Legge 0056 (1994.01.26)
Legge 26 gennaio 1994, n. 56
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478 recante
PROROGA DI TRATTAMENTI STRAORDINARI DI INTEGRAZIONE SALARIALE.
Articolo 1
1. Il decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1993, N. 478
All'art. 1: al comma 1, le parole: <<31 luglio 1994, nel caso>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 1994, anche nel caso>> e sono soppresse le parole: <<, sentito il Comitato di cui all'art. 19 della legge 29 febbraio 1986, n. 41,>>; dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: <<1-bis. Il trattamento di proroga di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti delle aziende per le quali è applicato il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'art. 3, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, nonché dall'art. 7, commi 5 e 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236>>; al comma 2, le parole: <<comma 6>> sono sostituite dalle seguenti: <<commi 5 e 6>>.
All'art. 2, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: <<2-bis. In ottemperanza alle disposizioni vigenti sugli atti pubblici di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono istituiti, utilizzando il personale già in servizio, presso le sedi centrali e periferiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli uffici regionali del lavoro, appositi uffici informativi, in particolare per fornire informazioni sullo stato di avanzamento delle istanze di concessione dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, di indennità di mobilità, dei contratti di solidarietà, nonché sulle aziende poste in commissariamento ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modificazioni. 2-ter. La proroga del trattamento straordinario, per i casi previsti all'art. 1, commi 1 e 1-bis, può essere concessa anche per periodi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, purché non sia stata conclusa la procedura di mobilità ovvero sia stata revocata e purché il periodo precedentemente concesso sia cessato in data non antecedente il 30 giugno 1993>>.
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