Legge 0155 (1981.04.24)
Legge 24 aprile 1981, n. 155
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Articolo 8Contributi figurativi. 1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire .per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale. 2. Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all’anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione. 3. Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi. 4. I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale. 5. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 6. Il datore di lavoro è tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. 7. Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa è pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è quella determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente. 8. In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate della retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche. 9. Restano ferme in materia le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge.
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Articolo 23Trattamento straordinario di integrazione salariale.1. A decorrere dal 1° settembre 1980 il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori del settore dell'industria è esteso, con le modalità e procedure vigenti nel settore stesso, ai dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, addetti in modo prevalente e continuativo a tale attività, sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi e di difficoltà anche temporanee della impresa industriale, presso cui vengono svolti i servizi di mensa o ristorazione, purché dette situazioni diano luogo all'applicazione del trattamento a carico della Cassa per l'integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori del settore dell'industria è esteso, con le modalità e procedure vigenti nel settore stesso, ai dipendenti di aziende esercenti attività commerciale, che occupino più di 1.000 dipendenti, qualora questi ultimi risultino sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi della azienda commerciale accertata ai sensi dell'art.2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.675. 3. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti trova applicazione, ove siano adottati i provvedimenti di cui all'art.21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n.675, l'art.25 della legge stessa, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle aziende operanti nello stesso settore produttivo.
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