Dipartimento Politiche Attive del Lavoro

 

Cod.Civ. art.2725

 

 

CODICE CIVILE

 

 

art. 2725

Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta.

 

Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto (1888, 1928, 1967), la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente. *

La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità (1350 e seguenti).

 

*

l'art. 2724 c.c. (Eccezioni al divieto della prova testimoniale) recita:

"La prova per testimoni e ammessa in ogni caso:

omissis

3-quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.".