Dipartimento Politiche Attive del Lavoro

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

    

     DECRETO 10 marzo 2004
 

Indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore nell'ambito del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

-      Visto  l'art.  22,  comma  3,  del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276, che disciplina l'indennità mensile di disponibilità da  corrispondere,  nell'ambito  del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il medesimo rimane in attesa di assegnazione;

-      Vista,  in  particolare,  la disposizione di cui al citato art. 22, comma 3, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la  definizione,  e  l'aggiornamento  periodico,  della misura minima dell'indennità di disponibilità;

-      Esaminato  il  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per la categoria   delle   imprese   fornitrici  di  lavoro  temporaneo  del 23 settembre 2002, stipulato tra AILT, CONFINTERIM e CGIL, CISL, UIL, ALAI-CISL, CPO-UIL, NIDIL CGIL;

-      Ritenuto  che detta indennità debba essere costituita da un valore idoneo  a  garantire il massimo spazio alla contrattazione collettiva alla  quale  il suddetto art. 22 annette una funzione primaria per la quantificazione più adeguata;

-      Tenuto  conto che l'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 prevede   che   i   contratti  collettivi  nazionali,  per  la  parte retributiva, abbiano durata biennale;

 

Decreta

 

Art. 1.

  1.   Nel   contratto   di   somministrazione   di  lavoro  a  tempo indeterminato,  la  misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile  in  quote  orarie,  corrisposta  dal  somministratore  al lavoratore  per  i  periodi nei quali il medesimo rimane in attesa di assegnazione, non può essere inferiore a 350,00 euro mensili. Per la determinazione della quota oraria il divisore da utilizzare e' 173.

  2.  L'indennità e' aggiornata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ogni due anni, secondo la variazione degli indici  dei  prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT.

 

 

    Roma, 10 marzo 2004

                                                  Il Ministro: Maroni