DLgs LT 788 (1945.11.09)
Decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788
ISTITUZIONE DELLA CIG OPERAI DELL'INDUSTRIA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE A FAVORE DEI LAVORATORI
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Articolo 11. Agli operai dipendenti da imprese industriali, i quali effettuino un orario di lavoro inferiore a 40 ore settimanali con conseguente riduzione della retribuzione, è dovuta una integrazione pari ai due terzi della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestate comprese tra le 24 e le 40 ore settimanali. 2. Agli operai per i quali siano stabiliti, per disposizione contrattuale o in relazione alle caratteristiche della loro prestazione particolari orari, l'integrazione è dovuta per le ore effettuate in meno di tali particolari orari e in ogni caso entro i limiti di cui al comma precedente. ` 3. Agli operai con retribuzione fissa periodica, la cui retribuzione sia ridotta in conformità di norme contrattuali per effetto di una contrazione di attività, l'integrazione è dovuta entro i limiti di cui al comma primo, ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all'orario normalmente praticato dalle imprese industriali. 4. La integrazione si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga.
Articolo 21. Nel caso in cui la riduzione dell'orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell'orario su periodi ultrasettimanali, predeterminati, l'integrazione è dovuta, entro i limiti di cui all'articolo 1, sulla base della durata media settimanale dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato.
Articolo 31. L'integrazione non è dovuta agli operai lavoranti ad orario ridotto per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione. 2. Essa non sarà pure corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate.
Articolo 4abrogato dall'art.7, legge 1115/68
Articolo 51. Agli effetti dell'integrazione le indennità accessorie alla retribuzione base, corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa, sono computate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo che regolano le indennità stesse, ragguagliando in ogni caso ad ora la misura delle indennità in rapporto ad un orario di 8 ore. 2. Per gli operai retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione, interessenze e simili, l'integrazione è riferita al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il quale l'integrazione è dovuta. 3. Con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori e previo parere del Comitato di cui al successivo art.7 possono essere fissati particolari criteri per la determinazione della retribuzione e stabilite apposite tabelle di salari medi per categoria.
Articolo 61. Per provvedere alla corresponsione della integrazione di cui agli articoli precedenti è istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la «Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria». 2. La Cassa è amministrata dall'Istituto predetto che vi provvederà con i suoi organi centrali e periferici secondo le norme del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.
Articolo 71. Sovrintende alla Cassa un Comitato speciale presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o in sua vece o impedimento dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme di legge che regolano la rappresentanza dell'Istituto stesso, e composto dai seguenti membri: 1) il direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale e il direttore generale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 2) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio; 3) tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori. 2. Il direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale interviene alle riunioni del Comitato con voto consultivo. 3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, le rispettive associazioni sindacali nazionali.
Articolo 81. Spetta al Comitato: 1) dare parere sulle questioni che comunque possano sorgere sull'applicazione del presente decreto; 2) esaminare í bilanci annuali; 3) decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni e i contributi. 2. Il Comitato può demandare ad un sottocomitato la decisione dei ricorsi concernenti l'applicazione dei contributi e delle prestazioni della Cassa per l'integrazione dei guadagni ai lavoratori dell'industria, nonché lo studio delle altre questioni che riterrà opportuno.
Articolo 91. Contro le decisioni di cui al n.3 del precedente articolo è dato ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che decide in via definitiva. 2. Spetta tuttavia all'interessato l'azione avanti la autorità giudiziaria, da proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni del Ministero. 3. Sono in ogni caso escluse dalla competenza dell'Autorità giudiziaria le questioni relative alla determinazione della misura dei contributi e degli assegni.
Articolo 101. Le funzioni di controllo sulla gestione della Cassa sono esercitate da un Collegio di sindaci composto dal presidente del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, nonché da un rappresentante dei datori di lavoro e da uno dei lavoratori, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, le rispettive associazioni sindacali nazionali.
Articolo 11abrogato dal DLgs C.P.S. 12 agosto 1947, n.869
Articolo 121. Il pagamento della integrazione sarà effettuato dal datore di lavoro agli operai aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. 2. L'importo della integrazione sarà rimborsato dalla Cassa all'impresa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte, in vigore per le gestioni speciali affidate all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Articolo 13abrogato dall'art. 14, DLgs C.P.S. 12 agosto 1947, n.869
Articolo 141. abrogato dall'art.4, legge 21 maggio 1951, n. 498 2. abrogato dall'art.4, legge 21 maggio 1951, n. 498 3. Con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e degli altri Ministri interessati, le disposizioni stesse possono essere estese ad altre categorie di imprese e di operai e fissate le norme integrative eventualmente necessarie.
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