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Sentenza tribunale di Brindisi su contributi figurativi

valevoli per la pensione di anzianità

 

Il 17 dicembre 2008 il Giudice del Tribunale di  Brindisi ha accolto il ricorso, contro l’INPS, di un lavoratore edile, assistito dalla Fillea-CGIL al quale l’INPS non aveva riconosciuti valevoli, per il requisito di anzianità, i periodi di disoccupazione art. 11 legge 223/91 antecedenti al 2001,  precisando che la “figura della contribuzione figurativa ricorre quando in determinati periodi i lavoratori non hanno potuto prestare attività lavorativa per motivi ritenuti degni di natura sociale. Tra questi, i periodi di mancata occupazione durante i quali il lavoratore ha percepito il trattamento speciale di disoccupazione nel settore edile sono accreditabili figurativamente”.

Secondo il giudice anche i periodi antecedenti, nei quali il lavoratore ha usufruito dell’indennità di disoccupazione speciale edile ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 451/94 e dell’art. 11 L. n. 223/91, devono essere equiparati alla mobilità lunga prevista negli articoli transitori della legge 223/91 valevoli per  raggiungere i requisiti per la pensione di anzianità.

E’ una sentenza molto innovativa, ad oggi non sappiamo se l’INPS intende ricorrere in appello.

                                                                       

All. sentenza

p. Dipartimento Edilizia                                p. Segreteria Nazionale

(R. Baldo - M. Cavallini)                                      (M. Macchiesi)

 

20 gennaio 2009

 

 

 

 

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