Cod.Civ. art.2725
CODICE CIVILE
art. 2725 Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta.
Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un
contratto deve essere provato per iscritto (1888, 1928, 1967), la prova
per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo
precedente. *
* l'art. 2724 c.c. (Eccezioni al divieto della prova testimoniale) recita: "La prova per testimoni e ammessa in ogni caso: omissis 3-quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.".
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