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Dipartimento Politiche Attive del Lavoro |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO
10 marzo 2004 Indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore nell'ambito del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- Visto l'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che disciplina l'indennità mensile di disponibilità da corrispondere, nell'ambito del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il medesimo rimane in attesa di assegnazione; - Vista, in particolare, la disposizione di cui al citato art. 22, comma 3, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione, e l'aggiornamento periodico, della misura minima dell'indennità di disponibilità; - Esaminato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo del 23 settembre 2002, stipulato tra AILT, CONFINTERIM e CGIL, CISL, UIL, ALAI-CISL, CPO-UIL, NIDIL CGIL; - Ritenuto che detta indennità debba essere costituita da un valore idoneo a garantire il massimo spazio alla contrattazione collettiva alla quale il suddetto art. 22 annette una funzione primaria per la quantificazione più adeguata; - Tenuto conto che l'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 prevede che i contratti collettivi nazionali, per la parte retributiva, abbiano durata biennale;
Decreta
Art. 1. 1. Nel contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il medesimo rimane in attesa di assegnazione, non può essere inferiore a 350,00 euro mensili. Per la determinazione della quota oraria il divisore da utilizzare e' 173. 2. L'indennità e' aggiornata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ogni due anni, secondo la variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT.
Roma, 10 marzo 2004 Il Ministro: Maroni
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