Dipartimento Politiche Attive del Lavoro

 

Legge 1115 (1968.11.05)

 

Legge 5 novembre 1968, n. 1115

 

Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati

 

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TITOLO II - INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA CASSA PER L'INTEGRAZIONE GUADAGNI DEGLI OPERAI DELL'INDUSTRIA

 

 

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Articolo 2

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge agli operai delle aziende industriali, comprese quelle dell'edilizia e affini, che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza di crisi economiche settoriali o locali delle attività industriali o nei casi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, è corrisposta per la durata di tre mesi l'integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale, che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato compreso fra le 0 ore ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 settimanali.

2. La durata di detto trattamento può essere prolungata a 6 mesi con disposizione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e, eccezionalmente, a 9 mesi con decreto interministeriale da emanarsi con le modalità indicate nell'art. 3.

 

Articolo 3

1. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, è dichiarata la sussistenza delle cause di intervento previste dal precedente articolo, nonché la decorrenza dei relativi provvedimenti.

 

Articolo 4

1. Alla corresponsione del trattamento di cui al precedente art. 2, si provvede, per un quinquennio, con un contributo a carico dello Stato ai sensi del successivo art. 13 da versarsi alla gestione ordinaria, in separata contabilità, della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

 

Articolo 5

1. Il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, contenente disposizioni sulle integrazioni salariali, ratificato con modificazioni dalla legge 21 maggio 1951, n. 498, è così modificato: "La concessione dell'integrazione è data dalle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, su deliberazione di una commissione nominata con decreto del prefetto presso ogni sede dell'istituto stesso e composta dal direttore della sede, presidente, da un funzionario dell'ispettorato del lavoro, da un funzionario dell'intendenza di finanza, da tre rappresentanti degli imprenditori e da tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria designati dalle rispettive organizzazioni sindacali".

 

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