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Bologna

 

Sicurezza e la qualità del lavoro

Siglato protocollo dall’ Azienda Casa Emilia Romagna,

sindacati confederali  e di categoria.

 

E’ stato siglato nei giorni scorsi a Bologna da ACER (Azienda Casa Emilia Romagna) Bologna e dalle OO.SS. confederali e da FILLEA, FILCA e FENEAL di Bologna un protocollo sulla sicurezza e la qualità del lavoro in edilizia. L’intesa  intende contrastare fenomeni di irregolarità e di mancato rispetto delle normative di sicurezza in materia di appalti  nei cantieri, attraverso bandi i gara che, uscendo dalla logica del massimo ribasso, puntino ad introdurre elementi tecnico-qualitativi adeguati alla natura e all'oggetto del contratto, definendo i requisiti di qualificazione delle imprese al fine di escludere preventivamente chi non applica i contratti collettivi di lavoro e/o risulta inadempiente in materia contributiva, previdenziale, assicurativa e di sicurezza. Sarà necessaria la massima trasparenza anche durante l'esecuzione dei lavori sulla base di una documentazione minuziosa che le imprese sono tenute a mostrare all'occorrenza; in caso contrario sono previste sanzioni per le imprese fino alla risoluzione contrattuale con l'inibizione a successivi appalti per 36 mesi.


                                                                                                      Nadia Tolomelli
                                                                                      Segretaria Generale Fillea Cgil Bologna

 

Bologna 20 dicembre

 

 

 

TESTO PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DI APPALTI

tra ACER e OO.SS.

 

 

PREMESSO

 

Ø Che il processo di ammodernamento e rinnovamento del sistema imprenditoriale nel corso degli ultimi anni vede contemporaneamente fenomeni di imprenditoria non qualificata e irregolare sul piano della contribuzione previdenziale, contrattuale, antinfortunistico e fiscale, che utilizza il lavoro nero e che in tal modo mette a rischio l’incolumità dei lavoratori e fa concorrenza sleale a quella sana e regolare, rivelandosi spesso inadempiente agli impegni contrattuali assunti;

Ø Che il lavoro nero e l’evasione contributiva rischiano di diventare un elemento strutturale del mercato del lavoro, introducendo fattori degenerativi che stravolgono i normali rapporti economici e concorrenziali, inficiando altresì la realizzazione e la qualità dell’opera e dei servizi in appalto;

Ø Che è comune obiettivo delle parti firmatarie attivare un impegno convergente per perseguire l’obiettivo della qualità e dell’efficienza nella definizione dei criteri e delle modalità di scelta dei contraenti per la realizzazione delle opere e negli appalti di servizi;

Ø Che è comune obiettivo delle parti firmatarie attivare un confronto teso al monitoraggio e all’informazione costante della regolarità e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Ø Che gli obiettivi che si prefiggono i firmatari del presente protocollo sono:

a) La diffusione della cultura della legalità, della sicurezza e della qualità del lavoro,

b) Il contrasto all’irregolarità delle condizioni di lavoro,

c) La promozione della sicurezza e la prevenzione degli infortuni,

d) La responsabilizzazione di ogni soggetto interessato, imprenditore, professionista o lavoratore;

Ø Che per favorire il raggiungimento di tali obiettivi occorre stabilire le disposizioni da inserire nei bandi, nelle norme di gara e nei capitolati di appalto, temi che faranno parte del confronto sopra richiamato.

 

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

 

Tenuto conto che la logica del massimo ribasso produce da un lato effetti destrutturanti nel tessuto economico e produttivo e dall’altro danni alla ACER quale stazione appaltante in termini di tempi e costi causati dai ritardi nella realizzazione delle opere pubbliche, nonché danni alla collettività che non può utilizzare l’opera stessa, ACER di norma procederà, con carattere prioritario, all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, inserendo elementi tecnico-qualitativi adeguati alla natura e all’oggetto del contratto, ai quali vincolare l’aggiudicazione dell’opera.

I bandi dovranno indicare chiaramente gli elementi o i parametri che valorizzano i suddetti elementi.

Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, si procederà alla verifica della congruità dell’offerta più vantaggiosa ogni qual volta questa appaia anormalmente bassa.

Si riafferma l’importanza, nei bandi di gara, di definire i requisiti di qualificazione delle imprese, al fine di non ammettere alla procedura stessa le imprese che non applicano i contratti collettivi di lavoro  e che risultino inadempienti in materia contributiva, previdenziale, assicurativa e di sicurezza.

 

Prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore dovrà presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, nonché, se dovuta ai fini del CCNL applicato, l’iscrizione ad una cassa edile secondo quanto specificato successivamente.

Le imprese che si aggiudicano l’appalto o le loro imprese esecutrici, incluso le imprese subappaltatrici, dovranno iscriversi, fermo quanto previsto dalla contrattazione provinciale (Bologna) e regionale (Emilia Romagna) in materia di trasferta, sin dall’inizio dei lavori ad una cassa edile della Provincia di Bologna, per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi, indipendentemente dalla durata dell’appalto stesso.

 

L’appaltatore per sé e, per suo tramite, le eventuali ditte subappaltatrici, dovranno realizzare le misure organizzative previste dalle norme vigenti a tutela della sicurezza dei lavoratori, e produrre la certificazione che dimostri l’avvenuta formazione dei lavoratori sulla sicurezza o il loro aggiornamento presso l’Istituto per la formazione degli edili a Bologna (IIPLE).

 

L’appaltatore dovrà applicare ai propri dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto i CCNL del settore e gli accordi sindacali integrativi in vigore per il settore siglati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative,  e verificare che tale applicazione avvenga anche nei confronti dei lavoratori del subappalto.

L’appaltatore dovrà inoltre garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro previste dalla L.626/1994 e dal D.Lgs 494/1994, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti.

 

Qualora nel corso della prestazione ACER accertasse il venir meno degli elementi suindicati in capo all’appaltatore o subappaltatori e alle imprese esecutrici dei lavori, ne chiederà l’immediato adeguamento, riservandosi la facoltà di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

Nel caso di ritardo da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori delle retribuzioni dovute al rispettivo personale dipendente, e dietro specifica richiesta, ACER potrà avvalersi della facoltà di pagamento diretto ai dipendenti dell’appaltatore come previsto dall’art.13 DM LL.PP.10.04.200 n.145.

 

Ogni impresa presente in cantiere ha l’obbligo di tenere, nell’ambito dello stesso, la seguente documentazione:

1.                        Libro matricola e paga, con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere e che dovrà essere aggiornato ogni volta che nuovi lavoratori entrano nel cantiere. Per i lavoratori extracomunitari relativo permesso di soggiorno;

2.                        Registro delle presenze debitamente vidimato dall’INAIL, dove vanno registrate le presenze giornaliere e indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata,

3.                        Registro infortuni aggiornato;

4.                        Eventuali comunicazione di assunzione;

5.                        Documento unico di regolarità contributiva (DURC) che dovrà essere aggiornato alle scadenze previste;

6.                        Documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai lavoratori presenti in cantiere;

7.                        Documentazione relativa agli obblighi del D.Lgs.626/1994, ai propri impianti di cantiere, al POS, al piano di montaggio/smontaggio ponteggi;

8.                        Copia dell’autorizzazione al subappalto/i e/o copia della/e comunicazione/i di fornitura/e con posa in opera.

Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, e tale documentazione risulti mancante o incompleta, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione effettuerà la segnalazione al responsabile dei lavori.

Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo l’eventuale blocco dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori o stato finale dei lavori, nonché l’attivazione del procedimento previsto dall’Art.136 del D.Lgs.163/2006 che comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la risoluzione contrattuale.

Acer si impegna a riportare nei contratti di appalto tali obbligazioni che, se violate, comporteranno l’ulteriore sanzione della inibizione a contrarre con Acer per i successivi 36 mesi.

Tutti i lavoratori presenti in cantiere e per ogni tipo di intervento, compresi i lavoratori autonomi, saranno dotati di un tesserino di riconoscimento che riporti nome e cognome, fotografia, impresa di appartenenza e suo codice fiscale.

 

Prima dell’emissione dello stato finale dei lavori e di ogni stato di avanzamento dei lavori, il Direttore dei lavori richiederà il Documento unico di regolarità contributiva delle imprese appaltatrici e subappaltatrici interessate ai lavori in fase di liquidazione. Il pagamento del SAL o SFL non sarà effettuato in assenza di tale documento. In caso di certificazione sfavorevole per singole imprese, il pagamento del SAL/SFL sarà decurtato della quota afferente all’impresa o alle imprese irregolari.

 

La stazione appaltante si impegna inoltre a verificare il regolare pagamento ai subappaltatori, così come previsto dall’art.118 comma 3 del D.Lgs 163/2006.

 

Nel caso di sospensione cantiere ai sensi dell’art.36 bis del D.L. 223/2006 convertito in legge con modificazioni (legge 248/2006) la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 gg. senza necessità di ulteriori adempimenti con riserva di risarcimento degli eventuali danni subiti.

I provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto sono quelli degli articoli 138 e seguenti del Codice dei contratti pubblici.

Ciò costituirà motivo di esclusione automatica da bandi futuri.

ACER si impegna a comunicare alle OO.SS. l’elenco di tutte le aziende operanti nei propri cantieri, comprendendo le aziende della manutenzione.

Le parti firmatarie il presente accordo si incontreranno in apposita riunione annuale, per verificare gli effetti sociali del protocollo e l’andamento complessivo delle opere eseguite ed in esecuzione.

 

 

        ACER                                                          CGIL                      CISL                       UIL

                                                                             FILLEA                 FILCA                   FENEAL

                                                                             FP                           FPS                        UILPA

                                                                                                                           

 

 

Bologna, 13/12/2007

 

 

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