MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C554AA.83795E70" Questo documento è una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C554AA.83795E70 Content-Location: file:///C:/14A64235/ROMAINTEGRATIVOLAPIDEO9maggio05.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
 =
;
CONTRATTO INTEGRATIVO
PROVINCIALE DI
ROMA
Al C.C.N.L. CONFAPI
degli addetti alle piccole e medie industrie di escavazione e
lavorazione dei materiali lapidei
·
=
&nb=
sp; =
&nb=
sp;
E
·
= Roma 5 maggio 2005<= o:p>
Addì 5 maggio 2005, presso
Le Aziende esercenti attività di escavazi=
one
e lavorazione di Materiali Lapidei operanti nel territorio provinciale di
Roma, rappresentate:
dalla F=
EDERLAZIO,
nella persona di Egidio Michetti in qualità di Presidente del settore
UNION CAVE LAZIO, assistiti dal Direttore della Federlazio Sig. Giovanni
Quintieri e dai Sig.ri Stefano Cervini e Andrea D’Alessio;
·
·
·
e’ stato stipulato il presente contratto provinciale di =
Roma,
integrativo al vigente C.C.N.L. del settore Lapideo-Estrattivo Confapi, che=
sostituisce integralmente, solo per il
territorio interessato, il Contratto Integrativo Regionale Lapidei sottoscr=
itto
in data 03 luglio 2000, sia per la parte economica (in particolare: Elemento
Economico Territoriale, Indennità di mensa e Indennità traspo=
rto)
che normativa (Osservatorio Provinciale) secondo quanto di seguito indicato=
. Il
presente contratto assorbe fino a concorrenza eventuali integrativi azienda=
li
sottoscritti successivamente alla firma del CCNL vigente di settore e alla =
data
del presente accordo. Relativamente alle altre province del Lazio le Parti
hanno valutato l’opportunità di procedere alla eventuale
attivazione dei tavoli di trattativa con i territori interessati.
·
Le Parti, con la stipula del presente Contratto Integrativo
Provinciale, hanno inteso realizzare la contrattazione di secondo livello in
conformità con quanto previsto dal vigente CCNL di settore ed in
coerenza con il principio ispiratore del “Protocollo sulle politiche =
dei
redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politic=
he
del lavoro e sul sostegno produttivo” del 23/07/1993.
·
La situazione dell’industria lapidea di Roma e provincia, anc=
he
nell’ambito di un’ottica regionale, richiede precise ed
indifferibili scelte di politica industriale, quali la crescita del valore
aggiunto, la qualità e l’innovazione di prodotto,
l’introduzione di tecnologie più avanzate e la valorizzazione =
dei
materiali, anche attraverso iniziative diffuse di formazione e riqualificaz=
ione
professionale. In questo quadro, sono urgenti anche le scelte legislative c=
he
·
Il settore Lapideo-Estrattivo, che rappresenta a Roma e nel Lazio o=
ltre
600 imprese con circa 4.000 dipendenti, costituisce una componente fondamen=
tale
nell’economia dell’edilizia e delle costruzioni per la provincia
di Roma, nonché della
regione Lazio. In considerazione dell’attuale livello di
competitività e delle previsioni di mercato, il settore può
determinare effetti positivi per l’occupazione.
·
In questo ambito è necessaria una programmazione e pianificazione territoriale che =
dia
certezze al settore ed al sistema delle imprese, siano esse strutturate individualmente o=
sottoforma di consorzi. L’im=
pegno
delle Parti sociali è di concertare con il Comune di Roma, gli EE.LL=
., l’Amministrazione
provinciale,
Premesso quanto sopra le Part concordano quanto segue:
Considerato che per le Aziende del settore è fondamentale proseguire lo sviluppo delle strategie mirate al raggiungiment= o di livelli sempre maggiori di competitività, redditività e qualità, le Parti convengono che ciò possa essere realizzato anche e soprattutto attraverso il consolidamento di un sistema di relazioni sindacali conforme agli indirizzi espressi nel citato Protocollo del 23/07/= 93 e successive intese.
Le Parti, nel rispetto dei reciproci ruoli e degli interessi rappresentati, si impegna= no ad intraprendere, per il settore rappresentato, tutte le iniziative ed azio= ni concrete, anche congiunte, nei confronti del Comune di Roma, degli EE.LL., dell’Amministrazione provinciale e della Regione Lazio. Le stesse= si impegnano altresì a sostenere le politiche della formazione e del mercato del lavoro, nonché quelle di cultura della sicurezza sul lav= oro.
Inoltre confermano la volontà e l’impeg= no a sostenere tutte le iniziative necessarie a valorizzare il prodotto locale ed il sistema industriale del settore, attraverso azioni, anche comuni,&= nbsp; presso Istituzioni locali (soprattutto per quanto concerne le temati= che dei piani stralcio e dell’impatto con il territorio), provinciali, regionali (in particolare sulle tematiche relative al PRAE), nazionali e comunitarie.
2. OSSERVATORIO PROVINCIALE.
In via sperimentale e pe= r la durata del presente integrativo provinciale di Roma, viene costituito un organismo provinciale formato da 6 componenti effettivi = e 6 membri supplenti, designati in maniera paritetica tra le Parti. Tale organi= smo, denominato Osservatorio Provinciale (di seguito O.P.), sarà la sede naturale per l’analisi dei problemi del settore, per individuare le soluzioni e per impostare le necessarie azioni congiunte.
L’O.P. avrà= i seguenti compiti:
Ø Valutare l’andamento del mercato e le prospettive produttive del settore;
Ø Censire aziende e consorzi, ed analizzare l’andamento dell’occupazione;
Ø Analizzare il mercato del lavoro del settore: tipologie contrattuali, lotta al lavoro irregolare, utilizzo di forza lavoro immigrata;
Ø Promuovere la formazione professionale, la cultura dell’ambiente, della sicurezza sul lavoro e dei sistemi di soccorso;
Ø Sostenere il settore attraverso tutte le necessarie azioni congiunte nei confronti degli EE.LL., del Comune di Roma,= dell’Amministrazione Prov.le e della Regione Lazio concernenti le materie di interesse del settore;
Ø Valutare i problemi urbanistici ed ambientali del territorio;
Ø Monitorare i consumi energetici relativi al settore;
Ø Monitorare le richieste di autorizzazione e l’attività della Commissione Regionale Cave;
Ø Gestire gli eventuali contenziosi sindacali aziendali e/o territoriali che dovessero insorgere sull’applicazione = del Contratto Integrativo Provinciale del settore Lapideo-Estrattivo di Roma.= p>
L’O.P. , le cui regole di funzionamento sono
stabilite nell’allegato Regolamento (vedi Allegato 1), potrà
assumere tutte le iniziative condivise sulle tematiche sopra esposte.
In relazione alla cont=
inua
evoluzione delle tecniche lavorative ed ai mutamenti dei processi industria=
li,
le Parti confermano il ruolo primario della formazione professionale, in qu=
anto
presupposto indispensabile per un miglioramento della competitività
aziendale sul mercato.
A tale fin=
e si
individuano quattro momenti formativi specifici, di fondamentale importanza per il
settore, nel presupposto comunque condiviso, che essi non debbano comportare
per le imprese alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalle
normative di legge e di contratto:
a)&n=
bsp;
formazione
di ingresso: formazione professionale per profili particola=
ri
indirizzata specificatamente a giovani che hanno terminato gli obblighi
scolastici e intendono avvicinarsi al mondo del lavoro con una preparazione
formativa specifica;
b)&n= bsp; formazione di riqualificazione: formazione Particolare indirizzata a tu= tti i dipendenti di quelle imprese che hanno attivato provvedimenti temporanei = di sostegno al reddito come CIGS, CIGO, Contratti di Solidarietà, ecc.<= o:p>
c)&n=
bsp;
formazione
specialistica: formazione per giovani disoccupati mirata all&=
#8217;acquisizione
di Partcolari specializzazioni che possano facilitare il loro ingresso nel
settore;
d)&n=
bsp;
Formazione per RLS, RSPP, etc. come dalle
normative vigenti.
Per il raggiungimento degli obiettivi suddetti pu&og= rave; essere opportuna anche una congiunta opera di sensibilizzazione nei confron= ti delle strutture regionali, nazionali e specialmente comunitarie, affinché i lavoratori interessati possano avere accesso alla frequen= za di corsi di formazione professionale che utilizzano Fondi Europei, all̵= 7;uopo stanziati unitamente alle risorse indirizzate alla formazione da parte delle imprese.
Le Parti concordano sulla necessità di promuo= vere ed attivare il FONDO DI FORMAZIONE PMI – (FAPI).
In conformità ai Decreti Legislativi n. 626/9= 4, n. 242/96 e n. 624/96 in tema di Prevenzione, Ambiente e Sicurezza sul lavoro<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> le Parti confermano l’impegn= o a dare concreta attuazione a quanto previsto dagli Accordi Interconfederali&nb= sp; nazionali, regionali, territoriali, dalle Leggi vigenti, nonch&eacut= e; da quanto disciplinato dal CCNL di settore .
Tenuto conto del particola= re tipo di mercato in cui operano le aziende del settore, le stesse si impegnano a definire con= le RSU e, in mancanza di esse con le OO.SS. firmatarie, il calendario delle ferie colletti= ve estive e natalizie, programmando, nell’occasione, le misure idonee ad affrontare eventuali esigenze produttive.
Ciò avverrà = nel corso di due appositi incontri tra le rispettive Direzioni Aziendali e le R= SU, che si terranno:
- entro la fine di aprile = per la definizione della chiusura collettiva estiva;
- entro la fine di ottobre= per la definizione della chiusura collettiva natalizia.
Fermo restando quanto disc= iplinato in materia di lavoro straordinario, in tema di orario di lavoro e di flessibilità dello stesso, le Parti si impegnano a verificare la possibilità di sperimentare una diversa articolazione dell’ora= rio di lavoro, qualora per esigenze produttive si rendesse necessario un maggior utilizzo degli impianti.
6. INQUADRAMENTO PROFESSIONALE
Fermo restando quanto prev= isto dal CCNL di settore relativamente alla costituzione di una Commissione Pariteti= ca per la classificazione del personale, le Parti convengono di istituire un “Gruppo di Lavoro Paritetico”, nell’ambito del O.P., che avrà il compito di effettuare un’indagine ricognitiva sui relativi contenuti professionali esistenti nelle imprese a livello provinciale, con l’indicazione dell’attuale inquadramento.
Lo scopo della predetta in= dagine sarà quello di verificare l’aderenza dell’attuale sistema classificatorio a quanto espresso dal settore in termini di contenuti professionali e relativi fabbisogni. Il risultato del prese= nte lavoro fornirà un utile contributo di idee alla Commissione Pariteti= ca Nazionale in relazione a possibili proposte di integrazioni al sistema classificatorio nazionale = in funzione delle esigenze del settore.
7. MENSA
Le aziende, a prescindere = dal numero dei dipendenti, sono impegnate a garantire in ogni luogo di lavoro locali mensa igienicamente idonei per la consumazione dei pasti .
In applicazione a quanto p= revisto dal C.C.N.L. del 19/11/1990, art. 22, le imprese si impegnano a istituire le mense aziendali oppure, ove fosse possibile, mense interaziendali o di “Bacino”. In alternativa sarà corrisposta al lavoratore dipendente una indennità sostitutiva, sotto forma di buoni pasto (sottoforma di Ticket), pari a:
-&nb= sp; euro5,63 a far data dal 1° maggio 2005
-&nb= sp; euro5,96 dal 1° maggio 2006
-&nb= sp; euro 6,29 dal 1° maggio 2007
Il ticket restaurant assor= be eventuali indennità date allo stesso titolo e sarà erogato per ogni giornata di effettiva prestazione, intendendosi per tale almeno 4 ore = di lavoro. Il trattamento fiscale e previdenziale sarà quello previsto dalla vigente normativa in materia ed il suo valore non farà parte d= egli elementi computabili per la determinazione del TFR e di ogni altro istituto contrattuale e/o legale in quanto nella determinazione di tali valori si è tenuto conto dell’incidenza di tali istituti. = &nb= sp;
Qualora, nel quadriennio di vigenza del presente accordo, si dovesse registrare un aumento significativo del costo dei pasti nell’area in cui sono ubicate le aziende qui rappresentate, le Parti si rendono disponibili ad effettuare un incontro di= verifica sul presente punto, tenendo conto comunque, delle compatibilità delle aziende in relazione all’esigenza condivisa di mantenere&= nbsp; il livello di competitività.
8.TRASPORTI =
Al fine di contribuire ai = costi sostenuti dal lavoratore per raggiungere il luogo di lavor= o, nei casi in cui l’azienda non organizzi per proprio conto il trasporto, il lavoratore avrà diritto, a far data dal 1° maggio 2005, ad una indennità sostitutiv= a pari ad euro 0,15 orarie, da intendersi aggiuntiva ad altre eventuali indennit&a= grave; erogate allo stesso titolo.
9. INDUMENTI DI LAVORO <= o:p>
Nel corso dei dodici mesi = di ciascun anno, le Aziende forniranno a ciascun lavoratore addetto alla produzione= n. 2 paia di scarponi (o, su richiesta del lavoratore, stivali antinfortunistici= ), n. 1 tuta invernale, n. 1 tuta estiva e n. 1 giacca a vento.
10. LAVORI SPECIALI E
DISAGIATI
Secondo quanto previsto dall’art. 18 del CCNL del 19/11/1990, si
definiscono le seguenti percentuali di disagio che devono intendersi limita=
te
alla effettiva esposizione al disagio da parte del lavoratore:
a) per i lavoratori che svolgono il lavoro=
sotto
pioggia o neve lavorando con i piedi nell’acqua o nella melma
un’indennità pari al 23% calcolato sulla paga base, contingenz=
a e
premio di produzione;
b) indennità per l’utilizzo d=
el
martello pneumatico pari al 4% calcolato su paga base, contingenza e premio=
di
produzione;
c) indennità per lavori su scale ae=
ree
con fori in tacchina o a parete, su punti a sbalzo, su bilance o zattere pa=
ri
all’8% calcolato su paga base, contingenza e premio di produzione;
d) indennità per i lavoratori addet=
ti
alle frese pari al 10% di paga base, contingenza e premio di produzione.
L’indennità speciale cavatori prevista dal CCNL art. 57 =
si
intende estesa a tutti i lavoratori interessati al ciclo di escavazione e
lavorazione del materiale.
Agli autisti l’azienda stipulerà apposita assicurazione a
copertura dei rischi derivanti dal ritiro della patente e per
l’infortunio extraprofessionale.
11. SALARIO (Premio di
produzione) =
In conformità con q= uanto previsto dal vigente CCNL di settore, le Parti concordano che il Premio di produzione e gli altri istituti di analoga natura già presenti a liv= ello aziendale e/o regionale, non saranno più oggetto di contrattazione e= d i loro importi restano consolidati alle date e alle cifre convenute nell’integrativo regionale sottoscritto dalle Parti nel = mese di luglio 1993 nelle misure di seguito riportate:
-&nb= sp; dal 01.01.1994 i premi di produzione vigenti sono stati incrementati di £. 65.000 mensili
- =
dal 01.01.1995 di ulteriori £. 45.000 mensili.
Tali incrementi sono rifer=
iti
all’ex livello D (6 livello), riparametrato in base alla scala retributiva del C.C.N.L. in vigore=
come
di seguito indicato:
Livelli contrattuali |
Parametro |
Aumento del 01-01-1994 |
Aumento del 01-01-1995 |
Totale aumento in Lit. ed in Euro |
1 |
210 |
Lit. 108.333 |
Lit. 75.000 |
Lit.
183.333 <=
b>Euro
94,68 |
2 |
189 |
Lit=
. 97.500 |
Lit=
. 67.500 |
Lit.
165.000 <=
b>Euro
85,21 |
3 |
154 |
Lit=
. 79.444 |
Lit=
. 55.000 |
Lit.
134.444 <=
b>Euro
69,43 |
4 |
146 |
Lit=
. 75.317 |
Lit=
. 52.143 |
Lit.
127.460 <=
b>Euro
65,82 |
5 |
134 |
Lit=
. 69.127 |
Lit=
. 47.857 |
Lit.
116.984 <=
b>Euro
60,41 |
6 |
126 |
Lit=
. 65.000 |
Lit=
. 45.000 |
Lit.
110.000 <=
b>Euro
56,81 |
7 |
116 |
Lit=
. 59.841 |
Lit=
. 41.429 |
Lit. 101.270 Euro 52,30<= o:p> |
8 |
100 |
Lit. 51.587 |
Lit. 35.714 |
Lit.
87.302 Euro 45,08 |
12. PREMIO DI RISULTATO =
ed
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE (E.E.T.)
In conformità a qua= nto previsto dal vigente CCNL, le= Parti concordano di istituire un sistema salariale integrativo con la finalità di realizzare obiettivi di miglioramento aziendale attraverso l’efficace e positivo coinvolgimento di tutto il personale dipendente, che si realizzerà attraverso l’istituto dell’Elemento Economico Territoriale (di seguito E.E.T.).
In coerenza con quanto sta= bilito nel presente Contratto Integrativo Provinciale di Roma, nell’ambito d= ella contrattazione di secondo livello, in considerazione dell’affinit&agr= ave; dei materiali estrattivi presenti nel territorio della provincia di Roma e della regione Lazio, quale elemento basilare delle attività dell’edilizia, si conviene c= he l’E.E.T., nelle quantità di seguito individuate, è strettamente legato all’andamento del mercato dell’edilizia rom= ana e laziale .
Pertanto le Parti concordano che, fermo restando
l’erogazione del Premio di risultato (in presenza dei requisiti neces=
sari
per la maturazione) relativo all’anno 2003, secondo le regole del Ccnl
integrativo regionale, il suddetto Premio di risultato sarà
integralmente sostituito dall’E.E.T=
.. Detto elemento sarà mensilmente erogato=
, a
partire dal 1° maggio 2005, nella misura dell’11% del minimo
tabellare in vigore al 1° gennaio 2005 (vedi Allegato 2).
Nel mese di aprile 2006 le Parti si incontreranno
per verificare l’andamento del settore e a seguito di una positiva e
congiunta valutazione della situazione, l’E.E.T. sarà incremen=
tato
di ulteriori 3 punti percentuali (per un totale di 14) del minimo tabellare=
in
vigore al 1° gennaio 2005, con decorrenza 1° maggio 2006 (vedi Alle=
gato
3).
Le predette percentuali an=
nullano
e sostituiscono il precedente Premio di risultato pattuito e regolato nel precedente Contratto Integrativo
regionale del Lazio.
Le parti si danno atto di = aver compiutamente definito la misura ed i tempi di corresponsione degli elementi economici da erogare nel corso dell’intera vigenza dell’integra= tivo provinciale (01-01-04 – 31-12-2007) ed in particolare considerano omnicomprensiva di tutti gli elementi economici per il periodo relativo all’anno 2004 ed ai primi 4 mesi dell’anno 2005, la percentuale dell’11% appena indicata.
Le Parti si danno atto che=
la
struttura dell’E.E.T. così come definito nel presente accordo,
è coerente con quanto previsto
dall’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n° 67, convertito nella
Legge 23 maggio 1997, n.
13. PREVIDENZA
INTEGRATIVA
Le Parti si impegnano, come stabilito nel C.C.N.L., ad attivare una campagna di adesione per il decollo= del Fondo EDILPRE , permettendo alle OO.SS.LL. lo svolgimento delle necessarie attività propedeutiche alla raccolta delle adesioni.
14. GESTIONE DEI PERIODI=
DI CRISI
Nel corso dei periodi di c= risi congiunturali o aziendali, le Parti potranno verificare la possibilit&agrav= e; di utilizzare tutti quegli strumenti, previsti dalla legge, che possono consentire una limitazione delle conseguenze sociali per i lavoratori e che= permettano di attuare altresì sistemi di organizzazione del lavoro improntati a= lla necessaria flessibilità richiesta dalla situazione contingente.
15. DISPOSIZIONI FINALI<= /u>
Le Parti convengono che, c= on la stipula del presente Accordo, è stata assolta la contrattazione di 2° livello nei termini e nei modi previsti dal Protocollo del 23/7/1993 e dal vigente CCNL<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> e= pertanto, nel periodo di vigenza non potrà essere avanzata al= cuna altra richiesta.
Il presente accordo ha validità per il quadriennio 1° gennaio 2004 – 31 dicembre 2007. Qualora non intervenga disdetta a mezzo raccomandata A.R. nei quattro mesi precedenti la scadenza, lo stesso si intenderà prorogato di ann= o in anno.
Letto confermato e sottoscritto
FEDERLAZIO &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; Fill=
ea
CGIL &nb=
sp; =
&nb=
sp; &=
nbsp;
_________________=
&=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; _________________
_________________ &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; =
_________________
_________________ &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; Filc=
a CISL
_________________ &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; __=
_______________
&=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; _________________
=
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; &=
nbsp; &nbs=
p; Fene=
al UIL &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; =
=
=
&nb=
sp; =
_________________
_________________
ALLEGATO 1
REGOLAMENTO=
per il
funzionamento dell’OSSERVATORIO PROVINCIALE (O.P.)
L’O.P. costituito contestualmente alla sottoscrizione dell’Integrativo Provinciale del settore Lapideo-Estrattivo di Roma del 5 maggio 2005, è composto dai componenti designati dai sottoscrittori dell’intesa (Federlazio, Fillea, Filca e Feneal) nel numero paritetico di 12 componenti tra effettivi e supplenti. E= ntro il corrente mese di maggio le Parti comunicheranno formalmente i nominativi= di tali componenti.
L’O.P. ha rappresentanza provinciale. E= sso potrà, su richiesta delle Parti, promuovere riunioni territoriali e/= o di settori omogenei.
Nella prima riunione dovr&= agrave; regolamentare il suo funzionamento: convocazione, sede, svolgimento delle riunioni.
Le decisioni dell’or= ganismo saranno assunte all’unanimità. E’ data facoltà al= le Parti di provvedere alla sostituzione del rispettivo rappresentante o membro supplente.
L’attività de=
i componenti
è a titolo gratuito, la sede dell’organismo è presso la Federlazio di R=
oma,
Viale Libano n. 62.
L’O.P. si riunisce d= i norma quando richiesto da una delle Part con un preavviso di 15 giorni e comunque almeno ogni 45 gorni.
La partecipazione non potr= à essere inferiore ai ¾ dei componenti per assumere decisioni.
Ogni seduta sarà verbalizzata da un segretario di turno, ed ogni decisione sarà assun= ta con formale delibera.
Letto confermato e sottosc= ritto.
FEDERLAZIO &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; Fill=
ea
CGIL &nb=
sp; =
&nb=
sp; &=
nbsp;
____=
_____________ &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; _________________
_________________ &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; =
_________________
_________________ &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; Filc=
a CISL
_________________ &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; __=
_______________
_________________ &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; __=
_______________
&=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; Fene=
al UIL &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; =
=
=
&nb=
sp; =
_________________
_________________
PAGE=
|
PAGE=
9 |
|