLO 8: R.E.C. - CARTELLO DI CANTIERE
Il Comune si impegna, nel minor tempo possibile, ad operare la modifica
della disposizione attualmente vigente ed inerente al cartello di
cantiere riguardo all’obbligo di inserimento nello stesso dei dati ed
elementi già indicati nel precedente arI. 6.
Genova, 25 ottobre 2004